Fiscal News N. 206. Sospensione feriale dei termini processuali. La circolare di aggiornamento professionale 23.07.2013. Premessa



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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 206 23.07.2013 Sospensione feriale dei termini processuali Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Processo tributario Anche quest anno, come di consueto, nel periodo compreso tra l 1.08 e il 15.09 trova applicazione la cosiddetta sospensione feriale dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie, amministrative e alle Commissioni Tributarie. L art. 1, comma 1, Legge n. 742/69 prevede, infatti che: Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dall'1 agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Tale disposizione sancisce dunque la c.d. sospensione feriale dei termini processuali prevedendo che gli stessi siano sospesi nel periodo 1.8 15.9 di ogni anno e decorrano dal 16.9 nell ipotesi in cui il loro decorso inizi durante il periodo 1.8 15.9. Premessa Con il 1 agosto sono sospesi i termini nell'ambito del processo tributario relativamente alla proposizione del ricorso introduttivo, alla costituzione in giudizio del ricorrente, alla presentazione e/o deposito di documenti e di memorie esplicative e/o illustrative e, infine, per proposizione dell'appello. SOSPENSIONE TERMINI PROCESSUALI Proposizione dell appello Costituzione in giudizio del ricorrente Presentazione e/o deposito di documenti e memorie esplicative e/o illustrative Proposizione del ricorso introduttivo 1

Art. 1, comma 1, Legge n. 742/69 Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dall'1 agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Il sistema della sospensione durante il periodo feriale prevede uno spazio di tempo di 46 giorni, dal 1 agosto al 15 settembre (Legge n. 742/1969), in cui: i termini che scadono in tale intervallo sono prorogati e ricominciano a decorrere dal 16 settembre tenendo però conto del periodo trascorso prima del 1 agosto. SOSPENSIONE FERIALE I termini processuali: sono sospesi nel periodo 1.8 15.9 di ogni anno; decorrono dal 16.9 nell ipotesi in cui il loro decorso inizi durante il periodo 1.8 15.9. Ambito oggettivo di applicazione È da sottolineare che, poiché, per esplicita disposizione di legge, la tregua riguarda i termini processuali, vale a dire le scadenze relative al processo, la sospensione feriale non si estende ai termini cosiddetti amministrativi o procedurali e a quelli sostanziali, ossia alle scadenze concernenti: la notifica di atti amministrativi d imposta (avvisi di liquidazione e di accertamento) e di riscossione (cartella di pagamento); il versamento di imposte, tasse, diritti, canoni e contributi (Irpef, Ires, Irap, Iva, imposta di registro, Ici, Tarsu, Tosap); la presentazione di dichiarazioni, denunce o comunicazioni (Modello UNICO, denuncia di successione, dichiarazione Ici, dichiarazione Tarsu). Accertamento con adesione Esistono termini che si collocano tra lo stadio amministrativo e quello contenzioso. È il caso in cui il contribuente decida di avvalersi dell istituto dell accertamento con adesione, con decorrenza dalla data di presentazione dell istanza. Ai dubbi sorti in passato circa la possibile contestuale applicazione della sospensione prevista dalla disciplina che regola l accertamento con adesione (90 giorni) e quella estiva disposta dalla Legge n. 742/1969 (dal 1 agosto al 15 settembre), l Amministrazione Finanziaria ha chiarito (Circolare 65/2001) che il periodo di sospensione di 90 giorni non costituisce il termine di riferimento per la conclusione del 2

procedimento di accertamento con adesione. La sottoscrizione dell atto, infatti, può validamente intervenire entro il termine ultimo entro il quale è possibile promuovere l impugnativa, per la cui determinazione occorre considerare anche la sospensione feriale. In altri termini, i due diversi periodi di sospensione possono applicarsi cumulativamente senza controindicazioni. LA SOSPENSIONE FERIALE OPERA Per le controversie di natura civilistica (ad esempio, controversie in materia di locazione di immobili urbani e opposizione a una delibera assembleare di condominio), amministrativa e tributaria (depositi di atti giudiziari, ricorsi o appelli alle Commissioni tributarie e ricorsi alla Corte di Cassazione); per i procedimenti giudiziari in materia societaria (costituzioni, trasformazioni, fusioni, scissioni); per l istituto dell accertamento con adesione del contribuente; per la definizione in via breve delle sanzioni amministrative tributarie LA SOSPENSIONE FERIALE NON RIGUARDA: Le controversie nell ambito dei contratti obbligatori agrari; le liti in materia di lavoro. I supremi giudici di legittimità hanno ritenuto altresì che in materia di lavoro e previdenza e assistenza obbligatoria sono escluse tutte le controversie (Corte di Cassazione, Sez. lav., sent. n. 4939 del 2 marzo 2007), mentre in materia di procedure concorsuali esulano dalla sospensione feriale le sole cause sulla dichiarazione e revoca dei fallimenti (Cass., Sez. I civ., sent. n. 17889 del 4 settembre 2004); le procedure cautelari (cosiddette sospensive ); i giudizi di opposizione agli atti esecutivi, quali le cause di opposizione al precetto con cui si ingiunge a una persona di pagare una determinata somma (Cass., Sez. III, sent. n. 11271 del 15 giugno 2004; in senso conforme, sent. n. 11166 del 12 novembre 1997; ord. n. 2627 del 20 febbraio 2003). Secondo i giudici di legittimità, infatti, l atto di opposizione al precetto rientra tra i procedimenti di opposizione all esecuzione cui non si applica, ai sensi dell art. 3 della L. n. 742/1969, la sospensione dei termini processuali prevista dall art. 1 della medesima legge, in quanto tale opposizione, pur risolvendosi sostanzialmente in un giudizio di cognizione sulla vicenda, presenta comunque quel carattere di urgenza che ne giustifica la trattazione anche durante il periodo feriale; in materia amministrativa, il procedimento per la sospensione dell esecuzione del provvedimento impugnato; 3

in materia civile, le cause e i procedimenti indicati nell art. 92 dell Ordinamento giudiziario. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, tra gli affari civili urgenti, esclusi dalla sospensione dei termini processuali, non sono comprese le vendite fallimentari (Cass., Sez. I civ., sent. n. 15290 del 29 novembre 2000); in materia fallimentare: i procedimenti per la dichiarazione dello stato di insolvenza e di opposizione alla stessa; il procedimento per l apertura della procedura di amministrazione straordinaria o la dichiarazione di fallimento dell impresa insolvente; i procedimenti di conversione dell amministrazione straordinaria in fallimento e di conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, nonché ai relativi procedimenti di reclamo; in materia di arbitrato, la pronuncia del lodo arbitrale previsto dall art. 820 del codice di procedura civile (Cass., Sez. I civ., sent. n. 24866 dell 8 ottobre 2008); in materia penale, i procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini. TERMINI IN SOSPENSIONE Contenzioso amministrativo e tributario; Accertamento con adesione del contribuente; Definizione in via breve delle sanzioni amministrative tributarie; Condominio; Diritto di famiglia; Diritto societario. TERMINI NON IN SOSPENSIONE Diritto penale; Diritto del lavoro; Diritto fallimentare; Contratti agrari; Procedure cautelari; Giudizi di opposizione agli atti esecutivi. 4

Ambito tributario Nell ambito del processo tributario, la sospensione feriale di cui alla L. n. 742/1969 opera per tutti i termini previsti dalla disciplina del contenzioso tributario (circ. n. 26/D del 4 aprile 2002; circ. n. 133/E del 17 giugno 1999; circ. n. 98/E del 23 aprile 1996). Di conseguenza, la sospensione trova applicazione per: la proposizione del ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale competente; la costituzione in giudizio; il deposito di documenti e di memorie illustrative. Poiché, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha più volte sottolineato che il termine per la proposizione del ricorso ha natura processuale, in quanto ritenuto fondamentale per l instaurazione del contenzioso tributario, l istituto della sospensione feriale può ben operare anche ai fini dell instaurazione del giudizio. Atti impugnabili davanti ai giudici tributari In sostanza, il periodo di sospensione riguarda tutti gli atti impugnabili davanti ai giudici tributari, come, ad esempio: l avviso di accertamento; l avviso di liquidazione; il provvedimento che irroga le sanzioni; il ruolo e la cartella di pagamento; l impugnazione delle sentenze delle Commissioni tributarie provinciali e regionali. SOSPENSIONE NEL PROCESSO TRIBUTARIO La proposizione del ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale competente; la costituzione in giudizio; il deposito di documenti e di memorie illustrative. L avviso di accertamento; l avviso di liquidazione; il provvedimento che irroga le sanzioni; il ruolo e la cartella di pagamento; l impugnazione delle sentenze delle Commissioni tributarie provinciali e regionali. In base all art. 40, comma 4, del D. Lgs. n. 546/1992, la sospensione si applica anche nell ipotesi di proroga di 6 mesi prevista nel caso in cui venga meno, per morte o altre cause, la capacità di stare in giudizio della parte (o suo legale rappresentante) diversa dall ufficio tributario (Cass., Sez. trib., ex pluribus, sentenze n. 6189 del 20 marzo 2006, n. 7216 del 28 maggio 2001). 5

Mediazione tributaria La sospensione dal 1 agosto al 15 settembre non trova applicazione secondo l'agenzia, nel corso della procedura di mediazione vera e propria, che deve pertanto concludersi sempre nel termine di 90 giorni, trattandosi di una fase amministrativa e non processuale. L Agenzia delle Entrate nella circolare n. 22 del 11.06.2012 ha espressamente affermato che: come già esposto nella circolare n. 9/E del 2012, non trova applicazione la sospensione di diritto dal 1 agosto al 15 settembre ai fini del computo del termine di 90 giorni per concludere il procedimento di mediazione che deve pertanto concludersi comunque nel termine di novanta giorni, trattandosi di una fase amministrativa e non processuale. Soggetti interessati I soggetti destinatari della sospensione feriale del contenzioso tributario sono tanto i contribuenti (parte ricorrente o appellante) quanto gli uffici finanziari, doganali e territoriali, gli enti locali e gli agenti della riscossione (parte resistente, appellata, chiamata in causa o intervenuta volontariamente). SOGGETTI DESTINATARI Contribuenti Uffici finanziari, doganali e territoriali, enti locali e agenti della riscossione Regole generali Vediamo, ora di seguito le regole fondamentali che disciplinano il periodo di sospensione: il decorso dei termini processuali è sospeso di diritto; per il computo a giorni va escluso il giorno iniziale, mentre deve essere conteggiato quello finale; se il giorno di scadenza è festivo, il termine, a tutti gli effetti, è prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo; la giornata di sabato è considerata come esposto di seguito: Scadenza di sabato Ai fini dell individuazione della scadenza dei termini processuali, oltre al periodo di sospensione feriale, va considerato che, qualora gli stessi cadano di sabato, come chiarito dall Agenzia delle Entrate nella Circolare 24.10.2007, n. 56/E, si rende applicabile il disposto dell art. 155, comma 5, c.p.c. Secondo il citato comma 5 dell art. 155: la proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali [...] che scadono nella giornata di sabato. 6

Per effetto di ciò, sabato è considerato festivo. Si ricorda, inoltre che in ambito tributario, secondo la citata Circolare n. 56/E, se il termine relativo agli adempimenti cade in un giorno festivo o di sabato, ai fini del computo dei termini è necessario distinguere a seconda che si tratti di un termine con decorrenza successiva, ovvero di un termine a ritroso. In particolare: per il termine a decorrenza successiva (ad esempio, termine per la proposizione e il deposito del ricorso, dei motivi aggiunti, dell appello) la scadenza del termine è prorogata al primo giorno successivo non festivo. Così ad esempio, dovendo il ricorso essere depositato entro 30 giorni (termine finale) dalla proposizione (termine iniziale), se il 30 giorno cade di sabato il deposito può essere effettuato entro il lunedì successivo; per il termine a ritroso quale, per esempio, quello per il deposito di documenti, di memorie, dell istanza di discussione in pubblica udienza, la scadenza del termine è anticipata al giorno precedente non festivo. se il decorso dei termini inizia nel periodo di sospensione, lo stesso è differito alla fine del periodo stesso; se il computo dei termini è iniziato prima del periodo di sospensione, dal giorno 16/9 inizia a riprendere la decorrenza conteggiando anche il periodo anteriore al giorno 1/8. Proposizione del ricorso Il ricorso alla Commissione tributaria provinciale va proposto: alternativamente tramite: notifica a mezzo Ufficiale giudiziario; spedizione postale; consegna diretta all'ufficio; a pena di inammissibilità, secondo quanto disposto dall art. 21, D.Lgs. n. 546/92, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato. Nel computo dei 60 giorni: non va considerato il giorno iniziale (c.d. dies a quo); va conteggiato il giorno finale (c.d. dies ad quem), ossia il 60. Come sopra accennato, se il termine cade in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo, tenendo conto che il sabato va considerato festivo. Al fine di individuare il termine ultimo entro il quale il contribuente può presentare ricorso, va considerato che la sospensione feriale dei termini processuali ha effetti diversi a seconda del momento in cui è avvenuta la notifica dell atto impugnato. 7

In particolare, il conteggio dei 60 giorni entro i quali procedere va effettuato con modalità differenziate a seconda che la notifica sia avvenuta prima o durante il periodo di sospensione. Notifica prima del periodo di sospensione Se l atto di accertamento è notificato prima del periodo di sospensione, ossia prima dell 1.8, il termine naturale di 60 giorni per proporre ricorso può scadere: durante il periodo di sospensione, ossia tra l'1.8 e il 15.9; oppure dopo il periodo di sospensione, ossia successivamente al 15.9. In tali casi, poiché per effetto della sospensione dei termini i giorni compresi nel periodo feriale (46 giorni) non devono essere conteggiati, per determinare il termine entro il quale presentare il ricorso si dovranno considerare, fino al raggiungimento dei 60 giorni: i giorni compresi tra la notifica dell atto e il 31.7; i giorni successivi al 15.9 (quindi dal 16.9). Notifica nel periodo di sospensione Se l atto di accertamento è notificato tra l 1.8 ed il 15.9, ossia durante il periodo feriale, per il computo dei 60 giorni utili per la proposizione del ricorso devono essere conteggiati i giorni a partire dal 16.9. Avviso di accertamento notificato al contribuente il 24.6.2013. In questo caso, l'ultimo giorno utile per proporre ricorso è il giorno 8.10.2013. Il calcolo: dal 25.06 al 31.07 37 giorni dal 1.08 al 15.09 sospensione feriale dal 16.09 al 8.10 23 giorni TOTALE 60 giorni Avviso di accertamento notificato al contribuente in data 22.8.2013. In questo caso, l'ultimo giorno utile per proporre ricorso è il 14.11.2013.. Il calcolo: dal 23.08 al 15.09 periodo feriale dal 16.09 al 14.11 60 giorni Se l'ultimo giorno utile per costituirsi in giudizio (30 giorno) cade nel periodo feriale (1 agosto - 15 settembre), ai fini del computo dei 30 giorni si somma il periodo utilmente decorso prima dell'1 agosto con quello successivo al 15 settembre. 8

Ricorso proposto in data 17.7.2013. In questo caso, la scadenza del termine è l'1.10.2013. Il calcolo: dal 18.07 al 31.07 14 giorni dal 1.08 al 15.09 sospensione feriale dal 16.09 al 1.10 16 giorni TOTALE 30 giorni Se il primo giorno utile per costituirsi in giudizio (cioè il giorno successivo alla proposizione del ricorso) cade nel periodo feriale (1 agosto - 15 settembre), il computo dei 30 giorni utili per la costituzione in giudizio inizierà con il 16 settembre (da computare). Ricorso proposto in data 23.8.2013. In questo caso, l'ultimo giorno utile per costituirsi in giudizio è il 15.10.2013. Il calcolo: dal 23.08 al 15.09 periodo feriale dal 16.09 al 15.10 30 giorni 9

Riepilogo TERMINI ORDINARI PER PROPORRE IL RICORSO - Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell atto impugnato. - La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo. - Nel computo dei termini a giorni si esclude il giorno iniziale, mentre si considera il giorno finale il 60 giorno ). - Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al 1 giorno seguente non festivo. La proroga prevista per le scadenze coincidenti con il giorno festivo, tuttavia, si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall udienza che scadono nella giornata del sabato. - Nel computo dei giorni si segue il calendario comune; i giorni festivi intermedi si computano nel termine. Mancato perfezionamento dell accertamento con adesione In mancanza di accordo fra le parti, a seguito del non perfezionamento dell istanza di accertamento con adesione, deve ritenersi operante il periodo di sospensione feriale dei termini, del quale il contribuente comunque fruisce per presentare il ricorso (Corte Costituz., ord. 15.04.2011, n. 141) SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie è sospeso di diritto: dal 1.08 al 15.09 di ciascun anno. Se il decorso dei termini ha inizio durante il periodo della sospensione, l inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Il giorno 16.09 deve essere incluso nel conteggio dei termini. Dal giorno 16.09 (compreso) iniziano a decorrere i termini Se il decorso dei termini è iniziato prima del periodo di sospensione, i termini riprendono a decorrere dal 16.09, computando anche il periodo già trascorso prima del 1.08 ed escludendo nel conteggio i giorni compresi nel periodo feriale (46 giorni). - Riproduzione riservata - 10