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Transcript:

Spettabile Associazioni Loro sedi Venezia, 20 Gennaio 2017 Oggetto: Le novità per il mondo delle associazioni. Sommario Decreto fiscale 193/2016: al via lo spesometro e la comunicazione Iva trimestrale; Ispettorato del Lavoro e collaborazioni sportive; Le nuove scadenze per l invio delle Certificazioni Uniche; L innalzamento della soglia di cui alla L. 398/91; Delibera Coni del 20 dicembre 2016. Spesometro L art. 4 del D.L. 193/2016 ha sostituito il previgente art. 21 del D.L. 78/2010 e ha introdotto il nuovo articolo 21-bis al medesimo Decreto Legge. Con la sostituzione dell art. 21 del D.L. 78/2010 viene: soppresso l obbligo di invio dello spesometro annuale; introdotto l obbligo di inviare all Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 633/1972 ivi comprese le bollette doganali, nonché' i dati delle relative variazioni (spesometro trimestrale). Chi è obbligato alla comunicazione Solo i soggetti passivi d imposta (quindi solo le associazioni titolari di P.IVA) saranno chiamate ad assolvere a questo obbligo di comunicazione. Le scadenze dell invio Con il nuovo provvedimento vengono modificati i termini di presentazione di tale comunicazione: infatti, a partire da gennaio 2017, si passa da una scadenza annuale ad una trimestrale. I nuovi termini per l invio delle comunicazioni sono fissati entro il secondo mese successivo alla conclusione del trimestre, quindi con le seguenti tempistiche, salvo la possibilità per il solo anno 2017, di procedere all invio dei dati dei primi due trimestri cumulativamente entro il 25 luglio 2017. Le tempistiche sono pertanto le seguenti:

Periodo di riferimento Scadenza invio 2017 Scadenza invio anni successivi I Trimestre (gennaio-marzo) II Trimestre (aprile-giugno) 25/07/2017 31 maggio 16 settembre III Trimestre (luglio-settembre) 30 novembre 30 novembre IV Trimestre (ottobre-dicembre) fine febbraio anno successivo fine febbraio anno successivo Resta salvo che la comunicazione dello Spesometro per l anno 2016 avverrà ancora con le modalità e le scadenze precedenti. I nuovi dati da comunicare In attesa che un provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate definisca nel dettaglio le modalità ed il nuovo modello di comunicazione, il D.L. 193/2016 stabilisce già che i dati dovranno essere inviati esclusivamente in forma analitica: dal 2017 verrà meno pertanto la possibilità dell invio aggregato dei dati di clienti e fornitori e dovranno essere comunicati i dati delle singole fatture emesse e ricevute. I dati che dovranno essere inviati sono quelli relativi: 1. ai dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni, 2. alla data ed al numero della fattura, 3. alla base imponibile, 4. all aliquota applicata, 5. all ammontare dell imposta 6. alla tipologia di operazione. Sanzioni Le sanzioni per l omessa o errata trasmissione dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute: saranno pari a euro 2,00 per ogni fattura con un massimale a trimestre di euro 1.000,00. Inoltre la sanzione sarà ridotta della metà con un massimale di euro 500,00, se la trasmissione della comunicazione o la ritrasmissione dei dati corretti viene effettuata entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria di trasmissione. Comunicazione Iva trimestrale Con l introduzione dell articolo 21-bis al D.L. 78/2010 viene previsto l obbligo, per i soggetti passivi Iva, di trasmettere:

negli stessi termini e con le stesse modalità previste per la comunicazione dei dati delle fatture emesse/ricevute (spesometro) una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche.. Chi è obbligato alla comunicazione E bene chiarire subito che sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o all effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero. Ciò significa che tutti gli enti non commerciali che adottano il regime forfettario ex Legge 398/1991 non saranno coinvolti da tale nuovo adempimento. Le scadenze dell invio Le scadenze per l invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA sono le medesime previste a partire dal 2017 per lo Spesometro: la comunicazione quindi è trimestrale e deve essere presentata, in via generale, entro il secondo mese dalla chiusura del trimestre. Quindi le tempistiche sono le seguenti: Periodo di riferimento Scadenza invio 2017 Scadenza invio anni successivi I Trimestre (gennaio-marzo) II Trimestre (aprile-giugno) 25/07/2017 31 maggio 16 settembre III Trimestre (luglio-settembre) 30 novembre 30 novembre IV Trimestre (ottobre-dicembre) fine febbraio anno successivo fine febbraio anno successivo Anche in questo caso l adempimento entra in vigore a gennaio 2017. Modifiche ai dichiarativi IVA L introduzione dal 2017 delle comunicazioni trimestrali dei dati relativi alle liquidazioni IVA hanno portato il legislatore a ridisegnare gli obblighi dichiarativi in materia di IVA preesistenti. In particolare viene soppresso l obbligo della comunicazione annuale dati IVA, che doveva essere fatta nel mese di febbraio, e viene modificato il calendario di presentazione della dichiarazione annuale IVA. Infatti il provvedimento prevede che, in riferimento all anno 2016, la dichiarazione annuale IVA deve essere presentata entro il mese di febbraio 2017 (implicitamente abolendo l obbligo della comunicazione dati IVA relativa all anno 2016), mentre a partire dalla dichiarazione relativa

all anno 2017 tale dichiarazione dovrà essere presentata tra il 1 febbraio ed il 30 aprile dell anno successivo. Periodo di riferimento Relativa al 2016 Anni successivi Comunicazione annuale dati IVA Soppressa Soppressa Dichiarazione Annuale IVA Febbraio 2017 Tra il 1 Febbraio ed il 30 Aprile Sanzioni Per l omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni Iva le sanzioni sono comprese tra un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00 per singola comunicazione. Inoltre la sanzione sarà ridotta della metà se la trasmissione della comunicazione o la ritrasmissione dei dati corretti verrà effettuata entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria di trasmissione. La comunicazione di tali dati comporta la soppressione dal 2017 dei seguenti adempimenti: 1. la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio (art.7,dodicesimo comma, del DPR 605/1973); 2. la trasmissione degli elenchi Intrastat limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e servizi da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'ue; 3. la comunicazione annuale delle operazioni con i Paesi Black List (art.1 commi da 1 a 3 del Dl 40/2010). La comunicazione va ancora effettuata per le operazioni effettuate nel periodo d'imposta 2016. Ispettorato del Lavoro e collaborazioni sportive Il neocostituito ispettorato nazionale del lavoro ha emanato 1, con propria lettera Circolare del primo dicembre, protocollo 1/2016, le proprie indicazioni operative sul trattamento, ai fini previdenziali, dei compensi erogati dalle società e associazioni sportive dilettantistiche. L Ispettorato pone preliminarmente l attenzione su due aspetti: 1. la qualifica del soggetto che eroga il compenso. Le collaborazioni devono essere svolte a favore di soggetti che perseguono finalità sportive dilettantistiche riconosciuti dal C.O.N.I., come sostenuto da parte della giurisprudenza 2 e dalla Direzione interregionale del lavoro di Napoli (decreto del 29 ottobre 2015). Avendo lo Stato conferito al CONI la 1 a livello di mera interpretazione amministrativa che non vincola la valutazione del giudice. 2 Tra le diverse pronunce l Ispettorato ricorda la sentenza della Corte di appello di Milano 1172/14 del 10 dicembre 2014.

funzione di unico certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche 3, l iscrizione nel Registro CONI rappresenta requisito indispensabile; 2. la natura delle prestazioni svolte dal collaboratore. Le prestazioni sono analiticamente indicate dal legislatore attraverso l art. 67 del TUIR 4 e vi sono ricomprese anche le attività didattiche 5. Ma l Ispettorato ritiene però necessario verificare anche sulla base delle indicazioni fornite dalle singole Federazioni che attuano il riconoscimento della ASD/SSD, quali sono le attività necessarie per garantire l avviamento e la promozione dello sport e le qualifiche dei soggetti che devono attuare tali attività. A solo titolo di esempio è possibile citare: gli istruttori, gli addetti al salvamento nelle piscine, i collaboratori amministrativi e ogni altra figura espressamente prevista dai regolamenti federali per lo svolgimento dell attività, chiarendo che la titolarità di un attestato di partecipazione a corsi indetti dagli organismi dell ordinamento sportivo necessari per il conseguimento della qualifica di istruttore, allenatore, addetto al salvamento, ecc., così come la loro iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle Federazioni o dal CONI non rappresenta in alcun modo un requisito, da solo sufficiente, per ricondurre tali compensi tra i redditi di lavoro autonomo, non essendo tale qualifica requisito di professionalità, ma unicamente requisito richiesto dalla federazione di appartenenza per garantire un corretto insegnamento della pratica sportiva. 3 L art. 7 del d.l. 28 maggio 2004 n. 136, convertito, con modificazioni, dalla l. 27/07/2004 n. 186 ha stabilito che In relazione alla necessità di confermare che il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni. 2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi 4 1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: (.) m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'unione Nazionale per l'incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. 5 Come chiarito grazie alla norma di interpretazione autentica di cui all art. 35, comma 5, del D.L. n. 207/2008, convertito da L. n. 14/2009 e ribadito dallo stesso Enpals con la Circolare n. 18 del 9.11.2009.

In questo quadro viene precisato, quindi, che l applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori è consentita, senza ulteriori considerazioni legate alla professionalità nello svolgimento dell attività o alla subordinazione della stessa, sulla base di quanto ricordato dalla giurisprudenza sopra indicata, al verificarsi delle seguenti condizioni: 1. che l associazione / società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal Coni attraverso l iscrizione nel registro delle società sportive; 2. che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo dilettantistiche così come regolamentate dalle singole Federazioni. Le nuove scadenze per l invio delle Certificazioni Uniche Nella G.U. n. 282 del 2/12/2016 è stato pubblicata la Legge n. 225 del 1/12/2016 di conversione con modifiche del D.L. 193/2016 denominato Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (c.d. Decreto fiscale collegato alla legge di stabilità 2017). In questo provvedimento all articolo 7-quater, commi 14 e 15, viene prevista la modifica al termine di consegna della Certificazioni Unica la cui scadenza è prorogata dal 28 febbraio al 31 marzo di ogni anno. Questa disposizione sia applica già a decorrere dall anno 2017, con riferimento alle certificazioni riguardanti il periodo d imposta 2016. A fronte di una proroga dei termini per la consegna della CU al lavoratore rimane invece invariato il termine di trasmissione telematica della stessa all Agenzia delle Entrate. Infatti tale termine, contenuto nell articolo 4 comma 6-quinqies del DPR 322/1998, non ha subito variazioni da parte del nuovo provvedimento, rimanendo quindi confermato per il 7 marzo di ogni anno. Le nuove scadenze relative alla Certificazione Unica sono quindi così schematizzabili: Adempimento Trasmissione telematica all Ag. delle Entrate della C.U. Consegna della Certificazione Unica al lavoratore Scadenza 7 marzo di ogni anno 31 marzo di ogni anno L innalzamento della soglia di cui alla L. 398/91 La Legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232) all art. 1 comma 50 con una modifica all articolo 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha elevato la soglia massima dei proventi derivanti dall esercizio di attività commerciali conseguiti annualmente

dalle società e della associazioni sportive dilettantistiche (e per i soggetti equiparati) per accedere al regime forfetario di cui alla L. 398/91. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2017, l importo è elevato da 250.000 euro a 400.000 euro. La norma insieme alla riduzione dell aliquota Ires dal 27,50% al 24% a decorrere dal primo gennaio 2017 in forza della modifica all art. 77 del Tuir introdotta dall'art. 1, comma 61, della L. 28.12.2015, n. 208, rendono il regime ancora più appetibile. Delibera Coni del 20 dicembre 2016 Il 20 dicembre 2016, il 249 Consiglio Nazionale del CONI ha emanato nuove ed importanti disposizioni in materia di Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche riducendo significativamente le discipline sportive ammissibili, individuate in un apposito Elenco (in allegato), che potranno continuare a godere delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche (in particolare la decommercializzazione dei proventi e l utilizzo dei compensi sportivi ex art. 67, lettera m, comma 1 del T.U.I.R.). Nell'elenco mancano attività quali il Pilates, lo Shiatsu, lo Yoga, la Ginnastica Posturale, la Psicomotricità, il Burraco e/o i giochi di carte, le Arti Circensi, i Modelli Radiocomandati, e tutta l'area del benessere: attività che non sono pertanto più considerate sportive. La norma, come previsto dalla delibera Coni, entrerà in vigore il primo marzo 2017. L invito è quello di verificare che nell elenco allegato vi sia la disciplina praticata dall associazione e, in caso contrario, si ritiene preferibile attendere l incontro tra il Coni e gli Enti di Promozione Sportiva, che potrebbe portare ad un integrazione dell elenco stesso. Contrariamente andranno valutate le possibili soluzioni. A disposizione per ulteriori informazioni. Cordiali saluti. Kira Srl