Compravendita internazionale di merci: questioni di giurisdizione

Documenti analoghi
Come negoziare contratti che tutelino l esportatore italiano nei più importanti mercati emergenti

Competenza giurisdizionale e regolamento Bruxelles I e I bis

Compravendita nell'ue: quale il giudice competente?

Il contratto di distribuzione. Giurisprudenza italiana e possibili effetti della sentenza della Corte di Giustizia europea

Progetti di ingegneria di società francese per cliente italiano: quale giurisdizione?

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Nozioni preliminari. Non universalità della giurisdizione italiana. Le nozioni di giurisdizione e di competenza. La dottrina del forum non conveniens.

Cenni sulla contrattualistica internazionale

Gli obblighi del venditore. L importanza degli Incoterms 2010 e le garanzie del venditore: il passaggio del rischio tra venditore e compratore

Il criterio della competenza territoriale nel procedimento di separazione consensuale di cui all art. 711 c.p.c.

Corso di diritto internazionale privato e processuale. Dott. Daniele Amoroso

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA UNIVERSITÀ DI TRENTO A/A PROF. AVV. ROBERTO CECCON

Risoluzione del 03/10/2008 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

Indice. L evoluzione della disciplina dello spazio giudiziario europeo e il suo àmbito di applicazione 1. Premessa alla VII edizione. Capo I. pag.

***I PROGETTO DI RELAZIONE

Oneri non apparenti e danni da comportamento illegittimo della pubblica amministrazione.

Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Contratti di compravendita internazionale con condizioni generali.

Sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) nella causa Car Trim GmbH contro KeySafety Systems s.r.l.

Lo screening dei soggetti e dei prodotti: responsabilità delle imprese. nella conclusione dei contratti di vendita internazionali

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 6 agosto 2013 (OR. en) 12974/13 Fascicolo interistituzionale: 2013/0268 (COD) JUSTCIV 178 CODEC 1889 PI 113

OGGETTO: IVA - Reverse-charge nel comparto dell edilizia- Interpretazione art. 17, sesto comma, lett. a), D.P.R. n. 633/1972 Istanza di interpello.

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

-Ussembu

(7) Si deve includere nel campo d applicazione del presente regolamento la parte essenziale della materia civile e commerciale, esclusi alcuni

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Tribunale di Pistoia

Centro Produttività Veneto CCIA - Vicenza 28 ottobre 2008 Vicenza

LA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 1968 E LA SUA REVISIONE

REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE E LITISPENDENZA

Relatore : Avv. Marcello Mantelli. Operatività e modalità di lavoro con il Perù. Progetto Integrato di Mercato PIM America Latina

INDICE. capitolo i CONCETTO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

(Guadalajara, 18 settembre 1961)

RISOLUZIONE N. 370/E

IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI BENI MOBILI NEI PAESI BRIC (BRASILE, FEDERAZIONE RUSSA, INDIA, CINA)

INDICE SOMMARIO. Prefazione... Pag. V CAPITOLO I IL PROBLEMA DEL CARATTERE INTERNAZIONALE DELLE FATTISPECIE E LE POSSIBILI SOLUZIONI

La trascrizione in Italia delle sentenze di divorzio ottenute all'estero

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE

Lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale

Convenzione concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee

Il principio consensualistico, caratteri e disciplina giuridica

Normativa e prassi amministrativa

Importazione in regime di transito comunitario esterno: determinazione in dogana delle spese di trasporto

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

OGGETTO: Istanza di interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n ALFA S.P.A - corretta applicazione dell imposta sulle assicurazioni

L atto pubblico notarile in diritto comunitario

LE COMPETENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL UE (disposizioni scelte del TFUE)

Legge 31 maggio 1995, n. 218 RIFORMA DEL SISTEMA ITALIANO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

TRIENNIO SPERIMENTALE. Contenuti della disciplina: ELEMENTI DI DIRITTO. Terzo anno I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO

IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE ITCG UMBERTO I PROF. ALESSANDRO MARINELLI A.S.2015/2016

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA E DEI CONSUMATORI DIREZIONE GENERALE DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI

Le sentenze della Corte di Giustizia dell'unione Europea. rilevanti in materia di asilo analizzate da Asilo in Europa

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA FUCHS LUBRIFICANTI SPA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI

LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE DEL GIUDICE STRANIERO

Legge applicabile: dalla Convenzione di Roma al Regolamento Roma I

Domande Frequenti (F.A.Q.) Diritto di famiglia, successioni, contratti

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

Libro I Disposizioni generali. Titolo I Degli organi giudiziari. Capo I Del giudice. Sezione I Della giurisdizione e della competenza in generale

Senato della Repubblica XVIII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 359

Archivio selezionato: Sentenze Cassazione civile

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 aprile Giulia Pugliese contro Finmeccanica SpA, Betriebsteil Alenia Aerospazio

Se la società costituita in Italia trasferisce la sede all'estero il giudice è competente a dichiarare il fallimento

REGOLAMENTO (CE) N. 1988/2006 DEL CONSIGLIO. del 21 decembre 2006

OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lettera a) legge 27 luglio 2000, n. 212 Estrazione da depositi Iva

IL DIRITTO DEI SOCIAL PROFILI DI DIRITTO NETWORKS INTERNAZIONALE PRIVATO

CASSAZIONE CIVILE - Sezione III - sentenza n. 20 del 2 gennaio 2009

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA, di seguito denominati le Parti ARTICOLO 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

7232/19 ADD 1 REV 1 1 TREE.2.B LIMITE IT

Corte di Giustizia CE, sez. II - 13 dicembre 2007, C-463/06 Pres Timmermans - Rel Toader - FBTO Schadeverzekeringen NV c.

Focus On 21 novembre 2014

RISOLUZIONE N. 114/E

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 9 giugno 2011 (*)

ALLEGATO ALL OFFERTA VINCOLANTE. Contratto di Compravendita TRA

I GIUDIZI DI OPPOSIZIONE ALL ESECUZIONE

COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE MOBILITÀ E TRASPORTI

ESTRATTI DIRETTIVE EUROPEE CONCERNENTI LA PATENTE DI GUIDA. Direttiva del Consiglio 19 luglio 1991 concernente la patente di guida (91/439/CEE)

Definizione di "Esportatore" Articolo 1 (19) UCC DA

La trasparenza nel processo davanti alla Corte di Giustizia dell UE Maria Cristina Reale Università dell Insubria Como

L ESECUTIVITÀ DELLE DECISIONI SVIZZERE IN ITALIA: CASI PRATICI

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2019, n. 18

COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE MOBILITÀ E TRASPORTI

Sentenza. che l inadempimento della convenuta era totale;

LA DISCIPLINA EUROPEA DEL PROCESSO CIVILE ITALIANO

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 22 novembre 2001 *

Roma, 20 Aprile Alle Direzioni Regionali e Provinciali. Agli Uffici dell Agenzia delle entrate

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 3 maggio 2007 *

L. 6 febbraio 2006, n. 64 (1).

RISOLUZIONE N. 86/E. Quesito

Protocollo alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR)

Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

Transcript:

Compravendita internazionale di merci: questioni di giurisdizione In quali casi un venditore o un acquirente italiano possono citare davanti ad un tribunale del proprio paese rispettivamente il proprio acquirente o il proprio venditore straniero? Esaminiamo le due ipotesi più ricorrenti: merce difettosa e mancato pagamento. La materia è regolata principalmente da: * legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) * convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (ora sostituita dal regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000) * convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 * convenzioni bilaterali in materia, stipulate con alcuni paesi stranieri. Nell'ambito dell'unione europea il regolamento sopra citato si applica ai procedimenti giudiziari iniziati a partire dall'1 marzo 2002; la convenzione di Lugano rimane ancora applicabile in riferimento a paesi EFTA che non fanno parte dell'ue (ad esempio la Svizzera, l'islanda e la Norvegia); mentre la legge 31 maggio 1995, n. 218 trova applicazione in tutti gli altri casi (salva la prevalenza delle disposizioni contenute nell'eventuale convenzione bilaterale in vigore col paese in questione). La giurisdizione italiana nei confronti dello straniero La possibilità di citare un convenuto straniero davanti ai tribunali italiani non è assoluta, ma dipende dalla sussistenza di determinati criteri di collegamento. In particolare, in materia di obbligazioni contrattuali (come appunto nel caso di un contratto di vendita internazionale di merci), la giurisdizione italiana nei confronti del convenuto straniero, non domiciliato in Italia, sussiste nella sola ipotesi in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita in Italia. Questo principio è contenuto nell'articolo 5 del regolamento CE n. 44/2001, e ancor prima nel corrispondente articolo della convenzione di Bruxelles del 1968, cosi come nella convenzione di Lugano del 16 settembre 1988. Per quanto riguarda invece la legge 31 maggio 1995, n. 218, occorre osservare che l'articolo 3 co. 2 richiama, per quanto riguarda l'esistenza della giurisdizione italiana in materia di obbligazioni contrattuali, la corrispondente sezione della convenzione di Bruxelles: "La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 o 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione

delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27.09.68, resi esecutivi con la L. 21.06.71, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l'italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo d'applicazione della Convenzione". Si è formata quindi nel corso di questi decenni una vastissima giurisprudenza che riguarda principalmente l'interpretazione dell'articolo 5 della convenzione di Bruxelles, non solo da parte dei giudici nazionali, ma altresi della Corte di Giustizia delle Comunità europee. Per quanto riguarda i contratti di compravendita internazionale nelle ipotesi di difetti della merce e di mancato pagamento del prezzo occorre distinguere: * laddove debba applicarsi la convenzione di Lugano * laddove si debba ancora applicare la convenzione di Bruxelles (in particolare in forza del richiamo operato dalla legge 31 maggio 1995, n. 218). Determinazione del luogo di esecuzione dell'obbligazione Ai sensi dell'art. 5 n. 1 della convenzione di Bruxelles e del corrispondente articolo della convenzione di Lugano, la giurisdizione competente a conoscere di una controversia in materia contrattuale è quella del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, rileva l'obbligazione che si assume inadempiuta e, nel caso di vendita di merci di cui si lamenti la non conformità al contratto, quella di consegna delle stesse, mentre, nel caso di mancato pagamento, quella relativa al pagamento del prezzo. In entrambi i casi, il luogo dell'esecuzione va determinato in base al diritto nazionale applicabile al contratto. Tale diritto va determinato secondo le norme di diritto internazionale privato del giudice adito, e quindi, nel caso dell'italia, in base alla legge 31 maggio 1995, n. 218, che rinvia, in materia di obbligazioni contrattuali, alla convenzione di Roma del 19.06.80, salvo in ogni caso l'applicabilità delle convenzioni internazionali. Tuttavia, nel caso di compravendita internazionale, si dovrà applicare la convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980, qualora le parti siano residenti in paesi che hanno ratificato tale convenzione, o quando la legge applicabile al contratto (in forza della normativa di diritto internazionale privato del giudice adito) sia quella di un paese (come ad esempio l'italia) che ha ratificato detta convenzione.

1. Difetti della merce Applicando i criteri sopra esposti, si avrà (in riferimento a contratti cui si applica la convenzione di Bruxelles o quella di Lugano), per l'ipotesi in cui la domanda azionata riguardi dei presunti vizi della merce fornita, che l'obbligazione dedotta in giudizio (della quale si lamenta l'inadempimento) è quella di consegnare merce conforme al contratto. Tale obbligazione in base alla convenzione di Vienna consiste, se il contratto di vendita implica il trasporto della merce, nel rimettere la merce al primo vettore, affinché la faccia pervenire al compratore. Pertanto, qualora, come nella maggior parte dei casi, il venditore si limiti a consegnare la merce al primo vettore o a uno spedizioniere sito nel proprio paese, il luogo di esecuzione di tale obbligazione sarà quello del paese di residenza del venditore. Questo significa che, nella maggior parte dei casi, il giudice italiano non avrà giurisdizione in riferimento a domande di risarcimento o di risoluzione del contratto per presunti vizi della merce, proposte nei confronti di un venditore straniero, allorché quest'ultimo si sia limitato a consegnare la merce al primo vettore, o allo spedizioniere, situato nel proprio paese. Ad una diversa conclusione è giunta invece la giurisprudenza nel caso in cui l'obbligazione del venditore non riguardava soltanto la consegna delle merci al primo vettore, o allo spedizioniere, ma comprendeva anche l'obbligo di installare la merce (ad esempio, un macchinario) presso il domicilio dell'acquirente. In questo caso, si è ritenuto che l'obbligazione dovesse eseguirsi presso la sede dell'acquirente, e quindi, se l'acquirente era domiciliato in Italia, il venditore straniero poteva essere citato davanti ai tribunali italiani. 2. Mancato pagamento del prezzo Qualora invece la domanda azionata riguardi il mancato pagamento del prezzo, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio si ritiene essere quello del domicilio del venditore, dato che, ai sensi della convenzione di Vienna, il prezzo deve essere pagato, in mancanza di un diverso accordo, presso la sede di affari del venditore. Quindi, ad esempio, nell'ipotesi di mancato pagamento del prezzo di una vendita effettuata dall'italia all'estero, il venditore italiano potrà proporre l'azione per il mancato pagamento del prezzo davanti ai tribunali italiani.

L'interpretazione dell'art. 5 del regolamento CE n. 44/2001 Nell'ambito dei paesi UE, trova applicazione il regolamento CE n. 44/2001 (con alcune eccezioni riguardanti la Danimarca). L'articolo 5 prevede sempre, quale regola generale, che una persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro possa essere convenuta in un altro Stato membro, se si tratta di controversia in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita. Come è stato osservato dall'ancora scarsa giurisprudenza in materia (ad esempio: Tribunale di Padova, Sezione di Este), a differenza di quanto previsto dalla convenzione di Bruxelles, il regolamento non richiede, quantomeno in materia di compravendita di beni, che venga innanzitutto "localizzata" l'obbligazione controversa. Difatti, il legislatore comunitario, limitatamente alle ipotesi rientranti nell'ambito dell'art. 5 n. 1 lett. b), ha predeterminato quale debba essere considerato il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio. Pur facendo salvo un diverso accordo delle parti, tale luogo è stato individuato, in materia di vendita di merci, nel "luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto". Si tratta quindi di una finzione giuridica perché il criterio vale per qualsiasi obbligazione facente capo al venditore e al compratore: * quella relativa alla consegna delle merci * ma anche quella relativa al pagamento del prezzo. Questo significa che sia che la domanda azionata riguardi dei presunti difetti della merce, sia che riguardi il mancato pagamento del prezzo, ai fini dell'esistenza della giurisdizione italiana sul convenuto straniero, occorrerà che il luogo di consegna dei beni sia situato in Italia. In tal senso si è pronunciato recentemente il Tribunale di Arezzo, secondo cui a norma dell'art. 5 del Regolamento Ce 44/2001 del 22.12.2000 il luogo di consegna dei beni costituisce criterio di individuazione della competenza per tutte le obbligazioni comunque scaturenti dal contratto di compravendita, compresa quella relativa al pagamento del prezzo. L'applicazione pratica di questo principio comporta comunque delle difficoltà interpretative altrettanto complesse rispetto a quelle sorte in relazione all'articolo 5 della convenzione di Bruxelles, sopra esaminato. Si discute infatti se tale luogo coincida con la destinazione finale, oppure debba essere individuato nel luogo dove il venditore, in mancanza di una diversa previsione contrattuale, deve eseguire la propria obbligazione di consegna, e cioè, in forza dei criteri

previsti dalla convenzione di Vienna, nel luogo della consegna della merce al primo trasportatore. Nel primo senso, si è pronunciato il Tribunale di Rovereto, dichiarando il difetto di giurisdizione rispetto ad un contratto di vendita con una società inglese, ritenendo che da un'interpretazione letterale del regolamento Ce n. 44/2001, deve ritenersi che il luogo di consegna della merce sia quello in cui la merce perviene nella disponibilità materiale del destinatario, luogo che di regola coincide con il domicilio del convenuto. Avv. Antonio Braggion, Milano Consulente Promofirenze Newsletter n. 26 (21/12/2006) - 21 dicembre 2006