Alle ditte Clienti Loro sedi Collecchio, 13/07/2015 Oggetto: Informativa n. 10. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a:. Il nuovo ravvedimento operoso e i recenti chiarimenti dell Agenzia delle. Certi di garantire un sempre puntuale servizio, restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e cogliamo l occasione per porgere distinti saluti. MAINI & Associati 1
IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO E I RECENTI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE La Finanziaria 2015, nell ottica di un miglioramento dei rapporti Fisco-contribuente, ha profondamente innovato l istituto del ravvedimento operoso ed ha disposto l abolizione progressiva di taluni istituti deflativi del contenzioso. In merito l Agenzia delle ha fornito alcuni chiarimenti dapprima con la Circolare 19.2.2015, n. 6/E e, recentemente, con la Circolare 9.6.2015, n. 23/E. IL RAVVEDIMENTO OPEROSO A seguito della riformulazione dell art. 13, D.Lgs. n. 472/97: con l aggiunta al comma 1 delle lett. a-bis), b-bis), b-ter) e b-quater), sono state introdotte nuove ed ulteriori soglie temporali entro le quali poter effettuare la regolarizzazione, con una diversa articolazione della sanzione ridotta, prevedendo quale termine di attivazione del ravvedimento operoso quello di decadenza dell azione di accertamento; non preclude la regolarizzazione, limitatamente ai tributi amministrati dall Agenzia delle, l inizio di accessi, ispezioni e verifiche ovvero l avvenuta constatazione della violazione. Come evidenziato dall Agenzia delle nella citata Circolare n. 23/E, tra i tributi amministrati dall Agenzia rientrano, oltre alle imposte dirette, l IVA, le imposte / entrate erariali, anche l IRAP e le addizionali comunale e regionale all IRPEF. Continuano a costituire cause ostative al ravvedimento: la notifica di un avviso di accertamento / liquidazione o di ogni altro atto avente natura impositiva; gli avvisi bonari ex artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 nonché, come chiarito nella citata Circolare n. 6/E, gli avvisi di recupero dei crediti d imposta e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni. Il contribuente che ha ricevuto la comunicazione degli esiti del controllo automatizzato e/o di quello formale può avvalersi del ravvedimento per sanare altre violazioni che non gli sono state contestate con tale procedura. In base alla nuova formulazione del citato art. 13 le differenti possibilità di ravvedimento e le relative soglie temporali di regolarizzazione possono essere così schematizzate. Tipologia Tipologia Art. 13 comma 1 Soglia temporale per il Riduzione Tributo violazione ravvedimento ravvedimento Omesso Versam. Breve Lett. A) Entro 30 giorni 1/10 Qualsiasi Qualsiasi Intermedio Lett. A-bis) Entro 90 giorni 1/9 Qualsiasi Qualsiasi Lungo Lett. B) Entro la dichiaraz. dell anno o entro 1 anno 1/8 Qualsiasi Qualsiasi Ultrannuale Lett. B-bis) Entro la dichiaraz. dell anno 1/7 Agenzia successivo o entro 2 anni Qualsiasi Lunghissimo Lett. B-ter) Entro il termine di accertamento 1/6 Agenzia Qualsiasi In presenza di PVC Lett. B-quarter) Dopo la constataz. della violazione 1/5 Agenzia Omessa Dichiaraz. Lett. C) Entro 90 giorni 1/10 Qualsiasi 2
Per ciascuna fattispecie di ravvedimento, ad eccezione del ravvedimento entro 30 giorni di cui alla lett. a), la soglia temporale è differenziata tenendo conto che: per i tributi periodici (ad esempio, imposte dirette, IVA) il termine per la regolarizzazione è collegato a quello di presentazione della dichiarazione; per i tributi istantanei (ad esempio, imposta di registro, imposta sulle successioni) il termine è fisso (1 anno, 2 anni, ecc.). I RECENTI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE La nuova lett. a-bis) del citato art. 13 prevede la riduzione della sanzione: ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall omissione. La formulazione normativa della disposizione in esame ha generato alcuni questioni interpretative, risolte dall Agenzia delle con la Circolare n. 23/E in esame. Tributi interessati Innanzitutto è confermato che la predetta disposizione è applicabile anche ai tributi diversi da quelli amministrati dall Agenzia delle, compresi i tributi locali e regionali tra cui rientrano le tasse automobilistiche. Con particolare riguardo a queste ultime, l applicazione della disposizione in esame opera sull intero territorio nazionale e pertanto anche nelle regioni Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna. Peraltro, relativamente ai tributi locali / regionali operano le ordinarie modalità di regolarizzazione già applicabili prima delle novità introdotte dalla Finanziaria 2015 e pertanto, secondo l Agenzia, è possibile avvalersi del ravvedimento lungo di cui alla lett. b) per la regolarizzazione delle violazioni in materia di IMU / TASI entro il 30.6 dell anno successivo a quello in cui è stata commessa laviolazione, come precisato dal MEF nella Risoluzione 29.4.2013, n. 1/DF. Termine di decorrenza dei 90 giorni Relativamente alla disposizione in esame non era, inoltre, chiaro il termine iniziale di computo dei 90 giorni entro i quali effettuare la regolarizzazione in caso di omesso versamento di tributi periodici. In particolare, da un interpretazione letterale risultava che, tenuto conto che il termine finale è rappresentato generalmente dal 29.12 (90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione), in ipotesi di omesso versamento di un acconto IRPEF / IRES scadente il 30.11, la regolarizzazione entro il 29.12 comportava l applicazione di una sanzione ridotta ad 1/9 del minimo; tuttavia, essendo anche possibile il ravvedimento entro il 30.12 (30 giorni dal 30.11) con la riduzione ad 1/10 del minimo ai sensi della lett. a), si sarebbe generata una sovrapposizione di disposizioni. Ora l Agenzia, dopo aver evidenziato che con la previsione di cui alla nuova lett. a-bis): il Legislatore ha voluto contemplare un ipotesi di regolarizzazione «intermedia» tra il c.d. ravvedimento breve nei 30 giorni, disciplinato dalla lettera a) e quello più ampio, disciplinato dalla lettera b) afferma che: nell interpretare la nuova disposizione occorre tener conto delle finalità, dirette a delineare un quadro di graduale incremento della sanzione da versare in funzione del maggior tempo trascorso dalla commissione della violazione. Ciò considerato, è stato chiarito che il termine di 90 giorni decorre da momenti diversi a seconda della tipologia di violazione. 3
Tipologia violazione Termine di ravvedimento Omesso versamento Entro 90 giorni dalla scadenza di pagamento. Tale ipotesi di ravvedimento costituisce un estensione del ravvedimento breve di cui alla lett. A), da effettuare entro 30 giorni. Violazione commessa mediante la dichiarazione Entro 90 dal termine di presentazione della dichiarazione. Violazione diversa dalle precedenti Entro 90 giorni dalla commissione della violazione. Relativamente alle violazioni commesse mediante la presentazione della dichiarazione l Agenzia specifica che le stesse: riguardano, ad esempio, il contenuto e la documentazione del mod. UNICO / IVA. È il caso, ad esempio, della violazione di omessa separata indicazione, nel mod. UNICO, delle spese e altri componenti negativi riferiti ad operazioni con Stati black list ex art. 110, comma 11, TUIR, per la quale l art. 8, comma 3-bis, D.Lgs. n. 471/97 prevede la sanzione pari al 10% dei costi non indicati con un minimo di 500 ed un massimo di 50.000. Per tali violazioni è pertanto possibile la regolarizzazione con la riduzione della sanzione a 1/9 del minimo entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, ossia generalmente entro il 29.12; non riguardano l omesso versamento di imposte risultanti dalla dichiarazione, posto che tale violazione, mantenendo una propria autonomia, non è commessa mediante la dichiarazione. Così, ad esempio, in caso di omesso / insufficiente versamento dei tributi locali / regionali (ad esempio, IMU / TASI) ovvero dell acconto / saldo IRPEF / IRES, ancorché il relativo ammontare sia determinato o determinabile nel mod. UNICO, la violazione si perfeziona con l inutile decorso del termine di scadenza del versamento e non con la presentazione della dichiarazione. Per tali violazioni, quindi, i 90 giorni decorrono non dal termine di presentazione della dichiarazione bensì dalla scadenza prevista per il versamento. Esempio La ditta individuale Mario Rossi ha omesso il versamento, in data 16.3.2015, dell IVA relativa al mese di febbraio. Considerato il decorso dei 30 giorni dalla scadenza, è ora possibile, entro il 15.6.2015 (90 giorni dal 17.3, considerando che il 14.6 cade di domenica), regolarizzare la violazione con il versamento della sanzione pari a 1/9 del minimo, ossia pari al 3,33%. Decorso il termine di 30 giorni fissato dalla lett. a) ovvero quello di 90 giorni di cui alla lett. abis) è possibile regolarizzare: tutte le violazioni entro il termine di cui alla lett. b), ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione dell anno in cui è commessa la violazione ovvero, se non è prevista una dichiarazione periodica, entro 1 anno dall omissione / errore; i soli tributi amministrati dall Agenzia delle entro i termini di cui alle lett. b-bis) e bter), ossia, rispettivamente: - entro il termine di presentazione della dichiarazione dell anno successivo in cui è commessa la violazione ovvero, se non è prevista una dichiarazione periodica, entro 2 anni dall omissione / errore; - oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell anno successivo in cui è commessa la violazione ovvero, se non è prevista una dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall omissione / errore. 4
RAVVEDIMENTO IN PRESENZA DI PVC In base alla nuova lett. b-quater) è prevista la riduzione delle sanzioni: ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione. Pur in assenza di un espressa previsione normativa in tal senso, la regolarizzazione dopo la notifica di un PVC, come confermato dall Agenzia nella citata Circolare n. 23/E, è possibile esclusivamente per i tributi amministrati dall Agenzia delle, analogamente a quanto previsto per il ravvedimento di cui alle lett. b-bis) e b-ter), per le quali la norma contiene un esplicito riferimento a tale limitazione. Questa circolare contiene indicazioni generali sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti, al fine di adottare decisioni e, in nessun caso, potrà essere considerata consulenza. Maini e Associati risponde solo ed esclusivamente se interpellati direttamente i proprio professionisti, e si esonera da ogni responsabilità inerente. 5