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R.S.U. Siae Microelettronica Sistema previdenziale La pensione di anzianità per i lavoratori dipendenti La pensione di anzianità si può ottenere prima di aver compiuto l'età pensionabile. Attualmente i requisiti richiesti per la pensione di anzianità sono 35 anni di contributi e 58 anni di età. Se non si sono ancora raggiunti i 58 anni di età, si può comunque ottenere la pensione di anzianità se si possono far valere 40 anni di contribuzione. Anche per ottenere la pensione di anzianità è necessario aver cessato l'attività lavorativa. I requisiti La legge 247/2007, modificando le decorrenze per il pensionamento introdotte dalla legge 335 del 1995, ha stabilito un aumento progressivo del requisito anagrafico, secondo il quale, fermo restando il requisito dell anzianità contributiva minima di 35 anni, è possibile accedere alla pensione in base ad una quota determinata complessivamente da anzianità contributiva e età anagrafica. Durante il periodo che va dal 1 gennaio 2008 al 30 giugno 2009 si potrà accedere alla pensione di anzianità con 35 anni di contributi e 58 anni di età. Dal 1 luglio 2009 si conseguirà la pensione secondo il meccanismo delle quote, come indicato nello schema: I requisiti Anno Somma di età anagrafica e anzianità Età anagrafica contributiva minima 2008-58 Dal 1.01.2009 al 30.06.2009-58 Dal 1.07.2009 al 31.12.2009 95 59 2010 95 59 2011 96 60 2012 96 60 Dal 2013 97 61 Pensione di anzianità con 35 anni di contributi e 58 anni di età Nel conteggio dei 35 anni di contributi (1820 contributi settimanali) non sono considerati i contributi figurativi per malattia e disoccupazione, tranne pochi casi. Dal 1 gennaio 2001 sono considerati validi i contributi figurativi per il trattamento speciale di disoccupazione per l edilizia e pochi altri casi. Pensione di anzianità con 40 anni di contributi a qualunque età Nel 2008 un lavoratore con almeno 40 anni di contributi (purché almeno 35 anni siano 1

costituiti da contribuzione effettiva) può ottenere la pensione di anzianità indipendentemente dall'età. In questo caso si tiene conto di tutta la contribuzione accreditata. Maggiorazione contributiva I lavoratori privi della vista (tutti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione), i lavoratori sordomuti e i lavoratori con un'invalidità superiore al 74%, hanno diritto ad una maggiorazione sull'anzianità contributiva. In particolare La legge prevede che coloro che svolgono lavori usuranti possano andare in pensione in anticipo rispetto ai limiti di età previsti per la generalità dei lavoratori, in relazione allo svolgimento e alla durata della loro attività. Finestre e decorrenza Con meno di 40 anni di contributi Requisiti maturati entro il Decorrenza della pensione 30 giugno 1 gennaio anno successivo 31 dicembre 1 luglio anno successivo Con almeno 40 anni di contributi Requisiti maturati entro il Decorrenza della pensione 31 marzo 1 luglio stesso anno* 30 giugno 1 ottobre stesso anno** 30 settembre 1 gennaio anno successivo 31 dicembre 1 aprile anno successivo * Con almeno 57 anni di età entro il 30 giugno ** Con almeno 57 anni di età entro il 30 settembre La domanda La domanda di pensione va compilata su un modulo disponibile presso gli uffici Inps, sul sito www.inps.it o presso gli Enti di Patronato. Nel modulo di domanda sono indicati anche i certificati anagrafici (o dichiarazioni sostitutive di essi che possono essere rilasciate anche dagli Uffici Inps) da allegare. Il modulo di domanda deve essere compilato in tutte le parti ritenute indispensabili, contrassegnate da una cornice blu (articolo 1, comma 783 della legge 296/2006) e presentato, insieme agli altri documenti, presso qualunque ufficio Inps o spedito per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite un Ente di Patronato riconosciuto dalla legge. Il ricorso Nel caso in cui la domanda di pensione di anzianità venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere: 2

presentato agli sportelli della Sede dell'inps che ha respinto la domanda; inviato alla Sede dell'inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno; presentato ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge. Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'esame del ricorso stesso. 3

La pensione di vecchiaia per i lavoratori dipendenti La pensione di vecchiaia si consegue quando si raggiungono i requisiti di età, che attualmente sono di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, e il requisito contributivo di 20 anni. Per ottenere la pensione di vecchiaia, occorre aver cessato l'attività di lavoro dipendente. Il sistema di calcolo della pensione varia a seconda dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31 dicembre 1995. viene infatti adottato: il sistema contributivo, per coloro che sono stati assunti dopo il 31 dicembre 1995; il sistema retributivo, per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità pari o superiore a 18 anni; il sistema misto (retributivo e contributivo), per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità inferiore ai 18 anni. Nel sistema contributivo Requisiti Dal 2008 sono richiesti almeno 60 anni di età per le donne e 65 per gli uomini, con almeno 5 anni di contribuzione effettiva. In alternativa, si può andare in pensione con almeno 35 anni di anzianità contributiva e l età anagrafica prevista per la pensione di anzianità oppure almeno 40 anni di anzianità contributiva, a prescindere dall età anagrafica. Dal 1 luglio 2009 è in vigore per le pensioni contributive il sistema delle quote. Per poter accedere alla pensione prima del compimento del 65 anno di età, l importo della pensione deve essere di almeno 1,2 volte quello dell assegno sociale (tale limite, per il 2009, è di 490,86 euro). Lavoratrici madri Le lavoratrici madri - che hanno diritto alla pensione con il sistema contributivo possono andare in pensione prima anticipando la loro età di 4 mesi per ciascun figlio fino ad un massimo di 12 mesi. In alternativa possono optare per un calcolo più favorevole della pensione grazie all applicazione di un coefficiente di trasformazione maggiore (si tratta di una percentuale, stabilita dalla legge in relazione all età del lavoratore, necessaria per calcolare l importo della pensione annua). Il trattamento minimo Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al trattamento minimo. 4

Nel sistema retributivo L'eta' L'età pensionabile per i lavoratori dipendenti è di 65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne. In particolare Le donne possono rimandare il momento del pensionamento sino al compimento del 65 anno di età.le lavoratrici che continuano a lavorare dopo i 60 anni hanno diritto ad un aumento della percentuale di rendimento della pensione, pari a mezzo punto per ogni anno lavorato fino al compimento dei 65 anni. Da ricordare che gli incrementi dei punti percentuali sono attribuibili solo fino al raggiungimento dei 40 anni di contributi. La lavoratrice che volesse proseguire l'attività lavorativa, dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, deve: Se ha già 40 anni di contributi, comunicare l'intenzione di proseguire l'attività lavorativa alla propria azienda e all'inps almeno 6 mesi prima del compimento dell'età pensionabile e non deve essere già titolare di pensione di vecchiaia. Se non ha ancora 40 anni di contributi, comunicare l'intenzione di proseguire l'attività lavorativa solo alla propria azienda almeno 6 mesi prima del compimento dell'età pensionabile e non deve essere già titolare di pensione di vecchiaia né deve aver presentato domanda di pensionamento. In particolare I lavoratori non vedenti, se tali da prima di essere iscritti all'assicurazione obbligatoria o con almeno 10 anni di assicurazione e contribuzione dopo l'insorgenza della cecità, possono andare in pensione a 55 anni se uomini e a 50 anni se donne. In tutti gli altri casi, i lavoratori non vedenti possono andare in pensione a 60 anni se uomini e a 55 anni se donne. Gli invalidi con almeno l'80% di invalidità possono andare in pensione a 55 anni se donne e a 60 anni se uomini. I contributi I requisiti minimi di assicurazione e contribuzione per il diritto alla pensione sono di 20 anni (pari a 1040 contributi settimanali). Continuano a valere solo 15 anni di assicurazione e contribuzione per i lavoratori dipendenti che: al 31 dicembre 1992 avevano già raggiunto i 15 anni di contributi; al 31 dicembre 1992 avevano già compiuto l'età pensionabile; erano stati autorizzati ai versamenti volontari prima del 31 dicembre 1992; con almeno 25 anni di assicurazione, siano stati occupati per almeno 10 anni, anche se non consecutivi, per periodi inferiori a 52 settimane nell'anno solare. 5

Per chi vale il requisito ridotto I lavoratori che, al 31 dicembre 1992, avevano maturato un'anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1 gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età pensionabile, non gli permetteva di raggiungere il requisito contributivo minimo richiesto in quel momento. Il diritto alla pensione, in questa ipotesi, è riconosciuto al maturare del requisito contributivo ridotto - che varia da persona a persona in relazione alla specifica posizione contributiva - e che non può comunque essere inferiore a 15 anni. Maggiorazione contributiva I lavoratori privi della vista (coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione) e i lavoratori con un'invalidità superiore al 74%, hanno diritto ad una maggiorazione contributiva che incide sul diritto e sulla misura della pensione. Lavoratori non vedenti Per i lavoratori privi della vista - tutti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione - è previsto un beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di attività svolta con il possesso del requisito sanitario richiesto. Per i periodi inferiori all'anno il beneficio è riconosciuto in maniera proporzionale. I periodi sono utili sia ai fini del diritto sia ai fini della misura della pensione. Non danno titolo al riconoscimento i periodi coperti da contribuzione figurativa o volontaria o derivanti da riscatti non legati ad attività lavorativa. La domanda Il beneficio viene attribuito su presentazione di richiesta da parte dell'interessato, corredata da apposita documentazione: i ciechi civili devono presentare il verbale di accertamento sanitario rilasciato dalle Commissioni mediche competenti per l'accertamento dell'invalidità civile; ciechi di guerra devono presentare il modello 69 rilasciato dal Ministero del Tesoro, Direzione generale per le pensioni di guerra; i ciechi invalidi per servizio devono presentare il modello 69 ter rilasciato dalle pubbliche amministrazioni che hanno provveduto al riconoscimento della cecità; i ciechi invalidi del lavoro devono presentare il corrispondente riconoscimento rilasciato dall'inail. Lavoratori con invalidita' superiore al 74% A decorrere dall'anno 2002 i lavoratori invalidi civili, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74%, i lavoratori sordomuti e i lavoratori invalidi di guerra, civili di guerra e invalidi per causa di servizio (nel rapporto di pubblico impiego e con infermità come da DPR 834/81 comprese nelle prime quattro categorie) e gli invalidi per lavoro, la cui invaliditàè stata accertata dall'inail o dall'ipsema, hanno diritto ad una maggiorazione contributiva - ai fini del diritto e della misura della pensione - nella misura di due mesi ogni anno di lavoro fino ad un massimo di cinque anni. Per i periodi inferiori all'anno il beneficio è riconosciuto in misura proporzionale. 6

La maggiorazione è riconosciuta esclusivamente per periodi di attività lavorativa alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario (invalidità superiore al 74% o sordità congenita ecc.); i periodi coperti da contribuzione volontaria o figurativa, o riscatto (non legato ad attività lavorativa) non danno titolo al riconoscimento. Il limite massimo dei cinque anni è riconosciuto entro l'anzianità contributiva massima di 40 anni per il calcolo della pensione con il sistema di calcolo retributivo. La domanda Il beneficio viene attribuito dietro presentazione di specifica richiesta da parte dell'interessato, corredata dall'apposita documentazione: gli invalidi civili e i sordomuti devono presentare il verbale di accertamento sanitario rilasciato dalle competenti Commissioni mediche presso le Aziende Sanitarie Locali (ASL) per l'accertamento delle invalidità; gli invalidi di guerra, civili di guerra e per causa di servizio devono presentare copia del provvedimento amministrativo di concessione dal quale risulti che le lesioni e le infermità riscontrate rientrino nelle prime quattro categorie elencate nel DPR n.834 del 1981; gli invalidi del lavoro devono presentare i documenti rilasciati dall'inail o dall'ipsema. Il beneficio è riconosciuto dall'anno 2002 se la maggiorazione dell'anzianità contributiva è determinante ai fini del diritto alla pensione. Esclusioni Sono esclusi da questo beneficio i titolari di pensione o di assegno di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e dei fondi sostitutivi (elettrici, volo ecc.) in quanto l'inps esprime soltanto un giudizio di invalidità non accertato in percentuale. Nel sistema misto La legge di riforma del 1995 ha previsto una situazione transitoria, durante la quale i due diversi sistemi di calcolo convivono. Il sistema contributivo vale solo per chi è stato assunto dopo il 31 dicembre1995. Per coloro che risultano assicurati prima di tale data e avevano un'anzianità contributiva, al 31 dicembre 1995, inferiore ai 18 anni, la pensione di vecchiaia si calcola con i due sistemi: per i periodi fino al 31 dicembre 1995 con il calcolo retributivo; per i periodi dal 1 gennaio 1996 con il calcolo contributivo. In particolare La legge prevede un'opzione: offre la possibilità a coloro che sono stati assunti prima del 31 dicembre 1995 di scegliere la pensione calcolata esclusivamente con il sistema contributivo a condizione che abbiano una contribuzione pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 versati 7

nel sistema contributivo (e cioè successivi al dicembre 1995). Non possono esercitare l'opzione coloro che al 31 dicembre 1995 avevano già raggiunto i 18 anni di contributi. La domanda La domanda di pensione va compilata su un modulo, disponibile presso gli uffici dell'inps, sul sito www.inps.it o presso gli Enti di Patronato. Nel modulo di domanda sono indicati anche i certificati anagrafici (o equivalenti dichiarazioni sostitutive che possono essere rilasciate anche presso le Sedi dell'inps) che vanno allegati. Il modulo di domanda deve essere presentato, insieme agli altri documenti, presso qualunque ufficio Inps o presso un Ente di Patronato riconosciuto dalla legge. La decorrenza La legge 247/2007 di riforma delle pensioni ha introdotto il sistema delle finestre anche per la pensione di vecchiaia, per cui si può andare in pensione di vecchiaia secondo il seguente schema. Requisiti maturati entro il Decorrenza della pensione 31 marzo 1 luglio stesso anno 30 giugno 1 ottobre stesso anno 30 settembre 1 gennaio anno successivo 31 dicembre 1 aprile anno successivo Il ricorso Nel caso in cui la domanda di pensione di vecchiaia venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere: presentato agli sportelli della Sede dell'inps che ha respinto la domanda; inviato alla Sede dell'inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno; presentato ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge. Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'esame del ricorso stesso. 8

Calcolo della pensione In quale sistema di calcolo della pensione rientri? sistema retributivo almeno18 anni di contribuzione al 31/12/95 sistema contributivo nessuna contribuzione al 31/12/95 sistema misto meno di 18 anni di contribuzione al 31/12/95 Come si calcola la pensione nel sistema retributivo Per calcolare la pensione di un lavoratore dipendente iscritto all'a.g.o. (l'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'inps) è sufficiente essere a conoscenza di due dati relativi al lavoratore stesso: la retribuzione pensionabile e l'anzianità contributiva. La retribuzione annua pensionabile è data dalla media delle retribuzioni percepite dal soggetto nel periodo di riferimento indicato dalla legge per il calcolo della pensione. Tale periodo di riferimento può variare dagli ultimi 5 anni di vita lavorativa per i soggetti più vicini alla pensione fino a comprendere tutta la vita lavorativa per i lavoratori neo-assunti. Poiché ogni anno di contribuzione dà diritto ad una quota di pensione pari al 2% (aliquota di rendimento) della retribuzione pensionabile, l'importo della pensione sarà dato da una percentuale della retribuzione pensionabile pari al risultato ottenuto dalla moltiplicazione dell'aliquota di rendimento per l'anzianità contributiva, vale a dire gli anni di contribuzione. In pratica: Retribuzione pensionabile x Aliquota di rendimento x Anni di contribuzione = PENSIONE tot Quindi, semplificando al massimo, se un lavoratore ha una retribuzione pensionabile mensile di 1033 di lire ed un'anzianità contributiva di 35 anni, la sua pensione mensile sarà uguale al 70% (35 x 2%) di 1033, vale a dire 723. Per determinare correttamente l'importo della pensione è comunque necessario tener conto di altri elementi: l'anzianità contributiva massima che si può prendere in considerazione è di 40 anni (la pensione non può quindi superare l'80% della retribuzione); le retribuzioni da prendere in considerazione per il calcolo della retribuzione pensionabile sono rivalutate applicando appositi indici di variazione annuali elaborati dall'istat; 9

l'aliquota di rendimento del 2% annuo si applica fino al raggiungimento del cosiddetto tetto pensionabile della retribuzione, che per il 2008 è pari a 40.725,00 ed è rivalutato annualmente. Per la quota di retribuzione eccedente il tetto pensionabile l'aliquota di rendimento è progressivamente decrescente (vedi rendimento pensioni) Negli altri regimi pensionistici che riguardano i lavoratori dipendenti - vale a dire l'inpdap (al quale sono iscritti i dipendenti pubblici), i Fondi speciali gestiti dall'inps (elettrici, telefonici, personale dei servizi pubblici di trasporto, personale di volo) e l'inpdai (che comprende i dirigenti delle aziende industriali) - il sistema di calcolo della pensione nel sistema retributivo è sostanzialmente simile a quello in uso nell'a.g.o. gestita dall'inps. E' necessario però tener presente che: per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1994 l'aliquota di rendimento è in genere più redditizia di quella, pari al 2%, in vigore nell'a.g.o.; per le anzianità lavorative maturate a partire dal 1 gennaio 1995 l'aliquota di rendimento è, per tutti i fondi pensionistici, uniformata al 2%; il periodo massimo di anni di lavoro da prendere in considerazione per il calcolo della pensione varia da fondo a fondo. Come si calcola la pensione nel sistema contributivo Nel sistema contributivo, il calcolo della pensione si basa sui contributi effettivamente versati dal lavoratore (e dal datore di lavoro) durante tutta la vita lavorativa. Tenuto conto che attualmente i contributi pagati per ogni lavoratore dipendente sono pari al 32% della retribuzione, per questa categoria di lavoratori l'aliquota di computo ai fini del calcolo della pensione è stata fissata al 33%. Ciò significa che alla fine di ogni anno per ogni lavoratore sarà accantonato il 33% della propria retribuzione. La somma di questi accantonamenti annuali darà il montante, il quale, ovviamente, crescerà con il prolungarsi della vita lavorativa. Per salvaguardare il valore del montante rispetto all'andamento dei prezzi e quindi alla ricchezza prodotta dal Paese, è stata prevista la rivalutazione annuale del montante stesso in base alla variazione del PIL (prodotto interno lordo) negli ultimi 5 anni. Alla fine della vita lavorativa, la pensione sarà data dal montante moltiplicato un coefficiente di trasformazione che è progressivamente più favorevole man mano che aumenta l'età del pensionamento. Coefficienti di trasformazione (da 57 a 61 anni) Età 57 58 59 60 61 Coefficiente 4,720% 4,860% 5,006% 5,163% 5,334% Coefficienti di trasformazione (da 62 a 65 anni) Età 62 63 64 65 Coefficiente 5,514% 5,706% 5,911% 6,136% 10

Esempio di calcolo della pensione con il sistema contributivo Ipotizziamo che il Sig. Rossi (lavoratore dipendente) percepisca durante il suo primo anno di impiego una retribuzione lorda di 12.911. In questo anno accantonerà 4.261 di contributi per la pensione (33% di 12.911). Se ogni anno la retribuzione del Sig. Rossi crescerà, nominalmente, del 5% e il PIL varierà costantemente del 6% annuo (2% reale e 4% di inflazione) l'accantonamento annuo di contributi ed il relativo montante varieranno così come indicato dalla tabella che segue (N.B. - I dati di questa tabella si riferiscono ad una soltanto delle innumerevoli combinazioni con cui possono variare nel tempo le retribuzioni, i prezzi e il PIL). Anni di anzianità lavorativa Retribuzione annua lorda Accantonamento contributivo annuo Montante 1 12.911 4.261 4.261 2 13.557 4.474 8.990 3 14.235 4.698 14.227 4 14.947 4.932 20.013 5 15.694 5.179 26.393 6 16.479 5.438 33.414 7 17.302 5.710 41.129 8 18.168 5.996 49.592 9 19.076 6.295 58.863 10 20.030 6.610 69.004 11 21.031 6.940 80.085 12 22.083 7.287 92.178 13 23.187 7.652 105.360 14 24.346 8.035 119.716 15 25.564 8.436 135.335 16 26.842 8.858 152.313 17 28.184 9.301 170.752 18 29.593 9.766 190.763 19 31.073 10.254 212.463 20 32.627 10.767 235.977 21 34.258 11.305 261.441 22 35.971 11.870 288.998 23 37.770 12.464 318.802 11

Montante finale: 924.617 24 39.658 13.087 351.017 25 41.640 13.741 385.820 26 43.723 14.428 423.397 27 45.909 15.150 463.951 28 48.204 15.907 507.695 29 50.614 16.703 554.860 30 53.145 17.538 605.689 31 55.803 18.415 660.445 32 58.593 19.336 719.407 33 61.522 20.302 782.874 34 64.598 21.317 851.164 35 67.828 22.383 924.617 Dopo 35 anni di lavoro, quindi, il Sig. Rossi avrà "messo da parte" per la sua pensione 924.617. Se, avendo almeno 57 anni, deciderà di lasciare il lavoro, la sua pensione annua lorda si calcolerà semplicemente moltiplicando il montante per il coefficiente di trasformazione relativo all'età al momento del pensionamento. Età al momento del pensionamento Coefficiente di trasformazione Pensione annua lorda Copertura della pensione rispetto all'ultima retribuzione annua lorda 57 anni 0,04720 43.642 64% 58 anni 0,04860 44.936 66% 59 anni 0,05006 46.286 68% 60 anni 0,05163 47.738 70% 61 anni 0,05334 49.319 73% 62 anni 0,05514 50.984 75% 63 anni 0,05706 52.759 78% 64 anni 0,05911 54.654 81% 65 anni 0,06136 56.734 84% Come si può notare, più alta sarà l'età anagrafica del nostro Sig. Rossi al momento di andare in pensione, più alto sarà l'importo della sua pensione. Si osservi anche come il grado di copertura della pensione rispetto alla retribuzione passi dal 64% nel caso di pensionamento a 57 anni, all'84% per il pensionamento a 65 anni. 12

Condizioni di accesso alla pensione nel sistema contributivo Il sistema contributivo, a differenza di quello retributivo, è caratterizzato dalla flessibilità nella scelta del momento in cui accedere al trattamento pensionistico. Il sistema contributivo non si basa infatti su una rigida età pensionabile ma su un meccanismo che incentiva a prolungare la vita lavorativa per ottenere una pensione più alta. (calcolo della pensione nel sistema contributivo). Nel sistema contributivo non c'è più distinzione tra pensione di vecchiaia e pensione di anzianità. Vi è un unico trattamento denominato "pensione di vecchiaia". Per conseguire tale pensione è necessario: 1.avere almeno 57 anni di età; 2.avere un'anzianità contributiva effettiva di almeno 5 anni; 3.raggiungere un' importo della pensione non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale (nel 1996 l'importo da raggiungere sarebbe di 3.867). In ogni caso, chi matura almeno 40 anni di contribuzione può accedere alla pensione di vecchiaia anche prima dei 57 anni di età. Al raggiungimento dei 40 anni di contribuzione sono riconosciuti due vantaggi: - qualora si vada in pensione prima dei 57 anni di età, la pensione è calcolata come se si avessero 57 anni (calcolo della pensione nel sistema contributivo); - la contribuzione accreditata per periodi di lavoro effettuati prima del compimento dei 18 anni di età è moltiplicata per 1,5. Per chi compie 65 anni di età la pensione è liquidata qualunque sia l'importo maturato. Speciali vantaggi sono previsti per coloro che sono impegnati nei lavori particolarmente usuranti individuati secondo le procedure definite dalla legge di riforma delle pensioni. Tali lavoratori possono infatti optare tra: - l'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica all'atto del pensionamento, aumentato di un anno per ogni 6 anni di occupazione nelle attività usuranti (vedi calcolo della pensione nel sistema contributivo); - la possibilità di anticipare a 56 anni il requisito di accesso alla pensione. La lavoratrice madre può invece optare tra questi benefici: - l'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica all'atto del pensionamento, aumentato di un anno per uno o due figli e di due anni per tre o più figli (vedi calcolo della pensione nel sistema contributivo); - la possibilità di anticipare di quattro mesi per ogni figlio, fino ad un massimo di un anno (quindi fino a 56 anni), il requisito di accesso alla pensione. Infine, in caso di periodi di assenza dal lavoro, la riforma prevede l'accredito figurativo: - in favore dei genitori impegnati nell'educazione e nell'assistenza dei figli fino al sesto anno di età, di 170 giorni per ciascun figlio; - in favore delle persone impegnate ad assistere familiari portatori di handicap conviventi (figli dal sesto anno, coniuge, genitori), nel limite di 25 giorni l'anno fino ad un massimo complessivo di 24 mesi. 13

Come si calcola la pensione nel sistema misto Per coloro che al 31 dicembre 1995 hanno un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni la pensione sarà calcolata in parte con il sistema retributivo ed in parte secondo il sistema contributivo. Quindi, ipotizzando che un lavoratore abbia maturato, al 31 dicembre 1995, 15 anni di anzianità contributiva, la sua pensione sarà data dalla somma di due quote: - la quota, calcolata secondo il sistema retributivo, relativa all'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 (nel caso ipotizzato, 15 anni); - la quota, calcolata secondo il sistema contributivo, relativa all¹anzianità contributiva maturata dopo il 31 dicembre 1995. Per la quota calcolata secondo il sistema retributivo vale la formula che è descritta più dettagliatamente alla pagina calcolo della pensione nel sistema retributivo. Quindi: QUOTA DI PENSIONE RETRIBUTIVA = Retribuzione pensionabile x aliquota di rendimento x anni di contribuzione Ovviamente, la retribuzione pensionabile sarà riferita alle ultime retribuzioni della vita lavorativa e non a quelle relative alle anzianità precedenti al 31 dicembre 1995. Anche per la quota calcolata secondo il sistema contributivo valgono le regole generali tipiche di questo sistema e che potete trovare alla pagina calcolo della pensione nel sistema contributivo. Quindi, supponendo che il nostro lavoratore permanga nel sistema contributivo per 20 anni a partire dal 1996, se ogni anno la sua retribuzione crescerà, nominalmente, del 5% e il PIL varierà costantemente del 6% annuo (2% reale e 4% di inflazione) l¹accantonamento annuo di contributi ed il relativo montante varieranno così come indicato dalla tabella che segue. (N.B. : i dati di questa tabella si riferiscono ad una soltanto delle innumerevoli combinazioni con cui possono variare nel tempo le retribuzioni, i prezzi e il PIL). Anni di anzianità lavorativa nel sistema contributivo Retribuzione annua lorda Accantonamento contributivo annuo Montante 1 12.911 4.261 4.261 2 13.557 4.474 8.990 3 14.235 4.698 14.227 4 14.947 4.932 20.013 5 15.694 5.179 26.393 6 16.479 5.438 33.414 7 17.302 5.710 41.129 8 18.168 5.996 49.592 14

9 19.076 6.295 58.863 10 20.030 6.610 69.004 11 21.031 6.940 80.085 12 22.083 7.287 92.178 13 23.187 7.652 105.360 14 24.346 8.035 119.716 15 25.564 8.436 135.335 16 26.842 8.858 152.313 17 28.184 9.301 170.752 18 29.593 9.766 190.763 19 31.073 10.254 212.463 20 32.627 10.767 235.977 Montante finale: 235.977 Su questo montante si dovrà quindi applicare il coefficiente di trasformazione relativo all'età al momento del pensionamento. Età al momento del pensionamento Coefficiente di trasformazione 57 anni 0,04720 11.138 58 anni 0,04860 11.468 59 anni 0,05006 11.813 60 anni 0,05163 12.184 61 anni 0,05334 12.587 62 anni 0,05514 13.012 63 anni 0,05706 13.465 64 anni 0,05911 13.948 Pensione annua lorda 65 anni 0,06136 14.479 In conclusione, se il nostro lavoratore maturasse, nel sistema retributivo, una quota di pensione di 6.197 e decidesse di lasciare il lavoro a 62 anni, l'importo totale lordo della sua pensione sarà: PENSIONE ANNUA = 6.197 (quota retributiva) + 13.012 (quota contributiva) = 19.209 E' da tener presente che per coloro che vanno in pensione nel sistema misto valgono le regole di accesso alla pensione di anzianità e di vecchiaia che esistono per il sistema retributivo (vedi Pensione di vecchiaia e Pensione di anzianità). 15

Rivalutazione Per diminuire gli effetti negativi dell'inflazione, la legge rivaluta ogni anno le retribuzioni ed i redditi presi a base per il calcolo della pensione. Per il calcolo della quota relativa alle anzianità maturate fino al 1992, si rivalutano i redditi di ciascun anno solare preso in considerazione, tranne quello di decorrenza della pensione e quello precedente, in base alla variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'istat ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione. Per il calcolo della quota relativa alle anzianità maturate dal 1993 in poi, si rivalutano i redditi di ciascun anno solare preso in considerazione, tranne quelli dell'anno di decorrenza della pensione e dell'anno precedente, in base alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'istat, con l'incremento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del calcolo dei redditi pensionabili. Si riportano in tabella i coefficienti di rivalutazione relativi alla quota "A" per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1992, e alla quota "B" per l'anzianità maturata dal 1 gennaio 1993. I valori sono relativi all'anno 2008. Coefficienti di rivalutazione Anno Quota A Quota B 1920 1.946,1735 3.589,7397 1921 1.645,0022 3.017,9999 1922 1.654,9286 3.019,8876 1923 1.664,5713 3.021,0647 1924 1.607,9665 2.902,4710 1925 1.431,3923 2.569,6258 1926 1.326,9536 2.369,0493 1927 1.451,3906 2.576,8944 1928 1.566,0962 2.765,1027 1929 1.541,4499 2.706,3827 1930 1.591,9129 2.779,2806 1931 1.762,1098 3.059,0419 1932 1.809,5458 3.123,5426 1933 1.923,2452 3.300,8341 1934 2.027,9116 3.460,4687 1935 1.999,5244 3.392,3054 1936 1.859,1022 3.135,7339 1937 1.698,3822 2.847,8963 1938 1.577,2646 2.629,2450 1939 1.510,5462 2.503,1283 1940 1.294,3872 2.132,1635 1941 1.118,6767 1.831,6920 1942 967,8669 1.575,2134 1943 577,1355 933,6012 1944 129,8702 208,8032 1945 65,9394 105,3656 1946 55,8719 88,7276 1947 34,4758 54,4094 1948 32,5611 51,0665 16

Coefficienti di rivalutazione Anno Quota A Quota B 1949 32,0908 50,0124 1950 32,5277 50,3724 1951 29,6478 45,6203 1952 28,9826 43,4806 1953 28,5896 42,3749 1954 27,9551 40,9976 1955 27,3669 39,6174 1956 26,0235 37,4913 1957 25,2721 36,5375 1958 24,3435 34,6346 1959 24,4404 34,5466 1960 23,8398 33,4256 1961 23,2331 32,2553 1962 21,9698 30,4799 1963 20,2135 28,1534 1964 18,8670 26,3931 1965 18,0153 25,1174 1966 17,5540 24,4511 1967 17,1824 23,8015 1968 16,9061 23,3342 1969 16,3587 22,5337 1970 15,5763 21,2880 1971 14,8186 20,1262 1972 13,9080 18,9154 1973 12,4162 17,0113 1974 10,5917 14,1358 1975 9,0749 11,9737 1976 7,7773 10,1982 1977 6,6064 8,5693 1978 5,8669 7,5621 1979 5,0906 6,4832 1980 4,3077 5,3097 1981 3,6392 4,4381 1982 3,1383 3,7844 1983 2,7535 3,2647 1984 2,4791 2,9285 1985 2,2864 2,6747 1986 2,1591 2,5003 1987 2,0475 2,3702 1988 1,9439 2,2395 1989 1,8254 2,0829 1990 1,7033 1,9465 1991 1,5812 1,8137 1992 1,5102 1,7058 1993 1,4485 1,6228 1994 1,3892 1,5476 1995 1,3053 1,4560 1996 1,2483 1,3888 1997 1,2299 1,3529 1998 1,2082 1,3169 1999 1,1894 1,2846 2000 1,1597 1,2409 17

Coefficienti di rivalutazione Anno Quota A Quota B 2001 1,1295 1,1973 2002 1,1026 1,1577 2003 1,0762 1,1192 2004 1,0552 1,0869 2005 1,0375 1,0583 2006 1,0172 1,0274 2007 1,0000 1,0000 2008 1,0000 1,0000 18

Rendimento della pensione Ai fini del calcolo della pensione, ogni anno di lavoro "vale" il 2% della retribuzione annua. Sopra un determinato limite di retribuzione, stabilito annualmente dalla legge, il rendimento annuo decresce fino ad arrivare allo 0,90%. Attualmente i rendimenti pensionistici sono diversi a seconda del periodo assicurativo e contributivo preso in considerazione per il calcolo della pensione. Pensioni con decorrenza nell'anno 2008 Anzianità maturate fino al 1992 Per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1992 le aliquote di rendimento sono le seguenti: sulla prima fascia di retribuzione annua pensionabile, pari a 40.725,00 euro, si applica il 2% annuo; sulla quota superiore, fino al 33%, si applica l'1,50%; sulla quota superiore che va dal 34% al 66%, si applica l'1,25%; sulla quota di salario eccedente, si applica l'1%. Anzianità maturate dal 1993 Per le anzianità maturate dal 1 gennaio 1993, le aliquote di rendimento sono così modificate: sulla prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari a 40.725,00 euro si applica il 2% annuo; sulla quota superiore, fino al 33%, si applica l'1,60%; sulla quota superiore che va dal 34% al 66%, si applica l'1,35%; sulla quota superiore che va dal 67% al 90%, si applica l'1,10%; sulla quota di salario eccedente, si applica lo 0,90%. 19

GLOSSARIO PENSIONISTICO Aliquota di computo Nel sistema contributivo di calcolo della pensione è la quota della retribuzione pensionabile che è considerata accantonata ai fini della determinazione dell'ammontare della pensione. Per i lavoratori dipendenti è stata fissata al 33%, per i lavoratori autonomi al 20%. Così, ad es., se in un certo anno un lavoratore dipendente avrà avuto una retribuzione pensionabile di 15.494, per effetto dell'aliquota di computo avrà accantonato 5.113 ( 15.494 x 33%). Aliquota di rendimento Nel sistema retributivo di calcolo della pensione è il numero che, ai fini del calcolo della pensione, indica, in termini di percentuale della retribuzione pensionabile, l'importo della pensione per ogni anno di contribuzione. Oggi, per le gestioni pensionistiche obbligatorie, tale aliquota è pari al 2%. Per fare un esempio di applicazione dell'aliquota, se un soggetto può far valere 35 anni di contribuzione, l'importo della sua pensione sarà pari al 70% (35 x 2%) della retribuzione pensionabile. Oltre un certo limite della retribuzione pensionabile (denominato "tetto pensionabile") tale aliquota si riduce però progressivamente, diventando quindi meno redditizia ai fini della misura della pensione. Anzianita' contributiva In riferimento alla vita di una persona, l'anzianità contributiva indica la somma dei periodi di tempo che risultano coperti dalla contribuzione. Assicurazione generale obbligatoria (a.g.o.) E' l'assicurazione cui è obbligatoriamente iscritta la grande maggioranza dei lavoratori subordinati del settore privato e di una piccola parte del settore pubblico, vale a dire i dipendenti di alcuni enti del parastato. Si intendono assicurate all'a.g.o. tutte le persone di ambo i sessi che abbiano compiuto il 14 anno di età e che prestino attività retribuita nell'ambito del territorio italiano. E' gestita dall' INPS e copre i rischi di invalidità, vecchiaia e morte. Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori autonomi E' l'assicurazione cui sono obbligatoriamente iscritte tre categorie di lavoratori autonomi: i coltivatori diretti, mezzadri e coloni; gli artigiani; i commercianti. A ognuna di queste categorie fa capo una gestione speciale dotata di autonomia finanziaria e di separata contabilità. Le tre gestioni, amministrate dall'inps, coprono i rischi di invalidità, vecchiaia e morte. Coefficiente di trasformazione Nel sistema contributivo di calcolo della pensione è il valore per il quale va moltiplicato il montante contributivo accumulato dal lavoratore per ottenere l'importo annuo della pensione. Tale valore diventa progressivamente più favorevole all'aumentare dell'età scelta per andare 20

in pensione. Oscilla infatti tra lo 0,04720 e lo 0,06136, previsti, rispettivamente, per chi va in pensione a 57 anni e 65 anni. Contribuzione E' la periodica erogazione monetaria, connessa all'esistenza di un'attività lavorativa, destinata al finanziamento del sistema di previdenza sociale. La contribuzione può essere: obbligatoria, alla quale concorrono, di solito in diversa misura, datore di lavoro e lavoratore; figurativa, quando per determinati periodi di copertura previdenziale (es. servizio militare) il finanziamento pubblico si sostituisce ai soggetti del rapporto di lavoro; volontaria, se, in caso di interruzione del rapporto di lavoro, l'impegno contributivo è sostenuto direttamente dal soggetto interessato; da riscatto, quando è finalizzata a far valere ai fini pensionistici un precedente periodo, ad es. di studi universitari. Eta' pensionabile E' l'età raggiunta la quale l'iscritto ad un fondo pensionistico matura il diritto alla pensione di vecchiaia. Fondo pensioni lavoratori dipendenti (f.p.l.d.) E' il fondo pensionistico in cui rientrano i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'inps. I.n.p.d.a.p. E' la sigla dell'"istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica", l'ente pensionistico nato dalla fusione di varie gestioni pensionistiche (tra cui la CPDEL) cui sono iscritti i dipendenti dello Stato e delle amministrazioni statali con ordinamento autonomo, i dipendenti degli enti locali, i sanitari degli enti locali, gli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, gli ufficiali giudiziari e i coadiutori. Montante contributivo Nel sistema contributivo di calcolo della pensione è la somma di tutti i contributi accantonati ai fini del calcolo della pensione. Per salvaguardare il valore del montante rispetto all'andamento dei prezzi e quindi alla ricchezza prodotta dal Paese, è stata prevista la rivalutazione annuale del montante stesso in base alla variazione del PIL (prodotto interno lordo) negli ultimi 5 anni. Pensione supplementare E' la pensione di vecchiaia erogata in favore dell iscritto all assicurazione generale obbligatoria che, compiuta l'età pensionabile e non essendosi avvalso della facoltà di ricongiunzione, non avrebbe una contribuzione sufficiente per ottenere la prestazione pensionistica ma ne ha comunque diritto poiché è titolare di una pensione in un'altra gestione o fondo pensionistico. 21

Retribuzione pensionabile Nel sistema retributivo di calcolo della pensione, per retribuzione pensionabile si intende quella parte di retribuzione da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell'importo della pensione. Più precisamente, rappresenta l'importo della retribuzione su cui commisurare, ai fini della determinazione dell'ammontare della pensione, la percentuale ottenuta dalla moltiplicazione dell'anzianità contributiva per l'aliquota di rendimento. Per una più puntuale spiegazione di questo conteggio e per come stabilire il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile vedi calcolo della pensione nel sistema retributivo. Tetto pensionabile E' l'importo massimo della retribuzione annua pensionabile oltre il quale non si applica più, per il calcolo della pensione nel sistema retributivo, l'aliquota di rendimento ordinaria (pari, dal 1995, al 2% per tutte le gestioni pensionistiche obbligatorie) ma delle aliquote via via decrescenti e quindi meno redditizie ai fini dell'importo totale del trattamento pensionistico. Per l'anno 1998, il tetto pensionabile, che è rivalutato ogni anno con un meccanismo di adeguamento alle variazioni del costo della vita, è di 40.725,00 22