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Servizio INFORMATIVA 730 INFORMATIVA N. 28 Prot. 2775 DATA 07.04.2009 Settore: IMPOSTE SUI REDDITI Oggetto: Agevolazioni IRPEF per soggetti disabili e Modello 730 (parte I) Riferimenti: Istruzioni ministeriali alla compilazione del Mod. 730/2009 Le agevolazioni IRPEF per i soggetti disabili sono numerose ed interessano vari ambiti del Modello 730/2009. Nella presente Circolare verranno trattate tali agevolazioni, evidenziandone gli aspetti principali, nonché la modalità di compilazione del Modello medesimo. FIGLI A CARICO Ai sensi dell articolo 12, comma 1, lett. c), TUIR per ogni figlio portatore di handicap spetta una detrazione pari ad 1.020,00 se maggiore di tre anni o ad 1.120,00 se minore di tre anni (importi maggiorati rispettivamente di 100,00 qualora vi siano almeno 4 figli a carico). Le condizioni necessarie per usufruire di tale agevolazione sono quindi: che il figlio sia considerato disabile; sia fiscalmente a carico: si ricorda che un contribuente per essere considerato fiscalmente a carico deve avere un reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per abitazione principale pari ad 2.840,51. Il figlio a carico disabile deve essere indicato nel quadro Coniuge e familiari a carico. Sarà quindi sufficiente riportare il codice fiscale del figlio a carico disabile, il numero dei mesi a carico, la percentuale di spettanza e barrare la casella D (in tal caso non risulta necessario barrare le caselle F o F1 ). Detrazione pari ad 1.020,00 Per eventuali problemi di ricezione telefonare allo 0461/805605

Informativa n. 28 - pagina 2 di 5 BONUS STRAORDINARIO Ai sensi dell art. 1, D.L. n. 185/2008 il nucleo familiare con componenti portatori di handicap, per i quali ricorrano le condizioni previste dall art. 12, comma 1, TUIR, con reddito complessivo non superiore ad 35.000,00, ha diritto ad un bonus straordinario pari ad 1.000,00. Trattasi di ogni componente, non solo figlio, purché fiscalmente a carico. NOTA BENE Per l accesso al bonus straordinario devono sussistere ulteriori condizioni: il reddito complessivo deve essere formato soltanto da alcune tipologie ed il soggetto dichiarante deve essere residente in Italia. In proposito, si veda l informativa n. 14 del 12.02.2009. Per fruire del bonus straordinario il dichiarante dovrà compilare il Quadro R, richiesta di bonus straordinario, barrando, tra l altro, con una X la colonna 3, per attestare che all interno del nucleo familiare è presente un soggetto disabile (figlio, altro familiare o coniuge). SPESE MEDICHE PER I PORTATORI DI HANDICAP Particolari agevolazioni sono previste per quanto riguarda le spese mediche sostenute dal disabile. In particolare, per tali soggetti: le spese sanitarie relative all acquisto di mezzi necessari all accompagnamento, alla deambulazione, sussidi tecnici e informatici ecc. risultano detraibili nel rigo E3; le spese relative a spese mediche generiche e di assistenza specifica risultano deducibili nel rigo E26 (anziché detraibili). Si fa presente che le spese mediche sopra richiamate possono essere portate in detrazione o deduzione anche dal soggetto che le ha sostenute per conto di familiari fiscalmente a carico. RIGO E3 SPESE SANITARIE PER PORTATORI DI HANDICAP Ai sensi dell articolo 15, comma 1, lettera c), TUIR sono detraibili le spese sostenute per i mezzi necessari all accompagnamento, alla deambulazione e sollevamento dei portatori di handicap (ad esempio, acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti, acquisto di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione di difetti della colonna vertebrale), nonché le spese per sussidi tecnici e informatici tali da agevolare l autosufficienza e

Informativa n. 28 - pagina 3 di 5 la possibilità di integrazione degli stessi. ATTENZIONE Si fa presente che per quanto attiene la detraibilità delle spese attinenti i sussidi tecnici ed informatici, oltre alle relative fatture (ricevute o quietanze), occorre acquisire e conservare una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico ed informatico è volto a facilitare l autosufficienza e la possibilità di integrazione del portatore di handicap. La particolarità di tali spese sanitarie è che sulle stesse non viene applicata alcuna franchigia; pertanto, la detrazione del 19% è calcolata sull importo complessivamente sostenuto. Per fruire della detrazione del 19% è necessario indicare l ammontare delle spese sostenute nel rigo E3, Sezione I, quadro E. Nel rigo E3 dovrà essere indicato quindi l importo delle spese sanitarie senza alcun limite di detraibilità e senza applicare la franchigia di 129,11, prevista esclusivamente con riferimento ai righi E1 ed E2. Nessun limite di detraibilità; nessuna franchigia spese per mezzi necessari all accompagnamento, alla deambulazione, locomozione e sollevamento nonché per sussidi tecnici e informatici RIGO E26 SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DEI PORTATORI DI HANDICAP Ai sensi dell articolo 10, comma 1, lett. b) TUIR, sono deducibili le spese mediche e di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap. Rientrano in questa categoria: le spese mediche generiche (prestazioni rese da medico generico, acquisto di medicinali, etc.); ATTENZIONE Le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di accompagnamento, di locomozione, di deambulazione, di sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l autosufficienza e l integrazione sostenute dai predetti soggetti rientrano tra quelle per le quali spetta la detrazione da indicare nella Sezione I nei righi E1, E2, E3 e E4.

Informativa n. 28 - pagina 4 di 5 le spese di assistenza specifica. Tali spese sono quelle relative: - all assistenza infermieristica e riabilitativa; - al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all assistenza diretta della persona; - al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; - al personale con la qualifica di educatore professionale; - al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. Le spese devono essere riferite a personale qualificato a fronte di specifiche prestazioni sanitarie. Per fruire della deduzione è necessario indicare l ammontare delle spese sostenute nel rigo E26, Sezione II, quadro E; non è previsto alcun limite massimo deducibile. spese mediche generiche e di assistenza specifica senza alcun limite massimo SPESE PER VEICOLI PER I PORTATORI DI HANDICAP L articolo 15, comma 1, lett. c) TUIR prevede una detrazione di imposta per l acquisto di veicoli in favore di portatori di handicap. Trattasi in particolare: di motoveicoli ed autoveicoli, anche se prodotti in serie ed adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie dei portatori di handicap di cui all art. 3 della L. n. 104 del 1992; di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordomuti, soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni. La detrazione spetta una sola volta nell arco di quattro anni e con riferimento ad un solo veicolo, nel limite di 18.075,99. E inoltre da notare che, dato che usualmente si tratta di importi ingenti, è possibile rateizzare la detrazione spettante in quattro rate di pari importo. Questa scelta favorisce il contribuente con una modesta imposta, che altrimenti potrebbe perdere parte dell agevolazione. La detrazione in esame compete a tutti i disabili indipendentemente dal possesso o meno della patente di guida. La detrazione spetta sia sul costo d acquisto che sulle spese di manutenzione straordinarie

Informativa n. 28 - pagina 5 di 5 (entrambe concorrono al limite massimo di 18.075,99). Con R.M. 17 settembre 2002, n. 306, è stato chiarito che non rientrano tra le spese agevolabili le spese riconducibili alla normale manutenzione del veicolo (premio assicurativo, tagliandi periodici, pneumatici, etc.). NOTA BENE L importo sostenuto per l acquisto di un autoveicolo adattato può essere portato in detrazione anche dal soggetto che lo ha sostenuto per conto di familiari fiscalmente a carico. ATTENZIONE Per usufruire delle suddette agevolazioni, inoltre, i commi 36 e 37, Finanziaria 2007 hanno disposto: - la necessità che i mezzi siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei soggetti diversamente abili di cui sopra (comma 36); - il divieto di trasferire, a titolo oneroso o gratuito, gli autoveicoli, per i quali si è usufruito dei benefici fiscali, prima del decorso del termine di due anni dall acquisto, pena la restituzione dell imposta rimborsata (comma 37). Es. In caso di acquisto del veicolo in data 20 agosto 2008, il soggetto non potrà trasferire il mezzo prima del 20 agosto 2010. Tale limite, comunque, non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti. L intero importo della spesa sostenuta, naturalmente nel limite di 18.075,99, andrà riportato a colonna 2 del rigo E4. Per le motivazioni sopra esposte il rigo E4 presenta inoltre un apposita casella, al fine di richiedere/attestare la rateizzazione. A tal fine, sarà indicato il numero 1, 2, 3 o 4, a seconda del numero della rata che si sta portando in detrazione. Numero rata o non compilata Importo della spesa sostenuta per l acquisto del veicolo nel limite massimo di 18.076,00