Messaggio 25 maggio 2012, n. 9030 Modalità di gestione dei pignoramenti conto terzi sulle prestazioni a sostegno del reddito. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. L art. 15, comma 2, del Decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito nella Legge 102/2009, ha modificato l art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997 n.449, stabilendo che "le disposizioni in materia di ritenute alla fonte [...] devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali [...] deve essere operata una ritenuta alla fonte. In quest ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d imposta [...] devono operare all atto del pagamento delle somme la ritenuta d acconto nella misura del 20% [...]". Con il messaggio n. 10770 del 13/05/2011 la Direzione centrale Bilanci e servizi fiscali, ha fornito le prime indicazioni operative in attuazione della norma citata, del provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate prot. n. 34755/2010 e della circolare esplicativa dell Agenzia dell Entrate n. 8/E del 2 marzo 2011. Le procedure di gestione delle prestazioni a sostegno del reddito verranno a breve implementate per consentire la trattenuta per pignoramento, la rilevazione contabile della somma e i successivi adempimenti in obbligo all INPS in qualità di terzo pignorato e sostituto d imposta. Nel frattempo, per garantire la massima conformità dell operato dell Istituto al dettato normativo, si forniscono di seguito le istruzioni operative per applicare la ritenuta d acconto nel caso di pignoramento su prestazioni a sostegno del reddito. Adempimenti a carico del terzo erogatore (inps) Adempimenti operativi A. Trattenuta sulla prestazione La somma individuata dal giudice nel provvedimento di assegnazione(nota 1) in favore del creditore pignoratizio deve essere trattenuta sulla prestazione netta spettante al debitore pignorato, beneficiario della prestazione a sostegno del reddito, dopo che sulla stessa sia stata effettuata l imposizione fiscale ordinaria (trattenuta IRPEF corrente). Affinché ciò sia possibile, in considerazione che non tutte le procedure di liquidazione delle prestazioni a sostegno del reddito consentono di effettuare trattenute sugli importi netti, si distinguono le due possibilità: 1. Prestazioni per le quali è possibile effettuare la trattenuta al netto dell IRPEF Si dovrà in primo luogo procedere al calcolo simulato della prestazione: questo evidenzierà l importo lordo della prestazione e l importo dell IRPEF, consentendo di ricavare il netto della prestazione. Sul netto ricavato dovrà essere calcolato l ammontare della trattenuta, a seconda di quanto disposto nel provvedimento giudiziario (1/3, 1/5 o l intero ammontare). Ad esempio, se il giudice ha stabilito il pignoramento di una somma di 3.000 con trattenuta di un quinto sulla prestazione dovuta al debitore
pignorato, e la prestazione al netto IRPEF, ricavata con il procedimento sopra indicato, è pari a 1.500, la trattenuta da operare per pignoramento sarà pari a 300 (NOTA 2). Si può procedere, quindi, con il calcolo definitivo della prestazione acquisendo, prima dell elaborazione finale, l importo da trattenere per il pignoramento, quantificato nel modo precedentemente indicato, ed imputato al conto GPA10099 aprendo contestualmente specifica partita. 2. Prestazioni per le quali è possibile effettuare la trattenuta solo sull imponibile IRPEF Anche in questo caso dovrà procedersi con il calcolo simulato della prestazione per stabilirne l importo lordo. Su questo dovrà essere calcolato manualmente l ammontare dell IRPEF per ricavare, successivamente, l importo netto sul quale calcolare la trattenuta secondo le indicazioni del provvedimento del giudice. Stabiliti sia gli importi della prestazione, al lordo e al netto dell IRPEF, sia l entità della trattenuta da operare, si dovrà procedere al calcolo della prestazione applicando un recupero totale dell importo, di modo che non vengano emessi pagamenti da parte della procedura di liquidazione. B. Pagamento al debitore pignorato L indennità che risulterà alla fine spettante (al netto delle ritenute IRPEF e della trattenuta per somma pignorata), per le prestazioni di cui al punto 1. del paragrafo precedente, verrà calcolata ed elaborata tramite la procedura di gestione della prestazione, mentre per quelle di cui al punto 2. dovrà essere posta in pagamento utilizzando la procedura "Pagamenti vari" ", previa istituzione di una apposita collezione denominata PIGNOR.DP.xx dove xx = 00 per la sede, 01, 02,... per i centri operativi, le cui specifiche sono dettagliate all allegato 1. La quota spettante al beneficiario debitore pignorato andrà imputata al conto di gestione della prestazione e la somma da trattenere per pignoramento dovrà essere accantonata con imputazione al conto GPA10099, con intestazione contestuale di apposita partita. C. Pagamento al creditore pignoratizio e applicazione della ritenuta d acconto La somma oggetto di pignoramento, trattenuta con le modalità indicate al punto A, deve essere posta in pagamento al creditore pignoratizio utilizzando la procedura "Pagamenti Vari", previa istituzione di una apposita collezione denominata PIGNOR.CP.xx dove xx = 00 per la sede, 01, 02,... per i centri operativi, le cui specifiche sono dettagliate all allegato 1. Sulla somma di cui sopra, al momento del pagamento in favore del creditore, deve essere effettuata, secondo le disposizioni normative in premessa, una ritenuta d acconto nella misura del 20%, salvo che il credito sia riferito a somme non assoggettabili a ritenute alla fonte. Riprendendo l esempio già fatto, se la somma trattenuta per pignoramento è pari a 300, la ritenuta d acconto sarà di 60 ed il pagamento netto al creditore di 240. La ritenuta d acconto dovrà essere imputata al conto GPA25291. La citata circolare dell Agenzia dell Entrate non pone obblighi in capo al terzo erogatore rispetto all accertamento circa l assoggettabilità delle somme a ritenuta d acconto: è onere, invece, del creditore dimostrare che tali somme non debbano esservi assoggettate, anche attraverso una dichiarazione sostitutiva di notorietà (all. 2) da rendere prima del pagamento. Pertanto, in assenza di tale dichiarazione, le Strutture territoriali dovranno operare sempre la ritenuta d acconto, a meno che: o il pignoramento non riguardi somme trattenute in conseguenza della procedura esecutiva contemplata nel diritto di famiglia (credito periodico di mantenimento per il coniuge e/o i figli); o il creditore pignoratizio sia soggetto diverso da persone fisiche e società di persone (es: Enti e Società di capitali).
Obblighi di comunicazione, certificazione e dichiarazione In ottemperanza alla norma, all INPS, in qualità di esecutore del provvedimento di assegnazione, spettano anche adempimenti di comunicazione, certificazione e dichiarazione nei confronti dei soggetti cointeressati nel procedimento di pignoramento (debitore, creditore, fisco). Al debitore esecutato, beneficiario della prestazione a sostegno del reddito, deve essere rilasciata una comunicazione annuale contenente l'ammontare delle somme trattenute che sono state erogate nel corso dell anno al creditore pignoratizio. Nel caso di morte del debitore la comunicazione deve essere inviata agli eredi. Le Strutture territoriali interessate dovranno provvedere manualmente utilizzando il fac-simile in allegato 3. Al creditore pignoratizio deve essere rilasciata una certificazione annuale contenente l'ammontare delle somme corrisposte che sono state trattenute nel corso dell anno al debitore esecutato e delle ritenute operate. Tale certificazione deve essere rilasciata entro il 28 febbraio dell anno successivo al fine di consentire al destinatario l assolvimento dei propri obblighi fiscali. La certificazione (all. 4) dovrà essere rilasciata direttamente dalla Struttura INPS territorialmente competente. Essendo l INPS sostituto d imposta nei confronti del debitore pignorato, nel modello 770, quadro SY, sezione I, devono essere dichiarati i codici fiscali del debitore e del creditore, le somme erogate e le ritenute operate. L adempimento, che non è ancora automatizzato, deve essere effettuato anche se non sono state operate ritenute. ISTRUZIONI CONTABILI La ritenuta d acconto sulle prestazioni temporanee deve essere contabilizzata nella sezione Avere del conto GPA 25291 di nuova istituzione. L importo delle ritenute d acconto effettuate deve essere indicato in Procedura IRPEF al codice 18 con codice tributo 112 E. Per il dettaglio della variazione al piano dei conti vedi l allegato 5. --- Note: 1) Trasmesso all Unità dei servizi all Utenza delle Prestazioni a sostegno del reddito dal competente Ufficio Legale INPS 2) Nell esempio richiamato, il pignoramento dovrà coinvolgere più pagamenti ricorrenti della stessa prestazione o, se possibile, altre prestazioni di cui risultasse beneficiario il debitore pignorato.. Allegato 1 Specifiche della collezione di pagamento ISTRUZIONI PROCEDURALI PER IL PAGAMENTO AI DEBITORI PIGNORATI E AI CREDITORI PIGNORATIZI TRAMITE LA PROCEDURA "PAGAMENTI VARI"
Pagamento al debitore pignorato Per il pagamento dell indennità spettante al debitore pignorato (al netto delle ritenute IRPEF e della trattenuta per somma pignorata) deve essere utilizzata una specifica collezione nella procedura "Pagamenti Vari" e le operazioni da eseguire sono: - creare una collezione di pagamenti denominata "PIGNOR.DP.xx", dove xx = 00 per la sede e 01, 02,... per i centri operativi, che verrà inizializzata automaticamente con i seguenti elementi: causale "PIGNORAMENTI CONTO T ERZI SU PSR - PAGAME NTO DEB. PIGNORATO" campi "nomi/conti" impostati con le sigle: INDENAC, IRPEFAC, REC.NETTO, GPA10099. - accedere al pannello di acquisizione del pagamento (Opz 5/1) inserendo nel pannello di ricerca il codice fiscale o i dati anagrafici (cognome, nome e data di nascita) la posizione deve essere presente in ARCA con il codice fiscale validato al fisco. I dati prelevati da ARCA precompilano il pannello del pagamento anche con i dati dell indirizzo che può essere modificato dall operatore; - acquisire l importo dell indennità nel campo "Importo"; - indicare nel campo "Pagamento" la modalità di pagamento scelta dal beneficiario.; - Inserire nella sezione "nomi/conti" nel campo INDENAC l importo lordo della presrazione, IRPEFAC l importo della ritenuta fiscale calcolata, REC.NETTO l importo della somma pignorata. GPA10099 l importo della somma pignorata. - Eseguire la quadratura della collezione (Opz. 5/2) e la successiva elaborazione per produrre il file telematico e l IP6bis da trasmettere all ufficio ragioneria di sede. Pagamento al creditore pignoratizio Per il pagamento al creditore pignoratizio della somma pignorata deve essere utilizzata una specifica collezione nella procedura "Pagamenti Vari" e le operazioni da eseguire sono:
- creare una collezione di pagamenti denominata "PIGNOR.CP.xx", dove xx = 00 per la sede e 01, 02,... per i centri operativi, che verrà inizializzata automaticamente con i seguenti elementi: causale "PIGNORAMENTI CONTO T ERZI SU PSR - PAGAMENTO CRED.PIGNORATIZ." campi "nomi/conti" impostati con le sigle: IMP.PIGN, GPA25291. - accedere al pannello di acquisizione del pagamento (Opz 5/1); - prelevare i dati anagrafici che andranno a precompilare il pannello del pagamento anche con i dati dell indirizzo che può essere modificato dall operatore; - acquisire l importo in pagamento al creditore pignoratizio nel campo "Importo"; - indicare nel campo "Pagamento" la modalità di pagamento scelta dal beneficiario.; - Inserire nella sezione "nomi/conti" nel campo IMP.PIGN l importo della somma pignorata, GPA25291 l importo della eventuale ritenuta d acconto. - Eseguire la quadratura della collezione (Opz. 5/2) e la successiva elaborazione per produrre il file telematico e l IP6bis da trasmettere all ufficio ragioneria di sede. Allegato 2 Dichiarazione di responsabilità del creditore DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETA ai sensi dell art. 47 del D.P.R.445/2000 e successive modificazioni e integrazioni l sottoscritt nat il a (PR ) C.F. domiciliat nel comune (PR ) Via/Piazza n. CAP CREDITORE PIGNORATIZIO per la somma di nei confronti del sig., C.F., presso il TERZO EROGATORE Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in base all ordinanza di assegnazione del, consapevole delle conseguenze civili e penali a carico di chi rende false dichiarazioni ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA per le finalità di cui all art. 15 comma 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 e del Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate prot. N. 34755 del 3 marzo 2010, che il credito vantato è relativo a somme: - (1) non soggette a ritenute alla fonte - (2) totalmente soggette a ritenuta alla fonte, ai sensi del titolo III del D.P.R. n.600/73 o dell articolo 11, commi 5, 6 e 7, della L. 413/1991 o dell articolo 33, comma 4, del D.P.R. 42/1988 - (3) parzialmente soggette a ritenuta alla fonte, ai sensi del titolo III del D.P.R. n.600/73 o dell articolo 11, commi 5, 6 e 7, della L. 413/1991 o dell articolo 33, comma 4, del D.P.R. 42/1988. La ritenuta deve essere operata sulla somma di. Alle somme eventualmente corrisposte a titolo di interessi deve essere applicato il regime fiscale di cui al punto ( ) Allegato 3 Comunicazione al debitore Comunicazione ai sensi dell art. 21, comma 15, della legge n. 449/1997, come modificato dall art. 15, comma 2, del D.L. n. 78/2009 convertito in L. 102/2009, e del provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate prot. n.34755/2010. L Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in qualità di terzo erogatore di somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, COMUNICA di aver trattenuto sulle somme a Lei erogate a titolo di nell anno :, per pignoramento da parte di (C.F. ) in base all ordinanza di assegnazione del ;
, per pignoramento da parte di (C.F. ) in base all ordinanza di assegnazione del ;, per pignoramento da parte di (C.F. ) in base all ordinanza di assegnazione del ; Allegato 4 Dichiarazione al creditore Dichiarazione ai sensi dell art. 21, comma 15, della legge n. 449/1997, come modificato dall art. 15, comma 2, del D.L. n. 78/2009 convertito in L. 102/2009, e del provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate prot. n.34755/2010. L Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in qualità di terzo erogatore di somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, DICHIARA di aver corrisposto in Suo favore nell anno le seguenti somme: (dati debitore) per pignoramento di (C.F. ) in base all ordinanza di assegnazione del e di aver operato su tale importo la ritenuta d acconto del 20% pari ad. (dati debitore) per pignoramento di (C.F. ) in base all ordinanza di assegnazione del e di aver operato su tale importo la ritenuta d acconto del 20% pari ad. Allegato 5 Variazione al piano dei conti Tipo variazione I Codice conto GPA 25291 Denominazione completa Ritenute erariali a titolo di acconto su somme erogate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi di quote di prestazioni economiche temporanee
Denominazione abbreviata RIT.ERAR.ACCON.PIGNOR.PREST.TEMP.