Regolamento Comunale per l installazione e l esercizio degli impianti radiobase per telefonia mobile e per teleradiocomunicazioni per la diffusione di segnali radio e televisivi. Regolamento Approvato con delibera C.C. n. 35/91/190 del 29/03/2004 Testo redatto a seguito di determina n.2486 del 09/09/2004
INDICE Art. 1 Oggetto e finalità... 2 Art. 2 Ambito di applicazione... 2 Art. 3 Prescrizioni generali... 3 Art. 4 Piano Comunale di distribuzione degli impianti... 3 Art. 5 Piano annuale di localizzazione dei siti... 4 Art. 6 Approvazione del Piano annuale di localizzazione dei siti e localizzazioni... 4 Art. 7 Installazioni in coutenza e stazioni radiobase mobili... 5 Art. 8 Progettazione e documentazione richiesta... 5 Art. 9 Pubblicità dell'impianto... 5 Art. 10 Vigilanza e controlli... 5 Art. 11 Responsabilità e inadempienze... 5 Art. 12 Esecutività e norme transitorie... 6 Art. 13 Base dati delle sorgenti di emissioni elettromagnetiche... 6 Art. 14 Deroghe... 6 Art. 1 Oggetto e finalità Il presente Regolamento disciplina l installazione e/o la modifica degli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare e degli impianti per la diffusione dei segnali radiotelevisivi nel rispetto dei limiti di esposizione fissati dalla normativa statale. Le finalità del Regolamento sono quelle di dettare le linee di riferimento, le prescrizioni atte a garantire la razionalizzazione, la localizzazione più idonea sul territorio comunale al fine di rendere compatibile il servizio con le esigenze di tipo urbanistico, edilizio, estetiche, storico - artistiche, ambientali e della collettività in generale. Tali impianti, la loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre che delle disposizioni generali e specifiche in materia ambientale e di sicurezza, anche alle prescrizioni del presente regolamento. L installazione e la modifica di infrastrutture per impianti radioelettrici deve essere autorizzata dagli enti locali ai sensi della normativa vigente, fatto salvo quanto stabilito all art. 87 co. III del D.Lgs. 01/08/03 n 259 Art. 2 - Ambito di applicazione Le norme e le prescrizioni di cui al presente regolamento si applicano all intero territorio comunale. Ai fini dell applicazione del presente Regolamento, sono individuate tre zone:
Zona A: zone densamente popolate o di particolare pregio ambientale; Zona B: zone caratterizzate da media densità di popolazione; Zona C: restante territorio Tale indicazione è individuata nella cartografia allegata che fa parte integrante del presente Regolamento. Art. 3 - Prescrizioni generali Tutti gli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare e per diffusione di segnali radiotelevisivi, da realizzarsi o esistenti entro il territorio comunale, come sopra definito devono essere progettati o adeguati alla normativa tecnica vigente e rispettare i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità previsti dalla disciplina nazionale nonché le prescrizioni del presente Regolamento. Nelle zone A di cui all art. 2, del presente Regolamento, ai fini della salvaguardia ambientale e/o paesaggistica, non è, in via generale, consentita l installazione di impianti per telefonia cellulare e per la diffusione di segnali radiotelevisivi. Nelle zone B può autorizzarsi l installazione di impianti a condizione che gli stessi utilizzino tecnologia UMTS. In ogni caso il numero e l ubicazione degli impianti saranno definiti dal Piano Comunale di distribuzione degli impianti o dal Piano annuale di localizzazione dei siti presentati ai sensi dei successivi articoli. Nelle restanti zone C è consentito, in via generale, l installazione di tutti gli impianti. La base delle antenne poste sui tralicci di supporto autonomi, insistenti sul territorio edificato o destinato all edificazione, appoggiati anche su terreno devono superare di almeno tre metri l altezza delle case o delle strutture circostanti presenti in un raggio di almeno 100 metri e comunque avere un altezza non inferiore alle altezze massime di edificazione previste dal Piano Regolatore Generale Comunale per la zona, aumentate di tre metri. La base delle antenne poste sui tralicci di supporto posti su edifici, devono superare di almeno tre metri il punto più alto dell edificio e comunque non inferiore a quanto previsto dal capoverso precedente. Art. 4 - Piano Comunale di distribuzione degli impianti. Il Comune provvederà, successivamente all approvazione del presente Regolamento, alla redazione del Piano Comunale di distribuzione degli impianti. Tale piano, da considerarsi parte integrante del presente Regolamento, dovrà individuare il numero e l ubicazione degli apparati tenendo conto della conformazione del territorio e delle specifiche destinazioni ad esso impresse.
Art. 5 - Piano annuale di localizzazione dei siti I gestori degli impianti devono presentare al Comune entro il 31 gennaio di ogni anno, il piano programma per la rete riferito all intero territorio comunale, contenente la mappa completa e le caratteristiche tecniche degli impianti esistenti e da realizzare. Il Comune, entro 120 giorni dalla presentazione del piano, provvede all esame, alla valutazione congiunta ed all eventuale approvazione di detti piani. Ai fini di minimizzare l esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, verranno positivamente valutati quelli che produrranno intensità di campo minore. Il termine di 120 giorni di cui al comma 2, è interrotto in caso di richiesta di integrazioni che si rendessero necessarie. I gestori devono tenere conto, nell elaborazione del Piano annuale di localizzazione dei siti, dell eventuale presenza, nell area di interesse, di siti di proprietà pubblica ai fini delle installazioni, ove tecnicamente possibile. I gestori devono sostenere, previo concerto, le Amministrazioni comunali nella realizzazione delle attività, compreso il finanziamento di mezzi e collaborazioni che si rendessero necessarie, finalizzate all attuazione di campagne di informazione sui rischi eventuali connessi all esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici emessi dagli impianti di stazione radio base e simili, e sugli accorgimenti adottati per garantire la salute dei cittadini e la costante informazione alle popolazioni interessate attraverso il monitoraggio in continuo dei suddetti campi. Art. 6 - Approvazione del Piano annuale di localizzazione dei siti e localizzazioni In fase di valutazione congiunta del Piano annuale di localizzazione dei siti, può essere definita con l Amministrazione Comunale, mediante specifico atto convenzionale, l installazione di impianti in deroga a quanto stabilito dagli artt. 2 e 3, allorquando la scelta del sito risponda a requisiti di interesse pubblico. Il Comune mette a disposizione, ove possibile, aree ed immobili pubblici per l installazione degli impianti di telefonia cellulare, al fine di favorirne la migliore collocazione sul territorio comunale, con particolare riferimento alla minimizzazione dell esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nel rispetto dei valori stabiliti dalla normativa statale. Il Comune verifica congiuntamente ai gestori, qualora emerga l oggettiva impossibilità di utilizzo dei siti indicati dal Piano di localizzazione dei siti (per ragioni di carattere tecnico, urbanisticoedilizio, etc.), le alternative di localizzazione, nel rispetto dei vincoli dimensionali tecnici della rete. Il Comune altresì valuta con i gestori, nel caso di impianti esistenti da riqualificare, l onere derivante dalle delocalizzazioni richieste, anche attraverso la diversificazione dei canoni di locazione degli immobili di proprietà comunale.
Art. 7 - Installazioni in coutenza e stazioni radiobase mobili In caso di richiesta di installazione in aree in cui sia già stato raggiunto il numero massimo di impianti assentibili dovranno essere adottate misure di condivisione delle infrastrutture impiantistiche esistenti, nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici previsti dalla normativa vigente. Al fine di garantire una ordinata distribuzione degli impianti, l Amministrazione Comunale promuove la coutenza degli stessi. Le stazioni radiobase trasportabili (installazioni non fisse) possono essere realizzate solo temporaneamente e ai sensi della normativa vigente. Art. 8 - Progettazione e documentazione richiesta L istanza di autorizzazione all installazione o la modifica di infrastrutture per impianti radioelettrici da presentarsi all ente locale deve essere conforme al modello A dell allegato 13 del D.lgs. 259/2003. La denuncia di inizio attività di cui all art. 87 comma III del D.lgs. 259/2003 deve essere conforme al modello B allegato al presente Regolamento. Art. 9 Pubblicità dell impianto In posizione visibile in area pubblica dovrà essere installato un cartello in materiale resistente, di dimensioni A3 riportante l indicazione dei seguenti dati relativi all impianto: 1. Stazione per (tipo di impianto) 2. Società: (Nome della Società e sede legale attuale) 3. Potenza del trasmettitore Watt, per un totale di Watt Potenza Effettiva irradiante (Effective Radiated Power - ERP).. - 4. Altezza dal suolo del centro dell antenna in metri, ecc. Art. 10 - Vigilanza e controlli Ai fini dell attuazione del presente regolamento, le funzioni di controllo e vigilanza saranno svolte, oltre che dal Dipartimento Provinciale dell Agenzia Regionale Protezione Ambientale competente per la tematica radiazioni non ionizzanti, anche dalle strutture tecniche comunali competenti. Art. 11 - Responsabilità e inadempienze Le responsabilità dell applicazione del presente regolamento sono a carico dei responsabili tecnici dei singoli impianti e/o dei proprietari degli stessi.
Il Sindaco procederà alla disattivazione degli impianti nei casi e secondo le modalità fissate dalla normativa vigente. Fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalla normativa nazionale e regionale in materia, in caso di inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 a 500,00. Le somme derivanti dalle sanzioni comminate verranno utilizzate per la realizzazione di interventi in campo ambientale. Art. 12 Esecutività e norme transitorie Le disposizioni di cui al presente regolamento entrano in vigore secondo quanto stabilito dallo Statuto Comunale. I titolari o Legali Rappresentanti degli apparati per telefonia cellulare e per la diffusione di segnali radiotelevisivi esistenti devono, entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, presentare un piano di adeguamento alle prescrizioni ivi previste nonché alla normativa generale in vigore, il quale preveda oltre agli accorgimenti tecnici, i tempi necessari alla sua attuazione. Con l entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso incompatibili. Art. 13 Base dati delle sorgenti di emissioni elettromagnetiche L Amministrazione Comunale provvederà alla misurazione del fondo elettromagnetico su tutto il territorio comunale nonché al rilievo strumentale di tutti gli impianti di emissione elettromagnetica esistenti, entro un anno dall approvazione del presente regolamento. Tali rilievi, unitamente alla documentazione elettronica dei singoli impianti, costituiranno una base dati delle Emissioni Elettromagnetiche della Città di Alessandria. Art. 14 - Deroghe Il Sindaco con specifico provvedimento può autorizzare la deroga alle presenti disposizioni.