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IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Pietro Sirena Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario Prof. Avv. Marco Marinaro Membro designato dal C.N.C.U. nella seduta del 30/10/2013, dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, FATTO Il ricorrente ha affermato che: -il 22 giugno 2012, sul suo conto corrente sarebbe stata addebitata la somma di 8.133,97 a causa del saldo dell estratto conto mensile di una carta di credito emessa dalla banca resistente e a lui intestata; -il 3 ottobre 2012, il ricorrente avrebbe chiesto alla banca resistente di ricevere tale estratto conto mensile e ogni documento utile a dimostrare l esistenza delle operazioni di pagamento che sarebbero state effettuate mediante la suddetta carta di credito; -il 24 ottobre 2012, la banca resistente gli avrebbe risposto che il suddetto addebito era stato effettuato a causa del saldo dell estratto conto datato 24 luglio 2008 della medesima carta; -il 9 novembre 2012, l avvocato del ricorrente avrebbe chiesto che la banca resistente gli desse spiegazioni sulla fonte del credito di 8.133,97 e gli inviasse una copia della lettera con la quale aveva messo in mora il ricorrente stesso, nonché un conteggio analitico delle voci di spesa non desumibili dalla Pag. 2/7

documentazione; -il 14 novembre 2012, la banca resistente avrebbe confermato il contenuto della propria comunicazione del 24 ottobre 2012, affermando che l addebito di cui si tratta era stato effettuato a titolo di compensazione con un credito liquido ed esigibile e indicando le modalità e i costi per ottenere una copia dei documenti attestanti le operazioni di pagamento effettuate mediante la carta di credito intestata al ricorrente; -il 22 novembre 2012, l avvocato del ricorrente avrebbe reiterato le proprie richieste alla banca resistente; -il 5 dicembre 2012, richiamando le proprie precedenti comunicazioni, la banca resistente avrebbe ribadito che l addebito di cui si tratta era stato effettuato in virtù della compensazione con un credito liquido ed esigibile ai sensi degli artt. 1186 e 1243 c.c. e che non occorreva a tal fine alcuna costituzione in mora del debitore; -il 14 dicembre 2012, l avvocato del ricorrente avrebbe contestato tali affermazioni, chiedendo nuovamente alla banca resistente di indicare la fonte del credito che aveva opposto in compensazione al ricorrente; -anche la risposta data dalla banca resistente il 19 dicembre 2012 sarebbe stata non esaustiva. Ciò posto, il ricorrente ha chiesto che: -sia ordinato alla banca resistente di esibire gli estratti conto da luglio 2008 a giugno 2012 della carta di credito a lui intestata, nonché una copia della lettera con la quale lo avrebbe messo in mora e la prova documentale della sua ricezione; -la banca resistente sia condannata a pagare al ricorrente la somma illegittimamente addebitata a titolo di restituzione. La banca ha resistito al ricorso, affermando che: -dal 2 ottobre 2002 e all agosto del 2008, il ricorrente sarebbe stato il titolare di una carta di credito; -ad agosto del 2008, l estratto conto di tale carta avrebbe avuto un saldo debitorio di 4.509,29, il quale sarebbe rimasto insoluto a causa della mancanza di provvista sul conto corrente del ricorrente; -da quella data l ordine del ricorrente di addebito automatico sul suo conto corrente sarebbe pertanto venuto meno; -sebbene il saldo debitorio di cui si tratta fosse stato riportato nei successivi estratti conto inviati al ricorrente, quest ultimo non avrebbe provveduto al suo pagamento; -il 30 gennaio 2009, la carta di credito del ricorrente sarebbe stata estinta e contestualmente ne sarebbe stata richiesta una nuova; -la clausola di cui all art. 6 del contratto stipulato dal ricorrente prevederebbe quanto segue: «Le somme dovute sono registrate in un estratto conto inviato con periodicità mensile al Titolare. [ ] Il pagamento degli importi dovuti dal Titolare Pag. 3/7

dovrà avvenire mediante addebito sul conto corrente bancario indicato dal Titolare entro 15 giorni dalla data di emissione indicata sull estratto conto»; -il termine ivi previsto sarebbe essenziale, così come stabilito dalla clausola di cui all art. 8 del suddetto contratto; -il 22 giugno 2012, il debito residuo del ricorrente, pari a 8.133,97, sarebbe stato addebitato a titolo di compensazione legale sul suo conto corrente; -la clausola di cui all art.5 del suddetto contratto prevederebbe quanto segue: «Quando esistono tra la banca e il correntista più rapporti di conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto»; -la compensazione operata dalla banca resistente sarebbe legittima ai sensi degli artt. 1241 e 1243 c.c.; -il suo credito nei confronti del ricorrente sarebbe stato infatti certo, liquido ed esigibile, risultando dagli estratti conto della carta di credito non impugnati nel termine contrattualmente previsto di 60 giorni; -sarebbe ampiamente scaduto il termine essenziale per il pagamento di tale debito; -secondo la giurisprudenza di legittimità, a una banca sarebbe consentito di operare la compensazione in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, salvo quello di darne pronta comunicazione al cliente, la quale non richiederebbe particolari formalità e dovrebbe ritenersi adempiuta con l invio della sola documentazione contabile; -in una comunicazione inviata al ricorrente, la banca resistente avrebbe indicato un numero erroneo della sua carta di credito, ma ciò non sarebbe rilevante ai fini del presente giudizio, poiché egli avrebbe preventivamente ricevuto tutti gli estratti conto della carta recanti l indicazione del saldo debitorio di cui si è detto e la specificazione analitica delle voci che avrebbero concorso alla sua determinazione nel corso del tempo. Ciò posto, la banca resistente ha chiesto che il ricorso sia rigettato perché infondato. DIRITTO In via preliminare, si rileva che la banca resistente ha provveduto ad allegare alle proprie controdeduzioni (come doc. 2) gli estratti conto dal luglio 2008 al giugno 2012 della carta di credito intestata al ricorrente. Riguardo alla domanda che da questo Arbitro ordinasse alla medesima banca di esibire tali documenti, è pertanto venuta meno la ragione del contendere. Pag. 4/7

Per quanto riguarda invece la domanda di condanna della banca resistente alla restituzione della somma di denaro addebitata sul conto corrente del ricorrente, si deve rilevare che egli non ha propriamente contestato l esistenza o l ammontare del credito vantato dei suoi confronti dalla banca resistente, né ha negato di essere stato il titolare della carta di credito che ha generato il saldo debitorio di cui si tratta. È vero che il ricorrente ha più volte richiesto che gli fossero inviati i documenti attestanti le operazioni di pagamento effettuate mediante la medesima carta e le altre voci di spesa e che la banca resistente desse la prova documentale di averlo preventivamente costituito in mora debitoria. Ma in generale, le richieste di rendicontazione contabile non valgono a mettere un debito in contestazione (per quanto possano costituire un necessario presupposto di quest ultima dal punto di vista pratico); nel caso di specie, tali richieste erano peraltro già state soddisfatte dalla banca resistente. Non era poi necessario che il ricorrente ricevesse dalla banca resistente alcun atto scritto di intimazione ovvero di richiesta di pagamento, affinché fosse assoggettato agli effetti giuridici della mora debitoria. Trattandosi di un obbligazione pecuniaria che doveva essere adempiuta presso il domicilio del creditore (art. 1182, 3 comma, c.c.), la mora debitoria del ricorrente si è infatti verificata automaticamente al giorno del suo mancato pagamento (art. 1219, n. 3, c.c.). Nelle richieste formulate a p. 2 del reclamo, il ricorrente ha inoltre precisato che «nel c/c in parola vi erano fondi sufficienti a coprire il presunto debito anche prima della data del 22/06/12», rendendo così evidente che l oggetto della controversia non è propriamente costituito dall esistenza e dall ammontare del suo credito nei confronti della banca resistente, ma dal modo nel quale esso è stato estinto, e segnatamente dalla modalità con le quali la banca resistente ne ha addebitato l importo sul suo conto corrente. Si deve peraltro considerare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la semplice contestazione non osta alla facile e pronta liquidazione di un credito (Cass., 20 giugno 2003, n. 9904), a meno che essa comporti una lunga istruttoria (Cass., 7 febbraio 1995, n. 1394; Cass., 7 luglio 1991, n. 12) o addirittura un separato giudizio (Cass., 25 febbraio 1995, n. 2126). In ogni caso, affinché valga a impedire la compensazione legale di cui all art. 1243, 1 comma, c.c., la Pag. 5/7

compensazione deve risultare non manifestamente pretestuosa (Cass., 3 giugno 1991, n. 6237; Cass., 15 luglio 1982, n. 4161; Cass., 3 dicembre 1980, n. 6305), e pertanto il debitore che la solleva ha quanto meno l onere di allegare una qualche ipotetica ragione che la possa giustificare. In mancanza di ciò, l istituto della compensazione legale non può che operare nel caso di specie, ai sensi dell art. 1243, 1 comma, c.c. La sua operatività non toglie tuttavia che, laddove a seguito della compensazione residui un credito a favore della banca, quest ultima debba comportarsi secondo buona fede nell addebitarne l importo sul conto corrente del cliente, in particolare dandogliene preventivamente avviso entro un termine congruo. Infatti, «in presenza di una clausola negoziale che nel regolare i rapporti di conto corrente consente all istituto di credito di operare la compensazione tra i saldi attivi e passivi dei diversi conti intrattenuti dal medesimo correntista, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e di formalità particolari, salva quella di darne pronta comunicazione, ed ancorché i crediti non siano liquidi ed esigibili, la contestazione sollevata dal cliente che, a fronte della intervenuta operazione di compensazione, lamenti di non esserne stato prontamente informato e di essere andato incontro, per tale motivo, a conseguenze pregiudizievoli (rappresentate, nella specie, dall avere emesso un assegno privo di provvista e di essere stato sottoposto a procedimento penale) impone al giudice di merito di valutare il comportamento della banca alla stregua del fondamentale principio della buona fede nella esecuzione del contratto, al fine di verificare, sulla base delle circostanze del caso concreto, se l invio della comunicazione sia stato o meno tempestivo ovvero se l eventuale ritardo possa ritenersi giustificato, atteso che la violazione dell obbligo di pronta comunicazione, se non incide sulla validità ed efficacia dell'operazione di compensazione, da ritenersi perfezionata in forza della mera annotazione in conto della posta passiva proveniente dall altro rapporto, può tuttavia essere fonte, per la banca, di una responsabilità per risarcimento danni» (Cass., 28 settembre 2005, n. 18947). Nel caso di specie, non è stata proposta dal ricorrente alcuna domanda risarcitoria. Al fine di migliorare l applicazione dei principî di correttezza e trasparenza nei confronti della clientela, secondo quanto previsto dalle Disposizioni della Banca Pag. 6/7

d Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (sez. VI, 3), questo Arbitro raccomanda comunque alla banca resistente di tenere comportamenti maggiormente improntati al principio generale di buona fede, informando preventivamente i propri clienti dell operatività della compensazione legale (sempre che, ovviamente, ne sussistano i presupposti ai sensi dell art. 1243, 1 comma, c.c.) e comunicando loro l importo dell eventuale saldo di cui siano debitori, cosicché esso sia addebitato sul conto corrente di appoggio soltanto dopo che è decorso un congruo termine. P.Q.M. Il Collegio respinge il ricorso. Delibera, inoltre, di rivolgere all intermediario, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a migliorare le relazioni con la clientela. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 7/7