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L assicurazione della Colpa Grave a favore degli iscritti www.marsh.it

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Premessa Che cos è la colpa grave? E una grave negligenza, imprudenza, imperizia o una grave inosservanza di leggi e regolamenti che il dipendente pubblico può porre in essere. In caso di danno erariale (quindi di danno al patrimonio economico dell Ente di appartenenza), la Corte dei Conti può aprire un procedimento di responsabilità amministrativa e contabile a carico del dipendente pubblico coinvolto volto ad accertare la sussistenza o meno della colpa grave nell operato del dipendente stesso. Perché il dipendente pubblico è personalmente responsabile in caso di colpa grave e perché una polizza individuale? Perché il Testo Unico del Pubblico Impiego prevede che, in caso di colpa grave, il dipendente pubblico è personalmente responsabile del pregiudizio economico causato all Ente, che pertanto ha diritto di rivalersi nei suoi confronti. La legge del 24 dicembre 2007 n.244 finanziaria 2008, sancendo la nullità del contratto assicurativo stipulato per tale rischio dall ente di appartenenza, ha di fatto ribadito che deve essere il singolo individuo a stipulare autonomamente la copertura assicurativa. CISL FP si è posta come obiettivo quello di fornire ai propri iscritti soluzioni assicurative che diano piena risposta al problema ed ha attivato una convenzione che risponde alle aspettative della norma. 2

Premessa Qual è la soluzione per assicurare la colpa grave? I differenti comparti della Pubblica amministrazione e le diverse attività che vengono svolte dal dipendente pubblico determinano l esigenza di tenere conto di una sostanziale differenziazione del concetto di colpa grave : la colpa grave derivante da una attività di natura amministrativa o tecnica e comportante t danni di natura patrimoniale i a terzi, danni a cose o danni a persone (non collegati all attività sanitaria) in questo caso ci si assicura con la Polizza Rc Patrimoniale Professioni amministrative e tecniche ; la colpa grave derivante da un errore sanitario, comportante danni fisici alle persone in questo caso ci si assicura con la Polizza Rc Patrimoniale Professioni sanitarie non mediche. Come si aderisce? Per aderire bastano cinque minuti! L adesione è volontaria e avviene collegandosi al sito internet di CISL FP e digitando il codice convenzione CISL riferito alla polizza di interesse. Attraverso rapide schermate vengono raccolti i dati anagrafici dell interessato e le informazioni utili per la determinazione del rischio. Il costo della polizza è determinato in base al ruolo assicurato e al massimale scelto. 3

Agenda 1 Le fonti della Responsabilità amministrativa 2 3 La legge finanziaria 2008 e le conseguenze assicurative La soluzione CISL FP per l assicurazione della Colpa Grave 4 Il portale on-line e le modalità di adesione 5 FAQ 4

Le fonti della responsabilità amministrativa Art. 28 Costituzione Italiana I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli Enti Pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. D.P.R. 10 GENNAIO 1957, N. 3 Art. 22 Responsabilità verso i terzi L Impiegato che, nell esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell art. 23, è personalmente obbligato a risarcirlo. L azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente con l azione diretta nei confronti dell amministrazione qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello Stato. L'Amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente si rivale agendo contro quest ultimo a norma degli articoli 18 e 19. 5

Le fonti della responsabilità amministrativa Art. 23 Danno ingiusto È danno ingiusto, i agli effetti previsti dall art. 22, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l impiegato abbia commesso per dolo o per colpa grave. La responsabilità personale dell impiegato sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti od operazioni, i quanto se detta violazione i consista nell omissione i o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l impiegato sia obbligato per legge o per regolamento. Art. 19 Giurisdizione della Corte dei Conti L impiegato è sottoposta alla giurisidzione della Corte dei Conti. La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso. 6

Le fonti della responsabilità amministrativa Art. 20 Obblilgo di denuncia Il Direttore Generale e il Capo del Servizio i che vengano a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti. Ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia fu omessa per dolo o colpa grave, la Corte può condannare al risarcimento i anche i responsabili dell omissione. Art. 1 L. 20/94 (mod. dall art art. 3 L. 639/96) La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali 7

Le fonti della responsabilità amministrativa CCNL dirigenza medica Art. 21 Le Aziende garantiscono una adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti i dirigenti della presente area, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell art. 25 del CCNL 8 giugno 2000, per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave. CCNL comparto sanità Art. 25 Le Aziende assumono tutte le iniziative necessarie per garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell'art. 26, per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. 8

Le fonti della responsabilità amministrativa Che cos è la Colpa grave? Corte dei Conti, sez. II, 20 marzo 2007, n. 65 presenza di comportamenti omissivi solo se connotati dalla consapevolezza, equiparabile alla colpevole ignoranza, della necessità di agire. Corte dei Conti, sez. I, 27 gennaio 2006, n. 26.colpa grave non secondo un astratta nozione, ma valutando il fattuale e concreto atteggiarsi dell organizzazione amministrativa in cui opera l agente agente Corte dei Conti, sez. giur. Calabria, 2 febbraio 2004, n. 64.la distinzione tra colpa lieve e colpa grave risulta dal confronto tra il comportamento in concreto con quello che sarebbe stato necessario Corte dei Conti, sez. giur. Abruzzo, 2 novembre 2003, n. 585.un comportamento del tutto anomalo ed inadeguato, con evidente violazione dei comuni, elementari ed irrinunciabili canoni di corretta amministrazione e di sana gestione 9

Agenda 1 2 3 Le fonti della responsabilità amministrativa La legge finanziaria 2008 e le conseguenze assicurative La soluzione CISL FP per l assicurazione i della Colpa Grave 4 Il portale on-line e le modalità di adesione 5 FAQ 10

La legge finanziaria 2008 e le conseguenze assicurative Norma di riferimento da cui partire Art.3 comma 59 legge 24 dicembre 2007 n.244 (finanziaria 2008) E nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri i propri amministratori (leggi dipendenti) per i rischi derivanti dall espletamento dei compiti istituzionali connessi alla carica (leggi ruolo svolto) e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo. 11

La legge finanziaria 2008 e le conseguenze assicurative La norma è stata oggetto di diversi pareri e circolari interpretative da parte degli organismi dello Stato ed ancora al 30/06/08 il quadro interpretativo non era chiarito. Successivamente sono intervenute la Deliberazione n 57 del 22 luglio 2008 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Lombardia e la Deliberazione n. 3 del 27 gennaio 2009 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Emilia-Romagna, nonché la Sentenza Corte dei Conti Sezione I Centrale n 394/2008/A che hanno fornito autorevoli chiarimenti in ordine all interpretazione della norma ed indicazioni sull impostazione delle coperture assicurative, secondo il seguente schema: La norma si applica alla Responsabilità Amministrativa; La norma non stabilisce l'inassicurabilità assoluta della Responsabilità Amministrativa che è invece assicurabile, purchè con oneri a carico degli assicurati stessi attraverso un contratto personale separato da quello eventualmente stipulato dall ente pubblico di appartenenza. La stipulazione o il rinnovo, successivi al 30/06/08, delle polizze da parte degli Amministratori, in violazione della norma, comporta l applicazione delle Sanzioni Pecuniarie e la nullità assoluta del contratto. Tra l altro, per tale ragione la Compagnia potrebbe eccepire la nullità del contratto in caso di sinistro, restituendo il premio e rifiutando di assumere la gestione della vertenza di danno. 12

La legge finanziaria 2008 e le conseguenze assicurative Scenario determinatosi a seguito dell emanazione della norma L ente pubblico di appartenenza non può più prestare la propria contraenza per stipulare una convenzione assicurativa in favore dei propri dipendenti. Viene meno la funzione di soggetto aggregatore della necessità assicurativa dei propri dipendenti svolta fino a quel momento dall ente pubblico. Il singolo dipendente deve provvedere autonomamente alla stipula di una polizza individuale per la colpa grave. Rappresentando autonomamente la propria necessità al mercato assicurativo viene meno il potere contrattuale del singolo che spesso deve adeguarsi a soluzioni non ottimali in termini di garanzie e costi offerti dal mercato sotto forma di polizze individuali. Perché la norma rappresenta un opportunità per il Sindacato? Il Sindacato, rappresentando già un fondamentale polo di aggregazione, diventa il nuovo punto di riferimento per il dipendente pubblico perché si pone come il Soggetto in grado di offrire ai propri iscritti la soluzione assicurativa migliore del mercato sotto il profilo costo/garanzie offerte. 13

Agenda 1 2 3 Le fonti della responsabilità amministrativa La legge finanziaria 2008 e le conseguenze assicurative La soluzione CISL FP per l assicurazione i della Colpa Grave 4 Il portale on-line e le modalità di adesione 5 FAQ 14

La soluzione CISL FP per l assicurazione della Colpa Grave Ecco le caratteristiche in grado di fare la differenza!! La chiara e completa definizione delle attività assicurate e delle estensioni di copertura, la possibilità di scelta tra massimali ampiamente tutelanti e la definizione inequivocabile del periodo temporale in cui è valida la copertura assicurativa retroattiva sono i principali aspetti che fanno della soluzione CISL FP il punto di riferimento e del mercato rispetto alle garanziea prestate e L elevato grado di personalizzazione rendono unico il prodotto assicurativo offerto dal Sindacato, in particolare attraverso: garanzie offerte le migliori tra quelle presenti sul mercato; condizioni economiche uniche e favorevoli se paragonate a quelle offerte attualmente dal primario mercato di riferimento; adozione di uno schema tariffario che si adegua alla variegata composizione degli utenti aderenti al Sindacato. 15

La soluzione CISL FP per l assicurazione della Colpa Grave La struttura Due coperture assicurative: la Polizza Rc Patrimoniale Professioni Amministrative e tecniche per la copertura della colpa grave di coloro che svolgono compiti amministrativi e/o tecnici (non rientranti nell ambito delle attività sanitarie); la Polizza Rc Patrimoniale Professioni sanitarie non mediche a copertura della colpa grave del personale che svolge attività sanitaria non medica. Assicuratori: Lloyd s per la Polizza Rc Patrimoniale Amministrativa Liguria assicurazioni per la Polizza Rc Patrimoniale Professioni sanitarie non mediche Contraente delle polizze il Sindacato Assicurati gli iscritti al Sindacato che volontariamente decidono di aderire Gestione completa della Convenzione fatta da Marsh che ha realizzato e messo a disposizione del Sindacato un portale on-line dedicato in esclusiva. 16

La soluzione CISL FP per l assicurazione della Colpa Grave Le principali garanzie della Polizza Rc Patrimoniale Professioni Amministrative e tecniche Coperta la responsabilità civile patrimoniale (sia l azione di rivalsa esperita dall ente che l azione diretta del danneggiato); Scelta tra due massimali per sinistro/anno/assicurato 1 mil oppure 2,5 mil); Massimale in caso di corresponsabilità tra più assicurati nel medesimo sinistro 10 mil; Nessun massimale o ulteriori limitazioni cumulative; Nessuna franchigia Pregressa in data fissa a decorrere dal 30/06/2003; Copertura anche delle attività svolte presso precedenti enti all interno della pregressa contrattuale; Postuma di 5 anni in caso di cessazione dell attività della Polizza Rc Patrimoniale Professioni sanitarie non mediche Coperta la responsabilità civile il patrimoniale i nel caso di: azione diretta del terzo danneggiato, azione di surrogazione esperita dalla società assicurativa dell ente nei casi previsti dalla legge e dal CCNL; azione di rivalsa esperita dall ente; ulteriori danni inclusi nella rivalsa esperita dall ente; Massimale per sinistro/anno/assicurato i / i t 5 mil; Estensione agli interventi eseguiti occasionali eseguiti per dovere di solidarietà; Massimale aggregato annuo per ente di appartenenza 25 mil; Pregressa in data fissa a decorrere dal 31/07/2004; Postuma di 5 anni in caso di cessazione dell attività 17