Regolamento (UE) n. 650/2012: LE NORME IN MATERIA DI COMPETENZA GIURISDIZIONALE



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Regolamento (UE) n. 650/2012: LE NORME IN MATERIA DI COMPETENZA GIURISDIZIONALE Ilaria Queirolo Professore ordinario di diritto internazionale Università degli Studi di Genova Dipartimento di Giurisprudenza

CARATTERISTICHE E PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI GIURISDIZIONE Ricercata di una tendenziale coincidenza tra ius e forum: prevedibilità e certezza nell applicazione del diritto successorio (cfr. cons. 27). Ricerca di un collegamento effettivo (oggettivo: residenza; soggettivo: professio iuris) tra causa e foro non nella prospettiva dei beneficiari ma del de cuius. Competenza tendenzialmente universale del foro competente (scelta per il modello unionista, art. 4). Possibilità per le parti di chiedere al giudice di astenersi dal decidere su beni localizzati in Stati terzi (art. 12). Criterio generale di giurisdizione: residenza abituale del de cuius al momento della morte. Verifica d ufficio del rispetto delle norme sulla competenza e coordinamento nell esercizio della funzione giurisdizionale tra giudici di Stati membri (litispendenza e connessione).

LA NOZIONE DI ORGANO GIURISDIZIONALE Interpretazione estensiva alla luce delle peculiarità della materia successoria: oltre alle autorità giudiziarie, rientrano nella nozione tutte le autorità e professionisti che esercitano attività giurisdizionali delegate dalla legge (come in Ungheria) o dal giudice. La delega del giudice italiano al Notaio italiano ex art. 68 c.p.c. obbliga il Notaio italiano al rispetto dei criteri di giurisdizione del Regolamento? No, è delega di attività di esecuzione, non delega di attività giurisdizionali Non sono parte le autorità di Regno Unito, Irlanda e Danimarca. Rapporti tra regolamentazione in sede giudiziale e stragiudiziale Il Regolamento e i procedimenti di volontaria giurisdizione

I CRITERI DI COMPETENZA DETTATI DAL REGOLAMENTO: IL CRITERIO DI COMPETENZA GENERALE (Art. 4) La competenza a statuire su tutta la successione (metodo unionista) spetta agli organi dello Stato in cui il de cuius aveva la residenza abituale al momento della morte. Tendenziale coincidenza forum e ius, poiché il criterio di giurisdizione coincide con il criterio di collegamento. Semplificazione nella gestione da parte del giudice della successione internazionale. Criticità: residenza è nozione autonoma del diritto UE, fattuale e casisitica (v. cons. 23 e 24) che richiede una valutazione globale delle circostanze di vita del defunto al momento della morte (e negli anni precedenti).

ALTRI TITOLI DI GIURISDIZIONE A) Titoli derogatori rispetto al criterio della residenza fondate sulla volontà di parti (o valutazione del giudice) per assicurare la coincidenza tra forum e ius quando il de cuius ha scelto una legga straniera ma europea applicabile alla successione di 4 tipi: 1. accordo precedente l avvio dell azione 2. richiesta della parte al giudice che dispone il trasferimento 3. accettazione espressa della giurisdizione 4. accettazione tacita della giurisdizione B) Titoli suppletivi alla mancanza del criterio della residenza art. 10 foro di sussidiarietà art. 11 forum necessitatis )

1) ACCORDI DI PROROGA Presupposto: esistenza di una scelta di legge - operata dal de cuius - sulla base dell art. 22 a favore della legge di uno Stato membro Requisiti dell accordo di proroga esplicitati nell art. 5: A) Sostanziali concluso dalle parti interessate in favore dello la cui legge è applicabile per scelta del de cuius che attribuisce una competenza esclusiva che prevede una competenza generale o particolare B) Formali forma scritta data sottoscrizione Criticità: 1. cosa si deve intendere per parti interessate? 2. quale legge disciplina la validità sostanziale dell accordo? 3. quale corte è competente a statuire sulla validità dell accordo?

2) RICHIESTA DI PARTE E VALUTAZIONE DEL GIUDICE (art. 6, lett. a) Presupposto: esistenza di una scelta di legge - operata dal de cuius - sulla base dell art. 22 in favore della legge di uno Stato membro Funzionamento: 1. richiesta di una parte 2. valutazione da parte del giudice della maggiore opportunità che siano i giudici dell ordinamento la cui legge è stata scelta da de ciuis a pronunciarsi, tenuto conto: a) delle circostanze pratiche della successione b) della residenza abituale delle parti c) del luogo di localizzazione dei beni

Continua Osservazioni: la norma in esame introduce una sorta di forum non convenies; diverso da quelli previsti in altri atti diritto UE (es., R. 2201/2003, art. 15), poiché nel R. 650/2012, la declinatoria ex art. 6 fonda la competenza dell altro giudice (diverso da art. 15.5, R. 2201/2003) e può seguire unicamente alla richiesta di una parte del procedimento. Inoltre, il giudice può declinare unicamente la propria giurisdizione in favore dell ordinamento la cui legge è stata scelta dal de cuius. Criticità: assume rilievo la volontà delle altre parti? Entro quando la parte interessata può chiedere la decisione di incompetenza ex art. 6 R. 650/2012?

3) ACCETTAZIONE ESPRESSA Presupposto: esistenza di una scelta di legge - operata dal de cuius - sulla base dell art. 22 in favore della legge di uno Stato membro L art. 7 del R. 650/2012 conferma alle lettere a) e b) il contenuto degli artt. 5 e 6. È la lettera c) dell art. 7 che introduce un nuovo criterio di deroga alla giurisdizione del giudice della residenza abituale: quello della accettazione espressa di tutte le parti del giudice adito. Criticità: il Regolamento nulla dice circa i requisiti e i termini di tale accettazione.

4) ACCETTAZIONE TACITA (art. 9) Presupposto 1: esistenza di una scelta di legge - operata dal de cuius - sulla base dell art. 22 in favore della legge di uno Stato membro Presupposto 2: esistenza di un accordo di proroga tra alcune parti interessate Funzionamento: la mancata eccezione dell incompetenza del giudice prorogato fonda la competenza di detto giudice anche nei confronti di chi non era parte dell accordo. In caso di eccezione, il giudice si dichiara incompetente. Criticità: 1. Il R. 650/2012 non specifica il momento entro cui tale eccezione deve essere sollevata 2. Non esistono strumenti per il giudice di verificare la genuinità dell accettazione tacita

B) TITOLI SUPPLETIVI 1) Art. 10 Competenza sussidiaria dello Stato in cui si trovano i beni Presupposto: mancanza di residenza UE del de cuius Funzionamento Se sul territorio sono presenti beni dell asse e: a) il de cuius era cittadino, ovvero b) residente nello Stato fino a 5 anni prima della morte (ultra-attività delle residenza europea) detto Stato esercita giurisdizione universale, anche se il collegamento Stato-causa può essere meno effettivo e intenso di quello con lo Stato terzo. Se mancano a) e b), lo Stato può esercitare giurisdizione solo sui beni presenti sul territorio

Continua 2) Art. 11 Forum necessitatis Presupposto: difetto di competenza di un giudice UE ai sensi del R. 650/2012 Funzionamento: Se un procedimento non può essere iniziato in un Paese terzo, o se in tale Paese risulta impossibile iniziare un procedimento Il giudice di uno Stato membro può decidere sulla successione se la causa presenta con detto Paese un collegamento sufficiente. Obiettivi dell istituto (di natura eccezionale): assicurare tutela in caso di diniego di giustizia.

Continua Criticità: 1. seunasolacausapresentaconilforouncollegamento,ilgiudice può decidere sull intera successione anche in relazione a domande che non presentano alcun collegamento? 2. quando si può parlare di ragionevole improbabilità di svolgere il giudizio all estero?

TITOLO SPECIALE DI GIURISDIZIONE: Art. 13 in materia di giurisdizione dello Stato di residenza abituale del dichiarante Contenuto delle dichiarazioni: - dichiarazioni di accettazione di eredità, legato o quota, - dichiarazioni di limitazione della responsabilità in relazione alle passività ereditarie Condizioni di operatività espresse 1) Residenza abituale del soggetto che rende la dichiarazione in Stato differente rispetto a quello del forum successionis 2) Legge del foro ammette tale dichiarazione Condizioni di operatività implicite 3) Onere della parte che rende la dichiarazione di portarla a conoscenza del forum successionis 4) Limitatamente a dichiarazione di limitazione di responsabilità: previsione contraria della lex successionis

LITISPENDENZA (Art. 17) Nozione: 1. contemporanea pendenza di procedimenti giurisdizionali; 2. davanti a giudici di differenti Stati Ue (no Stati terzi): problema con procedimenti stragiudiziali; 3. giudici competenti: accertamento della competenza sempre effettuato d ufficio; accertamento della ricevibilità solo se citato residente fuori dal foro che rimane contumace (art. 16); 4. Identità della causa (3 elementi: interpretazione) Meccanismo della prevenzione Sospensione fino a quando sia stata accertata la competenza dell organo giurisdizionale preventivamente adito (da parte del giudice previamente adito) Dichiarazione di incompetenza Criticità: - Non assume rilievo la litispendenza Stato UE Stato terzo; neppure nella forma del Rego0lamento Bruxelles Ibis - Il meccanismo della litispendenza consente al giudice prorogato di esprimersi per primo sulla validità della proroga?

Continua Momento adizione (art. 14) a) data deposito della domanda giudiziale (se l atto è da notificarsi alla parte successivamente al deposito) b) data consegna dell atto ufficiali giudiziari addetti alla notifica (se notifica precede deposito) c) data apertura procedimento o iscrizione causa (nelle ipotesi di apertura d ufficio del procedimento).

CONNESSIONE (Art. 18) Nozione Cause con un collegamento così stretto da rendere opportune una trattazione e una decisione uniche Meccanismo sospensivo -Contemporanea pendenza di cause connesse -Davanti a giudici di Stati membri differenti -Facoltà di sospensione in capo a giudice successivamente adito Meccanismo riunitivo -Contemporanea pendenza di cause connesse -Davanti a giudici di Stati membri differenti -Facoltà di dichiarare competenza in capo a giudice successivamente adito se: a) pendenza in primo grado b) richiesta delle parti c) esiste la competenza dell organo giurisdizionale precedentemente adito per entrambe le domande d) la legge del foro precedentemente adito consente la riunione dei procedimenti.

Giurisdizione in materia di provvedimenti provvisori e cautelari (Art. 19) Nozione: - Provvisorietà (validità fino al momento in cui il giudice competente nel merito adotta i provvedimenti opportuni) - non devono arrecare pregiudizio o anticipare la decisione nel merito(riservata ad un altro giudice dell Unione) Condizioni - competenza sulla base della legge dello Stato - tipologia sulla base della legge dello Stato membro - effettività (disposte solo su beni o persone presenti nello Stato?)