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Comitato dei Delegati 9 settembre 2013 La necessità di una riforma del sistema previdenziale

I provvedimenti adottati 1. Aumento dell'aliquota del soggettivo e del massimale sul reddito; 2. Aumento del soggettivo supplementare; 3. Riduzione del minimo dell'integrativo; 4. Requisiti per le pensioni dirette; 5. Eliminazione della pensione di anzianità e restituzione contributi; 6. Rimodulazione delle fasce di rivalutazione delle quote reddituali; 7. Reintroduzione del contributo di solidarietà; 8. Riduzione di equilibrio della quota A; 9. Attribuzione di parte del maggior rendimento rispetto alla media mobile del PIL. 2

Modifiche al regime contributivo Aumento aliquota contributo soggettivo Periodo di riferimento Contributo soggettivo Minimi 2013 3.044,00 10% - 20% 2018 Riv. inflazione 15% - 25% Variante massimale Periodo di riferimento Contributo soggettivo Importo tetto Aliquota Abbiamo ipotizzato un aumento graduale del contributo soggettivo che passa al 10% nel 2013 (aliquota massima 20%) e poi cresce di un punto percentuale all'anno, fino ad attestarsi al 15% nel 2018 (aliquota massima 25%). dal 2013 in poi 100.000 (da rivalutare) Il massimale di reddito su cui applicare l'aliquota è aumentato a 100,000,00. Il massimale può non essere applicato a richiesta dell'associato. 3

Modifiche al regime contributivo Aumento aliquota contributo soggettivo supplementare Periodo di riferimento Aliquota % Importo minimo (contributo) Importo minimo (reddito) dal 2013 in poi 0,75% 444,00 58.666,00 Riv. inflazione E' previsto il pagamento del contributo soggettivo supplementare anche per i pensionati esercenti la professione in misura pari alla metà degli iscritti non pensionati. Se i pensionati non producono reddito, non pagano il contributo. L'aumento della dotazione del fondo serve a finanziare ulteriori attività di natura assistenziale. 4

Modifiche al regime contributivo Riduzione del contributo integrativo minimo Contributo integrativo Periodo di riferimento Minimi Aliquota % Dal 2013 758,00 4% Riv. inflazione Riduzione dell'importo del contributo integrativo minimo per portarlo allo stesso livello di Cassa Dottori, che passa quindi da 1.836,00 a 758,00. 5

Requisiti per le pensioni dirette Tipologia di pensione Età anagrafica Anzianità minima Metodo di calcolo Pensione di vecchiaia 68 anni 40 anni Misto Pensione anticipata 63 anni 20 anni Contributivo Pensione supplementare 68 anni Contributivo In via transitoria, per i nati entro il 31 dicembre 1962 il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue in base ai seguenti requisiti di iscrizione e di contribuzione Data di nascita Età Anz.tà Fino al 31 dicembre 1947 65 30 Dal 1 gennaio 1948 al 31 dicembre 1949 66 31 Dal 1 gennaio 1950 al 31 dicembre 1951 67 32 Dal 1 gennaio 1952 al 31 dicembre 1953 68 33 Dal 1 gennaio 1954 al 30 giugno 1955 68 34 Dal 1 luglio 1955 al 31 dicembre 1956 68 35 Data di nascita Età Anz.tà Dal 1 gennaio 1957 al 30 giugno 1958 68 36 Dal 1 luglio 1958 al 31 dicembre 1959 68 37 Dal 1 gennaio 1960 al 30 giugno 1961 68 38 Dal 1 luglio 1961 al 31 dicembre 1962 68 39 Dal 1 gennaio 1963 in poi 68 40 L età di pensionamento non può essere comunque inferiore a quella prevista per i lavoratori autonomi uomini la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata. 6

Eliminazione pensione di anzianità e restituzione contributi La pensione di anzianità non ha più motivo di esistere ed è stata sostituita dalla pensione anticipata. Resta la pensione di anzianità, invece, nel caso della totalizzazione, in quanto prevista in una norma di legge (decreto legislativo n. 42 del 2006). Al contempo, è stata eliminata anche la restituzione dei contributi, anacronistica con l'introduzione della pensione anticipata e supplementare. 7

Rimodulazione perequazione pensione Da a Inflazione 0 6.246,89 100% 6.246,90 12.493,78 75% 12.493,79 24.987,56 50% 24.987,57 37.481,34 40% 37.481,35 82.000,00 30% Oltre 0 Gli scaglioni sono ragguagliati all importo minimo della pensione Inps. Sono rispettivamente pari alla pensione minima e al doppio della stessa, oltre il quale la pensione è perequata al 50%. In via straordinaria per gli anni dal 2013 al 2017 compresi, non vengono adeguate le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 2013 e che eccedono 31.234,45. Tale importo è rivalutato annualmente in base all'indice al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'istat. 8

Contributo di solidarietà Applicato alle pensioni con decorrenza anteriore al al 2013, per per tre tre anni (2014 2016), per per assicurare l'equilibrio finanziario e e l'equità tra tra le le generazioni Ammontare della pensione Da a Aliquota percentuale 0 12.493,78 0 12.493,79 18.740,67 1 18.740,68 24.987,56 2 24.987,57 31.234,45 3 31.234,46 37.481,34 4 Oltre 5 Il contributo non può ridurre la pensione oltre quello che spetterebbe allo stesso soggetto se la pensione risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella quale si colloca. Per lo stesso periodo, alle pensioni liquidate con decorrenza 2013-2015 superiori a due volte il trattamento minimo A.G.O. si applica il contributo di solidarietà dell'1%. 9

Riduzione di equilibrio della quota A Si Si applica al al momento del pensionamento alla quota A rivalutata L'importo che si sottrae alla quota reddituale (quota A) è una parte della differenza tra la pensione calcolata con il metodo reddituale e una pensione calcolata con il metodo contributivo al momento del pensionamento. Il montante è costituito da: - contributi soggettivi versati fino al 31 dicembre 2003; - contributi per ricongiunzione e riscatto di periodi anteriori al 1 gennaio 2004; A tale montante si applicano i coefficienti di trasformazione allegati al Regolamento. Il 25% della differenza tra la quota A e tale quota contributiva è la Riduzione di equilibrio che non può essere superiore al 20% della quota A. Esempio 1: Quota A = 20.000,00 Quota contributiva = 16.000,00 Differenza = 4.000,00 Riduzione di equilibrio = 1.000,00 (un quarto della differenza) pari al 5,0% 10

Riduzione di equilibrio della quota A Vediamo nell'esempio seguente un caso un po' più articolato. Professionista cinquantenne che ha maturato con le regole attuali una quota A pari a 20.000,00. Con le nuove regole si pensiona con 68 anni di età e quindi tra 18 anni. Solo tra 18 anni, quindi, si potrà calcolare l'importo della riduzione di equilibrio. Di sicuro possiamo dire che la quota A, a partire dal 2013, verrà rivalutata in base all'inflazione (anche se con un coefficiente ridotto). Supponiamo che al compimento dell'età di pensionamento la quota A sia pari a 26.000,00. A quell'epoca si determinerà una quota contributiva formata da tutti i contributi soggettivi versati prima del 2004. Se il montante ammonta a 300.000,00 e lo trasformiamo (per semplicità) al 6%, otteniamo una quota pari a 18.000,00. La differenza tra la quota A ( 26.000,00) e la quota contributiva ( 18.000,00) è pari a 8.000,00. Il 25% di tale differenza (pari a 2.000,00) viene sottratto alla quota A che diviene, quindi pari a 24.000,00. Questo è ciò che accade alla quota A. Ovviamente alla quota A va sommata la quota B di pensione, calcolata con il metodo contributivo. Mentre la quota A negli anni cresce dell'inflazione, la quota contributiva cresce per effetto della capitalizzazione. Nel tempo, quindi, la riduzione di equilibrio si riduce. 11

Riduzione di equilibrio della quota A Se, nell'esempio precedente, supponiamo che il professionista abbia aderito e pagato un onere di ricongiunzione/riscatto, allora quei contributi (pagati e/o trasferiti) contribuiscono ad innalzare la quota contributiva. Chi ha aderito, quindi, ad una ricongiunzione/riscatto sarà molto meno penalizzato. Per riprendere l'esempio precedente, se l'onere pagato ammonta a 50.000,00 e altri 50.000,00 sono stati trasferiti da altro Ente di previdenza, il montante sale a 400.000,00 e la riduzione della quota A è di soli 500,00 (400.000x6%=24.000 e la riduzione ammonta ad un quarto di 2.000,00). 12

Attribuzione di parte del maggior rendimento rispetto alla media mobile del PIL Sulle posizioni contributive individuali, costituite da: - contributo soggettivo versato dal 1 gennaio 2004; - contributi volontari (li vedremo nelle slide successive); - somme affluite o versate per ricongiunzioni e riscatti e relative a periodi successivi al 31 dicembre 2003; - somme versate per contributo soggettivo straordinario aggiuntivo (le vedremo nelle slide successive); - quote relative al periodo di preiscrizione; si si può retrocedere fino alla metà della differenza tra tra la la media quinquennale del rendimento netto del patrimonio e e il il tasso annuo di di capitalizzazione. 29

Altre variazioni Decorrenza delle pensioni e prescrizione Le pensioni ai superstiti Le pensioni di inabilità e invalidità 30

Decorrenza delle pensioni e prescrizione Le Le pensioni dirette sono erogate a domanda e decorrono dal primo giorno del mese successivo alla domanda stessa ovvero dal primo giorno del mese successivo al al perfezionamento dei requisiti, compreso quello del versamento dei contributi. In In caso di di prescrizione dei contributi, si si prescrive una parte di di anno in in proporzione all'importo non versato. 31

Altre variazioni Decorrenza delle pensioni e prescrizione Le pensioni ai superstiti Le pensioni di inabilità e invalidità 32

Le pensioni ai superstiti La pensione di reversibilità e la pensione indiretta spettano: a) al coniuge superstite, anche se separato nella misura del 60%; b) al coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile. Se in concorso con gli altri superstiti nei limiti stabiliti dal giudice ed entro l ammontare della quota complessivamente loro spettante; c) ai figli (legittimi o legittimati, adottivi o affiliati, naturali, riconosciuti, legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari in corso legale a carico del de cuius; nella misura massima del 20% per ciascun figlio fino ad un massimo dell 80% della pensione del de cuius, se in concorso fra loro o con l avente titolo di di cui al punto a); d) in assenza del genitore, al figlio superstite nella misura del 70% (vale anche per le pensioni in godimento). La proposta consente di superare il problema delle maggiorazioni di pensione. 33

Pensione di reversibilità Istituto Anno Titolare Pensione reversibilità superstiti 2013 Superstiti Soggetti aventi diritto Coniuge, figli minori, maggiorenni se studenti o inabili Importo prestazione 60% al coniuge, 20% a ciascun figlio fino a max 100% Max 80% se concorso di due o più figli 70% al figlio senza coniuge Pensione reversibilità superstiti 2013 Coniuge divorziato Titolare di assegno divorzile 60% massimo o, se inferiore per sentenza del giudice Se la la pensione di di reversibilità deriva da da una pensione di di invalidità o di di inabilità il il cui titolare decede entro un anno dal pensionamento, l'importo della pensione di di reversibilità è integrato al al minimo di di 12.493,78. L'integrazione spetta in in ogni caso se se nel nucleo familiare è presente un figlio minore o inabile. L'integrazione è proporzionale alla quota reddituale. 34

Pensione indiretta Istituto Anno Anzianità Pensione indiretta superstiti 2013 dell iscritto > 5 anni di cui almeno 3 nell ultimo quinquennio Minimo previsto SI Importo prestazione Calcolo misto La La pensione spetta inoltre ai ai superstiti - - dell iscritto cancellato dall Associazione da da data non non anteriore di di 66 (sei) mesi a a quella del del decesso e e che che può può far far valere almeno 55 (cinque) anni anni di di effettiva iscrizione e e contribuzione di di cui cui almeno 33 (tre) svolti nell ultimo quinquennio; - - dell iscritto cancellato dall Associazione e e che che può può far far valere almeno 15 15 (quindici) anni anni di di effettiva iscrizione e e contribuzione. La La pensione indiretta è è integrata al al minimo di di 12.493,78. L'integrazione è è proporzionale alla alla quota reddituale. Non Non spetta al al coniuge titolare di di pensione indiretta, senza figli figli contitolari della pensione, avente un un reddito annuo imponibile ai ai fini fini Irpef superiore a a 18.740,67. Non Non spetta al al titolare di di pensione di di invalidità o o di di inabilità erogata dall'associazione che che gode anche di di trattamento pensionistico diretto a a carico di di altro istituto previdenziale. 35

Pensione di reversibilità La legge vigente prevede (dal 2012), per coloro che si sposano dopo il 70 mo anno di età con un coniuge di 20 anni più giovane, che l importo della pensione spettante sia ridotto fino al 90% in ragione della durata del matrimonio: a) se l'associato/a muore entro il primo anno di matrimonio, la decurtazione è pari al 90%; b) se il decesso avviene entro il secondo anno di matrimonio la riduzione e pari all 80%, e così via fino al 10 anno di matrimonio. Se venisse a mancare il coniuge l assegno di reversibilità sarebbe del 100%. Nel Regolamento, analogamente, abbiamo previsto che l aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti è ridotta nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto a età del dante causa superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni. La riduzione è determinata nella misura del 10% per ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la riduzione percentuale e proporzionalmente rideterminata. La riduzione non opera nel caso di presenza nel nucleo familiare del coniuge superstite di figli di minore età, studenti, ovvero inabili e aventi diritto a pensione. 36

Norme di ragionevolezza Decorrenza delle pensioni e prescrizione Le pensioni ai superstiti Le pensioni di inabilità e invalidità 37

Pensione inabilità Istituto Anno Anzianità Minimo Importo prestazione Pensione inabilità 2013 dell iscritto almeno 5 anni previsto SI pari a 12.493,78 Calcolo misto Se dovuta ad ad infortunio è sufficiente un anno di di anzianità. Spetta anche al al cancellato da da data non anteriore di di 6 (sei) mesi a quella della domanda di di pensione. E' E' incompatibile con l'iscrizione a qualunque ordine e la la titolarità di di redditi conseguiti successivamente alla pensione. L'integrazione è proporzionale alla quota reddituale. E' E' soggetta a revisione sanitaria. 38

Pensione invalidità Istituto Anno Anzianità Minimo previsto Importo prestazione Pensione invalidità 2013 dell iscritto almeno 5 anni SI pari a 6.246,89 Calcolo misto 70% Spetta anche al al cancellato da da data non anteriore di di 6 (sei) mesi a quella della domanda di di pensione. L'integrazione è proporzionale alla quota reddituale. Spetta per infermità o difetto fisico invalidante per almeno due terzi. Alla maturazione dei requisiti, si si può chiedere la la pensione di di vecchiaia. Si Si ha ha diritto a supplementi di di pensione comprensivi anche dei contributi versati successivamente alla pensione di di invalidità. Può essere soggetta a revisione amministrativa e sanitaria. Il Il minimo non spetta a chi gode anche di di trattamento pensionistico diretto a carico di di altro istituto previdenziale. 39

Nuove norme per una migliore pianificazione previdenziale Contributi volontari Integrazione della contribuzione 40

Nuove norme per una migliore pianificazione previdenziale L'iscritto può versare dei contributi volontari per raggiungere il il diritto alla pensione. La La facoltà è riconosciuta a chi è stato iscritto e ha ha esercitato negli ultimi 5 anni o almeno per tre degli ultimi 5 anni, ovvero che sia stato iscritto ed ed abbia esercitato per almeno 5 anni nell'arco della sua vita. L'assicurazione non può essere proseguita volontariamente nei periodi durante i i quali l interessato sia iscritto ad ad altre forme di di previdenza obbligatoria e successivamente al al pensionamento presso CNPR. I I contributi volontari incrementano la la posizione contributiva individuale. I I soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria non acquisiscono la la qualifica di di associati. 41

Nuove norme per una migliore pianificazione previdenziale Contributi volontari Integrazione della contribuzione 42

Nuove norme per una migliore pianificazione previdenziale L'iscritto, all atto di di presentazione della domanda di di pensione di di vecchiaia e della pensione anticipata e comunque prima della liquidazione della pensione, può chiedere di di effettuare il il versamento di di un un contributo soggettivo straordinario aggiuntivo, d importo a sua discrezione, destinato ad ad aumentare l importo della pensione. Il Il mancato pagamento del contributo prima della liquidazione della pensione determina la la rinuncia alla richiesta di di versamento. L importo versato affluisce nella posizione contributiva individuale. Il Il versamento non incrementa l anzianità di di iscrizione e di di contribuzione. 43

Bilancio tecnico: ipotesi adottata per i nuovi ingressi - nel 2012 pari a 218; - nel 2013 pari a 212; - per gli anni successivi il numero si decrementa di 20 nuovi ingressi all'anno fino a raggiungere lo zero nell'anno 2024. 44

Bilancio tecnico: i risultati Saldo previdenziale negativo dal 2033 Saldo gestionale negativo dal 2040 Valore patrimonio al 2061 mld. 5,4 Grado di copertura Grado di copertura = patrimonio/5 annualità delle pensioni correnti Sempre >2 Il bilancio tecnico, quindi, redatto con le nuove norme, soddisfa il requisito richiesto dai Ministeri vigilanti dell'equilibrio tendenziale tra contributi e prestazioni. Di seguito una rappresentazione grafica Bilancio tecnico: andamento dei saldi 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0-100,0-200,0-300,0-400,0-500,0-600,0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 Saldo previdenziale Saldo gestionale 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 45