EDIZIONE 1 23 Agosto 2013 REV. 1 PAG. 1 DI 10 Risorsa Sociale Gera d Adda Via Dalmazia, Treviglio (BG) Tel

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PARTE SPECIALE C EDIZIONE 1 23 Agosto 2013 REV. 1 PAG. 1 DI 10

SOMMARIO 1. REATI CONTRO LA PERSONALITA INDIVIDUALE... 3 2. FATTISPECIE DI REATI CONTRO LA PERSONALITA INDIVIDUALE PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ EX D.LGS 231/01 COME PREVISTO DALL ART. 25-QUINQUIES DEL DECRETO 3 2.1 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p)... 3 2.2 Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p)... 3 2.3 Pornografia minorile (art. 600-ter c.p)... 4 2.4 Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p)... 4 2.5 Pornografia virtuale (art. 600-quater.1. c.p)... 4 2.6 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600- quinquies c.p)... Errore. Il segnalibro non è definito. 2.7 Tratta di persone (art. 601 c.p)... 5 2.8 Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p)... 5 3. AREE SENSIBILI... 6 3.1 Nucleo Inserimento Lavorativo (certificazione UNI EN ISO 9001:2008)... 6 3.2 Servizi di consulenza... 6 3.3 Servizio Tutela Minori... 7 3.4 Servizio sociale professionale (Servizio sociale comunale)... 7 3.5 Servizio sociale professionale (Servizio sociale ospedaliero)... 8 3.6 Servizi residenziali... 8 4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.... 9 4.1 Obblighi a carico dei destinatari del Modello... 9 4.2 Divieti a carico dei destinatari del Modello... 9 5. PRINCIPI PROCEDURALI PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.... 10 6. I CONTROLLI DELL ORGANISMO DI VIGILANZA... 10 EDIZIONE 1 23 Agosto 2013 REV. 1 PAG. 2 DI 10

1. REATI CONTRO LA PERSONALITA INDIVIDUALE La Legge n. 228/2003 rubricata Misure contro la tratta di persone, ha inserito nel corpus del D.Lgs 231/01 l art. 25 quinquies a norma del quale l ente è soggetto a responsabilità anche nel caso di commissione di reati contro la personalità individuale. La presente parte speciale si riferisce alle tipologie di reato di cui sopra poste in essere dagli Esponenti Aziendali e dai Collaboratori Esterni come già definiti nella Parte Generale. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati contro la Personalità Individuale, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello. 2. FATTISPECIE DI REATI CONTRO LA PERSONALITA INDIVIDUALE PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ EX D.LGS 231/01 COME PREVISTO DALL ART. 25-QUINQUIES DEL DECRETO 2.1 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p) Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi. (604 c.p.). 2.2 Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p) Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164. Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. Se l autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi. EDIZIONE 1 23 Agosto 2013 REV. 1 PAG. 3 DI 10

2.3 Pornografia minorile (art. 600-ter c.p) Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. 2.4 Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p) Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. 2.5 Pornografia virtuale (art. 600-quater.1. c.p) Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali. EDIZIONE 1 23 Agosto 2013 REV. 1 PAG. 4 DI 10

2.6 Tratta di persone (art. 601 c.p) Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi. 2.7 Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p) Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi. EDIZIONE 1 23 Agosto 2013 REV. 1 PAG. 5 DI 10

3. AREE SENSIBILI I reati sopra considerati hanno come presupposto il compimento di reati contro la personalità individuale. Tenuto conto dei rapporti che la società intrattiene con soggetti aventi inferiorità fisica o psichica o che si trovano in situazioni di necessità, e con persone di età inferiore agli anni diciotto sono state individuate, a conclusione dell attività di valutazione una serie di aree sensibili individuabili all interno delle attività svolte e dei servizi offerti da risorsa Sociale, ritenute maggiormente a rischio di commissione reati previsti dall art. 25-quinquies del Decreto 231. 3.1 Nucleo Inserimento Lavorativo (certificazione UNI EN ISO 9001:2008) Obiettivo: favorire l accesso al mondo del lavoro per le categorie svantaggiate, a causa di problematiche derivanti dalla condizione di invalidità o di emarginazione sociale. Attività svolta: Su segnalazione dei Servizi sociali di persone disoccupate, disagiate e /o svantaggiate,, a seguito di incontri e valutazioni del caso, provvede all inserimento e al supporto al lavoro dei soggetti segnalati. L inserimento al lavoro avviene in collaborazione con le aziende, che permettono l effettuazione di tirocini e borse lavoro retribuite della durata di min. 2 mesi e max. 6 mesi., presso le stesse. Al termine del tirocinio o della borsa lavoro, il soggetto può essere assunto, o in caso contrario respinto. Risorsa Sociale effettua controlli e sopralluoghi, colloqui, nelle aziende come supporto e aiuto per i soggetti da lei inviati. Personale coinvolto: n. 2 assistenti social n. 1 psicologo. - Rapporti e incontri con gli utenti del servizio 3.2 Servizi di consulenza Obiettivo: fornire supporto e consulenza psicologica a minori adolescenti o famiglie con minori di età da 0 a 6 anni. Attività: sportello di ascolto. Personale coinvolto: n.1 psicologo - Rapporti e incontri con gli utenti del servizio (anche minori) EDIZIONE 1 23 Agosto 2013 REV. 1 PAG. 6 DI 10

3.3 Servizio Tutela Minori Obiettivo: tutelare i minori in condizione di pregiudizio o a rischio di pregiudizio, secondo le indicazioni del Tribunale dei Minorenni territorialmente competente. Attività svolta: Gestione segnalazioni e rapporti con il territorio, rapporti con autorità giudiziaria, gestione progetti di intervento in collaborazione con il servizio sociale comunale, incontri protetti, attivazione interventi educativi/coercitivi (es. allontanamenti di minori dal nucleo familiare). Personale coinvolto: n. 4 assistenti sociali, n. 1 coordinatrice. Enti coinvolti: Tribunale ordinario, Autorità giudiziarie, Procura presso il tribunale dei minori, Comuni, provincia, ASL, Aziende ospedaliere, Forze dell ordine/polizia locale e carceri, Comunità, fondazioni, associazioni, Consorzi. - Rapporti e incontri con gli utenti del servizio (minori di anni 18) 3.4 Servizio sociale professionale (Servizio sociale comunale) Obiettivo: sostenere le persone in stato di bisogno nel far fronte alle diverse problematiche di carattere sociale che si trovano a dover affrontare, in seguito a condizioni di emarginazione sociale. Attività svolta: gestione segnalazioni e rapporti con il territorio, rapporti con servizi specialistici, gestione progetti di intervento, attivazione interventi educativi/economici. Personale coinvolto: n. 4 assistenti sociali. - Rapporti e incontri con gli utenti del servizio EDIZIONE 1 23 Agosto 2013 REV. 1 PAG. 7 DI 10

3.5 Servizio sociale professionale (Servizio sociale ospedaliero) Obiettivo: sostenere le persone in stato di bisogno nel far fronte alle diverse problematiche di carattere sociale che si trovano a dover affrontare, in seguito ad eventi traumatici. Attività svolta: gestione segnalazioni e rapporti con il territorio, rapporti con servizi specialistici, gestione progetti di intervento, attivazione interventi economici/sanitari. Personale coinvolto: n. 1 assistente sociale Personale coinvolto: n. 4 assistenti sociali. - Rapporti e incontri con gli utenti del servizio 3.6 Servizi residenziali Obiettivo: accogliere temporaneamente persone che a vario titolo necessitano di un alloggio di emergenza o di interventi di integrazione abitativa, previo progetto con il servizio sociale comunale (es. uomini e donne senza fissa dimora, donne con minori in stato di emergenza, persone con problemi psichiatrici). Attività svolta : gestione di appartamenti, gestione domande. Personale: n. 3 assistenti sociali - Rapporti/incontri con gli utenti EDIZIONE 1 23 Agosto 2013 REV. 1 PAG. 8 DI 10

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO. Tutte le operazioni sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti e alle procedure aziendali, ai valori e alle politiche della società e alle disposizioni contenute nel presente Modello. 4.1 Obblighi a carico dei destinatari del Modello Nell espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, I Destinatari devono in generale conoscere e rispettare con riferimento alla rispettiva attività tutte le regole e I principi contenuti nei seguenti documenti: - il Codice Etico; - le procedure aziendali: Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti. 4.2 Divieti a carico dei destinatari del Modello Nell espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato ai Destinatari di: - tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nelle presente Parte Speciale (art. 25-quinquies del Decreto); - tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo; - utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale. EDIZIONE 1 23 Agosto 2013 REV. 1 PAG. 9 DI 10

5. PRINCIPI PROCEDURALI PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO. Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali che tutti gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare: 1. si deve richiedere l impegno dei Collaboratori Esterni al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa; - La selezione del personale destinato a fornire particolari servizi deve essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura In particolare, l affidabilità di tali persone deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante; - In caso di assunzione diretta di personale deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi; - Deve essere rispettata da tutti i destinatari la previsione del Codice Etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati dalla presente Parte Speciale; - La società è tenuta a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da primarie e reputate imprese del settore che contrastino l accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile (strumenti di content filtering ); - La società nel rispetto delle normative vigenti si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di Reati attraverso il loro utilizzo; - Nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei Destinatari del Modello è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo; - In caso persistano dubbi sulla correttezza di comportamenti dei Collaboratori Esterni, l Organismo di Vigilanza emetterà una raccomandazione per l Amministratore Delegato e/o per gli Organi Direttivi delle Società interessate. 6. I CONTROLLI DELL ORGANISMO DI VIGILANZA I compiti di vigilanza dell OdV in relazione all osservanza del modello per quanto concerne i Reati contro la Personalità Individuale sono i seguenti: - Proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico; - Svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati; - Esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. EDIZIONE 1 23 Agosto 2013 REV. 1 PAG. 10 DI 10