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Preliminarmente, si rileva che l attività edilizia ai sensi dell art. 59 della l.r. n. 6 aprile 1998, n. 11 trae legittimazione dai titoli abilitativi, tra i quali si annovera il permesso di costruire. Il rilascio di quest ultimo è subordinato alla corresponsione, da parte del richiedente, di un contributo economico commisurato all incidenza delle spese di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione (art. 64, comma 1, l.r. 11/1998). Tale contributo composto, come noto, da una quota connessa agli oneri di urbanizzazione e da un altra relativa al costo di costruzione costituisce un corrispettivo di diritto pubblico correlato al rilascio del titolo edilizio (cfr. T.A.R. Campania, sez. II, sentenza 4 dicembre 2013, n. 5485). Nel dettaglio, gli oneri di urbanizzazione sono preordinati a compensare la collettività per la costruzione di nuove opere di urbanizzazione sul territorio ovvero per il maggiore sfruttamento di quelle già esistenti mentre la quota commisurata al costo di costruzione risulta ontologicamente connessa alla tipologia e all'entità (superficie e volumetria) dell'intervento edilizio e assolve alla funzione di permettere all'amministrazione comunale il recupero delle spese sostenute dalla collettività di riferimento alla trasformazione del territorio consentita al privato istante (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 7 maggio 2015, n. 2294). Da ciò si evince come gli oneri concessori imposti al privato per il rilascio della concessione siano strettamente e rigorosamente correlati all attività di trasformazione del territorio, oggetto del permesso. Conseguenza di tale legame è quella per cui ove [il mutamento territoriale] non si verifichi o si verifichi parzialmente [ ] il pagamento [degli oneri economici] risulta privo della causa dell originaria obbligazione di dare, cosicché l importo versato va restituito (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II bis, sentenza 10 novembre 2015, n. 12693). Invero, la giurisprudenza amministrativa è costante nel riconoscere il diritto al rimborso delle somme corrisposte a titolo di oneri concessori nelle ipotesi di rinuncia, mancato utilizzo e decadenza del titolo edilizio. Le circostanze testé riportate, infatti, fanno sorgere in capo alla p.a., anche ex artt. 2033 o, comunque, 2041 c.c., l obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione e conseguentemente il diritto del privato a pretenderne la restituzione (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 20 maggio 2011, n. 3027; T.A.R. Sicilia, sede di Catania, sez. I, sentenza 18 gennaio 2013, n. 159. Ex multis, si veda anche, 2

quale giurisprudenza risalente a conferma di tale orientamento costante, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 23 giugno 2003, n. 3714). Per quanto attiene il caso di specie, non si rinvengono motivazioni per cui discostarsi dalla giurisprudenza testé citata; pertanto, si ritiene che l Amministrazione comunale sia tenuta alla restituzione degli oneri concessori versati dal privato per il rilascio del titolo edilizio cui abbia successivamente rinunciato mediante atto espresso in tal senso. Peraltro, trattandosi di pagamento di indebito oggettivo, si evidenzia come sulla somma dovuta dalla Pubblica Amministrazione al privato spetteranno anche gli interessi al tasso legale ma non la rivalutazione monetaria i quali hanno decorrenza dal giorno in cui sorge, per il Comune, l obbligo di restituzione delle somme corrisposte per gli oneri concessori (cfr. T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, sez. I, sentenza 12 dicembre 2013, n. 649; T.A.R. Lombardia, sez. IV, sentenza 16 luglio 2013, n. 1872; T.A.R. Sicilia, sede di Catania, sez. I, sentenza 18 gennaio 2013, n. 159; T.A.R. Abruzzo, sede di Pescara, sentenza 15 dicembre 2006, n. 890). Tale giorno, nel caso di specie, coincide con quello in cui è stata presentata dal titolare del permesso di costruire istanza di rimborso, per rinuncia, all attività edilizia. Per quanto concerne il regime prescrizionale del diritto al rimborso degli oneri di urbanizzazione e dei contributi commisurati al costo di costruzione, si rileva che, come enunciato dai Giudici amministrativi, in assenza di diversa disposizione normativa, il termine è quello ordinario decennale previsto all art. 2946 c.c. (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, sentenza 14 gennaio 2011, n. 152. Ex multis si veda anche T.A.R. Emilia-Romagna, sez. II, sentenza 1 luglio 2013, n. 489). La sottoposizione al termine ordinario di prescrizione decennale sia per gli oneri di urbanizzazione, sia per il costo di costruzione è stata chiaramente ribadita anche dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 16 gennaio 2009, n. 216). I Giudici di Palazzo Spada hanno, peraltro, precisato che, ai fini della decorrenza dell anzidetto termine di prescrizione, il dies a quo si identifica con quello in cui viene rilasciata la concessione edilizia da parte della Pubblica amministrazione (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 13 giugno 2003, n. 3332). Per quanto, invece, concerne la possibilità, per la Civica Amministrazione, di procedere a compensazione tra la somma dovuta al titolare del permesso di costruire per rinuncia e parte di quanto dovuto da quest ultimo per un nuovo titolo edilizio, si richiama quanto previsto 3

dall art. 1241 c.c., il quale dispone che quando due persone sono obbligate l una verso l altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono. Per sua parte, l art. 1246 c.c. vieta la compensazione in talune ipotesi, tra le quali vi è ricompresa la ricorrenza di un divieto stabilito ex lege. Le citate disposizioni normative contemplano, dunque, la compensazione quale modalità di estinzione dell obbligazione diversa dall adempimento; questa si sostanzia nell estinzione delle reciproche pretese creditorie fino alla concorrenza del medesimo valore. La disciplina dettata dal codice civile in materia di compensazione appare applicabile, in linea di massima, anche agli enti pubblici: questi, infatti, possono avvalersi delle previsioni codicistiche aventi natura privata, in assenza di una contraria disposizione di legge, nei casi in cui vi sia attinenza con le finalità pubbliche perseguite (cfr. Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, par. n. 19/2013). Come enunciato dalla giurisprudenza amministrativa, la compensazione è, quindi, una facoltà tipicamente connessa alla capacità negoziale di diritto privato, di cui le pubbliche amministrazioni ivi compresi gli enti locali dispongono, in quanto ad esse è consentito, se non prescritto, di agire in regime di diritto privato (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II, sentenza 16 febbraio 2015, n. 2659). Tale assunto è stato, invero, ribadito anche dalla magistratura contabile, per cui gli enti pubblici, nel nostro ordinamento, appaiono godere di una generale capacità giuridica di diritto privato e possono usare i relativi strumenti per svolgere la propria azione e perseguire i propri fini (cfr. Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, par. n. 103/2014). Per quanto attiene le condizioni di applicabilità dell istituto ossia, quelle indicate dall art. 1243 c.c., che richiede, perché possa procedersi a compensazione, che i debiti abbiano ad oggetto somme di danaro, ovvero una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che siano egualmente liquidi ed esigibili queste paiono ricorrere nel caso di specie, in quanto trattasi di somme di danaro dovute dall amministrazione al privato e viceversa a fronte del medesimo titolo. In ragione delle disposizioni normative e dei princìpi giurisprudenziali evidenziati, non si rinvengono, pertanto, preclusioni tali da impedire all Ente di procedere a compensazione tra le somme già incassate, e per cui è stato chiesto il rimborso dal titolare del permesso di 4

costruire, e parte degli oneri dovuti dal medesimo soggetto per il rilascio di un ulteriore titolo abilitativo, così come indicato nel quesito sottoposto all attenzione dei consulenti. * * * Riteniamo con ciò di aver esaurientemente esaminato il quesito sottoposto alla nostra attenzione. Restiamo a disposizione per qualsiasi altro chiarimento si rendesse necessario e ne approfittiamo per porgere i nostri migliori saluti, avv. Gianni Maria Saracco avv. Maria Antonietta Damato 5