Dichiarazione IMU terreni parzialmente montani

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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 186 30.06.2015 Dichiarazione IMU terreni parzialmente montani Categoria: Imposte locali Sottocategoria: IMU Il 30 giugno 2015 è in scadenza il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU riguardante il periodo d imposta 2014. Tra i soggetti obbligati alla presentazione, vi rientrano i possessori e conduttori (coltivatori diretti o IAP iscritti alla previdenza agricola) di terreni agricoli situati in comuni classificati come parzialmente montani nell elenco dei comuni italiani predisposto dall ISTAT. Tali soggetti sono obbligati alla presentazione della dichiarazione IMU al fine di godere dell esenzione disposta dall art. 1 del D.L. n. 4/2015 ad eccezione del caso in cui il comune di ubicazione del terreno sia già in possesso delle informazioni necessarie per la verifica del corretto adempimento tributario. Premessa Con il Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 4 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2015, n. 70), è stabilito che a decorrere dall anno, 2015, l IMU non si applica: ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall elenco dei Comuni italiani predisposto dall Istat; ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della Legge 28 dicembre 2001, n. 448. ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all articolo 1 del Decreto Legislativo del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall elenco dei Comuni italiani predisposto dall Istat. 1

In seguito all introduzione di quanto appena esposto, viene da chiedersi se il soggetto possessore del terreno agricolo situato nei comuni definiti come montani o parzialmente montani sia obbligato o meno alla presentazione della dichiarazione IMU. Si ricorda che la dichiarazione IMU è obbligatoria in due circostanze: 1) se l immobile è stato oggetto di riduzioni d imposta; 2) se il comune in cui si trova l immobile non ha tutte le informazioni necessarie per la verifica del corretto adempimento tributario. La dichiarazione IMU va presentata entro il 30 giugno dell anno successivo. Quindi, entro il 30/06/2015 si presenta la dichiarazione riguardante il periodo d imposta 2014. Dichiarazione IMU per terreni montani e quelli di cui allegato A Ai sensi della lett. a) del comma 1 art. 1 D.L. n. 4/2015, sono esenti dall IMU i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT). Al riguardo, dunque, per conoscere l esonero o meno dal versamento dell IMU 2015 occorre verificare se il comune in cui è situato il terreno agricolo rientra tra quelli montani predisposto dall ISTAT e consultabile al seguente link: http://www.istat.it/it/archivio/6789. In premessa si è precisato che vi è obbligo di dichiarazione IMU solo in due casi: 1) riduzione d imposta; 2) mancanza di informazioni necessarie da parte del comune. Nell ipotesi in questione non è verificato né il caso di cui al punto 1) né quello di cui al punto 2). Ne consegue che non vi è obbligo di presentazione della dichiarazione IMU. art. 1 comma 1, lett. a) D.L. n. 4/2015 Sono esenti dall IMU I terreni agricoli, nonché a quelli coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all elenco dei comuni italiani predisposto dall Istituto nazionale di statistica (ISTAT) Il sig. Verdi Antonio è proprietario di un terreno agricolo situato nel comune di Malcesine (Verona). Il Comune è definito totalmente montano nell elenco dei comuni predisposto dall ISTAT. Il sig. Verdi non ha al riguardo alcun obbligo dichiarativo ed è esentato dal versamento IMU. 2

Stesso principio vale per i terreni di cui all allegato A della Legge n. 448/2001. Infatti, lo stesso comma 1 art. 1 D.L. n. 4/2015, stabilisce che l esenzione IMU si applica anche ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all allegato A della Legge 28 dicembre 2001, n. 448. Anche in tale ipotesi non si verifica né una riduzione dell imposta né una mancanza di informazione da parte del comune di ubicazione del terreno, con la conseguenza che nessun obbligo dichiarativo sussiste in capo al possessore. Dichiarazione IMU terreni parzialmente montani La lettera b) comma 1 dell art. 1 D.L. n. 4/2015, dispone altresì l esenzione IMU anche per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT". Per tali terreni scatta l obbligo di dover presentazione della dichiarazione IMU al comune di ubicazione. Infatti, poiché ai fini dell esenzione IMU è necessario che il terreno agricolo, situato nel comune parzialmente montano, sia posseduto e condotto da coltivatore diretto o da imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritto nella previdenza agricola, il comune potrebbe non essere a conoscenza della condizione di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professione del possessore. Quanto appena affermato è stato anche oggetto di chiarimenti da parte del MEF, il quale in occasione delle FAQ del 28 maggio 2015, ha precisato che la dichiarazione IMU deve essere presentata, per il 2014, per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP i scritti alla previdenza agricola a meno che il comune di ubicazione dell immobile sia già in possesso delle informazioni necessarie per la verifica del corretto adempimento tributario (è il caso ad esempio in cui, al fine di godere di precedenti agevolazioni IMU deliberate dal comune stesso, il soggetto aveva già presentato un autocertificazione in cui veniva dichiarato il suo stato di coltivatore diretto). FAQ del MEF 28/05/2015 Sono esenti dall IMU C è l obbligo di dichiarazione IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP iscritti alla previdenza agricola a meno che il comune di ubicazione dell immobile sia già in possesso delle informazioni necessarie per la verifica del corretto adempimento tributario. Pertanto, entro il 30/06/2015 il soggetto è tenuto a presentare la dichiarazione IMU al comune di ubicazione del terreno e con riferimento al periodo 2014. 3

Le istruzioni ministeriali dispongono che la dichiarazione è da presentare sia nel caso di acquisto sia nel caso di perdita del diritto all agevolazione. Il sig. Rossi Mario in data 30/03/2014 ha acquistato un terreno situato nel comune di Costermano (VR). Tale comune è classificato come parzialmente montano nell elenco predisposto dall ISTAT. Inoltre, il sig. Rossi è un coltivatore diretto e il comune non è a conoscenza di tale condizione. Il tale ipotesi, anche se vero che l atto di acquisto è conoscibile dal comune di Costermano, per via dell applicazione delle procedure telematiche del Modello Unico Informatico con cui vengono comunicati gli atti di cessione ai vari uffici interessati, il sig., Rossi, è obbligato, entro il 30/06/2015, a presentare la dichiarazione IMU al comune di Costermano, in quanto questi non è a conoscenza della sua qualità di coltivatore diretto al fine di beneficiare dell agevolazione prevista dalla norma. Supponendo che il reddito dominicale del terreno sia pari a 2.000, allora il valore IMU è 187.500,00 (2.000 x 1,25 x 75). Il quadro degli immobili del modello di dichiarazione va così compilato: 4

Il sig. Bianchi in data 21/04/2013 ha acquistato un terreno situato nel comune di Costermano (VR). Tale comune è classificato come parzialmente montano nell elenco predisposto dall ISTAT. Inoltre, il sig. Rossi è un coltivatore diretto. Il comune stesso, nel 2013 aveva deliberato un aliquota IMU agevolata per i possessori di terreni coltivatori diretti, subordinando tale agevolazione alla presentazione in comune di un autodichiarazione in cui il soggetto autocertificasse la propria condizione di coltivatore diretto e il sig. Bianchi ha presentato a suo tempo tale autocertificazione. In tale ipotesi, il sig. Bianchi, non ha alcun obbligo di presentazione della dichiarazione IMU per il periodo d imposta 2014 poiché il comune di Costermano ha già tutte le informazioni necessarie per applicare l esenzione IMU sul terreno, avendo, il sig. Rossi, presentato in precedenza l autocertificazione in cui veniva attestata la propria qualità di coltivatore diretto. Pertanto nessuna dichiarazione egli deve presentare entro il 30/06/2015. Il sig. Verdi Giovanni in data 20/06/2014 vende un terreno situato nel comune di Costermano (VR). Tale comune è classificato come parzialmente montano nell elenco predisposto dall ISTAT. Inoltre, il sig. Verdi è un coltivatore diretto e il comune non è a conoscenza di tale condizione. Il tal ipotesi, anche se vero che l atto di vendita è conoscibile dal comune di Costermano, per via dell applicazione delle procedure telematiche del Modello Unico Informatico con cui vengono comunicati gli atti di cessione ai vari uffici interessati, il sig., Verdi, è obbligato entro il 30/06/2015 a presentare la dichiarazione IMU al comune di Costermano, in quanto questi non è a conoscenza della sua qualità di coltivatore diretto al fine di beneficiare delle agevolazioni previste dalla norma. Si ricorda che le istruzioni ministeriali dispongono che la dichiarazione va presentata anche in caso di perdita del diritto all agevolazione. Supponendo che il reddito dominicale del terreno sia pari a 3.000, allora il valore IMU è 281.250,00 (3.000 x 1,25 x 75). Il quadro degli immobili del modello di dichiarazione va compilato nel modo seguente. 5

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