IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Prof. Massimo Caratelli Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
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1 IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Presidente Avv. Alessandro Leproux Prof. Avv. Pietro Sirena Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Prof. Massimo Caratelli Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario Prof. Avv. Liliana Rossi Carleo Membro designato dal C.N.C.U. nella seduta del 10/09/2013 dopo aver esaminato: il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, FATTO La ricorrente ha affermato che: -in un contratto di mutuo fondiario per l acquisto della prima casa, stipulato il 29 luglio 2005, la banca resistente le avrebbe applicato le condizioni di favore previste per i dipendenti in servizio e in quiescenza di una società finanziaria; -in virtù del piano di mobilità infragruppo dei lavoratori di tale società, previsto dall accordo concluso tra quest ultima e i sindacati il 18 marzo 2010, la ricorrente sarebbe stata distaccata presso un altra società dello stesso gruppo; -in esecuzione di tale accordo sindacale, il rapporto di lavoro della ricorrente con la suddetta società finanziaria si sarebbe consensualmente risoluto il 30 maggio 2011 mediante un accordo di conciliazione concluso tra le parti il 19 maggio 2011 e il 1 giugno 2011 la ricorrente sarebbe stata contestualmente riassunta da un altra società; -avendo richiesto alla banca resistente il conteggio di rimborso anticipato del finanziamento di cui si tratta ai fini della surrogazione di un altra banca nel contratto, la ricorrente si sarebbe avveduta che dal settembre del 2012, ma con efficacia retroattiva al Pag. 2/8
2 giugno del 2011, la banca resistente non avrebbe più applicato a tale rapporto le condizioni economiche di favore pattuite nel contratto, e che in particolare gli interessi applicati sarebbero stati superiori a quelli originariamente convenuti tra le parti; -le condizione economiche del contratto sarebbero state pertanto unilateralmente modificate dalla banca resistente, la quale avrebbe così violato quanto statuito dall art.118 t.u.b.; -ai sensi della clausola di cui all art.5 del contratto di mutuo stipulato tra le parti, il venir meno delle condizioni economiche di favore applicate alla ricorrente sarebbe stato previsto solo in caso di licenziamento disciplinare da parte del datore di lavoro ovvero di dimissioni volontarie da parte del lavoratore, i quali non si sarebbero verificati nel caso di specie; - l originario rapporto di lavoro della dipendente si sarebbe infatti risoluto consensualmente e senza soluzione di continuità ella sarebbe stata riassunta da parte di un altra società, secondo quanto previsto dall accordo sindacale e da quello di conciliazione di cui si è detto; -rimborsando anticipatamente il finanziamento, la ricorrente avrebbe pagato in un unica soluzione la somma che le era stata richiesta dalla banca resistente a titolo di differenza tra gli interessi dovuti a seguito della revoca delle condizioni economiche di favore e quelli originariamente pattuiti tra le parti. Ciò posto, la ricorrente ha chiesto che la banca resistente sia condannata al pagamento di 1.484,67 a titolo di restituzione della differenza tra gli interessi applicati dalla banca resistente e quelli che erano contrattualmente pattuiti tra le parti. La banca ha resistito al ricorso, affermando che: -questo Arbitro non potrebbe decidere la controversia nel merito, poiché il contratto di mutuo stipulato con la ricorrente non rientrerebbe nell offerta commerciale proposta dalla banca resistente alla propria clientela, ma costituirebbe una mera agevolazione concessa al datore di lavoro della ricorrente; -tale finanziamento non rientrerebbe pertanto nella nozione di operazioni e servizi bancari ; -l oggetto del giudizio non sarebbe infatti inerente al rapporto tra la banca e il cliente, ma a quello ulteriore e distinto tra il datore e il prestatore di lavoro e dovrebbe essere pertanto trattato in sede sindacale ovvero innanzi al giudice del lavoro; -il ricorso sarebbe altresì improcedibile, poiché avrebbe un oggetto differente da quello del reclamo preventivamente presentato alla banca resistente; -nel reclamo la ricorrente avrebbe infatti richiesto lo storno della quota maggiore di interessi addebitatile dalla banca resistente, il riconteggio ai fini della surroga nel contratto e il ripristino retroattivo delle condizioni economiche inizialmente applicate al rapporto, laddove nel ricorso avrebbe richiesto che la banca resistente fosse condannata a corrispondere la somma di 1.484,67 a titolo di restituzione della differenza tra quanto Pag. 3/8
3 pagato per l estinzione anticipata del finanziamento e quanto avrebbe dovuto pagare in base al contratto; -l accordo sindacale del 18 marzo 2010 avrebbe preveduto una riorganizzazione aziendale del precedente datore di lavoro della ricorrente, e in particolare un piano di mobilità infragruppo dei suoi dipendenti; -l art.4 di tale accordo sindacale avrebbe in particolare previsto che, a seguito della conciliazione delle parti innanzi a una commissione paritetica, si sarebbe proceduto alla cessazione del precedente rapporto di lavoro della ricorrente e alla sua contestuale riassunzione senza soluzione di continuità presso un altra società; -mediante l accordo di conciliazione del 19 maggio 2011 sarebbe stato definito il distacco della ricorrente presso un altra società dello stesso gruppo nel periodo dal 1 febbraio e al 31 maggio 2011 e la sua successiva assunzione; -il 31 ottobre 2012, la ricorrente avrebbe presentato un reclamo, chiedendo alla banca resistente che fossero applicate le condizioni di favore prevedute per i mutui erogati ai dipendenti del suo originario datore di lavoro; -la banca resistente avrebbe sempre correttamente applicato la clausola di cui all art.5 del contratto di mutuo stipulato con la ricorrente, il quale prevederebbe che l applicazione delle condizioni economiche di favore originariamente pattuite venga meno in caso di licenziamento disciplinare da parte del datore di lavoro o di dimissioni volontarie da parte del lavoratore; -la banca resistente avrebbe peraltro continuato ad applicare tale condizioni economiche, se non avesse ricevuto dal precedente datore di lavoro della ricorrente il messaggio di posta elettronica del 19 settembre 2012, con il quale le sarebbe stato imposto di revocare la loro applicazione nei confronti della ricorrente. Ciò posto, la banca resistente ha chiesto che: -in via pregiudiziale, sia dichiarato che la controversia non può essere decisa da questo Arbitro, perché attiene non già al rapporto tra la banca e il cliente, bensì a quello tra il datore e il prestatore di lavoro; -il ricorso sia dichiarato improcedibile, perché avrebbe un oggetto differente da quello del reclamo preventivamente presentato dalla ricorrente; -sia dichiarata la nullità della domanda ai sensi dell art. 164 c.p.c., perché la ricorrente non avrebbe depositato alcuno specifico documento probatorio che dimostri i criteri di quantificazione della somma richiesta, violando così l art. 163, n. 5, c.p.c.; -nel merito, sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché la banca resistente avrebbe sempre correttamente applicato la clausola di cui all art.5 del contratto di mutuo; -in ogni caso, il ricorso sia rigettato, perché manifestamente infondato. Pag. 4/8
4 DIRITTO Le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla banca resistente sono palesemente infondate e devono essere pertanto respinte. In primo luogo, si deve affermare che questo Arbitro può decidere la controversia, perché, com è già stato più volte puntualizzato in precedenti analoghi, essa «non ha ad oggetto la valutazione dei criteri di individuazione dei potenziali beneficiari delle agevolazioni finanziarie, bensì la corretta applicazione delle regole predisposte dalla banca stessa a favore dei dipendenti in servizio o in quiescenza, in base alle quali la banca è tenuta ad applicare particolari condizioni contrattuali ai richiedenti che ne abbiano diritto» (per tutte, v. la decisione A.B.F., Collegio di Roma, 1 giugno 2011, n. 1146). Per quanto riguarda la corrispondenza tra il ricorso e il preventivo reclamo della ricorrente, si deve anzitutto premettere che, secondo le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d Italia, il reclamo è costituito da «ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, ) all intermediario un suo comportamento anche omissivo» (sez. I, 3): da tale definizione si desume che, per quanto qui rileva, l oggetto del reclamo è propriamente ed esclusivamente costituito dal comportamento illegittimo che si assume essere stato tenuto dalla banca destinataria, ma non anche (o almeno non necessariamente) dalle conseguenze dannose o comunque pregiudizievoli che esso ha cagionato al cliente, le quali possono essere pertanto per la prima volta allegate mediante il ricorso a questo Arbitro. Si deve altresì premettere che, com è stato precisato dal Collegio A.B.F. di Milano nella decisione n.1544 del 22 dicembre 2010, la valutazione di corrispondenza tra il reclamo e il ricorso deve essere effettuata in modo elastico, dovendosi tener conto della notevole variabilità con la quale tali atti sono formulati. In particolare, «il detto requisito della corrispondenza tra reclamo e ricorso può essere riconosciuto ogni qualvolta, stante la interdipendenza delle domande e avuto riguardo al contenuto del ricorso, la pretesa alla base di quest ultimo possa intendersi già ricompresa nel reclamo» (decisione A.B.F., Collegio di Roma, 16 dicembre 2011, n.2737). Nel caso di specie, è indubbio che sia oggettivamente sussistente la corrispondenza tra il ricorso e il reclamo, posto che quest ultimo è stato presentato per contestare il conteggio estintivo inviato dalla banca alla ricorrente, laddove il ricorso è stato proposto dopo che la Pag. 5/8
5 ricorrente aveva effettuato il pagamento delle somme che ritiene non dovute e che, per questa ragione, ha domandato le fossero restituite dalla banca resistente. Indipendentemente dalla questione se e in che misura le disposizioni del codice di procedura civile siano applicabili ai procedimenti innanzi a questo Arbitro, si deve infine rilevare che un eventuale violazione dell art. 163, 3 comma, n. 5, c.p.c. non è preveduta dall art. 164 c.p.c. come un ipotesi di nullità dell atto di citazione. Respinte pertanto le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla banca resistente e venendo al merito della controversia, è decisivo ai fini del presente giudizio quanto preveduto dalla clausola di cui all art. 5 del contratto di mutuo stipulato tra le parti, il quale «è stato concesso dalla banca alla Parte Mutuataria, alle condizioni agevolate previste per i dipendenti in servizio ed in quiescenza delle Società del Gruppo [ ]. La banca applicherà per la durata residua dell operazione, il tasso variabile previsto per la clientela ordinaria, così come pubblicato sui Fogli Informativi Analitici in vigore a quel momento, al verificarsi di uno dei seguenti casi: a) alienazione dell immobile ipotecato; b) locazione a terzi; c) risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento disciplinare o per dimissioni volontarie». Per quanto qui rileva, tale clausola contrattuale prevede infatti che le condizioni economiche di favore per i dipendenti delle società di un determinato gruppo vengano meno laddove il loro rapporto di lavoro si risolva per licenziamento disciplinare ovvero per dimissioni volontarie. Si tratta pertanto di atti mediante i quali una parte manifesta in modo potestativo la propria volontà unilaterale di scioglimento del rapporto di lavoro, prescindendo così da un accordo con la controparte. Nel caso di specie, è tuttavia pacifico che il rapporto di lavoro della ricorrente non si sia sciolto né per licenziamento disciplinare, né per dimissioni volontarie, ma che sia stato consensualmente pattuito con il datore di lavoro mediante l accordo di conciliazione del 19 maggio 2011 (depositato da entrambe le parti), il quale era finalizzato a dare attuazione all accordo sindacale del 19 maggio 2011 (depositato da entrambe le parti). Non si è pertanto verificata alcuna delle condizioni prevedute dalla clausola di cui all art. 5 del contratto di mutuo stipulato tra le parti affinché venissero meno le condizioni economiche di favore di cui si è detto. Si deve inoltre rilevare che la medesima clausola contrattuale espressamente prevede che le condizioni economiche di favore di cui si è detto siano applicabili ai contratti di mutuo stipulati con «i dipendenti in servizio ed in quiescenza delle Società del Gruppo». Nel caso di specie, è pacifico tra le parti e risulta comunque documentalmente provato che, Pag. 6/8
6 consensualmente risoluto il precedente rapporto di lavoro il 30 maggio 2011, la ricorrente sia stata contestualmente riassunta il 1 giugno 2011 da un altra società dello stesso gruppo. È altresì pacifico tra le parti che tale novazione dell originario rapporto di lavoro della ricorrente sia avvenuta in esecuzione del piano di mobilità infragruppo preveduto dal già menzionato accordo concluso il 18 marzo 2010 tra il precedente datore di lavoro della ricorrente e i sindacati. È pertanto indubbio che anche a seguito della novazione del suo rapporto lavorativo la ricorrente non poteva non essere annoverata tra «i dipendenti in servizio ed in quiescenza delle Società del Gruppo», rientrando così nell àmbito soggettivo di applicazione della clausola di cui all art. 5 del contratto stipulato con la banca resistente. La banca resistente ha tuttavia obiettato (a p. 3 delle controdeduzioni) che, il 19 novembre 2012, avrebbe ricevuto un messaggio di posta elettronica dal precedente datore di lavoro della ricorrente, il quale le avrebbe chiesto di revocare l applicazione delle condizioni economiche di favore nei confronti della ricorrente. L obiezione è tuttavia irrilevante ai fini del presente giudizio. Anche al di là del fatto che la provenienza e l imputazione del suddetto messaggio di posta elettronica al precedente datore di lavoro della ricorrente sono tutt altro che certe, così come l esercizio di un effettivo potere di rappresentanza della sua volontà, resta fermo che, per quanto qui rileva, il rapporto di mutuo tra la banca resistente e la ricorrente è esclusivamente disciplinato dalla clausola di cui all art. 5 del contratto da essi stipulato, la quale per le ragioni che sono state sopra esposte non era applicabile nel caso di specie per far venire meno le condizioni economiche originariamente pattuite tra le parti contraenti. Ciò posto, eventuali accordi interni tra la banca resistente e il precedente datore di lavoro della ricorrente non sono opponibili a quest ultima, in quanto non rilevano ai fini dell interpretazione e dell applicazione della clausola di cui all art. 5 del contratto di mutuo che ella ha stipulato con la banca resistente. Il contenuto di tali eventuali accordi non è stato peraltro provato dalla banca resistente. Per quanto riguarda la quantificazione della somma di denaro che è pretesa dalla ricorrente, questo Arbitro non dispone tuttavia di alcun elemento probatorio o riscontro oggettivo che gli consenta di accertare i criteri che sono stati a tal fine applicati e rimette pertanto alla banca resistente di provvedere senza indugio ai conteggi necessari. In accoglimento del ricorso, questo Arbitro condanna pertanto la banca resistente a pagare alla ricorrente una somma pari alla differenza tra gli interessi pagati dalla ricorrente per il periodo posteriore al giugno del 2011 e quelli che per lo stesso periodo sarebbero stati dovuti in base alle originarie condizioni economiche del contratto stipulato tra le parti. Pag. 7/8
7 La banca resistente provvederà alla quantificazione di tale somma, dandone evidenza per iscritto alla ricorrente prima del pagamento. P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone inoltre che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. firma 1 IL PRESIDENTE Pag. 8/8
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