D. Lgs n. 81/2008, titolo IV capo I: Obblighi del Committente e del Responsabile dei Lavori: la di nomina dei coordinatori per la sicurezza

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D. Lgs n. 81/2008, titolo IV capo I: Obblighi del Committente e del Responsabile dei Lavori: la di nomina dei coordinatori per la sicurezza Almese 4 novembre 2009 Auditorium cav. Mario Magnetto Art. 90 COMMA 3 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI PRINCIPIO GENERALE DELLA PER LA PROGETTAZIONE Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI Art. 90 COMMA 3 IMPRESA ESECUTRICE - COMMITTENTE IMPRESA ESECUTRICE NESSUN RIFERIMENTO CON DIMENI CANTIERE O IMPORTO LAVORI IN FASE DI PROGETTAZIONE.

Circa il computo delle imprese occorre contare tutte le imprese esecutrici che a vario titolo concorrono alla realizzazione qualunque sia il titolo con il quale entrano in cantiere (impresa affidataria, subappaltatrice, nolo a caldo, fornitura in opera, ecc.). N APPLICA AL SETTORE PUBBLICO OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI MINA DEI COORDINATORI 11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica.. NEI CANTIERI PRIVATI N SOGGETTI A PDC IN BASE ALLA RMATIVA VIGENTE E COMUNQUE DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO Le funzioni del CSP sono svolte dal CSE

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI MINA DEI COORDINATORI Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. 11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica.. NEI CANTIERI PRIVATI N SOGGETTI A PDC IN BASE ALLA RMATIVA VIGENTE E COMUNQUE DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO E IMPORTO LAVORI D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 Art. 10 (L) - Interventi subordinati a permesso di costruire (Legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4) 1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: a)gli interventi di nuova costruzione; b)gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c)gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d uso. (lettera così modificata dal d.lgs. n. 301 del 2002) 1.Fermo restando quanto disposto dal titolo II, capo III, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in merito alla disciplina della DIA si applicano, inoltre, le disposizioni previste dal presente articolo. 2. omissis 3. In alternativa al permesso di costruire possono essere realizzati mediante DIA: a) gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dall' articolo 3 del d.p.r. 380/2001, e quelli disciplinati dalla l.r. 21/1998 e dalla l.r. 9/2003

1.Fermo restando quanto disposto f) gli dal "interventi titolo II, capo di III, ristrutturazione del decreto del Presidente della Repubblica urbanistica", 6 giugno 2001, quelli n. 380 rivolti (Testo a sostituire unico delle disposizioni legislative e regolamentari l'esistente in tessuto materia urbanistico-edilizio edilizia), in merito alla disciplina della DIA si applicano, con inoltre, altro diverso, le disposizioni mediante previste un dal insieme presente articolo. sistematico di interventi edilizi, anche 2. omissis con la modificazione del disegno dei 3. In alternativa al permesso lotti, di costruire degli isolati possono e essere della rete realizzati stradale. mediante DIA: a) gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dall' articolo 3 del d.p.r. 380/2001, e quelli disciplinati dalla l.r. 21/1998 e dalla l.r. 9/2003 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI 1.Fermo Legge restando regionale quanto n. disposto 21 del 6 dal agosto titolo II, 1998 capo III, del decreto del Presidente della Repubblica Norme per 6 giugno il recupero 2001, n. a 380 fini (Testo abitativi unico delle di disposizioni legislative e regolamentari sottotetti in materia edilizia), in merito alla disciplina della DIA si applicano, inoltre, le disposizioni previste dal presente articolo. 2. omissis Legge regionale n. 9 del 29 aprile 2003 3. In alternativa al permesso di costruire Norme per possono il recupero essere funzionale realizzati dei mediante rusticidia: a) gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dall' articolo 3 del d.p.r. 380/2001, e quelli disciplinati dalla l.r. 21/1998 e dalla l.r. 9/2003 3. In alternativa al permesso di costruire possono essere realizzati mediante DIA: b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, se sono disciplinati da piani attuativi comunque denominati, compresi gli atti negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale con l'approvazione degli stessi piani o con atto di ricognizione di quelli vigenti; c) gli interventi di nuova costruzione, se sono in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale.

RELAZIONE CON IMPORTO LAVORI Art. 90 COMMA 4, 5 e 11 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI Nei casi di cui al comma 3 MINA DEI COORDINATORI IN FASE DI ESECUZIONE Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea Nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese Potrebbe verificarsi il caso in cui un incarico per un cantiere inizialmente affidato ad un'unica impresa, venga poi in parte subappaltato. A risolvere questa situazione è il comma 5 dell articolo 90. Infatti, viene chiaramente specificato che, per qualsiasi cantiere, inizialmente affidato ad un'unica impresa, ma in cui successivamente si ricorra al subappalto o comunque venga affidata l esecuzione dei lavori ad un altra impresa, scattano, in corso d'opera, gli obblighi di nomina del coordinatore in fase di esecuzione.

SETTORE DEI LAVORI PUBBLICO PRIVATO SO PREVISTE PIU IMPRESE ESECUTRICI SO PREVISTE PIU IMPRESE ESECUTRICI MINA COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE COORDINATORI I LAVORI SO SOGGETTI A P.D.C. MINA COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE I LAVORI SO DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO II Sanzioni Art. 157 committenti e i responsabili dei lavori Art. 158 coordinatori Art. 159 datori di lavoro, i dirigenti e i preposti Art. 160 lavoratori