LE AZIONI A TUTELA DELL EREDE

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Art. 533 c.c.: LE AZIONI A TUTELA DELL EREDE L erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi. L azione è imprescrittibile, salvi gli effetti della usucapione. 1

La Petizione Ereditaria La petizione ereditaria è il mezzo processuale attraverso cui chiunque affermi di essere erede, legittimo o testamentario, può chiedere il riconoscimento della qualità ereditaria contro chiunque possieda tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza alcun titolo, al fine di ottenere la restituzione dei beni stessi. In presenza di più eredi, ciascuno può agire singolarmente. Il chiamato che propone azione di petizione ereditaria accetta tacitamente l eredità. 2

La Petizione Ereditaria Potrebbe essere ad esempio una situazione per cui alla morte di un soggetto i suoi beni entrino nel possesso di estranei alla successione: gli eredi possono agire con l azione di petizione ereditaria allo scopo di vedersi riconosciuto il titolo di erede ed ottenere la restituzione dei beni. 3

La Petizione Ereditaria Presupposti: accettazione dell eredità da parte dell erede; possesso da parte di un terzo dei beni ereditari. 4

La Petizione Ereditaria la legittimazione attiva (cioè chi può promuovere l azione) spetta al solo erede (o al coerede), sia legittimo che testamentario, il quale, chiamato all'eredità, l'abbia accettata, esplicitamente o tacitamente, con la sola proposizione dell'azione. la legittimazione passiva (cioè contro chi si esercita l azione) spetta a chi possiede i beni vantando un titolo che invece non gli compete, ovvero chi possiede senza alcun titolo giustificativo. 5

La Petizione Ereditaria L azione di petizione è imprescrittibile perchè mira ad accertare la qualità di erede in capo all'attore, la quale una volta acquistata non viene meno. Può quindi essere esperita in qualsiasi momento dopo l apertura della successione, senza timore che scadano i tempi. 6

La Petizione Ereditaria Sono fatti salvi però gli effetti dell usucapione sui beni: se dopo l apertura della successione e prima dell azione di petizione, il possessore ha acquistato la proprietà dei beni tramite usucapione (perché sono decorsi 20 anni), l erede non ne potrà più chiedere la restituzione. 7

La Petizione Ereditaria Chi agisce deve dimostrare: la morte del de cuius la qualità di erede che i beni appartenevano all asse ereditario 8

La Petizione Ereditaria Oggetto dell'azione possono essere l intero complesso dei beni ereditari ma anche solamente una parte o una quota di questi. L'azione è esperibile nei confronti dei beni di cui il defunto era proprietario o possessore, ma anche verso beni che il de cuius si limitava a detenere. 9

Effetti del giudizio di petizione: La Petizione Ereditaria Sono il riconoscimento della qualità ereditaria in capo all attore (chi ha promosso l azione petitoria) ed il conseguimento del possesso dei beni ereditari mediante restituzione a colui che agisce in petizione. 10

La Petizione Ereditaria A tal proposito l obbligo di restituzione si distingue a seconda che il convenuto abbia posseduto in buona fede o in mala fede: 1. Si ha la buona fede quando il possessore ritenga per errore di essere l erede (salvo che l errore non dipenda da sua colpa grave) 11

La Petizione Ereditaria Se il convenuto era in buona fede, egli dovrà restituire solo i frutti percepiti dai beni posseduti a far data dal giorno della domanda giudiziale. Se egli, sempre in buona fede, ha ceduto i beni ereditari a terzi soggetti, dovrà restituire all erede il prezzo o il corrispettivo ricevuto. 12

La Petizione Ereditaria 2. Se, invece, il possessore era in male fede, cioè era a conoscenza del fatto che il bene spettasse ad altri, egli dovrà restituire i beni nello stato in cui li ha ricevuti nonché i frutti percepiti e quelli che avrebbe potuto percepire dal giorno in cui ha cominciato a godere dei beni, usando la normale diligenza. 13

La Petizione Ereditaria Se, in malafede, ha alienato i beni, dovrà restituire all erede il loro valore reale, anche se superiore al prezzo ricevuto per l alienazione, oltre al risarcimento del danno. 14

AZIONE A TUTELA DEL LEGITTIMARIO Art. 553 c.c.: Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota di riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell art. 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati 15

Azioni a tutela dei legittimari L azione di riduzione è l azione che ha per scopo la reintegrazione della legittima, mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre. L azione ha carattere personale, nel senso che si rivolge contro i destinatari delle disposizioni lesive della quota dei legittimari. Ha la funzione di rendere inefficaci nei confronti degli attori le disposizioni ereditarie e le donazioni che abbiano leso i diritti sulla loro quota di legittima. 16

Azioni a tutela dei legittimari Se vi è stata lesione della quota riservata ai legittimari, l ordine di riduzione è il seguente: 1. le quote legali ab intestato, nel caso in cui non vi sia un testamento o questo contenga disposizioni solo su parte del patrimonio; 2. le disposizioni testamentarie, in proporzione e senza distinguere tra legati e disposizioni ereditarie; 3. le donazioni, a cominciare dalla più recente 17

Azioni a tutela dei legittimari L AZIONE DI REINTEGRAZIONE della quota di legittima si compone dei seguenti passaggi 18

Azioni a tutela dei legittimari - RIDUZIONE 1. Riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive 2. Restituzione da parte dei beneficiari delle disposizioni lesive 3. Restituzione da parte dei terzi acquirenti ai beneficiari delle disposizioni o donazioni lesive 19

Azioni a tutela dei legittimari RIDUZIONE delle disposizioni lesive della quota di legittima Chi può proporre l azione di Riduzione? L azione può essere domandata dai legittimari e dai loro eredi. Ricordiamo che sono legittimari: il coniuge, i figli e gli ascendenti legittimi se mancano i figli. A questi come si sa l art. 536 c.c. riserva una quota del patrimonio ereditario indipendentemente dalla disposizioni del testatore (quota di legittima). 20

Azioni a tutela dei legittimari RIDUZIONE delle disposizioni lesive della quota di legittima Il legittimario può agire in due casi: 1. Se è stato completamente escluso dalla successione con un testamento 2. Se ha subito una lesione in termini di valore della sua quota di legittima a seguito di testamento o donazione (in tal caso deve accettare con beneficio di inventario) 21

Azioni a tutela dei legittimari RIDUZIONE delle disposizioni lesive della quota di legittima Art. 564 c.c.: Il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all'eredità. Questa disposizione non si applica all'erede che ha accettato col beneficio d'inventario e che ne è decaduto. In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato. 22

Azioni a tutela dei legittimari RIDUZIONE delle disposizioni lesive della quota di legittima Il legittimario che succede per rappresentazione deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente. La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori. Ogni cosa, che, secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV di questo libro, è esente da collazione, è pure esente da imputazione. 23

Azioni a tutela dei legittimari RIDUZIONE delle disposizioni lesive della quota di legittima I presupposti che devono essere rispettati dal legittimario per poter agire con l azione di riduzione sono i seguenti: 1. accettare con beneficio di inventario se deve agire nei confronti del legatario o del donatario che non è chiamato come erede 2. il legittimario deve imputare alla propria quota di legittima le donazioni ricevute e i legati a suo favore 24

La domanda di Riduzione Il legittimario che intende agire in riduzione deve presentare la domanda davanti al Giudice del luogo in cui il convenuto (cioè la parte citata in giudizio) ha la residenza o domicilio. Se però la domanda di riduzione è accompagnata da quella di divisione è competente il giudice del luogo dove è aperta la successione 25

La domanda di Riduzione - termini Il legittimario che intende agire in riduzione deve proporre l azione nel termine di 10 anni a partire dall apertura della successione. Il legittimario può rinunciare all azione di riduzione; tale rinuncia è irrevocabile. 26

Azioni a tutela dei legittimari RESTITUZIONE richiesta agli eredi, legatari, donatari Una volta ottenuta la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive, il legittimario può agire nei confronti dei relativi beneficiari per la restituzione dei beni. 27

Art. 561 c.c.: Azioni a tutela dei legittimari RESTITUZIONE richiesta agli eredi, legatari, donatari Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'articolo 2652. I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, purché la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall'apertura della successione. La stessa disposizione si applica per i mobili iscritti in pubblici registri. I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale. 28

Azioni a tutela dei legittimari RESTITUZIONE richiesta agli eredi, legatari, donatari Beni immobili e mobili registrati Devono essere restituiti al legittimario, liberi da ogni peso e ipoteca di cui il legatario o il donatario può averli gravati. Sono considerati pesi non solo le servitù e l usufrutto, ma anche gli altri diritti reali o personali di godimento (affitto, locazione) che ne ne limitano il valore. 29

Azioni a tutela dei legittimari RESTITUZIONE richiesta agli eredi, legatari, donatari Vige il principio della retroattività reale della riduzione: esperita vittoriosamente l'azione di riduzione, l'erede ha diritto ad ottenere la restituzione degli immobili e dei mobili registrati liberi da pesi ed ipoteche di cui il donatario, il legatario e l'erede li abbia gravati. Vengono invece fatti salvi i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi in base ad un atto trascritto prima della trascrizione della domanda giudiziale di riduzione, se sono decorsi più di dieci anni dall'apertura della successione. 30

Azioni a tutela dei legittimari RESTITUZIONE richiesta a terzi I legittimari possono chiedere ai terzi che hanno acquistato dai donatari contro i quali è stata pronunciata la riduzione, la restituzione dei beni immobili o beni mobili registrati alle seguenti condizioni: Non siano trascorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione La sentenza di riduzione contro il donatario sia passata in giudicato Il patrimonio del donatario non appaia sufficiente a soddisfare le pretese dei legittimari 31

Azioni a tutela dei legittimari RESTITUZIONE richiesta a terzi I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale. Se la restituzione avviene per equivalente monetario, sono dovuti solo gli interessi legali e non anche i frutti (il cui riconoscimento comporterebbe una duplicazione della medesima pretesa). 32

LA COLLAZIONE Art. 737 c.c.: I figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati. La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile. 33

LA COLLAZIONE La collazione è l atto con il quale determinati soggetti che hanno accettato l eredità conferiscono alla massa attiva del patrimonio ereditario le liberalità (donazioni) ricevute in vita dal defunto in modo da dividerle con gli altri coeredi. La collazione svolge la funzione di mantenere tra i coeredi del de cuius quella proporzionalità di quote che è stabilita nel testamento o nella legge. 34

LA COLLAZIONE I presupposti sono: L esistenza di un attivo ereditario da dividere, poiché la collazione opera in sede di divisione; L accettazione dell eredità da parte del soggetto che vi è tenuto, poiché è essenziale la qualità di erede. 35

LA COLLAZIONE I soggetti obbligati a conferire le donazioni sono i coeredi, che siano coniuge superstite, figli, o discendenti del defunto (legittimi, adottivi, naturali) 36

LA COLLAZIONE Oggetto della collazione sono: Le donazioni dirette (avvenuta con atto di donazione); Le donazioni indirette (liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione, ad esempio contratto a favore del terzo ecc.) che producono gli stessi effetti delle donazioni dirette. 37

LA COLLAZIONE Non sono soggette a collazione: Le spese di mantenimento, educazione, malattia fatte dal defunto a favore dei discendenti La donazioni di modico valore fatte al coniuge Le spese ordinarie per abbigliamento, nozze, istruzione. 38

LA COLLAZIONE Modalità per operare la collazione. Occorre distinguere: 1. La collazione in senso stretto o in natura: è la collazione che si realizza materialmente, cioè restituendo alla massa ereditaria il bene avuto in donazione. 39

LA COLLAZIONE 2. Collazione per imputazione: è la forma tipica di collazione. Consiste nel fatto che il conferente (l erede che ha ottenuto la donazione) addebita alla propria quota ereditaria il valore del bene donatogli. Quindi anziché restituire materialmente il bene, il valore dello stesso viene sottratto dalla quota dovuta all erede. 40

LA COLLAZIONE La collazione per imputazione costituisce la regola costante per i beni mobili e il denaro. Per i beni immobili il conferente può scegliere tra collazione in natura o per imputazione. 41

LA COLLAZIONE Si precisa che il testatore può dispensare dalla collazione un suo erede: la dispensa produce però effetto solo nei limiti della quota disponibile. Nessuna forma di dispensa può intaccare le quote legittime. La dispensa può essere concessa sia in forma espressa che tacita. 1. Nel primo caso essa è contenuta nell'atto di donazione o nel testamento, 2. nel secondo si ricava dal contesto dell'atto o dalle sue clausole. 42

ASPETTI FISCALI DELLE SUCCESSIONI Sono soggetti ad imposta di successione i trasferimenti di beni e diritti a causa di morte, sia che la successione sia regolata dalla legge che da testamento. Soggetti interessati e quindi tenuti al pagamento dell imposta di successione, e in presenza di beni immobili, delle imposte ipotecarie e catastali: gli eredi i legatari 43

ASPETTI FISCALI DELLE SUCCESSIONI Gli eredi: sono tra loro obbligati in solido al pagamento dell ammontare dell imposta, anche per la parte dovuta dai legatari; I legatari: sono obbligati solo al pagamento dell imposta relativa ai rispettivi legati. 44

ASPETTI FISCALI DELLE SUCCESSIONI Valutazione automatica A norma di quanto disposto dall'art. 34, comma 5, del D.Lgs. n. 346/1990, opera, nella determinazione del valore degli immobili, il meccanismo della valutazione automatica, in virtù del quale all'amministrazione finanziaria non è consentito effettuare controlli sul valore dichiarato, nel caso in cui esso sia ottenuto moltiplicando il valore catastale dell'immobile con i moltiplicatori indicati dalla legge. 45

BASE IMPONIBILE ASPETTI FISCALI DELLE SUCCESSIONI Per gli immobili ereditati in piena proprietà (cioè non gravati da diritti reali di godimento), è la loro rendita catastale (rivalutata del 5%) moltiplicata per uno dei seguenti coefficienti: 110 per la prima casa (e pertinenze C/2, C/6 e C/7) 120 per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (esclusi quelli delle categorie A/10 e C/1) 140 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B 60 per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D 40,80 per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E. 46

ASPETTI FISCALI DELLE SUCCESSIONI Per i terreni non edificabili il valore imponibile si determina, invece, moltiplicando per 90 il reddito dominicale già rivalutato del 25%. Per i terreni edificabili deve invece essere utilizzato come base imponibile il valore di mercato al momento di apertura della successione. 47

ASPETTI FISCALI DELLE SUCCESSIONI ALIQUOTE Sono previste aliquote di tassazione diverse, a seconda del grado di parentela intercorrente tra la persona deceduta e l erede. Sul valore complessivo dell eredità si applicano le seguenti aliquote: 4% per il coniuge e i parenti in linea retta (genitori e figli), da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, 1.000.000 di euro 6% per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, 100.000 euro 6% da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado 8% da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone.

ASPETTI FISCALI DELLE SUCCESSIONI Gli importi esenti dall imposta (la franchigia) sono aggiornati ogni quattro anni, in base all indice del costo della vita. Ai soli fini dell applicazione della franchigia, sulla quota devoluta all erede si deve tener conto del valore delle donazioni in vita fatte dalla persona deceduta a favore del medesimo erede. Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuta tale ai sensi della legge n. 104/1992, l imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 euro (franchigia).

ASPETTI FISCALI DELLE SUCCESSIONI Le imposte ipotecaria e catastale Quando nell attivo ereditario ci sono beni immobili e diritti reali immobiliari, sono dovute le imposte ipotecaria e catastale. Queste, sono pari, rispettivamente, al 2% e all 1% del valore degli immobili, con un versamento minimo di 200 euro per ciascuna imposta. Le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 200 euro per ciascuna imposta, indipendentemente dal valore dell immobile caduto in successione, quando il beneficiario (o, nel caso di immobile trasferito a più beneficiari, almeno uno di essi) ha i requisiti necessari per fruire delle agevolazioni prima casa