CREDITIMPRESA SRL DOSSIER CREDITI ALBO BUON PAGATORE. La Gestione del Credito. Edizione 2011



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CREDITIMPRESA SRL ALBO BUON PAGATORE DOSSIER CREDITI La Gestione del Credito Edizione 2011

GESTIONE DEI CREDITI I crediti rappresentano una delle voci più sensibili dell attivo patrimoniale. La loro cattiva gestione rappresenta il 50% delle cause di fallimento mentre il mancato recupero dei crediti incide 20 volte su 100 nelle cause di dissesto. Con l attuale recrudescenza dei mancati pagamenti e per le loro ripercussioni nella valutazione di affidabilità bancaria (rating Basilea2) la gestione dei crediti sta assumendo valore strategico. Una volta che il credito si concretizza, attraverso una emissione di fattura o simile, e non trova immediato pagamento per contanti, sorge la necessità della sua gestione, che possiamo sintetizzare in 5 fasi: INCASSARE SOLLECITARE RECUPERARE Non tutti gli operatori economici possono accedere ai servizi di incasso tramite banca poiché o per pendenze o per inabilitazioni o per scelta non intrattengono rapporti bancari. Ciò non impedisce loro di fare forniture ai loro clienti con pagamenti tramite banca. Finconsult può gestire, per loro conto, tali crediti. Un attento monitoraggio delle scadenze sui debitori può consigliare di attivare un intervento per ricordare l impegno a scadenza o per anticipare eventuali disguidi così come una immediata segnalazione di insoluto può far rientrare velocemente un credito. Un credito insoluto comporta oneri non sempre recuperabili. Intervenire puntualmente sia in prevenzione che in recupero può eliminarli o almeno contenerli. Una gestione esterna può agevolare il compito poiché elimina l effetto confidenza che esiste tra fornitore e cliente. Un intervento tempestivo, adeguato alla entità ed alle caratteristiche VALUTARE ELIMINARE del credito, fa ottenere risultati. Il debitore assillato o perseguito ha meno spazi dilatori e meno capacità negoziale. Negoziare con terzi è più disagevole che con persone conosciute. La valutazione dei crediti è obbligatoria, civilmente, per determinare l ammontare presunto dei crediti esigibili e recuperabili iscritti a bilancio ed eventuali perdite accertate hanno valenza anche fiscale. Incidendo sia sul conto economico che sul conto fiscale, una valutazione puntuale elimina o quantomeno attenua eventuali sorprese e può far risparmiare imposte altrimenti dovute all Erario. Mantenere in contabilità crediti irrecuperabili o inesigibili comporta solo oneri amministrativi. Cederli non vuol dire eludere il fisco, ma solo determinare la perdita esatta ed eliminarli dalla scritture. CREDITIMPRESA interviene in ogni fase della gestione del credito attraverso interventi sul debitore tesi a rammentargli le scadenze pattuite così come a recuperare eventuali insoluti. Effettua una valutazione dell importo del credito sulla base di specifiche informative e delle attività intraprese. Si avvale della collaborazione di agenzie investigative ed una serie di Legali esterni che svolgono prevalentemente attività di recupero stragiudiziale e giudiziale. Si fa carico dell amministrazione dei crediti irrecuperabili (cosiddetti inesigibili ) facendoseli trasferire a suo favore (cessione pro-soluto)

.CHECK UP CREDITI La Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 7 del 16 febbraio 2011, in materia di lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, prevede, tra l altro, termini di pagamento ristretti al massimo a 60 giorni di calendario, una procedura di accettazione e verifica della durata massima di 30 giorni di calendario, il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, il procedimento europeo d ingiunzione di pagamento ed il procedimento europeo per le controversie di modesta entità. In attesa del recepimento, entro il 16 marzo 2013, abbiamo voluto sintetizzare l attuale normativa sui crediti d impresa, offrendo le soluzioni più adeguate. Valutazione dei crediti L art. 106 comma 1 del TUIR ammette la deducibilità della svalutazione crediti per lo 0,5% del totale di essi, alla data di chiusura del bilancio, trasferendo tale importo al Fondo svalutazione crediti, quale posta rettificativa dell attivo in contropartita del conto economico, fino a quando il Fondo, così alimentato, non raggiunge il 5% del valore nominale dei crediti. La svalutazione può avvenire in modo analitico, credito per credito, e/o per massa. I crediti devono essere valutati a bilancio secondo il loro presunto realizzo (art. 2425 bis c.c.). Le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi, derivanti da un riscontro documentale della corrispondenza intervenuta tra le parti e nella procedura di recupero crediti. La differenza tra il valore nominale e quello di presunto realizzo deve essere portata a Fondo svalutazione. Le perdite accertate, invece, devono anzitutto essere imputate al Fondo e soltanto ove questo sia incapiente, vanno a diminuire l imponibile fiscale di esercizio. L art. 101 comma 5 del TUIR ( 1 ) STABILISCE CHE LE PERDITE SU CREDITI SONO DEDUCIBILI SE RIULTANO DA ELEMENTI CERTI E PRECISI E IN OGNI CASO SE IL DEBITORE è ASSOGGETTTATO A PROCEDURE CONCORSUALI. Ciò nel presupposto che l'accertamento giudiziale (o da parte di un'autorità amministrativa) dello stato di insolvenza del debitore costituisca evidenza oggettiva della situazione di illiquidità di quest'ultimo. Nella risoluzione 16/E del 2009 l Agenzia delle Entrate ha confermato la rigida applicazione dell art. 101, comma 5 del TUIR al di fuori dell ipotesi concorsuale. Viene introdotto il nuovo concetto di definitività della perdita da affiancare a quello della certezza. Nel caso di Ente pubblico, non fallibile, non è escluso che possa assolvere, in prospettiva, le proprie obbligazioni, e quindi per i crediti verso questi soggetti non è consentita la deducibilità, neppure a seguito di un pignoramento con esito negativo. La CRT Marche (sentenza 113/2010) ha ritenuto sussistenti gli elementi certi e precisi anche in presenza di un creditore che non aveva attivato 1 5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

atti esecutivi verso il debitore, poiché il quadro finanziario di quest ultimo (dimostrato con relazioni di professionisti di parte) era tale da rendere certa l impossibilità di ottenere alcuna somma a titolo di pagamento. L inevitabilità della perdita era quindi dimostrata dalla dissestata situazione del debitore, peraltro società controllata dal creditore. La CTP di Reggio Emilia (sentenza 95/2010) ha introdotto il principio per cui l inevitabiulità della perdita, condizione necessaria per la sua deduzione fiscale, è dimostrata anche senza atti esecutivi se la rinuncia all incasso è scelta conveniente per il creditore, sia nei crediti di basso importo sia quando l azione legale nuocerebbe in modo irreversibile ai rapporti con un importante cliente, in analogia alla sentenza n. 17087/2009 della Cassazione secondo cui l inevitabilità della perdita può dipendere anche da scelte soggettive del creditore per non creare i presupposti per un contenzioso con un importante cliente. Si tratta comunque di condizioni che non vanno solo dichiarate ma anche convincentemente dimostrate. Le regole di deducibilità per crediti di modesto valore sono rilevabili dalla Risoluzione189 del 17/9/1970 confermata dalla Risoluzione ministeriale 9/124 del 4/8/1976 (l esperto risponde de Il Sole 24 Ore del 6/6/2011 pag. 805) e possono essere così sintetizzabili: 1) Per i crediti di modesto valore è possibile dedurre la perdita senza rigorose prove formali e senza onerosi tentativi di recupero 2) Ogni tentativo di recupero che imporrebbe all impresa costi maggiori rispetto all importo dello stesso credito, consente di dedurre la perdita senza imbarcarsi in detti oneri 3) Non esiste un importo determinato né per Legge né dalla prassi al disotto del quale i crediti possono ritenersi di modesto valore. Questo requisito va verificato caso per caso 4) Il modesto valore va verificato anche in relazione all entità del portafoglio e in confronto ai costi minimi da sostenere per la procedura di recupero 5) Il modesto valore va relazionato con la complessiva posizione debitoria verso un cliente e non in base al credito portato da una singola fattura o da singolo anno 6) Le perdite di modesto valore devono essere preliminarmente stornate dal Fondo svalutazione crediti. Solo l eccedenza diventa costo di esercizio. Per i crediti di entità NON modesta e verso soggetti non ancora colpiti da procedure concorsuali, che versano in uno stato di illiquidità o per i quali si profila un effettiva sofferenza di diritto o di fatto, il recupero DEVE passare attraverso un accertamento di insolvenza, protesto, decreto ingiuntivo, precetto e un pignoramento infruttuoso, anche al semplice scopo di precostituirsi gli elementi di deducibilità fiscale, fatti salvi i casi di Giurisprudenza sopra richiamati ( Risoluzione 16/2009, CRT Marche, Ctp Reggio Emilia) e comunque una valutazione professionale dell effettivo valore del credito in questione e delle attività idonee per una profittevole gestione (recupero/cessione pro-soluto). Transazioni La transazione correlata ad una lite sulla fornitura, che comporta la riduzione del credito commerciale genera una rideterminazione del corrispettivo e NON UNA PERDITA SU CREDITI.

L Agenzia delle Entrate ha chiarito (direttiva Map del 23 settembre 2010) che quando il minor valore del credito trae origine non tanto da una inadempienza del debitore ma da una modifica bilaterale del rapporto commerciale dove, a seguito di una lite commerciale sulla fornitura, le parti trovano un accordo e addivengono ad una transazione con concessioni reciproche, ai sensi degli articoli 1965 e seguenti del Codice civile, non si configura una perdita su crediti ma una rideterminazione del corrispettivo inizialmente pattuito. Implicazioni contabili: Un minor credito impatta necessariamente sulla voce patrimoniale crediti verso clienti mentre il conto economico può essere interessato in maniera differenziata, andando ad incidere direttamente sui RICAVI DI VENDITA (entro il medesimo esercizio) o sulle SOPRAVVENIENZE PASSIVE (esercizi diversi) mentre diverrebbe neutro, ai fini economici, qualora fossero stati previsti dei RATEI o FONDI. Implicazioni fiscali: una RETTIFICA di valore, derivante da transazione, può avvenire anche con emissione di NOTA DI CREDITO, regolarmente asseverata ad IVA, qualora tale rettifica avvenga entro un anno dalla effettuazione dell operazione. In tal caso si avrebbe anche un recupero di IVA da poter portare in detrazione. Essendo una rideterminazione del prezzo originario e non una rinuncia di un credito, la transazione ha effetti sia ai fini Ires che Irap. Altri recuperi di IVA possono essere fatti anche a seguito di procedure concorsuali definite nel piano di riparto o di procedure esecutive rimaste infruttuose (art. 26 DPR 633/72) 2 Cessione pro-soluto E la cessione che avviene in modo definitivo senza azione di regresso e con rischio di insolvenza trasferito al cessionario. I crediti ceduti prosoluto devono essere rimossi dal bilancio e l utile o la perdita devono essere imputati, per la differenza tra il valore ricevuto e il valore con cui erano iscritti in bilancio, per il valore ACCERTATO IN VIA DEFINITIVA. Con la sentenza 13181 del 2000 la Corte di Cassazione ha autorevolmente sancito che il solo fatto che il credito sia ceduto pro-soluto, con una minusvalenza realizzata per differenza tra il valore iscritto all attivo ed il corrispettivo incassato, non esonera il contribuente cedente dalla 2 Articolo 26 - Variazione dell'imponibile o dell'imposta. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25. Il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e possono essere applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione del settimo comma dell'art. 21.

dimostrazione della sussistenza di elementi certi e precisi circa l inesigibilità del credito e quindi l inevitabilità della perdita. Occorre dimostrare che il credito è inesigibile, quanto prescritto o dichiarato tale a seguito di sentenza, tanto inesorabilmente irrecuperabile, ma non necessariamente a seguito di certezza per via giudiziaria. Nella risoluzione 70/E del 2008, avallata dalla giurisprudenza (Cassazione, sentenza n. 8592/06, 5357/06 e 7555/02) si ritiene necessaria una procedura di recupero prima del perfezionamento della cessione. Una soluzione accettabile come elemento probatorio è l esito effettivo dell incasso operato dal cessionario e da questi documentato. Se il cessionario, avendo azionato idonee procedure di recupero, può attestare che le previsioni del cedente erano corrette, può dirsi integrata la prova della certezza della perdita (Cristina Odorizzi, Il Sole 24 ore del 21 settembre 2009, pagina 4) La cessione del credito per un corrispettivo inferiore al nominale non configura un operazione antieconomica, e perciò stesso censurabile in sede accertativa: infatti, se vi fosse una pur minima possibilità di riscossione, nessuno si priverebbe del credito. Se esso è ceduto è perché occorre azzerare una posta dell attivo esistente solo formalmente traendone un vantaggio anche tributario. In questa direzione può essere citata la Commissione Tributaria provinciale di Sassari (sentenza 11.6.2004 n. 67, Paolo Menghetti, Il Sole 24 Ore del 21 settembre 2009, pag.4). Creditimpresa, con la sua GESTIONE DEL CREDITO, svolge attività di consulenza per la verifica, recupero e cessione dei crediti finalizzata ad un corretto adempimento delle norme civili e fiscali da parte dei creditori. La consulenza Creditimpresa viene personalizzata sulle esigenze del creditore. Il Cliente Creditimpresa ha a sua disposizione tale servizio che remunererà in funzione delle quantità dei crediti e dei volumi trattati: il compenso base abilita all operatività. Tale intervento risponde a requisiti di agilità ed adeguatezza. Un servizio su misura professionale ed economico. I Clienti CREDITIMPRESA già in possesso di user e password per accedere all AREA RISERVATA tramite il portale www.creditimpresa.it, troveranno nella sezione CONSULENZA D IMPRESA/GESTIONE CREDITI/INESIGIBILI informazioni procedurali e la documentazione utile per il perfezionamento delle operazioni di CESSIONE PRO-SOLUTO DEI CREDITI INESIGIBILI. Ricordiamo, infine, che la cessione crediti inesigibili è una facoltà gratuita concessa ai soli Clienti Creditimpresa che abbiano sottoscritto un contratto di servizio. Per ulteriori informazioni rivolgersi al numero telefonico 02 54120317 o info@creditimpresa.it

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