GLI STRUMENTI PER LA PROTEZIONE E LA SUCCESSIONE DEI PATRIMONI DI FAMIGLIA

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GLI STRUMENTI PER LA PROTEZIONE E LA SUCCESSIONE DEI PATRIMONI DI FAMIGLIA Relatore: Giovanni Marafante / Aletti Fiduciaria S.p.A. Corso istituzionale - Neo Private Banker: una prima formazione tecnico-relazionale

Indice I principali strumenti utilizzati 1. Il Fondo Patrimoniale. 2. Il Vincolo di Destinazione. 3. Il Patto di Famiglia. 4. Il Trust. 5. Prodotti Assicurativi. 6. La successione. 7. La donazione.

1. Il Fondo Patrimoniale. 2. Il Vincolo di Destinazione. 3. Il Patto di Famiglia. 4. Il Trust. 5. Prodotti Assicurativi 6. La Successione. 7. La donazione.

Definizione e forma Definizione Il fondo patrimoniale è un complesso di beni immobili, beni mobili registrati o titoli di credito separato dal patrimonio dei coniugi e destinato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Forma per la costituzione Atto pubblico o testamento (di terzo). Forma per l opponibilità ai terzi Annotazione a margine dell atto di matrimonio, e: Beni immobili: trascrizione nei registri immobiliari; Beni mobili registrati: trascrizione nei pubblici registri; Titoli di credito: vanno resi nominativi mediante annotazione del vincolo o in altro modo idoneo (per i titoli dematerializzati: registrazione del vincolo in apposito conto dell intermediario).

Ambito di applicazione ed effetti Ambito soggettivo Famiglia c.d. legittima. Ambito oggettivo Beni immobili, beni mobili registrati o titoli di credito. I frutti prodotti dai beni vincolati restano vincolati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Effetti I beni vincolati sono insensibili alle vicende del patrimonio da cui vengono separati e non possono essere fatti oggetto di esecuzione forzata se non per debiti contratti per soddisfare i bisogni della famiglia.

Durata ed amministrazione Durata Il fondo patrimoniale cessa se viene meno il rapporto coniugale (annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio o morte di uno dei coniugi), salva la sua ultrattività in caso di figli minori fino al raggiungimento della maggiore età degli stessi. Amministrazione dei beni Gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da entrambi i coniugi. Gli atti di straordinaria amministrazione richiedono il consenso di entrambi i coniugi. Se non è diversamente previsto dall atto di costituzione i beni del fondo patrimoniale non possono essere alienati, ipotecati, dati in pegno o comunque vincolati senza il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l autorizzazione concessa dal giudice nei soli casi di necessità od utilità evidente.

Vantaggi e svantaggi Possibili vantaggi 1. Idoneità a creare un patrimonio separato in deroga al principio di cui all art. 2740 c.c.; 2. Esclusione dell esecuzione sui beni del fondo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia; 3. Esclusione dei beni facenti parte del fondo patrimoniale dal fallimento. Possibili svantaggi 1. Necessità del consenso di entrambi i coniugi per gli atti di straordinaria amministrazione 2. Necessità del consenso di entrambi i coniugi per gli atti dispositivi di cui all art. 169 c.c., nonché dell autorizzazione del giudice in caso di presenza di figli minori; 3. Ultrattività del fondo in caso di figli minori fino al raggiungimento della loro maggiore età; 4. E controversa la possibilità dello scioglimento consensuale del fondo patrimoniale.

Norme di riferimento Norme di riferimento Artt. 162 ss. c.c. Disciplina del fondo patrimoniale. Art. 2647 c.c. Trascrizione del fondo patrimoniale. Art. 46 L.F. Beni non compresi nel fallimento. Art. 162 c.c. Forma delle convenzioni. Artt. 180 ss. c.c. Amministrazione della comunione legale. Artt. 191 ss. c.c. Scioglimento della comunione.

1. Il Fondo Patrimoniale. 2. Il Vincolo di Destinazione. 3. Il Patto di Famiglia. 4. Il Trust. 5. Prodotti Assicurativi 6. La successione. 7. La donazione.

Definizione e forma Definizione I vincoli di destinazione sono vincoli impressi a determinati beni immobili o mobili registrati per il soddisfacimento di interessi meritevoli di tutela mediante la trascrizione di un qualsiasi atto avente forma pubblica. Forma per la costituzione Atto pubblico. Forma per l opponibilità ai terzi Beni immobili: trascrizione nei registri immobiliari. Beni mobili registrati: trascrizione nei pubblici registri.

Ambito di applicazione ed effetti Ambito soggettivo Chiunque può imporre un vincolo di destinazione a determinati beni per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili ad enti o persone fisiche. Ambito oggettivo Beni immobili e beni mobili registrati. Effetti I beni vincolati sono insensibili alle vicende del patrimonio da cui vengono separati e (insieme ai frutti) possono essere fatti oggetto di esecuzione solo per debiti contratti per lo scopo a cui sono destinati.

Durata ed amministrazione Durata Stabilita dal disponente con il limite massimo della vita del beneficiario o di 90 anni. Amministrazione dei beni Non sono previste disposizioni particolari.

Vantaggi e svantaggi Possibili vantaggi 1. Idonei a creare un patrimonio separato in deroga al principio di cui all art. 2740 c.c.; 2. L ambito soggettivo non incontra particolari limiti; 3. Ampia libertà di definizione dello scopo; 4. Ampia libertà di stabilire le modalità di amministrazione dei beni. Possibili svantaggi 1. Richiede necessariamente la trascrizione di un atto concluso in forma pubblica; 2. Ambito oggettivo limitato ai beni immobili e beni mobili registrati; 3. La recente introduzione dell art. 2645ter e la non chiara formulazione, comporta incertezze relative a diversi aspetti sui quali la giurisprudenza non si è ancora pronunciata; 4. Limiti di durata.

Norme di riferimento Norme di riferimento Art. 2645ter Trascrizione di atti di destinazione Art. 1322, co. 2, c.c. Autonomia contrattuale. Art. 2915, co. 1, c.c. Atti che limitano la disponibilità dei beni pignorati.

1. Il Fondo Patrimoniale. 2. Il Vincolo di Destinazione. 3. Il Patto di Famiglia. 4. Il Trust. 5. Prodotti Assicurativi 6. La successione. 7. La donazione.

Definizione e forma Definizione Il patto di famiglia è un contratto con cui, «compatibilmente con le disposizioni in materia d impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, a uno o più discendenti» (art. 768 bis c.c.). Forma per la costituzione Atto pubblico.

Ambito di applicazione Ambito soggettivo Il disponente può essere solo un imprenditore, inteso come il titolare di un azienda, o il titolare di partecipazioni sociali. Devono sottoscrivere il patto di famiglia: il coniuge e tutti coloro i quali rivestirebbero la qualità di legittimari se in quel momento si aprisse la successione. Il trasferimento può avvenire unicamente in favore dei discendenti. Ambito oggettivo Azienda (o ramo d azienda). Partecipazioni societarie.

Regime pubblicitario ed invalidità Regime pubblicitario ed opponibilità ai terzi Trasferimento d azienda (o di ramo d azienda): deposito entro 30 gg. per l iscrizione nel registro delle imprese. Trasferimento di beni immobili: applicazione della disciplina in tema di trascrizione per l opponibilità a terzi. Trasferimento di partecipazioni societarie: resta ferma la disciplina prevista per il relativo tipo sociale. Cause di invalidità e termine di prescrizione Tutte le cause previste dalla disciplina generale dei contratti. I vizi del consenso possono essere fatti valere entro un anno. Mancata liquidazione dei legittimari che non hanno partecipato al contratto entro un anno dall apertura della successione del disponente.

Effetti e scioglimento Effetti Trasferimento dell azienda (o del ramo d azienda) o delle partecipazioni societarie. Liquidazione dei legittimari non assegnatari che hanno sottoscritto il patto di famiglia. Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione. Dopo l apertura della successione: se richiesta, liquidazione dei legittimari che non hanno partecipato al contratto. Scioglimento e modifica Il patto di famiglia può essere sciolto o modificato dalle stesse persone che hanno concluso il contratto mediante: diverso contratto (avente le stesse caratteristiche); recesso (se previsto dal contratto), attraverso una dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.

Vantaggi e svantaggi Possibili vantaggi 1. Consente di disciplinare la propria successione e di disporre il trasferimento in favore del discendente o dei discendenti che assicurano maggiori garanzie per l efficienza dell impresa (es. il discendente ritenuto più idoneo o quello effettivamente interessato); 2. Evita la frammentazione dell impresa. Possibili svantaggi 1. Il disponente si spoglia immediatamente dell impresa. 2. Non è del tutto insensibile alle vicende familiari successive (ad es. in caso di nascita o riconoscimento di nuovi figli, all apertura della successione del disponente, questi hanno liquidazione della quota prevista per i legittimari non assegnatari e, in caso tale diritto non venga soddisfatto, possono impugnare il patto di famiglia). 3. Le poche pronunce giurisprudenziali rendono ancora incerta l operatività del patto di famiglia. Si rilevano numerosi contrasti dottrinali anche su aspetti importanti.

Norme di riferimento Norme di riferimento Art. 458 c.c. Divieto di patti successori. Artt. 768bis c.c. e ss. Disciplina del patto di famiglia.

1. Il Fondo Patrimoniale. 2. Il Vincolo di Destinazione. 3. Il Patto di Famiglia. 4. Il Trust. 5. Prodotti Assicurativi 6. La successione. 7. La donazione.

Il Trust: definizione L art. 2 della Convenzione de L Aja del 1 Luglio 1985 sancisce per trust s intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell interesse di un beneficiario o per un fine determinato. Il trust è caratterizzato dai seguenti elementi: I beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee; I beni in trust sono intestati al trustee o ad un altro soggetto per conto del trustee; Il trustee è investito del potere e onerato dell obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee.

Il Trust: nozione e soggetti Il trust è un rapporto in virtù del quale un soggetto (DISPONENTE) trasferisce la proprietà di determinati beni ad un terzo (TRUSTEE) affinché quest ultimo li amministri e gestisca, in maniera autonoma e dinamica, nell interesse di uno o più BENEFICIARI o per il raggiungimento di uno scopo, talora sotto la supervisione di un GUARDIANO. I soggetti del trust sono: Disponente Trustee Beneficiario Guardiano Il trust interno è il trust istituito in Italia mediante atto pubblico da disponenti cittadini residenti in Italia, su beni collocati entro i confini nazionali, a favore di soggetti beneficiari residenti, nei quali il trustee sia pure residente in Italia e svolga la gestione e amministrazione del fondo in Italia. L unico elemento di estraneità è la legge regolatrice, scelta dal disponente come prevede l art. 6 della citata Convenzione.

Istituzione del trust e legittimazione Le modalità di istituzione di un trust in Italia sono due: atto tra vivi; testamento. La prassi dei trust interni prevede due atti: l Atto istitutivo che disciplina il rapporto tra i diversi soggetti del trust stabilendo le regole e le modalità di funzionamento dello stesso; l Atto dispositivo che disciplina il trasferimento del patrimonio (anche un solo bene) dalla sfera giuridica del soggetto disponente al fondo in trust (segregato e vincolato). In Italia il trust trova legittimazione giuridica a seguito dell adesione del nostro Paese alla Convenzione dell Aja del 1 luglio 1985, resa esecutiva ed in vigore dal 1 gennaio 1992.

Caratteristiche generali Chi può istituire il trust: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica. Oggetto del trust: tutti i beni facenti parte del patrimonio familiare e aziendale di un soggetto. A titolo esemplificativo, possiamo citare: somme di denaro, strumenti finanziari (azioni quotate in Italia o all Estero, obbligazioni, quote di fondi, ecc.), titoli di credito, partecipazioni in società non quotate, preziosi ed opere d arte, immobili. Durata: Il termine può essere indicato in un numero di anni ovvero essere riferito al verificarsi di un certo evento.

La segregazione patrimoniale L'effetto più importante che il Trust produce è rappresentato dalla cosiddetta segregazione patrimoniale. Questo significa che i beni posti in Trust, da chiamarsi a tutti gli effetti beni in Trust, costituiscono un patrimonio separato rispetto ai beni residui che compongono il patrimonio del disponente, del Trustee e dei beneficiari. La conseguenza più importante di un simile "stato di fatto" e che qualunque vicenda personale e patrimoniale che colpisca queste figure non travolge mai i beni in Trust. La segregazione fa sì che i beni in Trust non possano essere aggrediti dai creditori personali del Trustee, del disponente e dei beneficiari e il loro eventuale fallimento non vedrà mai ricompresa nella massa attiva fallimentare i beni in Trust.

Altri vantaggi del trust L assenza di vincoli nella gestione di un patrimonio: il trustee, quale pieno proprietario dei beni in trust, agisce discrezionalmente nell amministrazione seppure nel rispetto degli scopi e dei limiti individuati dal disponente nell atto istitutivo di trust; L ultrattività: attraverso il trust il disponente può perseguire finalità che possono andare oltre l orizzonte della propria vita; La garanzia di riservatezza: il trust è un soggetto a tutti gli effetti autonomo e distinto da colui che lo ha istituito; ne consegue che il disponente può utilizzare il trust laddove abbia necessità di compiere particolari operazioni per cui ritiene opportuno celare a terzi l identità del soggetto che fornisce la provvista economica.

Finalità Il trust, rappresenta uno strumento assai utile per la famiglia, al fine di: prevenire e dirimere situazioni di disaccordo familiare; realizzare una pianificazione successoria. Il trust rappresenta uno strumento assai utile per l imprenditore al fine di: separare e proteggere il proprio patrimonio da quello dell azienda; assicurare una gestione fluida e unitaria dell azienda; sfruttare forme di garanzia alternative a quelle tradizionali. programmare e pianificare il passaggio generazionale dell azienda al fine di: prevenire il sorgere di futuri attriti tra eredi; sopperire all eventuale mancanza di eredi idonei o interessati alla continuazione dell impresa.

Altre applicazioni Attraverso il trust sono, altresì, perseguibili finalità non altrimenti realizzabili con gli strumenti giuridici tradizionali, quali ad esempio: la tutela di coppie di fatto o di figli non riconosciuti: a titolo esemplificativo, si pensi a conviventi more uxorio che intendono istituire un trust per tutelare il convivente superstite, oppure al caso di un soggetto che vuole assicurare in piena riservatezza determinati benefici ad un figlio non riconosciuto; la tutela di soggetti deboli (interdetti, inabilitati, tossicodipendenti, etilisti, prodighi): ad esempio, il caso di un figlio diversamente abile al quale i genitori intendono assicurare dopo la loro morte i mezzi necessari per il sostentamento e le cure necessarie.

Tipologie di Trust La flessibilità dello strumento è dimostrata anche dalla gamma della casistica di impiego o tipologia. A titolo meramente esemplificativo, si menziona: Trust per il passaggio generazionale; Trust di protezione; Trust liquidatori; Trust di garanzia; Trust a favore di soggetto debole; Trust per il patrimonio artistico.

1. Il Fondo Patrimoniale. 2. Il Vincolo di Destinazione. 3. Il Patto di Famiglia. 4. Il Trust. 5. Prodotti Assicurativi 6. La successione. 7. La donazione.

Principali tipologie di prodotti assicurativi. RAMO I: Assicurazioni sulla durata della vita umana (tutte le polizze tradizionali in gestione separata) RAMO II: Assicurazioni di nuzialità, assicurazioni di natalità (ramo non significativo) RAMO III: Assicurazioni le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di OICR o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento (le polizze index linked e unit linked) ma con rischio demografico RAMO IV: Assicurazione malattia e assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave da malattia, da infortunio, da longevità (gestite con le tecniche proprie del Ramo Vita) RAMO V: Operazioni di capitalizzazione e assicurazioni di cui al Ramo I e II legate a Fondi d investimento (le index linked e unit linked), ma tutte senza rischio demografico RAMO VI: Operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa (Fondi Pensione).

Il contratto di assicurazione (1/2) L assicurazione sulla vita può essere definita come un contratto tra due parti, CONTRAENTE e ASSICURATORE, nel quale, a fronte del pagamento di un premio, in una o più soluzioni, da parte del Contraente, l Assicuratore si impegna a pagare una prestazioni definita, sotto forma di CAPITALE oppure di RENDITA, a favore di uno o più individui, i BENEFICIARI, nel caso si verifichino determinati eventi connessi con la durata della vita dell ASSICURATO.

Il contratto di assicurazione (2/2) Nell ambito dei prodotti vita esistono due forme contrattuali diverse. POLIZZA VITA Le figure contrattuali sono Contraente Assicurato - Beneficiario Il contratto si estingue anticipatamente per riscatto totale o per la morte dell Assicurato CONTRATTO DI CAPITALIZZAZIONE Non prevede alcuna copertura assicurativa. Le figure contrattuali sono Contraente Beneficiario Il contratto si estingue anticipatamente solo per riscatto totale

Le figure contrattuali (1/2) IL CONTRAENTE È il titolare del contratto, ha l onere di pagare i premi e il diritto di esercitare atti giuridici nell ambito del contratto stesso Può interrompere e riprendere i versamenti; revocare la proposta o recedere dal contratto; nominare, modificare o revocare il Beneficiario; cedere il contratto a terzi; risolvere il contratto in anticipo; costituire in pegno o vincolare il contratto Può essere una persona fisica o una persona giuridica; nel caso di persona fisica può coincidere con l assicurato Deve essere maggiorenne oppure minore emancipato E una figura contrattuale che può essere cambiata nel corso del contratto L ASSICURATO E la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto di assicurazione Può coincidere con la figura del contraente; in caso contrario deve firmare per accettazione la stipula del contratto E l unica figura contrattuale che non può mai essere cambiata La sua morte comporta obbligatoriamente la cessazione del contratto

Le figure contrattuali (2/2) IL BENEFICIARIO Può essere una persona fisica o una persona giuridica È il soggetto al quale verrà liquidato il capitale o la rendita stabiliti nel contratto Può essere una figura singola o una molteplicità di figure La designazione del Beneficiario può essere generica (eredi, figli, ecc.) oppure a favore di una persona determinata La designazione del Beneficiario può essere fatta dal Contraente: 1. al momento della stipula del contratto di assicurazione 2. con successiva designazione scritta comunicata alla compagnia 3. per testamento Il beneficiario può essere: in caso di vita: la persona fisica o giuridica che potrà godere della prestazione alla scadenza naturale della polizza (o quando essa viene riscattata dal contraente) in caso di morte: la persona fisica o giuridica che alla morte dell assicurato gode della prestazione indicata in contratto

Aspetti civilistici (1/3) Cedibilità Il Contraente ha la facoltà di cedere la contraenza a una terza persona comunicandolo per iscritto alla Società. Il nuovo Contraente dovrà comunicare sempre per iscritto la sua accettazione alla Società che emetterà una apposita appendice di polizza in cui si prende atto della variazione Pegno Il Contraente ha la facoltà di dare in pegno ad una terza persona il contratto, consegnandolo materialmente quale garanzia per una obbligazione da lui assunta nei confronti del terzo. Anche in questo caso è necessaria una appendice di polizza Il vincolo Il Contraente ha la facoltà di vincolare a favore di un non Beneficiario, terzo (in genere una Banca che gli ha erogato un mutuo), i pagamenti derivanti dal contratto. Il vincolo comporta l emissione di una apposita appendice di polizza che non consente alla società di effettuare alcun pagamento senza il consenso dell istituto vincolatario. Pertanto in caso di premorienza dell Assicurato/Contraente, la banca può ottenere il pagamento delle rate residue del mutuo e i Beneficiari/eredi l estinzione del mutuo stesso nonché incassare l eventuale quota del capitale assicurato eccedente le rate residue del mutuo.

Aspetti civilistici (2/3) Designazione e revoca del beneficiario ARTT. 1920 E 1921 C.C. Il contraente designa il beneficiario con: - Indicazione nel contratto - Testamento - Busta chiusa Il contraente revoca il beneficiario con: - Comunicazione alla Compagnia - Testamento In caso di morte del contraente/beneficiario, subentrano gli eredi Il beneficio è IRREVOCABILE quando: il contraente rinuncia per iscritto al potere di revoca il beneficiario comunica per iscritto di accettare il beneficio

Aspetti civilistici (3/3) Diritti dei creditori e degli eredi (art. 1923 Codice Civile) Le somme dovute dall'assicuratore al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni. L impignorabilità e l insequestrabilità delle prestazioni delle polizze vita può essere impugnata dal giudice fallimentare solo se dimostra che il contratto è stato stipulato dall imprenditore in un momento in cui l azienda era già in uno stato pre-fallimentare e che quindi lo scopo del Contraente era quello di sottrarre liquidità all azienda a scapito dei creditori. Solo in questo caso il giudice, può esercitare l azione revocatoria, per richiedere alla Compagnia la restituzione dei premi pagati. Gli artigiani, le ditte individuali e i liberi professionisti non sono soggetti alle procedure fallimentari.

Tassazione dei premi versati Aspetti fiscali: tassazione dei premi versati I premi non sono soggetti ad alcuna imposizione fiscale e sono detraibili nel limite del 19% per un importo massimo di euro 530, per la sola quota di premio relativa alla componente del rischio morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto. Il limite massimo di detraibilità dei premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente) è fissato a euro 1.291,14.

Tassazione delle prestazioni Aspetti fiscali: tassazione delle prestazioni In caso di decesso dell Assicurato: le prestazioni corrisposte dalla Compagnia al beneficiario (o ai beneficiari) del contratto non rientrano nell asse ereditario e sono esenti da imposte di successione e sono esenti da IRPEF per la sola parte di capitale erogato a copertura del rischio demografico. L esenzione IRPEF per la sola parte della copertura del rischio demografico è stata introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 (L. n. ì190 del 23/12/2014). Le norme contenute nella Legge si applicano per i proventi percepiti a decorrere dal 1 gennaio 2015. In caso di vita dell Assicurato: le prestazioni corrisposte dalla Compagnia in caso di vita dell Assicurato (come ad esempio in caso di riscatto), sono soggette alla seguente disciplina fiscale: persona fisica residente in Italia: le prestazioni erogate dalla Compagnia sono soggette ad un imposta sostitutiva sulla differenza tra le somme dovute dalla Compagnia e i premi pagati dal contraente; persona giuridica: le prestazioni erogate dalla Compagnia concorrono a formare il reddito del contraente in base alle regole previste in materia di determinazione del reddito d impresa.

1. Il Fondo Patrimoniale. 2. Il Vincolo di Destinazione. 3. Il Patto di Famiglia. 4. Il Trust. 5. Prodotti Assicurativi. 6. La Successione. 7. La donazione.

L articolo 536 del c.c. individua le categorie di soggetti ai quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione (c.d. legittimari ) Sono legittimari: il coniuge i figli legittimi i figli naturali gli ascendenti legittimi La successione testamentaria ai figli legittimi sono equiparati i legittimati ed i figli adottivi Il de cuius non può disporre totalmente del suo patrimonio ma è tenuto a trasferire agli eredi legittimi una parte di esso (c.d. quota legittima ), potendo disporre esclusivamente della parte del patrimonio libera da tali vincoli (c.d. quota disponibile ) E importante segnalare che al fine di determinare la quota di patrimonio disponibile occorre tener conto anche delle donazioni fatte in vita dal de cuius stesso le quali sono considerate dal legislatore come disposizioni testamentarie anticipate

La successione testamentaria Parenti esistenti del de cuius Coniuge Figlio Coniuge Quota legittima minima spettante. 1/3 al coniuge + diritto di abitazione 1/3 dell'eredità 1/4 al coniuge + diritto di abitazione 2 o più figli 1/2 da dividersi in parti uguali tra i figli. Quota disponibile 1/3 eredità - diritto di abitazione 1/4 eredità - diritto di abitazione Coniuge Figlio Fratello/i Coniuge Figli (2 o +) Fratello/i Coniuge Fratello/i Coniuge Ascendente/i Fratello/i 1/3 al coniuge + diritto di abitazione 1/3 dell'eredità 1/4 al coniuge + diritto di abitazione 1/2 dell'eredità 1/2 al coniuge + diritto di abitazione 1/2 al coniuge + diritto di abitazione 1/4 da dividersi in parti uguali 1/3 eredità - diritto di abitazione 1/4 eredità - diritto di abitazione 1/2 eredità - diritto di abitazione 1/4 eredità - diritto di abitazione

La successione e il regime matrimoniale In caso di separazione Il coniuge separato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato Il coniuge al quale non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato Il coniuge al quale sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ha diritto ad un assegno vitalizio solo nel caso in cui al momento dell apertura della successione, godeva del diritto di ricevere gli alimenti (artt. 548 e 585 c.c.). La medesima disposizione si applica anche nel caso in cui la separazione sia stata imputata ad entrambi i coniugi In caso di divorzio Al coniuge divorziato non spetta alcun diritto successorio, tuttavia se prima del decesso del de cuius godeva del diritto di ricevere gli alimenti, avrà diritto a ricevere un assegno vitalizio

Parenti esistenti del de cuius Coniuge Coniuge Successione senza testamento Tutta. Figli Uno 1/2 Coniuge 1/2 + diritto di abitazione. Quota di eredità spettante 1/3 al coniuge + diritto di abitazione. 2 o più figli 2/3 da dividersi in parti uguali tra i figli. Coniuge Ascendente/i Coniuge Fratello/i Coniuge Ascendente/i Fratello/i 2/3 al coniuge + diritto di abitazione. 1/3 da dividersi in parti uguali. 2/3 al coniuge + diritto di abitazione. 1/3 da dividersi in parti uguali. 2/3 al coniuge + diritto di abitazione. 1/4 da dividersi in parti uguali. 1/12 da dividersi in parti uguali.

1. Il Fondo Patrimoniale. 2. Il Vincolo di Destinazione. 3. Il Patto di Famiglia. 4. Il Trust. 5. Prodotti Assicurativi. 6. La successione. 7. La donazione.

La donazione L istituto della donazione rappresenta una soluzione anticipatoria del momento della successione, caratterizzata dalla potestà del donante di decidere in vita con effetto immediato rispetto alla destinazione di uno o più dei suoi beni di proprietà. Essa è perfettamente valida nell immediato, consente il godimento dei beni e dei diritti, è largamente suggerita anche dalla più recente disposizione normativa, ma non può contrastare con il rispetto della legittima ereditaria. In ragione di questo principio, tutti i beni oggetto di donazione vanno riconsiderati ai fini della determinazione dell asse ereditario e della relativa suddivisione. I beni eventualmente eccedenti le facoltà dispositive andranno riconsiderati ai fini della corretta esecuzione testamentaria con soluzioni di restituzione dei beni o di compensazione del danno verso soggetti che risultano non beneficiari della loro quota di legittima.

La donazione Le caratteristiche fondamentali dell atto sono la sua forma di atto pubblico (la cui assenza la rende nulla), fattore che ha spesso favorito la ricerca di soluzioni indirette finalizzate a raggiungere lo scopo senza effetti fiscali o di costo accessorio. Le diverse discipline fiscali hanno più volte modificato le convenienze con una soluzione attuale che rende preferibile la scelta diretta anche per la sua migliore opponibilità verso terzi. Peculiare elemento distintivo della donazione è il fatto che nel caso risultano tassati anche i titoli di Stato (esplicitamente esenti in successione). Ciò rende tali strumenti esclusi di fatto dall istituto, limitandolo ai beni immobili ed eventualmente ai mobili registrati. La finalità prevalente della donazione deve intendersi pertanto quella della esplicita destinazione di un bene ad un soggetto, con immediato godimento (o intestazione in caso di sola nuda proprietà) incidendo, salvo conguaglio sulla soluzione finale post-mortem.

La donazione Il legislatore a partire dall ottobre 2006 ha disciplinato la fattispecie con la seguente impostazione: 4%, per le devoluzioni a favore del coniuge e dei parenti in linea retta (con euro 1.000.000 di franchigia per ciascun beneficiario); 6%, per le devoluzioni in favore di fratelli e sorelle (con euro 100.000 di franchigia per ciascun beneficiario); 6%, per le devoluzioni in favore di parenti fino al 4 grado e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3 grado (senza franchigia); 8%, per le devoluzioni in favore di altri soggetti. (senza franchigia);

La donazione Casi particolari: Beni immobili esistenti in Italia: applicazione delle imposte ipotecarie e catastali secondo le aliquote ordinarie (3%). Soggetti portatori di handicap: franchigia di euro 1.500.000 per ciascun beneficiario indipendentemente dal grado di parentela. Atti di dotazione di aziende o partecipazioni di controllo a favore del coniuge o dei discendenti: esenzione dall imposizione ai sensi dell art. 3, comma 4-ter D.P.R. 346/1990; Atti non formali: (bonifici, scambio di corrispondenza, ecc.): tendenziale intassabilità, eventuale successiva tassabilità ex art 56-bis D.P.R. 346/1990.

La donazione ESEMPI DI DONAZIONI INDIRETTE: 1. Padre fidejussore escusso per debiti di un figlio con rinuncia alla rivalsa con danno per altri figli o legittimi 2. Padre che intesta una casa ad un figlio il quale non paga il bene 3. Dossier titoli intestato al figlio che non ha proceduto al pagamento dell acquisto 4. Fusione aziendale con alterazione di prezzo con vantaggio di alcuni soci rispetto ad altri, con intento di liberalità 5. Aumenti di capitale di società di famiglia senza sovrapprezzo per uno o più figli. 6. Ulteriori operazioni societarie, fiscali o civilistiche con beneficiario non operante nella fase di pagamento del corrispettivo (in tutto o in parte