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Varese, 23 Dicembre 2009 E - MAIL: segreteria2@studiocastelli.com NOVITA IVA NEI RAPPORTI INTRACOMUNITARI E CON SOGGETTI EXTRA UE Il Consiglio dei Ministri del 12.11.2009 ha approvato lo schema di D.lgs..che recepisce le novità IVA, novità che avranno effetto dall 01.01.2010, previste dalle Direttive n. 2008/8/CE, 2008/9/CE e n. 2008/17/CE. In attesa della definitiva approvazione da parte del Parlamento, si segnalano le novità del provvedimento, che riguardano: il presupposto territoriale dell iva, nonché i rimborsi dell imposta assolta in altri Stati UE (da soggetti passivi italiani) o di quella assolta in Italia (da soggetti passivi non residenti). 1. Territorialità ai fini IVA nelle prestazioni di servizi: novità Il legislatore comunitario prevede la distinzione tra prestazioni business to business (B2B) e prestazioni business to consumer (B2C), essendo la prima (B2B) l ipotesi di scambio del servizio tra soggetti entrambi identificati ai fini IVA ed essendo la seconda (B2C) l ipotesi di servizio reso al consumatore finale, cioè al soggetto che non detrae l iva sull acquisto. 1. Per le prestazioni business to business (B2B) vi è una nuova regola generale basata sul luogo di residenza del committente (soggetto in grado di autofatturare i servizi ricevuti); 2. per le prestazioni business to consumer (B2C) resta in vigore l attuale regola generale basata sul luogo di domicilio del prestatore. Per effetto di tale modifiche al presupposto territoriale, anche l art. 17 del DPR 633/72 è stato in parte riformulato, generalizzando l applicazione della procedura di autofatturazione rispetto a tutte le prestazioni di servizi che abbiano come destinatario un committente soggetto iva in Italia. A tal proposito è opportuno ricordare che la nozione di soggetto, contenuta nella Direttiva Comunitaria 2008/112/CE, prevede che, per le persone giuridiche, sia sufficiente il possesso della partita iva mentre per le persone fisiche e altresì necessario che il committente utilizzi il servizio nell ambito della propria attività d impresa o professionale. A decorrere dalla data dell 01.01.2010 anche i cosiddetti servizi generici (fino ad oggi la normativa iva CEE si era occupata solamente di servizi relativi a trasporti ed intermediazioni) hanno rilevanza nei rapporti intracomunitari. Per rendere praticabile l applicazione dei nuovi principi è stato esteso l ambito di utilizzo del reverse charge (auto fatturazione) che diventa dall 01.01.2010 la regola generale per l assolvimento dell iva in caso di prestazioni di servizi 1

realizzate da soggetti non residenti (comunitari e non) a favore di un operatore italiano soggetto iva. 1.1 Regola generale per i servizi generici La direttiva 2008/8/CE stabilisce in linea di principio, si considera come luogo della prestazione di servizi il luogo in cui il servizio reso, il diritto ceduto o concesso o il bene locato sono utilizzati o sfruttati. Il luogo impositivo coincide con quello in cui è stabilito: il committente, se soggetto ; (nuovo criterio) il prestatore, se il committente non è un soggetto. (continua a valere la regola precedente) Il nuovo art. 7-ter co. 1 del DPR 633/72, in linea con la citata normativa europea, prevede che le prestazioni di servizi si considerano effettuate in Italia quando il committente: è un soggetto italiano; non è un soggetto, se il prestatore è invece un soggetto italiano. Inoltre il nuovo art. 21 co. 6 del DPR 633/72 dispone che la fattura deve essere obbligatoriamente emessa per le prestazioni di servizi rese a committenti residenti in altri Paesi comunitari, con l indicazione che trattasi di operazioni non soggette ad iva in Italia ai sensi dell art. 7-ter DPR 633/72 con indicazione del numero identificativo IVA comunitario del committente. 1.2 Deroghe territoriali per servizi specifici In deroga alla regola di carattere generale analizzata al punto (1.1) la direttiva comunitaria ha fissato disposizioni diverse basate sui criteri attualmente vigenti per individuare il luogo di tassazione di alcune tipologie di servizi. 1.2.1 Servizi oggettivamente localizzabili Gli artt. 7 quater e 7-quinquies stabiliscono la territorialità per alcune tipologie di servizi, la cui localizzazione è oggettivamente determinabile in funzione di specifici parametri. Servizi Committente Domicilio committente Criterio territoriale Norma di riferimento Servizi relativi a Art. 7-quater co. beni immobili, ubicazione 1 lett. a) comprese le dell immobile perizie, le prestazioni di agenzia e la fornitura di alloggi nel settore alberghiero o in 2

settori con funzioni analoghe Trasporto di passeggeri Ristorazione e catering Locazione, leasing, noleggio a breve termine di mezzi di trasporto Ristorazione e catering a bordo di aerei, navi o treni Servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili, ivi comprese fiere e esposizioni nonché i servizi accessori. Chiunque Irrilevante Distanza percorsa in Italia materiale esecuzione disponibilità del mezzo (nella UE), con utilizzo nella UE. Utilizzo del mezzo in Italia se il mezzo è messo a disposizione fuori dalla UE partenza, se prestazioni rese nel corso della parte del trasporto passeggeri interno alla Ue materiale esecuzione co. 1 lett. b) co. 1 lett. c) co. 1 lett. e) co. 1 lett. d) Art. 7 quinquies co. 1 3

1.2.2. Servizi specifici resi a committenti non soggetti passivi L art. 7-sexies del DPR 633/72 individua, in deroga all art. 7-ter co. 1 lett.b), la territorialità per alcune tipologie di servizi resi a committenti non soggetti passivi. Servizi Committente Domicilio committente Criterio territoriale Norma di riferimento Intermediazioni in Non soggetto Irrilevante Luogo di Art. 7- sexies co. nome e per conto effettuazione 1 lett. a) del cliente dell operazione intermediata Trasporti, non intracomunitari di beni Trasporti intracomunitari di beni con inizio del trasporto nel territorio dello Stato Lavorazioni e perizie relative a beni mobili materiali, prestazioni accessorie ai trasporti Locazione, leasing, noleggio non a breve termine di mezzi di trasporto (oltre 30 gg) di durata e (oltre 90 gg per i natanti) e-commerce diretto Non Non soggetto Irrilevante Distanza percorsa Art. 7- sexies co. nel territorio 1 lett. b) dello stato Non soggetto Irrilevante Luogo di inizio del trasporto Non soggetto Irrilevante Luogo di esecuzione Non soggetto Italiano Luogo di disponibilità del mezzo (nella UE), con utilizzo nella UE. Utilizzo del mezzo in Italia se disponibile fuori dalla UE soggetto Italiano Italia, se prestatore extra ue co. 1 lett. c) co. 1 lett.d) co. 1 lett. e) co. 1 lett.f) 4

Telecomunicazione e teleradiodiffusione Telecomunicazioni e teleradiodiffusione Non Non soggetto soggetto UE In Italia se prestatore italiano, con utilizzo nella UE Irrilevante In italia se prestatore extraue, con utilizzo in Italia Art. 7-sexies co. 1 lett.g) Art. 7-sexies co. 1 lett. g) 2 Novità in materia di rimborsi IVA In materia di rimborsi l art. 38-ter del DPR 633/72, riguardante i rimborsi a soggetti non residenti, è stato abrogato. Contestualmente, in conformità alla direttiva 2008/9/CE, sono stati introdotti gli artt. 38-bis 1 e 38- bis 2 che disciplinano, rispettivamente, il rimborso dell imposta assolta in altri Stati UE da un soggetto iva italiano e l esecuzione dei rimborsi per l iva assolta in Italia da soggetti residenti in altri stati UE, mentre il nuovo 38-ter regola i rimborsi eseguiti a favore di soggetti residenti in Paesi Extra Ue. 2.1. Rimborso dell iva assolta da soggetti passivi iva italiani in altri Stati UE Il nuovo art. 38-bis 1 stabilisce che i soggetti passivi stabiliti in Italia, se hanno effettuato acquisti o importazioni di beni/servizi con iva assolta in altro Paese UE, possono chiedere il rimborso dell imposta presentando un apposita istanza all Agenzia delle Entrate, tramite un portale elettronico ad hoc. Lo Stato Estero notifica al richiedente non solo la data in cui gli è pervenuta la richiesta dallo Stato Italiano, ma anche la propria decisione in merito entro 4 mesi dalla ricezione della domanda. L Agenzia delle Entrate provvede ad inoltrare la richiesta del rimborso allo Stato Ue competente dopo avere verificato se il soggetto italiano ha i requisiti per ottenere il rimborso; sono esclusi i casi in cui il soggetto non ha svolto attività d impresa e effettuato solo operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione. 2.2. Rimborso dell imposta assolta in Italia da soggetti non residenti, stabiliti in altri Paesi UE Per ottenere il rimborso il soggetto non residente attiverà nel proprio Stato di residenza la procedura già descritta nel precedente punto 2.1. L art. 38 bis 2 pone inoltre le seguenti condizioni per l accesso alla procedura in esame: 1. l imposta chiesta a rimborso deve essere detraibile in Italia; 2. il richiedente non deve essere dotato di stabile organizzazione in Italia. 5

2.3. Rimborso dell imposta a favore di soggetti extracomunitari (art. 38 ter DPR 633/72). La condizione preliminare per il rimborso è l esistenza di un accordo di reciprocità con il singolo Paese extra UE, accordo attualmente esistente solo con Svizzera e Norvegia. Tale diritto spetta per l iva relativa agli acquisti e importazioni di beni mobili e servizi inerenti l attività. Cordiali Saluti Studio Castelli Professionisti Associati 6