Circolare di febbraio 13 Santa Lucia di Piave, lì 28 febbraio 13 Oggetto: " la responsabilità fiscale nei contratti di appalto / subappalto e le questioni operative " ; Modello Ire e la prossima scadenza del 2 aprile 2013, consegna del Modello CUD da parte dell'inps Come noto il «Decreto Crescita» (in vigore dal 12.8.2012) ha modificato la disciplina in materia di responsabilità nell ambito dei contratti di appalto e subappalto introducendo una nuova normativa che riguarda la responsabilità dell appaltatore, quella del committente ed il profilo oggettivo e soggettivo della nuova disciplina. La nuova norma prevede che la disciplina in esame: è applicabile ai contratti di appalto / subappalto di opere, forniture o servizi conclusi da: soggetti che pongono in essere operazioni rilevanti ai fini IVA; società di capitali, cooperative, Enti pubblici, ecc.); Per quanto attiene alla responsabilità, in sintesi: - l appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore per gli adempimenti tributari riguardanti il contratto di subappalto; - il committente ha (soltanto) l obbligo di verificare, prima di pagare la fattura, che l appaltatore (e gli eventuali subappaltatori) abbia effettuato i suddetti adempimenti. L appaltatore per evitare la responsabilità solidale deve verificare che i versamenti, scaduti alla data di pagamento del corrispettivo, siano stati regolarmente effettuati. A tal fine l appaltatore deve acquisire, prima del pagamento del corrispettivo, la documentazione comprovante che il subappaltatore ha effettuato regolarmente i suddetti versamenti. 1
CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA In merito alla dichiarazione sostitutiva l Agenzia ha precisato che la stessa deve contenere: l indicazione del periodo di liquidazione dell IVA relativa alle fatture emesse dall appaltatore / subappaltatore con riferimento alle prestazioni effettuate nell ambito del contratto di appalto /subappalto. In particolare è necessario altresì specificare se: - per le suddette operazioni è stato applicato il reverse charge o il regime «IVA per cassa»; - la liquidazione IVA ha comportato un versamento d imposta ( in questo caso vanno riportati gli estremi del relativo mod. F24) - l indicazione del periodo nel quale le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale / parziale ( in questo caso caso vanno riportati gli estremi del relativo mod. F24 ) - l attestazione che i versamenti effettuati includono l IVA e le ritenute riferibili al contratto di appalto / subappalto per il quale la dichiarazione viene resa. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (artt. 2 e 47, DPR n. 445/2000) Il sottoscritto.... nato a.. il residente in Via n.. codice fiscale, in qualità di legale rappresentante della società... con sede in Via n.., partita IVA / codice fiscale, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall art. 76, DPR n. 445/2000, sotto la propria esclusiva responsabilità, DICHIARA ai sensi e per gli effetti dell art. 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, DL n. 223/2006, come modificati dall art. 13-ter, DL n. 83/2012, tenendo presente i chiarimenti forniti dall Agenzia delle Entrate nella Circolare 8.10.2012, n. 40/E: di essere appaltatore/subappaltatore in forza del contratto di appalto/subappalto stipulato in data. con l impresa., avente sede in Via n.., partita IVA / codice fiscale, avente ad oggetto.; di aver provveduto agli adempimenti fiscali di seguito specificati, derivanti dal suddetto contratto, sulla base delle seguenti fatture: in relazione alle prestazioni -n., emessa in data ; -n., emessa in data ; -n., emessa in data ; 2
Versamenti IVA L IVA relativa alle suddette fatture: -è stata contabilizzata nella liquidazione relativa al mese di. Ovvero al trimestre, che si è chiusa con un debito / credito di.. (in presenza di più liquidazioni, specificare i dati di tutte le liquidazioni -il suddetto debito IVA di è stato versato mediante mod. F24 presentato il n. di protocollo. Il debito è stato totalmente / parzialmente compensato con crediti d imposta a disposizione per relativi a (in presenza di più versamenti, specificare i dati di tutti i versamenti). I suddetti versamenti includono l IVA riferibile al contratto di appalto/subappalto oggetto della presente dichiarazione. -non è stata ancora liquidata in quanto è stato applicato il regime della c.d. «IVA per cassa», disciplinato dall art. 7, DL n. 185/2008 o dall art. 32-bis, DL n. 83/2012; -non è stata liquidata in quanto è stato applicato il meccanismo del c.d. «reverse charge», ex art. 17, comma, DPR n. 633/72 e DM (specificare specie); -non è stata liquidata in quanto è stato applicato il regime dei minimi disciplinato dall'art. 27 del D.L. n. 98/2011; -non è stata ancora liquidata, non essendo ancora scaduti i termini di legge. Versamenti ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente In relazione alle prestazioni di lavoro dipendente utilizzate nell ambito del contratto in oggetto, le relative ritenute alla fonte: -sono state operate nel mese di dell anno.. e sono state versate per un importo di mediante mod. F24 presentato il n. di protocollo. Tale somma è stata totalmente / parzialmente compensata con crediti d imposta a disposizione per relativi a (in presenza di più versamenti, specificare i dati di tutti i versamenti). I suddetti versamenti includono le ritenute sui redditi di lavoro dipendente riferibili al contratto oggetto della presente dichiarazione. -sono state operate nel mese di dell anno.. e non sono state versate, non essendo ancora scaduti i termini di legge. In relazione all esecuzione del suddetto contratto non sono state utilizzate prestazioni di lavoro dipendente. Utilizzo di subappaltatori 3
Il sottoscritto dichiara altresì che, in relazione all esecuzione del contratto in oggetto: non si è avvalso di subappaltatori; si è avvalso dei seguenti subappaltatori, con riferimento ai quali si allega la copia della documentazione fornita dai medesimi ai sensi e per gli effetti della disciplina in oggetto: -Impresa con sede in, partita IVA / codice fiscale ; -Impresa con sede in, partita IVA / codice fiscale ; -Impresa con sede in, partita IVA / codice fiscale ; Si allega altresì la fotocopia della carta di identità n., rilasciata da.. il., in corso di validità. Luogo e data Firma del dichiarante.. Per ricevuta.. Informativa sul trattamento dei dati personali In relazione agli obblighi previsti dall art. 13, D.Lgs. n. 196/2003, i dati raccolti sono previsti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno oggetto di trattamento, sia in forma cartacea che mediante strumenti informatici, in relazione agli obblighi legali e contrattuali derivanti dal contratto di appalto/subappalto in oggetto. Questioni operative La disciplina in esame ha un applicazione generalizzata e pertanto non limitata al settore edile. Sul punto infatti l Agenzia evidenzia che lo scopo della norma non è quello di contrastare l evasione nel settore edile bensì: «di far emergere base imponibile in relazione alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di contratti di appalto e subappalto intesi nella loro generalità, a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti». Assumendo rilevanza soltanto il contratto di appalto (e degli eventuali subappalti) l Agenzia, conferma che sono escluse dalla nuova disciplina le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi quali, ad esempio: a) gli appalti di fornitura di beni. Tale tipologia contrattuale anche se richiamata dal comma 28ter, non è prevista nelle disposizioni contenute nei commi 28 e 28-bis che, richiamano esclusivamente l appalto di opere o servizi; b) il contratto d opera, ex art. 2222, C.c. (ciò conferma l esclusione professionali e dei piccoli artigiani senza organizzazione di mezzi); c) il contratto di trasporto, ex art. 1678 e seguenti, C.c.; d) il contratto di subfornitura, ex Legge n. 192/98; e) le prestazioni rese nell ambito del rapporto consortile. 4
In merito al profilo soggettivo l Agenzia specifica che la disciplina in esame: è applicabile ai contratti di appalto / subappalto conclusi: - da soggetti che stipulano tali contratti nell ambito di un attività rilevante ai fini IVA; - in ogni caso, dai soggetti di cui agli artt. 73 e 74, TUIR (società di capitali, cooperative, Enti pubblici, ecc.); non è applicabile: - alle «stazioni appaltanti» ( amministrazione aggiudicatrice o ad un altro soggetto che affida appalti pubblici di lavori, forniture o servizi concessioni di lavori pubblici o di servizi sottoposti alla disciplina del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. - ai privati; - ai condomini poiché non riconducibili «fra i soggetti individuati agli articoli 73 e 74 del TUIR». Va sottolineato inoltre che non necessariamente il contratto di appalto / subappalto devono assumere la forma scritta infatti, nella prassi, si riscontrano molti casi conclusi in forma verbale. MODELLO IRE E PROSSIMA SCADENZA DEL 02 APRILE 2013 Come noto, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici è riconosciuta una detrazione delle spese sostenute nella misura del 55%. L agevolazione è stata più volte prorogata; per il 2012 la legge ha disposto l ulteriore proroga relativamente alle spese sostenute nel periodo 1.1 30.6.2013, fermi restando i requisiti richiesti ed i valori massimi di spesa. La possibilità di fruire della detrazione del 55% relativamente ai casi in cui: i lavori proseguono oltre il periodo d imposta, ossia iniziano in un periodo d imposta e proseguono in quello/i successivo/i; ovvero sono sostenute spese in più periodi d imposta, ossia nel periodo precedente a quello in cui i lavori sono terminati e in quello in cui i lavori terminano, richiede la presentazione all Agenzia delle Entrate del mod. IRE denominato «Comunicazione per lavori che proseguono oltre il periodo d imposta», approvato dalla stessa Agenzia con il Provvedimento 6.5.2009. La presentazione del mod. IRE è finalizzata a comunicare all Agenzia l ammontare delle spese sostenute in ogni periodo d imposta ed in particolare in quelli precedenti rispetto all anno in cui gli interventi sono terminati, per consentire «il monitoraggio dell onere a carico del bilancio erariale per ciascun esercizio finanziario, derivante dalla detrazione d imposta del 55 per cento». 5
Come sopra accennato, la comunicazione in esame va presentata qualora i lavori proseguano per più di 2 anni e quindi in un periodo d imposta siano sostenute spese per interventi non terminati nel periodo stesso. Così, ad esempio, è necessario presentare il mod. IRE se i lavori di riqualificazione e risparmio energetico per i quali si intende beneficiare della detrazione del 55%: sono iniziati nel corso del 2012 e terminati o termineranno nel 2013; sono iniziati nel 2011, proseguiti nel 2012 e terminati o termineranno nel 2013; sono proseguiti / iniziati nel 2012, proseguiranno nel 2013 e termineranno nel 2014; con sostenimento delle relative spese nelle diverse annualità. Il mod. IRE va presentato, al sussistere delle predette condizioni, da tutti i soggetti beneficiari della detrazione del 55%, titolari o meno di reddito d impresa, ossia privati, enti non commerciali che esercitano esclusivamente attività istituzionale, società semplici ed associazioni professionali, ditte individuali, società di persone (snc e sas) e società di capitali (srl, spa, ecc.). La comunicazione in esame va presentata all Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro 90 giorni dalla fine del periodo d imposta nel quale i lavori non sono terminati e sono state sostenute spese. Pertanto, per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare che hanno sostenuto spese nel 2012 per lavori iniziati / eseguiti nel 2012 e proseguiti nel 2013, il mod. IRE va presentato entro il 2.4.2013 (il 31.3 cade di domenica e l 1.4 è festivo) A tal fine, va utilizzato l apposito software denominato «IRE2009» disponibile sul sito Internet dell Agenzia delle Entrate ovvero un software «esterno» che fornisca un file conforme alle specifiche tecniche fissate con il Provvedimento 21.12.2009. La presentazione tardiva (oltre il 2.4.2013) ovvero l omessa presentazione del mod. IRE, come precisato dall Agenzia delle Entrate nella Circolare 23.4.2010, n. 21/E: non preclude la possibilità di beneficiare della detrazione del 55%; comporta l applicazione della sanzione da 258 a 2.065. 6
Da quest'anno il CUD dell'inps non arriva per posta, ma via internet La Circolare INPS 26 febbraio 2013, n. 32, fa sapere che l'istituto, in qualità di sostituto d imposta, consegnerà il modello CUD 2013 attraverso internet e non più in formato cartaceo direttamente a domicilio del titolare. Una norma della Legge di stabilità 2013 prevede che l'invio a casa è fatto solo su espressa richiesta da parte dell'interessato. Il CUD 2013 va consegnato dai datori di lavoro o dall ente pensionistico di riferimento entro venerdì 28 febbraio 2013. Serve per compilare il modello 730 se il pensionato dispone anche di altri redditi o degli immobili se vuole portare in detrazione alcune spese sostenute. Il modello sarà disponibile a partire dal 28 febbraio nella sezione Servizi al cittadino del sito dell INPS, dove, previa identificazione con il PIN, potrà essere visualizzato e stampato dall utente. Coloro i quali hanno specificato all atto della richiesta del PIN un indirizzo di posta elettronica ordinaria (quindi non certificata), saranno informati della disponibilità del modello sul sito via e mail. Per i possessori di casella PEC, se ovviamente nota all istituto previdenziale, il modello verrà invece recapitato direttamente all indirizzo di posta elettronica certificata comunicato. E' però possibile seguire altre vie per avere il CUD: gli sportelli veloci delle Agenzie dell INPS per il rilascio del CUD cartaceo; le postazioni informatiche self service presso tutte le Strutture territoriali dell INPS; l indirizzo e mail richiestacud@postacert.inps.gov.it messo a disposizione proprio per fare richiesta di inoltro del modello; i Centri di assistenza fiscale; gli Uffici postali appartenenti alla rete Sportello Amico ; Sportello mobile per soli utenti ultraottantacinquenni e pensionati residenti all estero. Sempre disponibili, a fornire ogni ulteriore informazione o chiarimento, l'occasione è gradita per i migliori saluti. 7