Compravendita internazionale di merci: questioni di giurisdizione In quali casi un venditore o un acquirente italiano possono citare davanti ad un tribunale del proprio paese rispettivamente il proprio acquirente o il proprio venditore straniero? Esaminiamo le due ipotesi più ricorrenti: merce difettosa e mancato pagamento. La materia è regolata principalmente da: * legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) * convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (ora sostituita dal regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000) * convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 * convenzioni bilaterali in materia, stipulate con alcuni paesi stranieri. Nell'ambito dell'unione europea il regolamento sopra citato si applica ai procedimenti giudiziari iniziati a partire dall'1 marzo 2002; la convenzione di Lugano rimane ancora applicabile in riferimento a paesi EFTA che non fanno parte dell'ue (ad esempio la Svizzera, l'islanda e la Norvegia); mentre la legge 31 maggio 1995, n. 218 trova applicazione in tutti gli altri casi (salva la prevalenza delle disposizioni contenute nell'eventuale convenzione bilaterale in vigore col paese in questione). La giurisdizione italiana nei confronti dello straniero La possibilità di citare un convenuto straniero davanti ai tribunali italiani non è assoluta, ma dipende dalla sussistenza di determinati criteri di collegamento. In particolare, in materia di obbligazioni contrattuali (come appunto nel caso di un contratto di vendita internazionale di merci), la giurisdizione italiana nei confronti del convenuto straniero, non domiciliato in Italia, sussiste nella sola ipotesi in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita in Italia. Questo principio è contenuto nell'articolo 5 del regolamento CE n. 44/2001, e ancor prima nel corrispondente articolo della convenzione di Bruxelles del 1968, cosi come nella convenzione di Lugano del 16 settembre 1988. Per quanto riguarda invece la legge 31 maggio 1995, n. 218, occorre osservare che l'articolo 3 co. 2 richiama, per quanto riguarda l'esistenza della giurisdizione italiana in materia di obbligazioni contrattuali, la corrispondente sezione della convenzione di Bruxelles: "La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 o 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27.09.68, resi esecutivi con la L. 21.06.71, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l'italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo d'applicazione della Convenzione". Si è formata quindi nel corso di questi decenni una vastissima giurisprudenza che riguarda principalmente l'interpretazione dell'articolo 5 della convenzione di Bruxelles, non solo da parte dei giudici nazionali, ma altresi della Corte di Giustizia delle Comunità europee. Per quanto riguarda i contratti di compravendita internazionale nelle ipotesi di difetti della merce e di mancato pagamento del prezzo occorre distinguere: * laddove debba applicarsi la convenzione di Lugano * laddove si debba ancora applicare la convenzione di Bruxelles (in particolare in forza del richiamo operato dalla legge 31 maggio 1995, n. 218). Determinazione del luogo di esecuzione dell'obbligazione Ai sensi dell'art. 5 n. 1 della convenzione di Bruxelles e del corrispondente articolo della convenzione di Lugano, la giurisdizione competente a conoscere di una controversia in materia contrattuale è quella del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, rileva l'obbligazione che si assume inadempiuta e, nel caso di vendita di merci di cui si lamenti la non conformità al contratto, quella di consegna delle stesse, mentre, nel caso di mancato pagamento, quella relativa al pagamento del prezzo. In entrambi i casi, il luogo dell'esecuzione va determinato in base al diritto nazionale applicabile al contratto. Tale diritto va determinato secondo le norme di diritto internazionale privato del giudice adito, e quindi, nel caso dell'italia, in base alla legge 31 maggio 1995, n. 218, che rinvia, in materia di obbligazioni contrattuali, alla convenzione di Roma del 19.06.80, salvo in ogni caso l'applicabilità delle convenzioni internazionali. Tuttavia, nel caso di compravendita internazionale, si dovrà applicare la convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980, qualora le parti siano residenti in paesi che hanno ratificato tale convenzione, o quando la legge applicabile al contratto (in forza della normativa di diritto internazionale privato del giudice adito) sia quella di un paese (come ad esempio l'italia) che ha ratificato detta convenzione.
1. Difetti della merce Applicando i criteri sopra esposti, si avrà (in riferimento a contratti cui si applica la convenzione di Bruxelles o quella di Lugano), per l'ipotesi in cui la domanda azionata riguardi dei presunti vizi della merce fornita, che l'obbligazione dedotta in giudizio (della quale si lamenta l'inadempimento) è quella di consegnare merce conforme al contratto. Tale obbligazione in base alla convenzione di Vienna consiste, se il contratto di vendita implica il trasporto della merce, nel rimettere la merce al primo vettore, affinché la faccia pervenire al compratore. Pertanto, qualora, come nella maggior parte dei casi, il venditore si limiti a consegnare la merce al primo vettore o a uno spedizioniere sito nel proprio paese, il luogo di esecuzione di tale obbligazione sarà quello del paese di residenza del venditore. Questo significa che, nella maggior parte dei casi, il giudice italiano non avrà giurisdizione in riferimento a domande di risarcimento o di risoluzione del contratto per presunti vizi della merce, proposte nei confronti di un venditore straniero, allorché quest'ultimo si sia limitato a consegnare la merce al primo vettore, o allo spedizioniere, situato nel proprio paese. Ad una diversa conclusione è giunta invece la giurisprudenza nel caso in cui l'obbligazione del venditore non riguardava soltanto la consegna delle merci al primo vettore, o allo spedizioniere, ma comprendeva anche l'obbligo di installare la merce (ad esempio, un macchinario) presso il domicilio dell'acquirente. In questo caso, si è ritenuto che l'obbligazione dovesse eseguirsi presso la sede dell'acquirente, e quindi, se l'acquirente era domiciliato in Italia, il venditore straniero poteva essere citato davanti ai tribunali italiani. 2. Mancato pagamento del prezzo Qualora invece la domanda azionata riguardi il mancato pagamento del prezzo, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio si ritiene essere quello del domicilio del venditore, dato che, ai sensi della convenzione di Vienna, il prezzo deve essere pagato, in mancanza di un diverso accordo, presso la sede di affari del venditore. Quindi, ad esempio, nell'ipotesi di mancato pagamento del prezzo di una vendita effettuata dall'italia all'estero, il venditore italiano potrà proporre l'azione per il mancato pagamento del prezzo davanti ai tribunali italiani.
L'interpretazione dell'art. 5 del regolamento CE n. 44/2001 Nell'ambito dei paesi UE, trova applicazione il regolamento CE n. 44/2001 (con alcune eccezioni riguardanti la Danimarca). L'articolo 5 prevede sempre, quale regola generale, che una persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro possa essere convenuta in un altro Stato membro, se si tratta di controversia in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita. Come è stato osservato dall'ancora scarsa giurisprudenza in materia (ad esempio: Tribunale di Padova, Sezione di Este), a differenza di quanto previsto dalla convenzione di Bruxelles, il regolamento non richiede, quantomeno in materia di compravendita di beni, che venga innanzitutto "localizzata" l'obbligazione controversa. Difatti, il legislatore comunitario, limitatamente alle ipotesi rientranti nell'ambito dell'art. 5 n. 1 lett. b), ha predeterminato quale debba essere considerato il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio. Pur facendo salvo un diverso accordo delle parti, tale luogo è stato individuato, in materia di vendita di merci, nel "luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto". Si tratta quindi di una finzione giuridica perché il criterio vale per qualsiasi obbligazione facente capo al venditore e al compratore: * quella relativa alla consegna delle merci * ma anche quella relativa al pagamento del prezzo. Questo significa che sia che la domanda azionata riguardi dei presunti difetti della merce, sia che riguardi il mancato pagamento del prezzo, ai fini dell'esistenza della giurisdizione italiana sul convenuto straniero, occorrerà che il luogo di consegna dei beni sia situato in Italia. In tal senso si è pronunciato recentemente il Tribunale di Arezzo, secondo cui a norma dell'art. 5 del Regolamento Ce 44/2001 del 22.12.2000 il luogo di consegna dei beni costituisce criterio di individuazione della competenza per tutte le obbligazioni comunque scaturenti dal contratto di compravendita, compresa quella relativa al pagamento del prezzo. L'applicazione pratica di questo principio comporta comunque delle difficoltà interpretative altrettanto complesse rispetto a quelle sorte in relazione all'articolo 5 della convenzione di Bruxelles, sopra esaminato. Si discute infatti se tale luogo coincida con la destinazione finale, oppure debba essere individuato nel luogo dove il venditore, in mancanza di una diversa previsione contrattuale, deve eseguire la propria obbligazione di consegna, e cioè, in forza dei criteri
previsti dalla convenzione di Vienna, nel luogo della consegna della merce al primo trasportatore. Nel primo senso, si è pronunciato il Tribunale di Rovereto, dichiarando il difetto di giurisdizione rispetto ad un contratto di vendita con una società inglese, ritenendo che da un'interpretazione letterale del regolamento Ce n. 44/2001, deve ritenersi che il luogo di consegna della merce sia quello in cui la merce perviene nella disponibilità materiale del destinatario, luogo che di regola coincide con il domicilio del convenuto. Avv. Antonio Braggion, Milano Consulente Promofirenze Newsletter n. 26 (21/12/2006) - 21 dicembre 2006