Studio Tributario e Societario
Studio Tributario e Societario Convegno Novità Tributarie 2011/2012 Genova, 19 Gennaio 2012 La tassazione delle persone fisiche come stumento di redistribuzione della ricchezza: dalle addizionali sulle stock options alla detassazione dei premi di produttività. Grazia Biora
Addizionale del 10% sugli emolumenti variabili corrisposti ai dirigenti e collaboratori di imprese che operano nel settore finanziario sotto forma di bonus e stock options che eccedono la parte fissa della retribuzione. La norma, conformemente alle decisioni prese in occasione del G20 di Pittsburg nel 2009, ha lo scopo di limitare a una certa percentuale dei profitti totali netti, le retribuzioni di coloro - c.d. risk taker - la cui attività può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio dei soggetti finanziari considerati, in parte, responsabili del collasso finanziario del 2008. 3 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
Ampliamento della base imponibile (Art. 23, commi 50-bis e 50-ter, D.L. n. 98/2011) A decorrere dal 17 luglio 2011, l addizionale del 10% si applica sull ammontare che eccede l importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione, (e non più sull ammontare che eccede il triplo della parte fissa della retribuzione, come era previsto in precedenza). 4 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
Impropria applicazione in Italia: definizione di «settore finanziario» In mancanza di un espressa definizione di settore finanziario, l Agenzia ha ritenuto di includere in tale categoria non solo le società di gestione (..) le società esercenti le attività finanziarie indicate nell art. 59, comma 1, lettera b), del Testo Unico Bancari, ma anche le holding che assumono e/o gestiscono partecipazioni in società finanziarie, creditizie o industriali. 5 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
Continua.. Le Holding industriali detengono e gestiscono le partecipazioni del gruppo industriale di riferimento e svolgono attività di supporto, anche finanziario, nei confronti delle società operative del gruppo. La presa di posizione dell Agenzia è in contrasto con la nuova disciplina degli intermediari finanziari che è soggetta ad autorizzazione solo per l attività svolta nei confronti del pubblico. 6 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
Circolare del 5 agosto 2011, n. 41/E «La nuova disciplina si applica alle componenti variabili della retribuzione corrisposte a decorrere dal 17 luglio 2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione n. 111/2011), anche se maturate in precedenza». «Se le componenti variabili sono corrisposte in più rate, l addizionale si applica nel momento in cui si verifica il superamento dell importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione [ ], tenendo conto anche delle corresponsioni effettuate prima del 17 luglio 2011». 7 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
Contributo di solidarietà del 3% sui redditi > 300.000 L art. 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011 introduce, per il periodo 2011-2013, un contributo di solidarietà (*) del 3% sulla parte di reddito complessivo eccedente Euro 300.000. Il reddito da considerare ai fini dell applicazione del contributo è quello individuato dall art. 8 del TUIR, pari alla sommatoria di tutte le categorie di reddito percepite dal contribuente nel periodo di imposta (sono esclusi i redditi soggetti ad imposta sostitutiva ed a tassazione separata). I redditi che hanno già scontato altre misure di «contenimento» rilevano ai fini della verifica del superamento del limite di reddito di 300.000, ma su tali quote di reddito non si applica il contributo di solidarietà. E infatti esentata dal pagamento del contributo di solidarietà la parte di reddito sulla quale è calcolata la riduzione degli stipendi pubblici e delle pensioni d oro. 8 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
Continua le modalità tecniche di attuazione Con Decreto del 21 novembre 2011, il Ministro dell economia e delle finanze ha determinato le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni contenute nell art. 2 comma 2, del D.L. n. 138/2011, tra cui si ricordano le seguenti: 1.Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo ai fini della determinazione dell IRPEF; 2.Il contributo è versato in un unica soluzione unitamente al saldo IRPEF; 3.Per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, il contributo di solidarietà è determinato dal sostituto d imposta nelle operazioni di conguaglio di fine anno ed è versato in un unica soluzione. L importo trattenuto è dedotto ai fini della determinazione dell IRPEF ed è indicato nel CUD dell anno di competenza. 9 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
Tassazione ordinaria dei grandi TFR: Art. 24, comma 31 del D.L. 201/2011 Tassazione ordinaria delle quote di TFR e di indennità di fine mandato relative a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di importo complessivamente eccedente 1.000.000 Euro nonché, in ogni caso, di tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali. Tali importi concorrono, quindi, alla formazione del reddito complessivo. Applicabilità ai compensi e alle indennità il cui diritto alla percezione decorre dal 1 gennaio 2011. 10 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
Imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all estero Art. 19, commi 18 22 del D.L. n. 201/2011. Sul valore di mercato delle attività finanziarie detenute all estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato è dovuta un imposta patrimoniale nella seguente misura: 1 per mille per il 2011; 1 per mille per il 2012; 1,5 per mille per il 2013. Per il versamento, la liquidazione, l accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi : si applicano le disposizioni previste per l imposta sul reddito delle persone fisiche. 11 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
Imposta patrimoniale sugli immobili situati all estero Art. 19, commi 13-17 del D.L. n. 201/2011. Imposta sul valore di mercato degli immobili situati all estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti sul territorio nazionale. Soggetto passivo è il proprietario dell immobile, ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. Imposta dal 2011 è stata stabilita nella misura dello 0,76% del valore degli immobili. Modalità di versamento: si applicano le disposizioni previste per l imposta sul reddito delle persone fisiche. 12 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
Imposta di «bollo speciale» su attività finanziarie, detenute all estero e ancora «segretate» Art. 19, commi 6-11 del D.L. n. 201/2011. Sulle attività finanziarie scudate ancora depositate presso conti «anonimi» è dovuta un imposta di bollo straordinaria nelle seguenti misure: 10 per mille per il 2012; 13,5 per mille per il 2013; 4 per mille per i periodi d imposta successivi al 2013. L imposta di bollo speciale è determinata al netto dell eventuale imposta di bollo pagata sulle comunicazioni relative a titoli, strumenti e prodotti finanziari (art. 13, comma 2-ter della Tariffa) pari all 1 per il 2012 e all 1,5 per il 2013). 13 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
Imposta di «bollo straordinaria» sulle attività finanziarie oggetto di emersione Art. 19, comma 12 del D.L. n. 201/2011. Sulle attività finanziarie scudate prelevate in tutto o in parte dai conti «anonimi» alla data del 6 dicembre 2011 è dovuta un imposta di bollo straordinaria nella misura: del 10 per mille per il solo 2012. 14 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
Straordinari e premi di produttività nel 2012 Dal 2012 gli «sgravi contributivi» e l imposta sostitutiva del 10% si applicano solo sulle somme accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti per l incremento della produttività del lavoro in attuazione a quanto previsto da accordi o contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda. 15 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
Continua.. Viene «armonizzato» fiscalmente e contributivamente l ambito oggettivo di applicazione della disposizione. Relativamente all agevolazione fiscale, deve essere stabilito, con DPCM, l importo massimo assoggettabile ad imposta sostitutiva nonché il limite di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire dell agevolazione. Innovativamente, nel 2012, ciascuna Regione può disporre la deduzione dalla base imponibile IRAP delle somme erogate in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi aziendali o territoriali «di produttività». 16 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
Addizionali regionali - Art. 28, comma 1 del D.L. n. 201/2011 c.d. «Decreto salva Italia». Sostituendo nell art. 6 comma 1 del D.Lgs. n. 68/2011 le parole pari allo 0,9 per cento con le parole pari a 1,23 per cento ha, di fatto, aumentato di 0,33 punti percentuali l entità dell aliquota di base dell addizionale regionale per tutte le regioni che, nel 2011, non avessero già deliberato delle aliquote superiori. Inoltre, lo stesso comma prevede che tale modifica si applica a decorrere dall anno di imposta 2011 e, pertanto, con effetto retroattivo. 17 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
Studio Tributario e Societario