Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Patologia Animale Etichettatura delle carni e sicurezza per il consumatore 07/07/2005 Rosmini R. - Università di Bologna 1
Esigenza di rintracciabilità delle carni bovine Crisi conseguente alla BSE Calo di fiducia dei consumatori nei confronti della carne bovina Anèlli della catena distributiva della carne dotati di una certa debolezza Recenti venute alla ribalta delle carni come potenziali sorgenti di rischio per il consumatore 07/07/2005 Rosmini R. - Università di Bologna 2
Inderogabilità della rintracciabilità delle carni Dalla Decisione 95/287/CE (modifiche alla decisione 94/474/CE) Deroghe al divieto di esportazione dal Regno Unito Si possono esportare carni fresche ottenute da bovini di età superiore a due anni e mezzo al momento della macellazione che hanno soggiornato in qualsiasi momento in un allevamento in cui sono stati confermati uno o più focolai di BSE negli ultimi sei anni, a condizioni che sia aggiunta la seguente frase sul certificato sanitario di cui all allegato IV della direttiva 64/433/CEE: Carni bovine fresche disossate, presentate in forma di muscolo dal quale sono stati asportati i tessuti aderenti, compresi i tessuti nervosi e linfatici evidenti. L autorità competente accerta che i procedimenti utilizzati nei laboratori di sezionamento applichino quanto disposto nel presente comma onde garantire la rimozione dei linfonodi seguenti: poplitei, ischiatici, inguinali superficiali, inguinali profondi, iliaci medi e laterali renali, prefemorali, lombari, costo-cervicali, sterno-prescapolari, ascellari, caudali e cervicali profondi. 07/07/2005 Rosmini R. - Università di Bologna 3
Come risanare la vacca Decreto MINSAN 29 settembre 2000 (Allegato I) Materiale specifico a rischio 1. E materiale specifico a rischio: a) il cranio, inclusi il cervello e gli occhi, le tonsille, il midollo spinale e l ileo di bovini di età superiore a dodici mesi; b) il cranio, inclusi il cervello e gli occhi, le tonsille, il midollo spinale di ovini e caprini di età superiore a dodici mesi, o ai quali è spuntato un dente incisivo permanente e la milza di ovini e caprini di tutte le età. 2. Oltre al materiale specifico a rischio cui al numero 1 sono materiale specifico a rischio nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Portogallo, ad eccezione della regione autonoma delle Azzorre, i seguenti tessuti: a) l intera testa, ad eccezione della lingua, incluso il cervello, occhi, gangli trigeminali e tonsille; il timo; la milza; gli intestini dal duodeno al retto e la colonna vertebrale di bovini di età superiore a sei mesi; b) la colonna vertebrale, inclusi i gangli spinali, di bovini di età superiore a trenta mesi. 07/07/2005 Rosmini R. - Università di Bologna 4
Materiale specifico a rischio 07/07/2005 Rosmini R. - Università di Bologna 5
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Il risanamento continua Decisione 2001/2/CE (Articolo 1) La decisione 2000/418/CE è modificata come segue: 1) Il punto 1 dell allegato 1 è sostituito da: 1 a) i tessuti che seguono saranno designati come materiale specifico a rischio in tutti gli Stati membri e nelle loro regioni: i) il cranio, compreso il cervello e gli occhi, le tonsille e il midollo spinale dei bovini di età superiore ai 12 mesi e gli intestini dal duodeno al retto dei bovini di qualsiasi età; ii) il cranio, compreso il cervello e gli occhi, le tonsille e il midollo spinale degli ovini e dei caprini di età superiore ai 12 mesi o ai quali è spuntato un dente incisivo permanente, e la milza di ovini e caprini di qualsiasi età. b) Oltre al materiale specifico a rischio elencato al punto 1, lettera a), nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ed in Portogallo, ad eccezione della regione autonoma delle Azzorre, saranno designati come materiale specifico a rischio i seguenti tessuti: i) l intera testa, ad eccezione della lingua, compresi cervello, occhi, gangli trigemini e tonsille; il timo; la milza e il midollo spinale dei bovini di età superiore ai 6 mesi; ii) la colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, dei bovini di età superiore ai 30 mesi. 07/07/2005 Rosmini R. - Università di Bologna 7
Risanamento futuro La Commissione europea, sentito il Comitato scientifico della UE che si era pronunciato il 12.01.2001, ha imposto la rimozione della colonna vertebrale a partire dal 31.03.2001 in tutti i bovini di età superiore all anno, per la completa sicurezza dei consumatori. Sono esentati dal provvedimento SVEZIA, FINLANDIA e AUSTRIA. Deroghe anche per REGNO UNITO E PORTOGALLO (Grande è la curiosità di leggere il provvedimento, al momento non disponibile). Si prevede, per i curiosi, una futura attenzione per le cellule linforeticolari e soprattutto per i linfociti B, senza trascurare il sistema nervoso periferico (SNP) (Glatzel e Aguzzi, J Gen Virol nov. 2000, 81 (Pt 11): 2813-2821) si ritornerebbe così alla Decisione 95/287/CE che aveva già additato i linfatici evidenti. Dotata di preveggenza, la suddetta decisione asportava dal muscolo anche i tessuti nervosi. 07/07/2005 Rosmini R. - Università di Bologna 8
Rintracciabilità tradizionale Per l identificazione e registrazione dei bovini si fa ora riferimento al DPR 19 ottobre 2000, n. 437. Mentre per l etichettatura delle carni bovine si sono delineati tre Regolamenti CE: il n. 820/97, il n. 1760/2000 e il 1825/2000. Conforme al Regolamento 1760/2000 CE è, ad esempio, il sistema integrato di etichettatura delle carni della BovinMarche, attualmente approvato dal Ministero delle Politiche Agricole. Con il sistema di rintracciabilità tradizionale si può risalire ad un gruppo di animali, compresi in un lotto, oppure anche al singolo animale. 07/07/2005 Rosmini R. - Università di Bologna 9
Etichettatura delle carni Con i sistemi di rintracciabilità oggi esistenti è più facile tracciare un taglio di carne comperata al supermercato all indietro fino ad un gruppo o lotto di animali. La procedura è resa possibile dall introduzione del numero di lotto sull etichetta della carne, che specifica da che gruppo di animali la carne proviene. Il livello di tracciabilità ottenibile mediante tale approccio è dipendente dalla omogeneità del lotto. Per una migliore tracciabilità occorre poter correlare la carne venduta al singolo animale. 07/07/2005 Rosmini R. - Università di Bologna 10
Tracciabilità con il DNA Il sistema basato sull analisi del DNA porta, con maggior sicurezza, la tracciabilità della carne a livello del singolo animale. In altri termini, un taglio di carne acquistato al supermercato può essere tracciato non solo fino al lotto di animali o alla stalla di origine, ma fino all individuo da cui esso proviene. 07/07/2005 Rosmini R. - Università di Bologna 11
Sicurezza per il consumatore La sicurezza per il consumatore sarà tanto più affidabile quanto più il sistema di etichettatura e rintracciabilità delle carni bovine opererà a pieno regime. L assoluta sicurezza, tuttavia, non sarà conseguente a queste procedure, ma dipenderà esclusivamente dall onestà degli operatori del settore carni. 07/07/2005 Rosmini R. - Università di Bologna 12