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Transcript:

Bilancio 2015 Barbara Torrini 23 marzo 2016

Introduzione Novità fiscali dal periodo d imposta 2015: Superammortamento Perdite su crediti Spese di vitto e alloggio pagate dal committente Rivalutazione beni d impresa Patent box Bonus Investimenti (anno 2) Deduzione ai fini IRAP Credito d imposta ai fini IRAP Credito d imposta attività di ricerca e sviluppo Credito d imposta digitalizzazione per strutture ricettive Credito d imposta riqualificazione per strutture ricettive Credito d imposta per le imposte pagate all estero Credito d imposta per i produttori indipendenti di opere audiovisive Credito d imposta settore cinematografico 2

Superammortamento (1) Agevolazione fiscale introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 Legge 208/2015 art.1 commi 91-94 e 97 Soggetti titolari di reddito d impresa e soggetti esercenti arti o professioni (anche società di persone e ditte individuali in contabilità semplificata) che abbiano acquistato beni strumentali nuovi tra il 15/10/2015 ed il 31/12/2015 a titolo di proprietà o in leasing. L agevolazione avrà validità per gli acquisti effettuati fino al 31/12/2016. In cosa consiste? Hanno la possibilità di maggiorare del 40% - ai fini fiscali le quote di ammortamento dei beni strumentali nuovi ovvero i relativi canoni di leasing. Sono esclusi dall agevolazione: I beni immateriali I beni materiali già utilizzati a qualunque titolo I materiali di consumo I beni merce I beni materiali strumentali con aliquota < 6,5% ex DM 31/12/1988; Fabbricati e costruzioni 3

Superammortamento (2) Agevolazione fiscale introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 Legge 208/2015 art.1 commi 91-94 e 97 Come usufruire dell agevolazione? L agevolazione si struttura in una variazione in diminuzione ai fini IRES o IRPEF da effettuarsi in Unico. Tra le altre variazioni in diminuzione nel rigo RF55 si inserisce il codice 50 per indicare il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi. I superammortamenti: Non transitano a conto economico; Non generano fiscalità differita essendo variazioni permanenti 4

Perdite su crediti Introduzione del nuovo comma 5-bis all art.101 del TUIR ( Decreto internazionalizzazione) Si considerano deducibili le perdite su crediti nei seguenti casi: 1. Il debitore ha concluso un piano attestato di risanamento (art.67, comma 3 della Legge fallimentare); 2. Il debitore è assoggettato a procedure concorsuali estere equivalenti a quelle italiane (se lo Stato estero effettua un adeguato scambio di informazioni con l Italia) Oltre ai casi già previsti dalla norma: 1. Perdite risultanti da elementi certi e precisi 2. Crediti di modesta entità scaduti da almeno sei mesi 3. Debitori soggetti a procedure concorsuali 4. Cancellazione crediti dal bilancio (es. prescrizione, cessione pro-soluto) 5

Spese di vitto e alloggio pagate dal committente Modifiche all'art.54 del TUIR (Decreto semplificazioni DLgs 175/2014): Non opera il limite di deducibilità del 75% per il committente per le spese sostenute per l acquisto di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, di cui sono beneficiari i professionisti nel contesto di una prestazione di servizi resa al committente, imprenditore o lavoratore autonomo. Sempre che siano dimostrabili: l inerenza della spesa rispetto all attività del committente; l effettività della stessa dalla documentazione fiscale; gli estremi del professionista o dei professionisti che hanno fruito delle prestazioni e somministrazioni 6

Rivalutazione beni d impresa Agevolazione fiscale introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 Legge 208/2015 art.1 comma 889 e seguenti Soggetti esercenti attività d impresa. Anche società di persone e ditte individuali in contabilità semplificata. In cosa consiste? Hanno la possibilità di rivalutare nel bilancio 2015: i beni d impresa (materiali ed immateriali anche di valore unitario inferiore a 516 ) con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività d impresa purchè esistenti al 31/12/2014; le partecipazioni immobilizzate in società controllate o collegate purchè esistenti al 31/12/2014. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori avviene con il versamento di un imposta sostitutiva pari al: 16% per i beni ammortizzabili; 12% per i beni non ammortizzabili Tuttavia gli effetti fiscali sono differiti al terzo esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è eseguita. 7

Patent box Agevolazione fiscale introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 Legge 190/2014 Soggetti IRES che svolgano attività di ricerca e sviluppo sulla produzione di beni immateriali, internamente o anche mediante affidamento a società esterne (contratti di ricerca stipulati con società diverse da controllate e controllanti ovvero con università, enti di ricerca e altri enti finalizzati a produrre beni immateriali) In cosa consiste? 50% detassazione utilizzo intangibles: concorrono alla formazione della base imponibile IRES per la metà del loro ammontare i redditi derivanti dall utilizzo delle immobilizzazioni immateriali (opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, giuridicamente tutelabili) Tale redditi si determinano con la procedura di ruling La detassazione, tuttavia, è ridotta al 30% nel 2015 e al 40% nel 2016. Soltanto dal 2017 la detassazione del 50% entrerà a regime. detassazione plusvalenza da cessione intangibles, purchè il 90% del corrispettivo sia reinvestito in sviluppo e manutenzione di altri beni immateriali di cui sopra entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui avviene la cessione in questione 8

Bonus investimenti Secondo anno di applicazione del credito d imposta per l acquisto di beni strumentali ( DL 91/2014): I soggetti titolari di reddito d'impresa che investano in beni strumentali nuovi (per un importo unitario almeno pari a 10.000) nel periodo compreso tra il 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto legge) ed il 30 giugno 2015 e destinati a strutture produttive site nel territorio italiano. I beni strumentali devono essere classificabili nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 Quanto? 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti effettuati in beni strumentali negli ultimi cinque esercizi Come? Il credito si applica in riferimento al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun esercizio, da utilizzarsi esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a partire dal primo gennaio del secondo periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento della spesa. 9

Deduzioni IRAP Nuovo comma 4-octies all art.11 del DLgs 446/1997 (Legge di stabilità 2015 Legge 190/2014): I contribuenti che hanno sostenuto nell esercizio costo del lavoro per personale a tempo indeterminato: Società di capitali ed enti commerciali; Società di persone ed imprese individuali Banche, imprese di assicurazione, persone fisiche esercenti arti e professioni Quanto? Nuova deduzione ai fini IRAP pari alla differenza tra il costo complessivo del lavoro per personale assunto a tempo indeterminato e l ammontare delle altre deduzioni in materia di assunzioni e spese per il personale previgenti e previste all art.11 del DLgs 446/1997 (comma 1 lettera a), comma 1-bis, comma 4-bis,1 e comma 4-quater) Società agricole I produttori agricoli e le società agricole possono usufruire della nuova deduzione anche per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato che: Abbia svolto 150 giornate lavorative Si avvalga di contratto di assunzione di durata almeno triennale 10

Credito d imposta ai fini IRAP Credito d imposta introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 Legge 190/2014 I contribuenti che si non si avvalgono di lavoratori dipendenti: Società di capitali ed enti commerciali Società di persone ed imprese individuali Banche, assicurazioni Persone fisiche esercenti arti e professioni Quanto? 10% dell imposta IRAP Come? Esclusivamente in compensazione a partire dall anno in cui si richiede il credito in Dichiarazione IRAP 11

Credito d imposta attività di ricerca e sviluppo Introduzione di un nuovo credito d imposta ai fini IRES/IRPEF ( DL 145/2013 + Legge 190/2014): Tutte le tipologie di imprese indipendentemente da forma giuridica, settore economico e regime contabile adottato Quanto? 50% della spesa incrementale relativa a: spese per personale altamente qualificato; spese per contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative 25% della spesa incrementale relativa a: quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l attività di ricerca e sviluppo (costo unitario non inferiore a 2.000 euro); costi per le competenze tecniche e privative industriali concernenti un invenzione industriale o biotecnologica (per spesa incrementale si intende la spesa in eccesso rispetto alla media del triennio precedente) Come? Da utilizzare in compensazione dall anno di richiesta del credito in Unico. Il credito d imposta è valido per le spese in Ricerca e sviluppo sostenute dal periodo d imposta 2015 al periodo d imposta 2019. 12

Credito d imposta digitalizzazione per strutture ricettive Introduzione di un nuovo credito d imposta ai fini IRES/IRPEF ( DL 83/2014): Strutture ricettive alberghiere (con almeno 7 camere), strutture extra alberghiere, agenzie di viaggio, tour operator Quanto? 30% della spesa annua (non superiore a 41.666 euro per ogni beneficiario) per investimenti ed attività di sviluppo in: Installazione di impianti wi-fi; Siti web ottimizzati per il sistema mobile; Programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti; Spazi pubblicitari su siti e piattaforme informatiche specializzate; Servizi di consulenza e marketing digitale; Offerte finalizzate all ospitalità si persone con disabilità; Formazione del personale dipendente e del titolare Come? Da utilizzare in compensazione in tre quote annuali di pari importo dall anno di sostenimento della spesa (la richiesta del credito va fatta tra il 1 gennaio al 28 febbraio dell anno successivo tramite comunicazione al MiBACT). Il credito d imposta è valido per le spese sostenute dal periodo d imposta 2014 al periodo d imposta 2016.

Credito d imposta riqualificazione per strutture ricettive Introduzione di un nuovo credito d imposta ai fini IRPEF ( DL 83/2014): Imprese alberghiere (con almeno 7 camere) esistenti alla data del 1 gennaio 2012 Quanto? 30% della spesa annua per investimenti in: Interventi di ristrutturazione edilizia; Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; Interventi di incremento dell efficienza energetica; Spese per l acquisto di mobili e componenti d arredo Come? Da utilizzare in compensazione in tre quote annuali di pari importo dall anno di sostenimento della spesa (la richiesta del credito va fatta tra il 1 gennaio al 28 febbraio dell anno successivo tramite comunicazione al MiBACT). Il credito d imposta è valido per le spese sostenute dal periodo d imposta 2014 al periodo d imposta 2016.

Credito d imposta per produttori opere audiovisive Introduzione di un nuovo credito d imposta ai fini IRES/IRPEF ( DL 91/2013 e Decreto applicativo 5 febbraio 2015): I produttori indipendenti di opere audiovisive con i seguenti requisiti: iscritti all elenco informatico presso la Direzione Regionale per il Cinema del MiBACT); Con sede legale nello Spazio Economico Europeo; Soggetti a tassazione in Italia; Capitale sociale minimo (i.v.) di 40.000 euro per società di capitali ovvero patrimonio netto minimo di 40.000 euro per ditte individuali e società di persone Quanto? 15% degli investimenti annui in opere di fiction, documentari, opere di animazione: Di nazionalità italiana; Destinate al pubblico prioritariamente tramite un emittente televisiva Rispondenti ai requisiti di eleggibilità culturale Come? Da utilizzare in compensazione. Il credito d imposta è valido per le spese sostenute dal periodo d imposta 2014

Credito d imposta ammodernamento settore cinematografico Introduzione di un nuovo credito d imposta ai fini IRES/IRPEF ( Decreto applicativo 12 febbraio 2015): Imprese di esercizio cinematografico aventi i requisiti di cui al decreto 18 aprile 2005 e sale cinematografiche esistenti al 1 gennaio 1980 Quanto? 30% dei costi sostenuti (limite massimo annuo pari a 100.000 euro) per: Il ripristino delle sale inattive; La trasformazione delle sale mediante aumento del numero degli schermi; La ristrutturazione e l adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche L installazione e la ristrutturazione delle apparecchiature e degli impianti anche digitali nelle sale cinematografiche Come? Credito da utilizzare in compensazione in tre quote annuali di pari importo. Il credito d imposta è valido per le spese sostenute nei periodi d imposta 2015 e 2016. Il contribuente deve presentare apposita richiesta al MiBACT entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori.

Il DLgs 139/2015 ha apportato alcune rilevanti modifiche in materia di bilancio di esercizio in vigore dal 1 gennaio 2016: 1. Rendiconto finanziario obbligatorio per imprese di rilevanti dimensioni 2. Eliminazione dei conti d ordine 3. Modifiche ai criteri di ammortamento dell avviamento 4. Divieto di capitalizzazione dei costi di ricerca e pubblicità 5. Casi di applicazione del criterio di fair value agli strumenti derivati 6. Nuovo criterio del costo ammortizzato 7. Eliminazione della gestione straordinaria e modifiche agli schemi di bilancio 8. Modifiche alla nota integrativa 9. Modifiche alla relazione sulla gestione 10.Bilancio delle micro-imprese 17

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