CIRCOLARE gennaio 2015: La Legge di Stabilità e le altre novità fiscali Vi riepiloghiamo le principali e più rilevanti novità introdotte in materia fiscale dalla Legge 23.12.2014 n 190 (Legge di Stabilità 2015) e dagli altri recenti provvedimenti normativi. 1. Detrazioni sulle spese per opere finalizzate al risparmio energetico La detrazione sulle spese per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici di cui ai commi da 344 a 347 dell art. 1 della L. n. 296/2006 nella misura potenziata del 65% viene prorogata fino al 31/12/2015. Anche per gli interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali la detrazione potenziata rimane valida fino al 31/12/2015. La detrazione è al 65% ora anche per le spese di acquisto e posa in opera e degli di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili (limite di detrazione di euro 30.000) e per l acquisto e posa in opera di schermature solari (es. tende da sole e chiusure oscuranti) nel limite di detrazione di euro 60.000. Nel 2016 invece le spese saranno ancora detraibili ma solo nella misura del 50%. 2. Detrazione sulle spese per ristrutturazioni Anche per questa tipologia di spese viene confermata fino al 31/12/2015 la detrazione potenziata nella misura del 50% per un importo di spesa fino a 96.000,00. Ricordiamo inoltre che dal 1 gennaio 2016, quando terminerà il periodo di proroga, l agevolazione tornerà ad essere quella prevista ormai a regime dall art. 16-bis del TUIR, ovvero una detrazione del 36% su un limite massimo di spesa di 48.000 euro Viene inoltre confermata la detrazione del 50% sul 25% del prezzo di acquisto di immobili completamente ristrutturato dall impresa di costruzione venditrice (nel limite di 96.000 euro). L acquisto deve avvenire entro 18 mesi (non più sei) dalla fine dei lavori di ristrutturazione.
3. Detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici Viene prorogato di un altro anno fino al 31/12/2015 il c.d. "bonus arredo", la detrazione fiscale del 50% per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile di ristrutturazione, nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni). L'agevolazione spetta su un importo non superiore a 10.000. Viene ora specificato che la fruizione del bonus arredo prescinde dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione. 4. Ritenuta sui bonifici di pagamento relativi alle detrazioni per ristrutturazioni e risparmio energetico Aumenta dal 4% all 8% la ritenuta d acconto operata dalle banche sui bonifici di pagamento delle spese che godono delle agevolazioni per Ristrutturazioni edilizie e Risparmio energetico. Ricordiamo che la banca opera la ritenuta in fase di accredito del bonifico all impresa che ha effettuato i lavori, rilasciando alla stessa, alla fine di ogni anno, la certificazione delle ritenute effettuate. 5. Nuovo Ravvedimento operoso Per i soli tributi di competenza dell Agenzia delle Entrate, sarà possibile utilizzare il ravvedimento anche qualora la violazione sia già stata constatata e comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. Il ravvedimento resterà precluso nella sola ipotesi di notifica degli atti di liquidazione e accertamento nonché delle comunicazioni a seguito dei controlli ex artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72. Sono introdotte nuove riduzioni delle sanzioni, oltre a quelle già vigenti, finalizzate a rendere il ravvedimento tanto più vantaggioso, quanto più sarà vicino al momento in cui sorge l adempimento tributario. Il nuovo panorama delle sanzioni ridotte previste dall istituto del Ravvedimento operoso è quindi il seguente: In caso di versamenti tardivi delle imposte sanzione dello 0,2% per ogni giorni di ritardo fino al quindicesimo se l omesso versamento avviene entro 15 giorni 3% in caso di versamento tardivo dal 15 giorno fino al 30 giorno di ritardo.
1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori ed omissioni viene eseguita entro il 90 giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dall omissione o dall errore nel caso in cui non sia prevista alcuna dichiarazione; 1/8 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione o entro 1 anno dall omissione o dall errore nel caso in cui non sia prevista alcuna dichiarazione 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione o entro 2 anni dall omissione o dall errore nel caso in cui non sia prevista alcuna dichiarazione; 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione o oltre 2 anni dall omissione o dall errore nel caso in cui non sia prevista alcuna dichiarazione; 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione tramite PVC (Processo Verbale di Contestazione ai sensi dell'articolo 24 della L. 4/1929). 1/10 del minimo in caso di presentazione tardiva della dichiarazione ma comunque entro il termine di 90 giorni dalla scadenza naturale Non è possibile la rateazione del versamento nel caso si ricorra al ravvedimento operoso. In tutte le ipotesi di presentazione di una dichiarazione integrativa e in tutti i casi di regolarizzazione dell errore/omissione, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento relativi all'attività di liquidazione di imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle stesse decorrono, limitatamente agli elementi oggetto dell integrazione, dall'anno successivo a quello di presentazione di tali dichiarazioni. A seguito dell estensione della portata del Ravvedimento operoso sono stati abrogati gli istituti deflativi del contenzioso adesione agli inviti a comparire e adesione ai PVC. 6. Reverse charge: nuovi casi di utilizzo Nell ottica del contrasto dell evasione fiscale vengono introdotte nuove ipotesi di applicazione del reverse charge, in particolare il regime viene esteso a:
1. prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento, nel caso in cui tali prestazioni siano relative ad edifici. Le fatture relative a tali prestazioni vanno pertanto emesse senza addebito dell iva e indicando obbligatoriamente la dicitura inversione contabile e accompagnandola con l indicazione della norma Art. 17 co. 6 lett. A-ter) DPR 633/72. Questi nuovi casi di reverse charge si applicano sempre alle prestazioni di servizi sopra elencate indipendentemente dal soggetto che le effettua; pertanto per esempio una prestazione di servizi di pulizia di un edificio andrà fatturata applicando il reverse charge sia che sia svolta da un impresa di pulizia sia che sia svolta come attività occasionale da qualsiasi altra impresa che non svolga in maniera abituale e principale attività di pulizia. 2. trasferimenti di quote di emissione di gas a effetto serra e alle cessioni di gas ed energia elettrica effettuate nei confronti di soggetti rivenditori ma solo per un periodo di quattro anni (fino al 2018) 3. cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari. Tale regime si applicherà in via transitoria fino al 2018 ed è subordinato al rilascio dell'autorizzazione UE pertanto non parte da subito ma solo una volta ottenuta tale autorizzazione. 4. Cessioni di pallet di legno (bancali) recuperati dai cicli di utilizzo successivi al primo. 7. Novità Irap Il costo del lavoro a tempo indeterminato diventa integralmente deducibile ai fini della determinazione dell Irap di imprese e professionisti. Per i soggetti IRAP che non hanno lavoratori dipendenti e, dunque, senza costo del lavoro, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10% dell'irap. Il credito d'imposta va utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dall'anno di presentazione della corrispondente dichiarazione (quindi dal 2016 per l Irap 2015). Di contro viene eliminata, con effetto dal 2014, la riduzione delle aliquote introdotta dal D.L. n. 66/2014. Di fatto quindi già dal 2014 l'aliquota ordinaria torna al 3,9%.
8. Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni Vengono riaperti i termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti all 1/1/2015 dai soli privati. L imposta sostitutiva è dell 8% per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni qualificate e del 4% per la rivalutazione delle partecipazioni non qualificate. La Perizia obbligatoria va redatta e asseverata entro il 30/6/2015. Entro la stessa data va effettuato anche il versamento dell imposta sostitutiva o della prima delle tre rate annuali (le successive entro il 30 giugno 2016 e 2017 con maggiorazione del 3% annuo). Chi avesse già effettuato in passato rivalutazioni sui medesimi beni può scontare l imposta già pagata da quella che risulterebbe dovuta in base alla nuova perizia. Ricordiamo che, solo per i terreni e non per le partecipazioni, il valore di perizia è il valore minimo di riferimento ai fini fiscali, pertanto se il terreno si fosse deprezzato potrebbe essere opportuno procedere ad una nuova perizia che ne attesti il minor valore. 9. Nuovo tasso di interesse legale Scende allo 0,5% il tasso di interesse legale dal 1/1/2015. E il tasso che si utilizza per esempio nel conteggio degli interessi in caso di ravvedimento operoso o di pagamento rateizzato delle imposte. 10. Imposta di registro contratti di locazione Ricordiamo che dall 1/1/2015 versare le imposte relative alla registrazione dei contratti di locazione è necessario utilizzare il modello F24 elide e non è più possibile utilizzare il modello F23 (vd. Circolare 1/2014). 11. Agevolazioni all assunzione di lavoratori I datori di lavoro che nel periodo 1/1/2015 31/12/2015 assumono lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, potranno contare per un massimo di 36 mesi su un esonero dai contributi a loro carico nel limite massimo di 8.060 euro annui. Per poter accedere all agevolazione, il lavoratore assunto non deve avere lavorato nei sei mesi precedenti.
12. Patent Box: Regime per la tassazione dei redditi derivanti da beni immateriali Viene introdotto un regime opzionale di tassazione agevolata (c.d. patent box) per i redditi derivanti dallo sfruttamento dei cosiddetti beni immateriali quali brevetti, processi, formule, know how. L'agevolazione consiste nell esclusione dal reddito del 50% delle royalties derivanti dalla concessione in licenza dei propri brevetti e altri beni immateriali. Per il 2014 e il 2015 la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30% e al 40%. L agevolazione spetta anche alle aziende che non concedono a terzi la licenza sui propri brevetti ma decidono di sfruttarli internamente. In questo caso l agevolazione spetta sulla porzione di reddito derivante dall utilizzo del brevetto. Tale porzione di reddito dovrà essere individuata in via preventiva con l Agenzia delle Entrate (identica procedura nel caso in cui il diritto di sfruttamento venga concesso a società facenti parte dello stesso gruppo). Il regime può essere adottato da tutte le tipologie di imprese (anche non residenti), è opzionale, dura 5 esercizi ed è irrevocabile. E prevista anche l esclusione integrale per le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immateriali a condizione che almeno il 90% della plusvalenza venga reinvestito in attività di ricerca e sviluppo. Sarà un successivo Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico a definire le modalità attuative del regime del "patent box". 13. Split payment per le operazioni verso la PA In relazione alle operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici si introduce una speciale modalità di versamento dell'iva chiamata "split payment". In base a questo meccanismo l impresa fornitrice della Pubblica Amministrazione (PA) emette la fattura con iva come sempre, però allo stesso fornitore, al momento del pagamento della fattura, viene accreditato solo l'importo del corrispettivo mentre l'iva indicata in fattura viene versata direttamente all Erario dalla stessa PA cliente.
14. Semplificazioni per il Trasporto conto terzi Vengono abrogate due disposizioni che erano state introdotte tra il 2008 e il 2009 per i servizi di Trasporto di merci per conto terzi: il committente del trasporto non è più obbligato a compilare la scheda di trasporto o a indicare, in alternativa, gli stessi dati (dati anagrafici e recapiti del committente; numero iscrizione all Albo; luoghi di carico e scarico della merce; sottoscrizione del committente) nel DDT anche in caso di contratto di trasporto non formulato in forma scritta, non è più obbligatorio indicare in fattura il costo del carburante sostenuto dal vettore 15. Responsabilità solidale nei contratti di Trasporto Viene introdotto un regime di responsabilità solidale nei Contratti di Trasporto ex art. 1678 e successivi del cc. Nel caso in cui non acquisisca il Durc del vettore, il committente risulta obbligato in solido con il vettore stesso e con gli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori stipendio, contributi e premi assicurativi. Inoltre se il contratto non viene stipulato in forma scritta, il committente risulta obbligato in solido con il vettore anche per eventuali oneri derivanti da inadempimento agli obblighi fiscali e alle violazioni del Codice della strada. Stessa sorte tocca al vettore nei confronti dei sub-vettori, tranne nel caso in cui il vettore acquisisca il Durc dei sub-vettori sia preliminarmente che alla fine del contratto di trasporto. Inoltre viene previsto il divieto per il sub-vettore di affidare ad altro vettore l incarico ricevuto, pena nullità del contratto e responsabilità solidale con il terzo vettore cui ha affidato l incarico. 16. Credito d imposta Gasolio autotrasportatori Il credito di imposta relativo alle accise sul gasolio per autotrazione non si applica ai veicoli di categoria euro 0 o inferiore a decorrere dal 1 gennaio 2015.
17. Bonus 80 euro La disposizione che prevede l'erogazione del bonus Irpef di 80 Euro entra nel testo unico delle imposte sui redditi (comma 1-bis dell'art. 13). In questo modo l'agevolazione, prima prevista solo per il 2014, diventa definitiva. Il bonus di 80 euro spetta in misura piena per i redditi fino a 24.000 euro e in misura decrescente per i redditi superiori fino ad azzerarsi per redditi pari o superiori a 26.000 euro. 18. Bonus bebè Viene introdotto un assegno annuo di 960 Euro per ogni figlio nato o adottato dal 1 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017. L'assegno è corrisposto fino al 3 anno d'età o di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione. L'assegno è corrisposto a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente abbia un ISEE non superiore a 25.000 Euro annui. Se l'isee non supera i 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno è raddoppiato. L'assegno è erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione, su domanda dell'interessato all'inps. 19. TFR in busta paga Per i periodi di paga tra il 1 marzo 2015 ed il 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere di percepire in busta paga, come parte integrativa della retribuzione, le quote maturande del trattamento di fine rapporto (TFR). L'opzione può essere esercitata anche per le quote destinate dal lavoratore a forme di previdenza complementare. L'opzione, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30.06.2018. La parte integrativa della retribuzione costituita dalla quota di Tfr corrisposta è assoggetta a tassazione ordinaria (non, quindi, a tassazione sostituiva come accadrebbe in caso di corresponsione del TFR al termine del percorso lavorativo), tuttavia non è imponibile ai fini previdenziali e non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini della verifica della spettanza del bonus "80 euro". Per i datori di lavoro con meno di 50 addetti che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota del TFR in busta paga ai lavoratori che la richiedono, è possibile
accedere ad un finanziamento, assistito da garanzia rilasciata dal Fondo istituito presso l'inps e da garanzia dello Stato di ultima istanza. Sarà un apposito Decreto a definire le modalità attuative del Fondo di garanzia e del suo accesso. 20. Erogazioni liberali Viene innalzato a 30.000 euro (da 2.065) l importo massimo detraibile, nel limite del 26%, per le erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche alle Onlus. Lo stesso nuovo limite di 30.000 euro vale anche per la deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese (rimane comunque invariato il limite massimo del 2% del reddito). 21. Buoni pasto Dal 1 luglio 2015 la quota dei buoni pasto non sottoposta a tassazione passa dagli attuali 5,29 euro a 7 euro, nel caso in cui tali buoni siano in formato elettronico. L'incremento della quota di esenzione riguarda pertanto solo le forme di ticket elettroniche. 22. Iva e-book I libri in formato elettronico vengono inseriti tra i prodotti sottoposti ad aliquota IVA del 4% (prima l aliquota era del 22%). 23. Iva pellet Aumenta dal 10 al 22% l'aliquota Iva applicabile alle cessioni del prodotto pellet di legno 24. Bollo auto dei veicoli storici Viene abrogata l'esenzione dalla tassa automobilistica ("bollo auto") per i veicoli di oltre vent'anni considerati di particolare interesse storico e collezionistico. Tali veicoli dal 2015 dovranno quindi versare la tassa automobilistica.