LIMITI ALLA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA: I CHIARIMENTI DEFINITIVI

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Circolare N. 05 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale 22 gennaio 2010 LIMITI ALLA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA: I CHIARIMENTI DEFINITIVI Come noto, dal 1 gennaio 2010 l utilizzo in compensazione del credito annuale IVA nel modello F24, per importi superiori a 10.000, può essere eseguita dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione annuale. Inoltre, l utilizzo in compensazione del credito IVA per importi superiori a 15.000 annui, richiede l apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dalla quale emerge il credito. Con Circolare n. 1/2010, l Agenzia delle Entrate ha finalmente risolto i principali dubbi inerenti l applicazione pratica della nuova disciplina. LA NUOVA DISCIPLINA PER LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA Al fine di contrastare il fenomeno delle compensazioni di crediti inesistenti, l art. 10, DL 78/2009 (c.d. Manovra d Estate ), ha introdotto importanti modifiche alle regole per la compensazione del credito IVA annuale ed infrannuale (si veda la circolare n. 65/2009). In particolare, il nuovo dettato normativo, in vigore dal 1 gennaio 2010, distingue tre tipologie di compensazioni IVA: 1) compensazioni per importi sino a 10.000, per le quali non è previsto alcun particolare adempimento, la compensazione può quindi essere effettuata dal 1 gennaio 2010; 2) compensazioni per importi superiori a 10.000 e fino a 15.000: il credito IVA può essere utilizzato a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (o istanza infrannuale) da cui emerge il credito stesso; 3) compensazioni per importi superiori a 15.000: il credito IVA può essere utilizzato a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale da cui emerge il credito stesso, munita del visto di conformità o, in alternativa per le società soggette al controllo contabile, della sottoscrizione da parte del revisore contabile. Attenzione: tali nuove regole interessano esclusivamente le c.d. compensazioni orizzontali del credito IVA annuale/infrannuale esposto nelle dichiarazioni presentate dal 1 gennaio 2010 (mod. IVA 2010 e istanze infrannuali relative al 2010). Ne deriva che le compensazioni verticali in sede di liquidazione IVA periodica, come pure le compensazioni in mod. F24 tra altri tributi/contributi, non sono interessate dalle limitazioni in commento. Nello scorso mese di dicembre, l Agenzia delle Entrate è intervenuta in materia (si veda la circolare n. 2/2010) fornendo i primi chiarimenti relativamente al canale telematico sul quale viaggeranno i mod. F24 con crediti IVA di importo superiore a 10.000 (Provvedimento 21.12.2009), sulle modalità per il rilascio del visto di conformità (Circolare n. 57/E/2009) nonché sulle procedure da seguire per l utilizzo in compensazione del credito IVA da parte di un soggetto diverso rispetto a quello in capo a cui il credito è maturato (Risoluzione n. 286/E/2009). Con l attesa Circolare n. 1/2010, l Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori importanti chiarimenti sulla nuova disciplina. RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 1 di 5

L UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2008 Considerato che le nuove limitazioni all utilizzo in compensazione del credito IVA si applicano al credito che scaturisce dal 2009 (come risultante dal mod. IVA 2010): il credito IVA annuale 2008 (risultante dalla dichiarazione mod. IVA 2009), i crediti trimestrali relativi al 2009 (emersi dalle istanze mod. IVA TR presentate nel 2009), potranno continuare ad essere utilizzati in compensazione anche nel corso dell anno 2010, senza subire alcuna limitazione (anche se superiori alle soglie di 10.000/15.000). Pertanto, il credito IVA 2008 potrà essere liberamente compensato sino alla presentazione della dichiarazione annuale IVA 2010 relativa al 2009. Presentata la dichiarazione, il credito IVA 2008 confluirà nel credito IVA 2009 e, pertanto, sarà soggetto alle nuove limitazioni. Un contribuente dispone di un credito IVA 2008 pari a 50.000. Tale credito potrà essere liberamente utilizzato in compensazione orizzontale sino a quando non sarà presentato il mod. IVA 2010. LA COMPENSAZIONE VERTICALE L Agenzia delle Entrate conferma che la nuova stringente disciplina trova applicazione con esclusivo riferimento alle compensazioni orizzontali del credito IVA. Perciò le c.d. compensazioni verticali, ossia le compensazioni del credito IVA maturato nell anno precedente con l IVA dovuta a titolo di acconto, saldo o versamento periodico non subiscono alcuna limitazione anche se transitano nel mod. F24. Infatti, come opportunamente chiarito dalle Entrate, l esposizione nel mod. F24 di questa compensazione (come pure, a maggior ragione, l utilizzo interno in sede di liquidazione IVA) rappresenta di fatto solo una diversa modalità di utilizzo dell eccedenza IVA a credito. L Agenzia precisa inoltre che, se nella medesima delega di pagamento il contribuente utilizza in compensazione crediti IVA, anche maturati in anni diversi, con debiti relativi ad IVA e ad altre imposte, premi o contributi, la compensazione sarà prioritariamente attribuita a copertura dei debiti IVA, a partire dai crediti esposti di più remota formazione. CREDITO IVA INFERIORE A EURO 10.000 Alla compensazione dei crediti IVA di ammontare pari o inferiore a 10.000 continuano ad applicarsi le vecchie regole e, pertanto, non è prevista alcuna limitazione. Il credito può quindi essere immediatamente utilizzato in compensazione nel mod. F24 con altri tributi e/o contributi. Una volta raggiunto tale limite, ogni ulteriore compensazione (anche se di importo inferiore a 10.000) può avvenire solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA da cui emerge il credito. CREDITO IVA SUPERIORE A EURO 10.000 L Agenzia delle Entrate chiarisce che il limite di 10.000 va riferito all anno di maturazione del credito e non all anno solare di utilizzo in compensazione. Inoltre, il limite va calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito (annuale o infrannuale). 100122 CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 2 di 5

In buona sostanza, i contribuenti che dispongono sia del credito IVA annuale, sia del credito IVA maturato trimestralmente, nello stesso anno solare hanno a disposizione due distinti plafond cui fare riferimento: uno riferito al credito IVA annuale, l altro riferito alla sommatoria dei crediti IVA trimestrali. Nel 2010, un contribuente dispone di un credito IVA 2009 pari a 80.000 e di un credito IVA trimestrale (formatosi nel secondo e nel terzo trimestre 2010) pari a 50.000. Il contribuente dispone pertanto di due distinti plafond da utilizzare autonomamente in compensazione nel mod. F24: 1) il primo di 80.000 riferito al credito annuale IVA 2009, da utilizzare in compensazione con il codice tributo 6099 (anno di riferimento 2009); 2) il secondo di 50.000 (pari alla sommatoria dei crediti maturati nei due trimestri 2010), da utilizzare in compensazione con i codici tributo 6037 e 6038 (anno di riferimento 2010). CREDITO ANNUALE IVA COMPENSAZIONE CREDITO IVA 2 DISTINTI PLAFOND SOMMATORIA CREDITI IVA TRIMESTRALI IL CANALE TELEMATICO Come noto (si veda la circolare n. 2/2010), il credito IVA annuale e trimestrale di importo superiore a 10.000 può essere utilizzato in compensazione solo tramite i servizi telematici messi a disposizione dell Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). L Agenzia delle Entrate esorta i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti IVA in misura superiore a 10.000 annui, ad utilizzare tali servizi telematici anche per l invio dei modelli F24 contenenti singolarmente compensazioni inferiori a 10.000, ovvero la cui somma non ha ancora raggiunto il limite di 10.000. LA TEMPISTICA DI INVIO DEI MODELLI Come indicato dalle Entrate nel Provvedimento 21.12.2009, l invio telematico dei modelli F24 contenenti compensazioni IVA superiori all importo annuo di 10.000 va effettuato almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione/istanza trimestrale. Sul punto, l Agenzia delle Entrate precisa che il limite temporale di 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione/istanza va osservato indipendentemente dalla data di addebito indicata nel modello che, in ogni caso, non può essere inferiore al sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione/ istanza. Infatti, a seguito dell invio telematico del mod. F24, l Agenzia delle Entrate fornisce inizialmente una comunicazione attestante l avvenuta acquisizione del file. Successivamente, una volta riscontrato il rispetto dei requisiti previsti dalla disciplina, l Agenzia fornisce una seconda comunicazione di accettazione o di scarto del mod. F24. L Agenzia suggerisce pertanto di effettuare l invio dei modelli F24 con alcuni giorni di anticipo rispetto alla scadenza dei termini di versamento, così da avere la possibilità, in caso di scarto della delega, di ritrasmetterla previa rimozione dell errore che ne ha determinato la mancata accettazione, evitando di incorrere nelle conseguenti sanzioni. 100122 CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 3 di 5

LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA ANNUALE Dal dettato normativo dell art. 10, DL 78/2009, non si comprendeva se le nuove soglie di 10.000/15.000 andassero riferite al credito complessivo annuo o all importo parziale da utilizzare in compensazione. Ebbene, l Agenzia specifica che il limite di 10.000/15.000 è da riferirsi all importo del credito utilizzato in compensazione (non all ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione annuale). Un contribuente dispone di un credito IVA 2009 pari a 50.000. Tale credito potrà essere liberamente utilizzato in compensazione orizzontale sino all ammontare di 10.000. Raggiunto tale limite, ogni ulteriore compensazione deve avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2010. Inoltre, l utilizzo di somme superiori a 15.000 richiede la presentazione di una dichiarazione munita del visto di conformità. L Agenzia delle Entrate sottolinea altresì che al contribuente non è richiesto di fornire nella dichiarazione IVA l importo che intende destinare alla compensazione orizzontale e di quello che intende utilizzare in detrazione nell anno successivo. Inoltre, il contribuente che presenta la dichiarazione annuale IVA senza il visto di conformità e, pertanto, può utilizzare in compensazione importi sino a 15.000, può comunque rettificare la propria scelta presentando una dichiarazione correttiva/integrativa, munita del visto, entro 90 giorni dal termine di presentazione (30 settembre anno successivo a quello di riferimento). LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA INFRANNUALE La compensazione del credito IVA trimestrale richiede la presentazione, in via telematica, del mod. IVA TR entro il mese successivo al trimestre di riferimento, indipendentemente dall ammontare del credito compensabile. In particolare, gli utilizzi in compensazione per importi pari o inferiori alla soglia di 10.000 possono essere effettuati senza attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell istanza mentre, le compensazioni per importi superiori a 10.000 possono essere effettuate a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell istanza. TRIMESTRE TERMINE PRESENTAZIONE ISTANZA COMPENSAZIONE DAL: 10.000 > 10.000 1 trimestre 30 aprile 1 aprile 16 maggio 2 trimestre 31 luglio 1 luglio 16 agosto 3 trimestre 31 ottobre 1 ottobre 16 novembre Come specificato dall Agenzia delle Entrate, il plafond di 10.000 va riferito al credito IVA infrannuale dato dalla somma dei tre trimestri dell anno e non al singolo trimestre. Un contribuente dispone di un credito IVA infrannuale relativo al primo trimestre 2010 pari a 7.000. Tale credito può essere utilizzato in compensazione senza attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della relativa istanza. Nel secondo trimestre 2010 lo stesso contribuente presenta un credito pari a 5.000. Tale credito può essere utilizzato in compensazione senza attendere la presentazione dell istanza per la quota pari a 3.000 (7.000 1 trimestre + 3.000 2 trimestre = 10.000). 100122 CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 4 di 5

L Agenzia delle Entrate specifica infine che le istanze trimestrali, anche se superiori alla soglia di 15.000, non richiedono l apposizione del visto di conformità. LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA IN FORMA AUTONOMA Come noto, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale IVA di importo superiore a 10.000, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito. A tal fine è stata prevista la possibilità di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma a decorrere dal 1 febbraio di ciascun anno. I soggetti che presentano la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma entro il mese di febbraio dell anno successivo a quello di riferimento, sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione dati IVA. Tale possibilità interessa anche i contribuenti con un credito IVA inferiore o pari a 10.000. Pertanto, i soggetti che presenteranno il mod. IVA 2010 (relativo al 2009) entro il prossimo 1 marzo 2010 (il 28.2 cade di domenica) sono esonerati dalla presentazione della comunicazione dati IVA 2009. Se la dichiarazione annuale IVA presenta un debito verso l Erario deve invece essere obbligatoriamente presentata in forma unificata (ossia, nel mod. UNICO). IL REGIME SANZIONATORIO In tema di sanzioni, l Agenzia delle Entrate specifica che la sanzione del 30% (per omesso versamento ex art. 13, D.Lgs. 471/1997), risulta applicabile anche alle seguenti ipotesi compensazione di crediti di ammontare superiore a 10.000, senza che sia stata presentata preventivamente la dichiarazione IVA annuale; compensazione di crediti di ammontare superiore a 15.000, senza che sia stato apposto il visto di conformità sulla dichiarazione. Parrebbe comunque applicabile l istituto del ravvedimento operoso. 100122 CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 5 di 5