Comune di Gualdo Tadino

Похожие документы
COMUNE DI GUALDO TADINO

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

Comune di Exilles Ufficio Tecnico Comunale REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA EDILIZIA DEI MANUFATTI PERTINENZIALI E PER LA COLTIVAZIONE DEGLI ORTI

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI COPERTURE PRESSOSTATICHE TEMPORANEE A SERVIZIO DI ATTIVITA SPORTIVE

CITTA DI BONDENO Provincia di Ferrara Settore Finanziario Ufficio Tributi

COMUNE DI CAPENA (RM) REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEI MANUFATTI PERTINENZIALI

REGOLAMENTO DEGLI ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI PER ATTIVITA EDILIZIA LIBERA, ai sensi dell art. 6 comma 2 DPR 380/2001 e art. 80 comma 2 della della L.R. 1/2005.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER IMPIANTI PUBBLICITARI CAPO 1

COMUNE DI POGNANO CAP Via L. da Vinci, 12/A PROVINCIA DI BERGAMO

COMUNE DI BRENTONICO. (Provincia di Trento)

Comune di Giba. (C.A.P ) Tel. (0781) Fax REGOLAMENTO PER LA MONETIZZAZIONE DELLE AREE PER PARCHEGGI

NORME SUL PROCEDIMENTO CONCERNENTE LE DOMANDE RELATIVE ALLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Comune di Torre del Greco REGOLAMENTO INSTALLAZIONE CHIOSCHI PER LA RIVENDITA DI GIORNALI E RIVISTE

VARIANTE AL P.R.G. - NEVEGAL

COMUNE DI TREVISO. Variante n. 48 al P.R.G.

COMUNE DI AREZZO. PROPRIETA : AZIENDA AGRICOLA PODERE IL CASTRO s.a.s. AREZZO.

Comune di Ortona Dei Marsi (Prov. Aq)

DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI E RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ AI SENSI DEL D.P.R n. 380 artt. 24 e 25

Copia per: Comune Denunciante PRATICA EDILIZIA INTESTATA A: ... (ai sensi della L.R. n.1/05)

Città di Pescara. Medaglia d oro al Merito Civile ALLEGATO A INDIRIZZI OPERATIVI LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 19 AGOSTO 2009

COMUNICA ED AUTOCERTIFICA I SEGUENTI DATI:

REGOLAMENTO PER INSTALLAZIONE DI MANUFATTI PERTINENZIALI e PER ESIGENZE TEMPORANEE

Comune di Candia Lomellina. REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE e FESTE DEL PAESE

Adempimenti comunali in merito alle autorizzazioni commerciali per le medie strutture di vendita

L.R. 1/2005, art. 4, c. 96 B.U.R. 3/8/2005, n. 31. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 luglio 2005, n. 0230/Pres.

COMUNE DI ASIAGO Provincia di VICENZA. Ufficio Comando Polizia Locale

COMUNICA ED AUTOCERTIFICA I SEGUENTI DATI: PROPRIETARIO DEGLI IMMOBILI/TERRENI:

Ex scuola elementare di Torcello

ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA ai sensi dell art. 4, comma 6 dell Allegato C al Regolamento Edilizio Comunale

COMUNE DI PRAMAGGIORE Provincia di Venezia

REGOLAMENTO PER L'ISTALLAZIONE DEGLI APPARATI DI RICEZIONE DELLE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE SATELLITARI NEI CENTRI STORICI

ISTANZA DI ATTIVAZIONE PROCEDIMENTO UNICO (articolo 10 della L.R. n.10 del e s.m. ed i.) per interventi di cui alla successiva tabella A

NORMATIVA TECNICA TRASFERIMENTO DEI DIRITTI EDIFICATORI

REGOLAMENTO PASSI CARRABILI

REGOLAMENTO SALE GIOCHI

ALLEGATO ALLA RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA N. /

GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DI SCAVO

COMUNE DI MIRA Provincia di Venezia

BACINO REGIONALE OMBRONE BACINO INTERREGIONALE FIORA PIANIFICAZIONE DI BACINO E NORME PAI

art. 1 oggetto e finalità

ALLEGATO A 1 PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI DEI TERRENI Classi di destinazione urbanistica e valori medi degli immobili

REGOLAMENTO. Approvato con delib. CC n. 51/

INTERVENTI SU AREE ESTERNE

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI

CHIEDE IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA

COMUNICAZIONE PER ESERCIZIO DI ATTIVITA DI OTTICO (L.R. n. 25/93 e L.R. n. 12/04) Il/la sottoscritto/a Cognome Nome

Norme Tecniche di Attuazione

REGOLAMENTO PER INSTALLAZIONE DI MANUFATTI PERTINENZIALI e PER ESIGENZE TEMPORANEE

COMUNE DI PARMA DISCIPLINA PER L AFFIDAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI AVENTI AD OGGETTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA A SCOMPUTO

COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DI STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA

C O M U N E DI F E R E N T I N O

INTERVENTO UNITARIO CONVENZIONATO (IUC 8) VILLA ACQUA BONA

INSEGNE DI ESERCIZIO (ART. 82/V)

COMUNE DI LURAGO MARINONE Provincia di Como

COMUNE DI BEDIZZOLE Provincia di Brescia

Città di Lecce. Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio REGOLAMENTO PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI AL COMUNE

ISTANZA DI ACCERTAMENTO DI CONFORMITA Ai sensi degli articoli 36 o 37 del DPR 06/06/2001 N 380 e ss. mm.e ii

Al SETTORE ST SERVIZIO GGT del COMUNE di MELZO (PROVINCIA DI MILANO)

COMUNE DI CIRIE. Richiesta di contributo per il sostegno alla locazione di cui all art. 11, L. 431/98 e s.m.i.

COMUNE DI ZERO BRANCO (Provincia di Treviso)

COMUNE DI COSIO VALTELLINO Provincia di Sondrio REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DELLA CASA VACANZE DI SACCO

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' PER ALLEVAMENTO DI ANIMALI, STALLA DI SOSTA, RICOVERO TEMPORANEO DI ANIMALI,...

PGT ALLEGATO A. Norme Tecniche di Attuazione N.T.A. Lonate Ceppino. PIANO di GOVERNO del TERRITORIO

COMUNICAZIONE DI ESEGUITA ATTIVITA

Consiglio regionale della Toscana

SEZIONE V IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI SITUATI LUNGO LE AUTOSTRADE ED I RACCORDI AUTOSTRADALI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE

258,22 AUTORIZZAZIONE ART. 66 commercio all ingrosso medicinali veterinari Ditta AUTORIZZAZIONE ART. 70 vendita diretta medicinali veterinari

COMUNE DI PREGANZIOL Provincia di Treviso

COMUNE DI REGGELLO CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE SETTORE URBANISTICA

PGT Piano di Governo del Territorio

REGOLAMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

COMUNE DI NEPI PROVINCIA DI VITERBO

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI

COMUNE DI ARONA (Provincia di Novara)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI

FAQ PIANO CASA 1. Quali sono gli interventi promossi dalla Regione Veneto con il Piano casa. per il sostegno del settore edilizio?

Транскрипт:

Comune di Gualdo Tadino Provincia di Perugia Approvato con delib. C.C. n 59 del 10.07.2010 REGOLAMENTO INERENTE MODALITA DI REALIZZAZIONE DI MANUFATTI PER IL RICOVERO DI CAVALLI ALLEVATI PER FINALITA DI TEMPO LIBERO Allegato al Regolamento Edilizio Comunale

PREMESSA: L installazione di manufatti, ancorché di modeste dimensioni e a carattere temporaneo, da destinare al ricovero di cavalli al fine di assicurarne la protezione dagli agenti atmosferici ed i relativo benessere psico-fisico è una esigenza sempre più diffusa dalla cittadinanza. Al fine di fornire uno strumento normativo è stato predisposto il presente regolamento che disciplina la realizzazione di detti manufatti al fine di assicurare il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio, precisando le caratteristiche costruttive, le modalità per la loro realizzazione e le garanzie per la loro rimozione; Tali manufatti, qualora rispettino le limitazioni e prescrizioni di seguito specificate, sono esclusi dal concetto di nuova costruzione di cui all art. 3 comma 1 lettera e) punto 5 della L.R n 1 del 18/02/2004 in quanto diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Non essendo considerati nuova costruzione possono pertanto essere realizzati in tutte le zone omogenee di PRG, ove ne sussistano le condizioni sotto il profilo igienico sanitario, previa presentazione al Comune di apposita istanza di Permesso di Costruire in precario così come regolamentata dal successivo art. 3. Con i presupposti di cui sopra, con le limitazioni e prescrizioni di seguito specificate ed a condizione che comunque non vi sia trasformazione in via permanente del suolo inedificato, tali interventi non sono assoggettati al rispetto dei parametri imposti per le costruzioni dal Piano Regolatore Generale del Comune di Gualdo Tadino.

Art. 1 Definizione di manufatti per il ricovero di cavalli allevati per finalita di tempo libero. Ai fini dell applicazione del presente regolamento si intendono per manufatti per il ricovero di cavalli le strutture destinate esclusivamente a garantire agli animali, protezione dalle intemperie e dalle condizioni climatiche sfavorevoli. Si considerano cavalli allevati per finalità di tempo libero quando gli stessi siano detenuti per finalità non connesse con una attività di natura agricola ed in numero massimo di 2 (due) per ogni nucleo familiare e terreno di proprietà o nella disponibilità del richiedente dimostrata da apposito contratto di affitto o comodato d uso registrato nelle forme di legge. La detenzione di due cavalli tenuti allo stato brado o semibrado non comporta l obbligo di concimaia, ma di una periodica pulizia del ricovero e dell area con smaltimento delle deiezioni nelle forme previste dalle vigenti normative. La detenzione di un numero di cavalli superiore a due costituisce allevamento, per il quale si rinvia alla specifica normativa vigente in materia. Le strutture di cui sopra sono finalizzate ad un uso circoscritto nel tempo e destinate a soddisfare esigenze meramente temporanee senza andare ad incidere sulla potenzialità insediativa ordinaria stabilita dalle normative urbanistico/edilizie in materia. Art. 2 Caratteristiche dei manufatti La dimensione dei ricoveri in questione non dovrà superare i mq. 12 di superficie per ogni cavallo. Su ciascuna proprietà fondiaria non possono in ogni caso trovare collocazione più di n 2 (due) ricoveri e ciò indipendentemente dalla sua estensione. Finitima ai manufatti di cui sopra e comunque all interno della stessa proprietà fondiaria è consentita altresì la realizzazione di una tettoia aperta sui 4 lati della superficie massima di 12 mq per ciascun cavallo da destinare a rimessaggio del fieno/paglia. L altezza massima dei manufatti di cui sopra, calcolata in gronda, dovrà essere pari a ml. 3,00. Le caratteristiche strutturali e la natura di tali manufatti precari devono consentire una facile rimozione. In generale esse non devono avere alcun tipo di fondazione di natura permanente. Esse possono essere fissate al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggio che non richiedano particolari escavazioni o splateamenti sia durante la posa in opera che durante la rimozione. L eventuale pavimentazione dei manufatti in questione potrà essere realizzata esclusivamente con blocchetti componibili di cemento appoggiati su sabbia o sottofondo leggero in calcestruzzo facilmente rimovibili.

I manufatti di cui sopra devono essere realizzati in legno. L uso di elementi in metallo è consentita limitatamente alla struttura portante e alla cornice di eventuali infissi. E consentita altresì sulla stessa proprietà fondiaria la recinzione di un area della superficie massima di mq. 150 per ogni ricovero per permettere la sgambatura dei cavalli. Tale recinzione potrà essere realizzata con pali in legno (verticali, orizzontali o incrociati) o con pali in legno e/o metallo e rete metallica e/o con dissuasore elettrico. L altezza massima di tale recinzione non dovrà superare i ml 2. Tali manufatti inoltre non devono interferire o arrecare pregiudizio a reti tecnologiche o elementi di servizio esistenti. La realizzazione dei manufatti in questione è ammessa solo a condizione che nel fondo non esistano già costruzioni stabili e regolarmente autorizzate utilizzabili agli stessi scopi. Art. 3 Modalità autorizzative La realizzazione nel territorio comunale dei manufatti di cui al precedente articolo 2 è subordinata al preventivo rilascio di un Permesso di costruire in precario da richiedersi da parte dei soggetti interessati ed aventi i requisiti nonché alla preventiva acquisizione di specifico parere favorevole da parte della ASL competente. L istanza di permesso di costruire in precario deve essere corredata dalla documentazione e dagli elaborati individuati, in via generale, nell allegato I alla variante al Regolamento Edilizio Comunale approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n 69 del 10/07/2008. Restano comunque salvi ed impregiudicati tutti gli obblighi e le procedure derivanti dalla natura dell area e dall eventuale presenza di vincoli pubblicistici nonché l acquisizione dei necessari pareri e/o nulla osta comunque denominati. Per la realizzazione dei ricoveri di cui al precedente art. 2 dovranno essere rispettate le seguenti distanze minime: - ml. 10 dai confini di proprietà; - ml. 20 da edifici abitativi; fatte salve eventuali distanze superiori imposte dalla ASL in sede di espressione del parere di competenza. Per la realizzazione dei manufatti da destinare a rimessaggio del fieno/paglia di cui al precedente art. 2, comma 3, dovranno essere rispettate le seguenti distanze minime: - ml. 5 dai confini di proprietà. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle vigenti normative di carattere urbanistico- edilizio. All istanza di permesso di costruire in precario va inoltre allegata la seguente documentazione: - Dichiarazione di proprietà dell area ovvero copia del contratto di affitto o comodato d uso registrato nelle forme di legge;

- copia della registrazione del/i cavallo/i presso la ASL o presso i registri dell anagrafe equina di appartenenza; - codice di identificazione aziendale (ai sensi del D. Lgs. 336/99); Tali manufatti temporanei sono autorizzati per un periodo non superiore a tre anni. Annualmente dovrà comunque essere prodotta dichiarazione comprovante la permanenza delle condizioni che hanno permesso il rilascio del Permesso di Costruire in precario. Il Permesso di Costruire in precario decade qualora venga meno anche una sola delle condizioni iniziali che ne hanno consentito il rilascio, del che dovrà essere tempestivamente reso edotto il Comune. Art. 4 Impegni e obblighi Il rilascio del permesso di costruire in precario è subordinato alla presentazione in Comune di un atto unilaterale d obbligo, registrato e trascritto a cura e spese del richiedente, contenente l impegno a rimuovere il/i manufatto/i e a ripristinare lo stato dei luoghi entro 30 giorni dalla scadenza della validità del Permesso medesimo ovvero dalla decadenza dello stesso nel caso del verificarsi della mancata permanenza anche di una sola delle condizioni iniziali che ne hanno consentito il rilascio. A dimostrazione dell avvenuta rimozione dei manufatti e della riconduzione in pristino dello stato dei luoghi dovrà essere prodotta idonea documentazione fotografica. Art. 5 Sanzioni Qualora il manufatto o i manufatti di cui al precedente articolo 2 non vengano rimossi entro i termini di cui al precedente art. 4, essi saranno considerati a tutti gli effetti costruzioni abusive soggette al regime sanzionatorio di cui alla L.R. n 21/2004 per gli interventi realizzati in assenza di Permesso di Costruire.