CONSORZIO VOLONTARIO PER LA TUTELA, IL RISANAMENTO E LA SALVAGUARDIA DEI BACINI DELLA SPONDA ORIENTALE DEL VERBANO



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CONSORZIO VOLONTARIO PER LA TUTELA, IL RISANAMENTO E LA SALVAGUARDIA DEI BACINI DELLA SPONDA ORIENTALE DEL VERBANO REGOLAMENTO DI UTENZA PER GLI SCARICHI DIRETTI ED INDIRETTI NEI COLLETTORI CONSORTILI SISTEMA DI DISINQUINAMENTO DI LUINO Varese, Marzo 1995

INDICE

CAPITOLO PRIMO GENERALITÀ ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO Costituiscono oggetto del Regolamento di utenza le disposizioni cui sono soggetti i Comuni Consorziati e tutti gli utenti delle opere e dei servizi connessi al sistema di disinquinamento di Luino posti in essere dal Consorzio Volontario per la Tutela, il Risanamento e la Salvaguardia dei Bacini della Sponda Orientale del Verbano (di seguito chiamato Consorzio). ART. 2 - COMPETENZE DEL CONSORZIO II Consorzio provvede: alla progettazione, alla costruzione, alla modifica, al potenziamento ed all'integrazione degli impianti di depurazione, dei collettori consortili e delle stazioni di sollevamento dei liquami; all'esercizio ed alla manutenzione dei collettori e degli impianti di depurazione di sua proprietà; al rilascio della concessione di allacciamento delle fognature comunali ai collettori consortili; al rilascio, di concerto con i Comuni competenti, della concessione di allacciamento di scarichi civili ed industriali diretti ai collettori consortili; ad esprimere il parere preventivo vincolante, per il Comune, per allacciamenti alle fognature comunali da collegate o da collegarsi ai collettori consortili; a stabilire i limiti di accettabilità per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi diretti ed indiretti nei collettori consortili; ad effettuare ed a promuovere, d'intesa con le Amministrazioni interessate ed il Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione, controlli sugli scarichi che recapitano direttamente o indirettamente nelle fognature consortili; a determinare i canoni di utenza in conformità alle disposizioni finanziarie nazionali e regionali; ad adottare tutti i provvedimenti che si rendano necessari o utili per l'espletamento dei servizi connessi alla raccolta, allontanamento, depurazione e scarico dei reflui fognari provenienti dai territori di competenza dei Comuni facenti capo al sistema di disinquinamento di Luino.

ART. 3 - OBBLIGHI DEI COMUNI IN MATERIA REGOLAMENTARE I Comuni consorziati si obbligano ad osservare ed a far osservare il presente regolamento di utenza e le eventuali aggiunte o modifiche. I Regolamenti di fognatura di ogni Comune consorziato dovranno essere uniformati alle presenti disposizioni entro tre mesi dall'approvazione del presente regolamento.

CAPITOLO SECONDO DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ALLACCIAMENTI COMUNALI ART. 4 - ALLACCIAMENTI AI COLLETTORI CONSORTILI Le fognature comunali sono collegate ai collettori consortili subordinatamente alla compatibilità tecnica delle realizzazione dei collegamenti stessi. Nei collettori consortili potranno essere scaricate le sole acque nere e di prima pioggia; in via transitoria i condotti di fognatura comunale esistenti di tipo misto potranno essere allacciati ai collettori consortili solo se dotati di scaricatori di piena dimensionati nel rispetto delle vigenti normative statali e regionali. Detti sfioratori devono consentire di poter variare, all'occorrenza, le condizioni di sfioro e, quindi, le portate in tempo di pioggia. Per il collegamento delle fognature comunali, il Comune dovrà richiedere al Consorzio specifica autorizzazione all'allacciamento. La concessione all'allacciamento e scarico verrà rilasciata con atto del Presidente del Consorzio, a ciò autorizzato dal Consiglio Direttivo. La domanda di concessione all'allacciamento e scarico delle reti fognarie comunali ai collettori consortili dovrà essere corredata dalla seguente documentazione in triplice copia: 1, progetto esecutivo delle opere di allacciamento ed atti tecnici relativi alla rete fognaria da collegare ai collettori consortili firmati da tecnico comunale o professionista abilitato; 2. relazione tecnica contenente i dati relativi alla popolazione servita e da servire secondo le previsioni degli strumenti urbanistici, i dati di portata in tempo secco ed in regime di pioggia; 3. elenco delle aziende e loro classificazione in relazione alla produzione, in equiparate a civile o industriali, collegate alla rete fognaria comunale. L'elenco deve contenere tutti gli elementi atti ad individuare le caratteristiche degli scarichi; 4. ogni altro documento che il Consorzio dovesse ritenere utile ai fini della definizione tecnica dell'allacciamento. ART. 5 - ESECUZIONE DEI COLLEGAMENTI DI FOGNATURE COMUNALI I collegamenti autorizzati di fognature comunali ai collettori consortili sono realizzati a cura, spese e sotto la responsabilità esclusiva del Comune interessato.

Sono inoltre a carico del Comune tutti gli adempimenti occorrenti all'attuazione delle opere di allacciamento, come ad esempio la manomissione di sedi stradali o do suolo pubblico o privato, i provvedimenti in fatto di salvaguardia di altri servizi che dovessero interferire con i lavori e tutte le misure per garantire la sicurezza del traffico stradale. I lavori di esecuzione dell'allacciamento saranno controllati da personale dell'ufficio Tecnico consortile che dovrà essere preavvisato del loro inizio con almeno 20 (venti) giorni di anticipo. II Presidente del Consorzio, previo preavviso al Sindaco ed all'impresa esecutrice dei lavori, potrà ordinare la sospensione delle opere di allacciamento qualora i lavori non venissero condotti con l'osservanza delle prescrizioni consortili contenute nel presente regolamento o nell'atto autorizzativo rilasciato. ART. 6 - AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE DI NUOVE FOGNATURE In caso il Comune intenda realizzare nuove fognature o ristrutturare, potenziare o estendere le rete fognaria esistente dovrà informare il Consorzio inviando la documentazione prevista all'art. 4, ai fini del preventivo accertamento della possibilità ricettiva dei collettori consortili. Sulla base dei risultati dell'accertamento, il Presidente autorizzerà l'allacciamento e/o lo scarico, modificando, se dei caso, le modalità dell'esecuzione dello stesso ed i limiti delle nuove portate di massima consentite dalla capacità ricettiva della rete consortile.

CAPITOLO TERZO DISCIPLINA DELLE UTENZE ART. 7 - CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI IDRICI La classificazione degli scarichi idrici è quella prevista dalla vigente normativa statale e regionale in materia. ART. 8 - SCARICHI VIETATI Nei collettori consortili e nelle fognature comunali ad essi collegate non dovranno essere immessi i seguenti reflui: acque meteo, ad eccezione delle acque di prima pioggia come previsto dalla vigente normativa regionale; acque derivanti da cicli di raffreddamento; benzine, benzene, nafta, olio combustibile o qualsivoglia altro liquido, solido o gas infiammabile od esplosivo; sostanze tossiche o venefiche che possano costituire pericolo per l'incolumità degli uomini e degli animali, creare pubblico disagio, nuocere alle acque del recipiente ricettore finale od all'impianto di depurazione; qualsiasi sostanza che presenti proprietà tali da danneggiare i manufatti o nuocere al personale addetto alla manutenzione dei manufatti fognari; sostanze solide, viscose o polimerizzanti in quantità o dimensioni tali da causare ostruzioni nelle condotte o produrre interferenze con l'appropriato funzionamento di tutto il sistema di fognature come ad esempio: ceneri, sabbie, fango, paglia, trucioli, metalli, vetro, stracci, piume, bitume, resine e materie plastiche, legno, spazzature, sangue intero, viscere, peli e carnicci, stoviglie di carta e cartone, contenitori di liquidi, ecc.. sia interi che sminuzzati a mezzo di trituratori per rifiuti solidi; qualsiasi fluido con temperatura superiore a 40 C; oli ed emulsioni lubrorefrigeranti, oli vegetali; melme, sabbie, fanghi e torbide derivanti dalla pulizia di pozzi neri, fosse biologiche, tombini stradali e vasche di decantazione. salvo specifica autorizzazione del Consorzio, da richiedersi secondo le procedure stabilite nei successivi articoli, è vietata l'immissione nei condotti fognari consortili e comunali di scarichi contenti sostanze tossiche o nocive elencate in allegato al D.P.R.915/82, e successive modifiche ed integrazioni, e non previste nei limiti di accettabilità degli scarichi consortili

o nella tabella C della Legge 319/76 e successive modificazioni e integrazioni. ART. 9 - ALLACCIAMENTO DI SCARICHI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ALLE FOGNATURE COMUNALI COLLEGATE AI COLLETTORI CONSORTILI Gli scarichi derivanti da insediamenti produttivi devono rispettare i limiti di accettabilità del Consorzio riportati nella tabella allegata al presente regolamento. Per i parametri soggetti a valutazione specifica del caso, il Consorzio stabilirà i valori massimi di concentrazione ammissibili e le eventuali modalità di scarico da osservarsi. I limiti di accettabilità potranno essere modificati dal Consorzio anche in senso più restrittivo in relazione al corretto funzionamento dell'impianto di depurazione centralizzato. In tal caso il Consorzio stabilirà anche i termini di tempo entro i quali gli scarichi di insediamenti produttivi dovranno essere adeguati ai nuovi limiti di accettabilità. Prima di rilasciare l'autorizzazione allo scarico, il Comune ove ha sede r l'insediamento produttivo interessato trasmetterà al Consorzio copia della domanda di autorizzazione allo scarico unitamente ai seguenti documenti in triplice copia e firmati da professionista abilitato: planimetria dell'insediamento produttivo con l'indicazione delle reti interne di fognatura (acque nere, acque bianche, acque di processo), degli eventuali impianti di pretrattamento e della posizione degli allacciamenti alla fognatura comunale e delle camerette di ispezione obbligatorie; disegno dei manufatti di allacciamento e delle camerette di ispezione da collocarsi in posizione facilmente accessibile, e resa tale, per il controllo degli scarichi prima di ogni punto di innesto nella fognatura comunale; relazione tecnica descrittiva dell'attività dell'insediamento produttivo e sulla situazione di scarico redatta secondo le indicazioni dell'apposita scheda consortile allegata al presente regolamento. Entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della documentazione suddetta completa in ogni sua parte, il Consorzio rilascerà al Comune il parere preventivo vincolante. In mancanza di risposta entro il termine suddetto, il parere si intende espresso favorevolmente, mentre si interrompe con proroga di ulteriori giorni 60 (sessanta) dal ricevimento di eventuali elementi integrativi che il Consorzio ritenesse necessario acquisire per la formulazione del parere.

II Comune non potrà autorizzare lo scarico se non saranno attuati tutti gli interventi che verranno indicati ne parere rilasciato. II Comune dovrà trasmettere al Consorzio copia dell'autorizzazione di scarico entro 60 (sessanta) giorni dalla 'data di concessione della stessa. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle richieste di autorizzazione relative ad insediamenti produttivi soggetti a diversa destinazione, ampliamento o ristrutturazione di cui all'art. 10 della Legge 319/76 e successive modificazioni. ART. 10 - IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO I trattamenti necessari per adeguare le caratteristiche degli scarichi di insediamenti produttivi ai limiti di accettabilità consortili sono a totale carico dell'utente. Nel caso in _ cui, a seguito di avarie degli impianti di pretrattamento o del verificarsi di situazioni anomale, gli scarichi dovessero superare i limiti di accettabilità fissati dal Consorzio per gli elementi e le sostanze chimiche previsti nella delibera 10.01.'81 del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'inquinamento, l'utente è tenuto a cessare, nei tempi strettamente necessari, gli scarichi stessi e ad adottare, per il ripristino, gli interventi occorrenti per il ritorno alle condizioni di accettabilità. Tali casi di avaria o di situazioni animale, nonché i tempi previsti per la cessazione degli scarichi e per il ripristino delle condizioni di accettabilità, dovranno immediatamente, e comunque entro le successive 12 ore dal verificarsi dell'evento, essere segnalati ai Consorzio a mezzo di fonogramma, telegramma o fax. ART. 11 - VARIAZIONI DELLE PORTATE DI SCARICO Qualora, al di fuori dei casi previsti dall'art. 10 della Legge 319/76 e successive modificazioni, intervengano variazioni temporanee di oltre il 20% nell'arco dei due mesi in supero rispetto alla portata autorizzata, l'utente dovrà dare comunicazione, a mezzo raccomandata A.R., al Consorzio che impartirà le eventuali disposizioni a tutela del regolare funzionamento del depuratore consortile. ART. 12 - ALLACCIAMENTO DEGLI SCARICHI DI INSEDIAMENTI CIVILI Gli scarichi in fognatura comunale degli insediamenti civili o equiparati a civile dovranno avvenire direttamente senza trattamenti preliminari derivanti da inserimenti di fosse biologiche, settiche o simili.

Gli scarichi in fognatura comunale degli insediamenti civili, così come definiti dalla vigente normativa statale e regionale, sono sempre ammessi purché vengano osservate le presenti disposizioni ed il regolamento dell'ente che gestisce la pubblica fognatura. AI fine di verificare la compatibilità degli scarichi con la ricettività degli impianti consortili, il Comune dovrà preventivamente segnalare al Consorzio gli allacciamenti relativi agli insediamenti abitativi di volumetria superiore a 5.000 m3 e, indipendentemente dalla volumetria, gli allacciamenti di insediamenti con scarichi di categoria C e D o equiparati a civili, ai sensi dell'art. 1 della L.R.27.05.1958 n 62 e successive modifiche. II Consorzio esprimerà su tali allacciamenti il proprio parere di norma entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. Trascorso tale termine, il parere si intende espresso favorevolmente; il termine si interrompe con proroga di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di elementi integrativi di valutazione, che il Consorzio ritenesse necessario acquisire. II parere del Consorzio è vincolante ed il Comune non potrà autorizzare l'allacciamento se non saranno attuati tutti gli interventi prescritti dal Consorzio.

CAPITOLO QUARTO ALLACCIAMENTI DIRETTI AI COLLETTORI CONSORTILI ART. 13 - SCARICHI CONVENZIONATI Su richiesta del Comune territorialmente competente, il Consorzio potrà autorizzare l'allacciamento diretto ai collettori consortili di scarichi provenienti da insediamenti produttivi e insediamenti produttivi equiparati a civili. L'allacciamento sarà soggetto alla stipula di apposita convenzione tra il Consorzio e l'utente per quanto riguarda gli aspetti tecnico-economici. Per quanto riguarda gli insediamenti abitativi la certificazione di autorizzazione allo scarico diretto in collettore consortile, sostituirà la convenzione sopraccitata. ART. 14 - ALLACCIAMENTI DIRETTI DI SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI Gli scarichi da insediamenti produttivi sono autorizzati dal Consorzio ad immettersi nella rete di collettamento consortile sulla base della portata dichiarata e nel rispetto dei limiti di accettabilità definiti dal Consorzio. II Consorzio può stabilire limiti di accettabilità specifici per casi singoli e le eventuali modalità di scarico. La domanda di autorizzazione all'allacciamento e scarico dovrà essere trasmessa al Consorzio tramite il Comune competente per territorio. Nella domanda l'utente dovrà precisare gli elementi prescritti dalla Legge 319/76 e successive modificazioni. Alla domanda dovranno essere allegati, in triplice copia e firmati da professionista abilitato, i seguenti documenti: planimetria dell'insediamento produttivo con l'indicazione delle reti interne di fognatura (acque nere, acque bianche, acque di processo), degli eventuali impianti di pretrattamento e della cameretta di ispezione obbligatoria; disegno del manufatto di innesto al collettore consortile e della cameretta di ispezione da collocarsi a monte dell'innesto nel collettore, in posizione facilmente accessibile, per il controllo degli scarichi ; relazione tecnica descrittiva dell'attività dell'insediamento produttivo e sulla situazione di scarico redatta secondo le indicazioni dell'apposita scheda consortile allegata al presente regolamento; dichiarazione di nulla osta da parte del Comune competente per territorio.

Su richiesta del Consorzio l'utente dovrà installare dispositivi automatici di misurazione della portata, di campionamento e/o di controllo dello scarico, concordando preventivamente con il Consorzio stesso le caratteristiche tecniche delle apparecchiature. In relazione a quanto disposto dall'art. 10 della Legge 319/6 e successive modificazioni dovrà essere richiesta nuova autorizzazione, con le modalità previste nei commi precedenti, qualora l'insediamento produttivo sia soggetto a diversa destinazione, ampliamento o ristrutturazione e variazioni del ciclo produttivo che diano origine a scarichi qualitativamente o quantitativamente diversi da quelli precedentemente autorizzati. ART. 15 - ALLACCIAMENTI DIRETTI DI SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CIVILI La domanda di autorizzazione all'allacciamento e scarico dovrà essere trasmessa al Consorzio tramite il Comune competente per territorio. Alla domanda dovranno essere allegati, in triplice copia e firmati da professionista abilitato, i seguenti documenti: relazione tecnica sulla situazione di scarico; planovolumetrico e planimetria della proprietà con indicazione della rete interna di fognatura da allacciare; particolari della cameretta di ispezione obbligatoria da realizzarsi in posizione facilmente accessibile a monte dell'innesto nel collettore consortile; particolare del manufatto di innesto nel collettore consortile; dichiarazione di nulla osta rilasciata dal Comune competente per territorio; eventuale altra documentazione che sarà indicata volta per volta dal Consorzio, nel caso di insediamenti con scarichi di categoria C e D o assimilati a civili ai sensi della vigente normativa regionale in materia. ART. 16 - ONERI A CARICO DELL'UTENZA Per gli scarichi convenzionati previsti al precedente art. 13, ad esclusione degli scarichi da insediamenti abitativi, l'utente interessato verserà alla Cassa consortile un deposito cauzionale a garanzia della regolare osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, il cui ammontare e modalità saranno stabiliti volta per volta dal Consiglio Direttivo in relazione al tipo di allacciamento. II deposito cauzionale verrà restituito alla cessazione degli scarichi.

Saranno, inoltre, dovute le spese di istruttoria della pratica e di allacciamento calcolate in base a tariffe che saranno determinate con deliberazione dell'assemblea consortile o da Consiglio Direttivo su delega della stessa. Gli allacciamenti autorizzati ai collettori consortili saranno realizzati a cura, spese e sotto la responsabilità esclusiva del committente. Saranno inoltre a carico del committente tutti gli adempimenti occorrenti all'attuazione dell'intervento di allacciamento, come ad esempio i permessi per la manomissione della sede stradale o di suolo pubblico o privato, i provvedimenti in fatto di salvaguardia di altri servizi che dovessero interferire con i lavori e tutte le misure per garantire la sicurezza del traffico stradale. I lavori di esecuzione dell'allacciamento saranno controllati da personale dell'ufficio Tecnico consortile che dovrà essere preavvisato del loro inizio con almeno 20 (venti) giorni di anticipo. II Presidente del Consorzio, previo preavviso all'interessato ed all'impresa esecutrice dei lavori, potrà ordinare la sospensione delle opere di allacciamento qualora i lavori non venissero condotti con l'osservanza delle prescrizioni consortili contenute nel presente regolamento o nell'atto autorizzativo rilasciato. I rapporti tra il Consorzio e l'utente, per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, verranno disciplinati caso per caso da apposita convenzione. ART. 17 - SANZIONI In caso do inadempienze alle disposizioni del presente regolamento o a quelle della convenzione d'utenza, oltre alle sanzioni previste dalle leggi vigenti, il Consorzio, con deliberazione del Consiglio Direttivo, potrà revocare l'autorizzazione di allacciamento e scarico, recedere dalla convenzione, incamerare la cauzione, chiedere il pagamento dei danni che dovessero subire gli impianti consortili a causa della inadempienza da parte dell'utente.

CAPITOLO QUINTO CONTROLLI ART. 18 - CONTROLLO DEGLI SCARICHI II controllo degli scarichi immessi direttamente od indirettamente nella rete fognaria consortile è demandato, per quanto attiene il rispetto dei limiti di accettabilità ed alla funzionalità degli impianti di pretrattamento, ai Comuni che si avvalgono delle Aziende speciali U.S.S.L. e del P.M.I.P.. AI personale del Consorzio o della Società di Gestione delle opere consortili, munito di documentazione di riconoscimento, dovrà essere consentito l'accesso all'interno degli insediamenti, utenti dei servizi consortili, al fine di svolgere le verifiche sulle situazioni di scarico che il Consorzio riterrà necessarie per la corretta funzionalità dei propri impianti. II Consorzio, per la definizione degli aspetti tariffari, si riserva la possibilità di far effettuare prelievi ed analisi degli scarichi ponendo a carico dell'utenza le relative spese.