Quadro FC REDDITI DEI SOGGETTI CONTROLLATI RESIDENTI IN STATI O TERRITORI CON REGIME FISCALE PRIVILEGIATO

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Quadro FC REDDITI DEI SOGGETTI CONTROLLATI RESIDENTI IN STATI O TERRITORI CON REGIME FISCALE PRIVILEGIATO ADEMPIMENTO NOVITÀ 2016 SOGGETTI INTERESSATI SOGGETTI ESCLUSI AMBITO OGGETTIVO COME SI COMPILA CASI PRATICI CASI PARTICOLARI RIFERIMENTI NORMATIVI Il Quadro FC deve essere utilizzato per dichiarare proporzionalmente alla quota di partecipazione detenuta, anche indirettamente, i redditi delle Controlled Foreign Company, società che hanno sede in Stati e territori considerati a fiscalità privilegiata. Il Quadro FC all interno del Mod. UNICO PF 2016 è stato modificato al fine di recepire l abrogazione dell art. 168 del TUIR, con l eliminazione della precedente Sezione IV Determinazione del reddito delle imprese collegate, e l introduzione di 2 caselle volte a dare evidenza esplicita della situazione in cui versa l impresa. L obbligo di compilazione del Quadro è a carico dei contribuenti che detengono, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa o società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato per dichiarare il reddito di tali soggetti. Il Quadro non deve essere compilato se il soggetto che esercita il controllo per effetto di particolari vincoli contrattuali o i soggetti da esso partecipati non possiedano partecipazioni agli utili. La partecipazione di controllo diretto o indiretto, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona del soggetto residente nel capitale del soggetto estero è la condizione oggettiva per l attribuzione al primo dei redditi conseguiti da quest ultimo. Sezione I: Indicazione dei dati del soggetto estero e dei dati di controllo. Sezione II-A: Determinazione del reddito della CFC. Sezione II-B: Perdite d impresa non compensate dalla CFC. Sezione II-C: Perdite virtuali domestiche. Sezione III: Verifica dell operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi. Sezione IV: Imputazione del reddito e delle imposte pagate dal soggetto non residente. Sezione V: Prospetto degli interessi passivi non deducibili. Sezione VI: Attestazioni sulla conformità o congruità dei valori di bilancio, richieste dall art. 2, comma 2, D.M. 21 novembre 2001, n. 429 o dal D.M. n. 268/2006. - Esempi di calcolo della quota di partecipazione. - Applicazione delle norme nazionali nella determinazione del reddito imponibile della CFC. - Riconoscimento delle risultanze del bilancio della società estera. - Riconoscimento delle risultanze del bilancio della società estera: assenza di contabilità della CFC. - Tax rate test (1). - Tax rate test (2). - Passive Income test. - Interpello disapplicativo della disciplina CFC. - Valori fiscali di partenza. - Utilizzo delle perdite virtuali. - Cessione della partecipazione di controllo all interno del gruppo. - Distribuzione di dividendi. - Partner e partner esteri. Art. 167 TUIR. DICHIARAZIONI FISCALI 2016 - UNICO PF 957

ADEMPIMENTO Il Quadro FC deve essere utilizzato per dichiarare proporzionalmente alla quota di partecipazione detenuta, anche indirettamente, i redditi delle Controlled Foreign Company. La normativa sulle CFC è applicabile anche nel caso in cui il soggetto residente detenga, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione non inferiore al 20% agli utili di un impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato; tale percentuale di partecipazione si riduce al 10% se relativa agli utili di società quotate in Borsa. La norma si applica anche per le partecipazioni in soggetti non residenti, relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati a regimi fiscali privilegiati. Il presente Quadro non deve essere compilato se, per effetto di particolari vincoli contrattuali, il soggetto controllante, o i soggetti intermedi nel rapporto di controllo non abbiano diritto agli utili della CFC. IMPRESE ESTERE CONTROLLATE (CFC) La disciplina sulle Controlled Foreign Companies è contenuta, da quest anno, nel solo art. 167 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Tale disciplina ha lo scopo di contrastare le operazioni poste in essere per distogliere materia imponibile in Italia, mediante imputazione di redditi in capo a società residenti in Stati esteri con imposte ridotte o nulle. Tale normativa prevede che i redditi del soggetto non residente, imputati al contribuente italiano ai sensi dell art. 167, comma 1 (TUIR), sono assoggettati a tassazione separata con l aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore all aliquota ordinaria dell imposta sul reddito delle società. NOVITÀ Le misure per la crescita e l internazionalizzazione delle imprese di recente introduzione hanno profondamente modificato la normativa relativa alle Controlled Foreign Company per la quale attualmente si deve fare riferimento al solo art. 167, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 TUIR (cfr. D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ed art. 1, comma 142, lett. b, L. 28 dicembre 2015, n. 208). L art. 168 del TUIR è stato, difatti, abrogato. Da un sistema fondato su liste di paesi, territori o soggetti a cui si applica (c.d. black-list ) o non si applica (c.d. white-list ) la disciplina delle CFC si è passati ora a considerare privilegiato qualunque regime fiscale (ordinario o speciale) che preveda un livello di tassazione nominale inferiore al 50% della tassazione applicabile in Italia (art. 167, comma 4, del TUIR). L unica esclusione, rispetto a tale principio, riguarda gli Stati UE o dello Spazio Economico Europeo (SEE) con i quali l Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni. I redditi sono determinati in base a tutte le disposizioni applicabili ai soggetti residenti titolari di reddito d impresa, ad eccezione dell art. 86, comma 4. Da ciò ne consegue, ad esempio, che si possano ritenere applicabili anche alle società CFC istituti di favore, quale, ad esempio, l aiuto alla crescita economica. È appena il caso di evidenziare che ai fini dell applicazione della disciplina CFC si deve verificare il livello di tassazione nominale estero e porlo a confronto con quello nazionale; mentre per la determinazione del reddito imponibile in capo al dichiarante si deve fare riferimento al reddito determinato ai fini della effettiva tassazione, secondo le medesime regole fiscali applicabili alle società italiane. Dall imposta così determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell art. 15, le imposte pagate all estero a titolo definitivo. La disciplina sulle CFC trova applicazione anche nell ipotesi in cui i soggetti controllati sono localizzati in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati o in Stati appartenenti all Unione Europea ovvero a quelli ade- 958 DICHIARAZIONI FISCALI 2016 - UNICO PF

renti allo Spazio economico europeo con i quali l Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) sono assoggettati a tassazione con un aliquota effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia (c.d. Tax Rate Test); b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari (c.d. Passive Income Test). SOGGETTI INTERESSATI La disciplina CFC si applica: alle persone fisiche residenti; ai soggetti di cui all art. 5 del TUIR, ossia le società di persone (società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice) ed ai soggetti equiparati; ai soggetti di cui all art. 73, comma 1, lett. a), b) e c), del TUIR, ossia società per azioni, in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione, società europee di cui al Reg. CE n. 2157/2001, società cooperative europee di cui al Reg. CE n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato, trust, nonché enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno ovvero che non hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali, residenti in Italia che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo con un soggetto rientrante nella definizione di Controlled Foreign Company; ad altri enti, intesi come categoria residuale nella quale devono essere ricomprese tutte quelle forme giuridiche estere che non possono essere qualificate come società o impresa (circolare 26 maggio 2011, n. 23/E). In caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito d impresa (es. una persona fisica) interamente tramite una società o un ente residente, gli adempimenti dichiarativi devono essere assolti da quest ultimo soggetto che dovrà pertanto compilare e presentare il Quadro FC nella propria dichiarazione. La persona fisica socia della società residente si limiterà a dichiarare gli eventuali redditi percepiti dalla partecipazione nella società residente, senza dover compilare il presente Quadro ma solo la Sezione VIII del Quadro RM per la dichiarazione dei redditi eventualmente imputati per trasparenza. AMBITO OGGETTIVO L attribuzione al soggetto residente dei redditi conseguiti dal soggetto estero richiede l esistenza, in capo al primo, di una partecipazione di controllo diretto o indiretto, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, nel capitale del secondo. MOMENTO RILEVANTE PER LA VERIFICA DEL CONTROLLO Il momento rilevante, ai fini della verifica della sussistenza del requisito del controllo è individuato nella data di chiusura dell esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Si ricorda che, ai sensi dell art. 3, comma 6, del D.M. 21 novembre 2001, n. 429, in caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito d impresa, i compensi ad esso spettanti, a qualsiasi titolo, concorrono a formare il reddito complessivo nell anno in corso alla data di chiusura dell esercizio o periodo di gestione dell impresa, società o ente, non residente e debbono, pertanto, essere dichiarati dal controllante nel Modello UNICO relativo ai redditi di detto anno. DICHIARAZIONI FISCALI 2016 - UNICO PF 959

DISPOSIZIONE ANTIELUSIVA Si sottolinea che per i comportamenti posti in essere allo scopo del frazionamento del controllo o della perdita temporanea dello stesso si applicano le disposizioni degli artt. 37, comma 3 e 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 (art. 3, comma 7, del D.M. n. 429/2001). In particolare, quindi, in sede di rettifica o di accertamento è riconosciuta all Amministrazione finanziaria la facoltà di imputare al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti, laddove sia in grado di dimostrare, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che il contribuente ne è l effettivo possessore per interposta persona. IMPUTAZIONE DEI REDDITI IN CAPO AL SOGGETTO RESIDENTE I redditi delle partecipate estere sono imputati per trasparenza in capo al soggetto residente, a prescindere dalla loro effettiva distribuzione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, diretta o indiretta. I redditi della partecipata estera devono essere dichiarati dal soggetto residente (in proporzione alle partecipazioni da essi detenute) nell anno in cui è avvenuta la chiusura dell esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato. Nel caso in cui né dallo statuto del soggetto estero controllato né dalle disposizioni generali del Paese estero sia dato individuare una data di chiusura dell esercizio o periodo di gestione, si dovrà fare riferimento alla data di chiusura del periodo d imposta del soggetto residente controllante. I redditi devono essere convertiti sulla base del tasso di cambio del giorno di chiusura dell esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato. TASSAZIONE SEPARATA IN CAPO AL SOGGETTO RESIDENTE I redditi delle partecipate estere sono assoggettati a tassazione separata in capo ai soggetti residenti nel periodo di imposta in corso alla data di chiusura dell esercizio o periodo di gestione dell impresa, società o ente non residente con aliquota media di tassazione del reddito complessivo netto del soggetto italiano. Detti redditi devono essere dichiarati nella Sezione VIII del Quadro RM. I contribuenti che abbiano percepito per trasparenza redditi da CFC devono compilare anche l apposito prospetto posto nel Quadro RS. 960 DICHIARAZIONI FISCALI 2016 - UNICO PF

COME SI COMPILA Il Quadro è strutturato nelle seguenti sezioni: Sezioni del Quadro Sezione I: Indicazione dei dati del soggetto non residente Sezione II-A: Determinazione del reddito della CFC Sezione II-B: Perdite non compensate dalla CFC Sezione II-C: Perdite virtuali domestiche Sezione III: Verifica dell operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi Sezione IV: Imputazione del reddito e delle imposte pagate dal soggetto non residente Sezione V: Prospetto degli interessi passivi non deducibili Sezione VI: Attestazioni sulla conformità o congruità dei valori di bilancio, richieste dall art. 2, comma 2, del D.M. 21 novembre 2001, n. 429, o dal D.M. n. 268/2006 PARTECIPAZIONI IN PIÙ CFC Il soggetto che detiene il controllo e/o partecipazioni di controllo in più imprese, società o enti residenti in Stati con regime fiscale privilegiato, è tenuto a redigere un Quadro FC per ciascuna controllata. In tal caso deve essere numerata progressivamente la casella Mod. N. posta in alto a destra del Modello. SEZIONE I: DATI IDENTIFICATIVI DELLA CFC E DATI RELATIVI AL CONTROLLO Nella presente Sezione devono essere indicati i dati identificativi della società estera controllata, localizzata in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, nonché i dati relativi al controllo del soggetto dichiarante su detta CFC. LOCALIZZAZIONE IN PAESI ESTERI A REGIMI FISCALI NON AGEVOLATI ART. 167, COMMA 8-BIS La casella posta sulla sinistra della Sezione con la dicitura art. 167, comma 8-bis, deve essere barrata qualora la controllata sia localizzata in stati o territori non aventi un regime fiscale privilegiato ma il dichiarante sia comunque tenuto ad applicare la disciplina CFC al ricorrere delle seguenti condizioni: (a norma dell art. 167, comma 8-bis, del TUIR). a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore al 50% di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia (c.d. Tax Rate Test); b) hanno conseguito più del 50% dei propri proventi dalla gestione, dalla detenzione o dall investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari. Solo in tali casi sussiste l obbligo di segnalazione. DICHIARAZIONI FISCALI 2016 - UNICO PF 961

Data l introduzione degli obblighi di segnalazione della detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate in capo al socio residente nella propria dichiarazione (art. 167, comma 8-quater), sono state inserite, nel quadro FC, 2 ulteriori caselle: ART. 167, COMMA 8-QUATER Detta casella dovrà essere compilata indicando uno dei seguenti codici: 1, in caso di mancata presentazione dell istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina CFC; 2, in caso di presentazione dell istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione. ESIMENTE Tale casella dovrà essere compilata indicando uno dei seguenti codici: 1, nel caso la partecipata la società o altro ente non residente svolga un effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato di residenza (comma 5, lett. a), art. 167 del TUIR); 2, nel caso venga presentato con esito positivo l interpello con l effetto che dalle partecipazioni non consegue l effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (comma 5, lett. b), art. 167 del TUIR). Questa casella non va compilata nel caso in cui sia compilata la prima casella Art. 167, comma 8-bis. Nelle predette ipotesi il contribuente deve compilare il quadro FC e il reddito determinato in tale quadro non deve essere riportato all interno del quadro RM per essere assoggettato a tassazione separata. RIGO FC1 - DATI IDENTIFICATIVI DELLA CFC Nel Rigo FC1 devono essere indicati: campo 1, la denominazione della società estera controllata; campo 2, il codice di identificazione fiscale della società estera, ove attribuito dall autorità fiscale del Paese di residenza ovvero, se attribuito, il Codice identificativo rilasciato da un autorità amministrativa; campo 3, la data di chiusura dell esercizio o periodo di gestione della società estera; si ricorda infatti che rilevano i redditi maturati nel periodo d imposta chiuso nel 2015 ed imputati per trasparenza in capo al dichiarante; campo 4, l indirizzo completo della sede legale della società estera (via, piazza, numero, città). Tale campo deve essere compilato anche quando la società estera controllata svolga la propria attività in uno dei Paesi a fiscalità privilegiata tramite una stabile organizzazione ivi localizzata. In tal caso devono essere compilati anche i campi 6 e 7 relativamente alla sede della stabile organizzazione; campo 5, il codice dello Stato o Territorio estero (rilevato dalla Tabella Elenco dei Paesi e Territori esteri riportata nell Appendice del Fascicolo 1 delle istruzioni ministeriali al Modello UNICO 2016 PF); campo 6, nel caso in cui la società estera controllata operi in un Paese estero a fiscalità privilegiata attraverso una stabile organizzazione, indicare l indirizzo completo (via, piazza, numero, città) della sede della stabile organizzazione; 962 DICHIARAZIONI FISCALI 2016 - UNICO PF

campo 7, il codice dello Stato o Territorio estero della stabile organizzazione (rilevato dalla Tabella Elenco dei Paesi e Territori esteri riportata nell Appendice del Fascicolo 1 delle istruzioni ministeriali al Modello UNICO 2016 PF); campo 8, relativo alla tipologia del controllo in essere alla data di chiusura dell esercizio o periodo della CFC, deve essere indicato uno dei seguenti codici: 1 se il soggetto dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell assemblea ordinaria della CFC 2 se il soggetto dispone di voti sufficienti per esercitare un influenza dominante nell assemblea ordinaria della CFC 3 se il soggetto esercita un influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con la partecipata estera Per le ipotesi di cui ai codici 1 e 2, si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e ad interposta persona; non si computano, invece, i voti spettanti per conto di terzi. In caso di controllo attribuibile a persone fisiche, devono essere considerati anche i voti spettanti al coniuge, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo, così come individuati dall art. 5, comma 5, del TUIR. campo 9, riservato alle ipotesi di controllo indiretto sulla CFC, deve essere indicato uno dei seguenti Codici: 1 se il controllo è esercitato tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito) 2 se il controllo è esercitato tramite soggetti non residenti 3 se il controllo è esercitato sia tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito) sia tramite soggetti non residenti 4 se il controllo è esercitato tramite un soggetto non residente che ha una stabile organizzazione in Italia, la quale possiede partecipazioni nella CFC 6 se il controllo sulla CFC è esercitato da una persona fisica anche attraverso i voti spettanti ai familiari di cui all art. 5, comma 5, del TUIR (ai sensi dell art. 1, comma 3, del D.M. n. 429/2001) ossia il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado 7 nei casi di controllo indiretto diverso da quelli sopra elencati campo 10, il codice fiscale della società controllante. Non è più previsto il campo 11 nel quale doveva essere data evidenza del collegamento indiretto. DICHIARAZIONI FISCALI 2016 - UNICO PF 963

SEZIONE II-A: DETERMINAZIONE DEL REDDITO DELLA CFC Il soggetto residente che controlla società considerate CFC deve dichiarare i redditi maturati in capo alla controllata, per la propria quota di spettanza. I redditi da dichiarare della società controllata devono essere determinati in base alle norme del reddito d impresa stabilite dal TUIR e secondo le disposizioni dell art. 2 del D.M. n. 429/2001, inerente la determinazione dei redditi prodotti da imprese, società ed enti esteri controllati da un soggetto residente in Italia. I valori devono essere convertiti in euro al cambio fissato al giorno di chiusura dell esercizio, o periodo di gestione, della CFC. RIGHI FC2 E FC3 - UTILE O PERDITA DELL ESERCIZIO DETERMINAZIONE DEL REDDITO Il reddito in capo alla società deve essere determinato apportando all utile o alla perdita dell esercizio o periodo di gestione le medesime variazioni fiscali in aumento ed in diminuzione che lo stesso avrebbe subito se fosse prodotto da società di capitali italiane. Il risultato d esercizio iniziale è da indicare nel Rigo FC2 nel caso in cui si tratti di un utile o in FC3 se trattasi di una perdita, risultante dal bilancio o da altro documento riepilogativo della contabilità, redatto secondo le disposizioni dello Stato o territorio di residenza della CFC, o dall apposito prospetto redatto in conformità alle norme contabili vigenti in Italia (nel caso di CFC non obbligata alla tenuta di una contabilità di esercizio). VARIAZIONI IN AUMENTO E DIMINUZIONE - QUADRO RF Posto che, come detto, nella determinazione del reddito della CFC devono essere operate le medesime variazioni fiscali in aumento ed in diminuzione previste per la determinazione del risultato fiscale delle società di capitali italiane, per quanto concerne le istruzioni alla compilazione dei Righi relativi alle variazioni in aumento e in diminuzione compresi nella presente Sezione, si fa rinvio alle istruzioni a commento dei corrispondenti Righi del Quadro RF del Modello UNICO 2016 SC, ad eccezione dei Righi FC20, FC31, FC33, FC35, FC36, FC37, FC38 e FC39, di seguito illustrati. RIGO FC20 - ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO Nel Rigo FC20, indicare le variazioni in aumento diverse da quelle previste nei Righi precedenti. In tale Rigo vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate desumibili dalle variazioni in aumento di cui al rigo RF31 del quadro RF del Mod. UNICO SC. RIGO FC31 - ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE Nel Rigo FC31, indicare le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. In tale Rigo vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate desumibili dalle variazioni in aumento di cui al rigo RF55 del quadro RF del Mod. UNICO SC. RIGO FC33 - REDDITO PRIMA DELLE EROGAZIONI LIBERALI Nel Rigo FC33 indicare il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l utile (o la perdita) di Rigo FC2 (o FC3) e la differenza tra le variazioni in aumento (FC21) e le variazioni in diminuzione (FC32). 964 DICHIARAZIONI FISCALI 2016 - UNICO PF

RIGHI FC35 - REDDITO Nell ipotesi in cui nel Rigo FC33 sia stato indicato un reddito, tale importo, al netto delle eventuali erogazioni liberali di cui al Rigo FC34, va riportato nel Rigo FC35. Nell ipotesi in cui sia riportata una perdita va indicata nel Rigo FC38, senza segno meno. FC2 (o FC3) + FC21 - FC32 Se positivo (reddito) Se negativo (perdita) FC33 - FC34 Riporto in FC35 Riporto in FC38 (senza segno ) RIGO FC36 - PERDITE DEL PERIODO D IMPOSTA PRECEDENTE Nel Rigo FC36 vanno riportate le perdite del periodo d imposta precedente fino a concorrenza dell importo indicato nel Rigo FC35. Tra le perdite dovranno essere comprese anche quelle virtuali domestiche indicate nei Righi FC42 e FC43. Le perdite potranno essere utilizzate, in accordo con le nuove previsioni dell art. 84 del TUIR per abbattere il reddito della CFC, come determinato nel Rigo FC35. Laddove tale reddito sia inferiore a quanto imputabile ai sensi della disciplina delle società di comodo, le perdite potranno essere utilizzate anche per abbattere il reddito presunto. In Colonna 1 dovranno essere indicate le perdite utilizzabili in misura limitata, sino a capienza della differenza, se positiva, tra l importo del Rigo FC35 e FC53; in Colonna 2 le perdite utilizzabili in misura piena, sino a capienza della differenza, se positiva, tra l importo del Rigo FC35 e FC53; in Colonna 3 dovrà essere riportata la somma delle precedenti Colonne nei limiti degli importi indicati al Rigo FC35 e FC53, in accordo con quanto precedentemente specificato. RIGO FC37 - REDDITO IMPONIBILE Nel Rigo FC37, indicare il reddito imponibile pari alla differenza tra l importo indicato nel Rigo FC35 e l importo indicato nel Rigo FC36, Colonna 3. RIGO FC38 - PERDITA Indicare le perdite conseguite nel periodo d imposta, senza indicazione del segno meno. RIGO FC39 - IMPOSTE PAGATE ALL ESTERO DALLA CFC Indicare le imposte pagate all estero dalla CFC sul reddito d esercizio. DICHIARAZIONI FISCALI 2016 - UNICO PF 965

SEZIONE II-B: PERDITE NON COMPENSATE RIGO FC40-41 - PERDITE PREGRESSE NON COMPENSATE Nel Rigo FC40 e 41 devono essere riportate le perdite utilizzabili in diminuzione dei redditi in accordo con il disposto dell art. 84 del TUIR, ossia senza più alcuna scadenza. Dovranno essere riportate le perdite complessive, suddivise tra quelle utilizzabili in misura piena, ossia maturate nei primi 3 esercizi dalla data di costituzione e quelle utilizzabili in misura limitata, ossia nei limiti dell 80% del reddito dell esercizio, maturate nei periodi successivi ai primi 3 dalla data di costituzione. Le perdite da indicare in Colonna 2 sono tutte quelle maturate negli anni, con la specifica in Colonna 1 di quelle maturate nel corso dell esercizio cui la dichiarazione si riferisce (ossia il 2015 per il Modello UNICO PF 2016). SEZIONE II-C: PERDITE VIRTUALI DOMESTICHE RIGHI FC42-43 - PERDITE VIRTUALI DOMESTICHE La sezione deve essere compilata per tenere memoria delle perdite che derivano dai calcoli del reddito imponibile virtuale della CFC a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 1 luglio 2009 o dal periodo d imposta in cui si acquista il controllo in società ubicate in Stati formalmente non black list ma che rientrano comunque nel regime CFC. Le perdite riportate possono essere utilizzare per abbattere il reddito virtuale annualmente determinato con la compilazione del quadro FC per la determinazione del tax rate e per al quantificazione del reddito da attribuire per trasparenza. Al Rigo FC42 si deve quindi indicare le perdite virtuali domestiche utilizzabili in misura limitata: Colonna 1 - perdita maturata nel periodo cui la dichiarazione si riferisce; Colonna 2 - perdite residue (compresa quella indicata a Colonna 1). Al Rigo FC43 si devono riportare le medesime informazioni relativamente alle perdite interamente riportabili (per il limite di riporto a nuovo delle perdite fiscali si applica lo stesso criterio previsto per le perdite prodotte in Italia). SEZIONE III: PROSPETTO DI VERIFICA DELL OPERATIVITÀ E DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE MINIMO DEI SOGGETTI DI COMODO Nella considerazione che il reddito prodotto dalla CFC da dichiarare deve essere determinato sulla base dei criteri vigenti per l IRES, si dovrà provvedere alla verifica della disciplina sulle società di comodo. Si rimanda per maggiori approfondimenti alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei Righi da RS116 a RS125 del Mod. UNICO 2016 SC. La Sezione non dovrà essere compilata in caso di applicazione dell art. 168 del TUIR. In merito alle società in perdita sistematica il Decreto semplificazioni (art. 18, comma 1, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175) ha esteso il numero di periodi consecutivi in perdita fiscale ai fini dell applicazione della disciplina da 3 a 5. In particolare, la società potrà essere considerata di comodo, in quanto in perdita sistematica, laddove le dichiarazioni dei redditi evidenziano una perdita fiscale per 5 periodi di imposta consecutivi oppure qualora nell arco di 5 esercizi consecutivi le società siano per 4 periodi di imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito di impresa inferiore all ammontare del reddito minimo determinato secondo i criteri previsti dal comma 3 dell art. 30 della Legge n. 724/1994. La Sezione comprende quindi la casella Soggetto in perdita sistematica, in colonna 3 del Rigo FC44, da barrare al fine di porre in evidenza che lo status di società non operativa ai sensi di tale articolo. 966 DICHIARAZIONI FISCALI 2016 - UNICO PF

Occorre precisare che la perdita oggetto delle disposizioni è quella fiscale e non quella civilistica, si tratterà quindi della perdita che emerge dal Mod. UNICO, influenzata dalle rettifiche fiscali in diminuzione ed aumento, e non di quella derivante dal Conto Economico. SEZIONE IV: IMPUTAZIONE DEL REDDITO E DELLE IMPOSTE PAGATE DAL SOGGETTO NON RESIDENTE Nella presente Sezione si devono elencare i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente nella CFC o nella controllata estera ai quali deve essere imputata una quota del reddito proporzionalmente alla percentuale di partecipazione agli utili; si ricorda che si applica il principio di trasparenza vigente per la suddivisione degli utili o delle perdite delle società di persone ed assimilate di cui all art. 5 del TUIR, pertanto il reddito deve essere dichiarato indipendentemente dall effettivo percepimento. I redditi sono assoggettati in capo al soggetto residente a tassazione separata e pertanto sono da dichiarare anche nel Quadro RM, Sezione VIII. COLONNA 1 - CODICE FISCALE In Colonna 1 deve essere indicato il Codice fiscale di ciascun soggetto partecipante, direttamente o indirettamente, nella CFC. COLONNA 2 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE In Colonna 2 è necessario indicare la quota percentuale di partecipazione diretta e/o indiretta agli utili della di ciascuna CFC partecipata, indicando la percentuale distintamente sui diversi righi. COLONNA 3 - REDDITO In Colonna 3, indicare la quota di reddito determinata applicando la percentuale di partecipazione indicata a Colonna 2 al reddito di Rigo FC37 - reddito da controllata CFC - ovvero al reddito indicato al Rigo FC37 - reddito imponibile CFC -. COLONNA 4 - IMPOSTA PAGATA ALL ESTERO In Colonna 4, indicare la quota di imposte pagate all estero a titolo definitivo dalla società estera che il soggetto residente può scomputare dall imposta sul reddito ad esso imputato, determinata applicando al valore indicato al Rigo FC39 la singola quota di partecipazione al reddito indicata alla precedente Colonna 2. SEZIONE V: PROSPETTO INTERESSI PASSIVI NON DEDUCIBILI Nella considerazione che il reddito prodotto dalla CFC da dichiarare deve essere determinato sulla base dei criteri vigenti per l IRES, anche gli interessi passivi sono deducibili con le limitazioni previste dall art. 96 del TUIR. Si rimanda per maggiori approfondimenti alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei Righi da RF118 a RF121 del Modello UNICO 2016 SC. RIGO FC71 COLONNA 1 - INTERESSI PASSIVI Indicare l ammontare degli interessi passivi maturati nel periodo d imposta. DICHIARAZIONI FISCALI 2016 - UNICO PF 967

COLONNA 2 - INTERESSI PASSIVI ESERCIZI PRECEDENTI Indicare la quota di interessi passivi e degli oneri finanziari considerati indeducibili negli esercizi precedenti. COLONNA 3 - INTERESSI ATTIVI Indicare l importo degli interessi attivi, compresi quelli impliciti derivanti da crediti di natura commerciale. Nei confronti dei soggetti operanti con la Pubblica amministrazione, vanno ricompresi nella presente Colonna anche gli interessi attivi virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi. COLONNA 4 - INTERESSI DIRETTAMENTE DEDUCIBILI Indicare il minor importo tra la somma degli interessi passivi dell anno e riportati dagli esercizi precedenti (indicati nelle Colonne 1 e 2) e l importo degli interessi attivi indicati a Colonna 3. Tale importo rappresenta la quota direttamente deducibile degli interessi passivi senza applicare il limite del 30% del ROL (di cui all art. 96 del TUIR). COLONNA 5 - INTERESSI PASSIVI NON DIRETTAMENTE DEDUCIBILI Indicare l eventuale eccedenza degli interessi passivi corrispondente alla differenza, se positiva, tra gli importi di cui alla somma delle predette Colonne 1 e 2 con l importo della Colonna 3. Tale importo rappresenta la quota deducibile degli interessi passivi nel limite del 30% del ROL. RIGO FC72 - RISULTATO OPERATIVO LORDO COLONNA 1 - ECCEDENZA DI ROL DAL PRECEDENTE PERIODO D IMPOSTA Deve essere riportata l eccedenza di ROL relativa al precedente periodo d imposta indicato nel Rigo FC73 del Modello UNICO 2015. COLONNA 2 - RISULTATO OPERATIVO LORDO Indicare l importo corrispondente al Reddito Operativo Lordo (ROL) del presente periodo d imposta. Si precisa che per tale importo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lett. A) e B) dell art. 2425 c.c., con esclusione degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali (voci di cui al n. 10), lett. a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti. Se il ROL è negativo non va indicato alcun importo in Colonna 2. COLONNA 3 - QUOTA INTERESSI DEDUCIBILI In Colonna 3 va indicata la quota degli interessi passivi deducibili nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica sia pregresso (Colonna 1) che del periodo di riferimento della dichiarazione (Colonna 2). A tal fine, qualora sia stata compilata la Colonna 5 del Rigo FC71, riportare il minore tra l importo indicato nella predetta Colonna 5 e la somma di Colonna 1 ed il 30% di Colonna 2 del presente Rigo, somma che costituisce il limite di deducibilità degli interessi passivi. L importo relativo agli interessi passivi indeducibili pregressi che trova capienza nel limite dell importo del 30% del ROL può essere dedotto nel periodo indicando l ammontare nel Rigo FC31. 968 DICHIARAZIONI FISCALI 2016 - UNICO PF

RIGO FC73 - ROL ECCEDENTE Nel Rigo FC73 va indicato l ammontare relativo al ROL eccedente l importo che è stato utilizzato, pari alla differenza, se positiva, tra la somma di Colonna 1 ed il 30% di Colonna 2 del Rigo FC72 e l importo di Colonna 5 del Rigo FC71. Si precisa che il mancato utilizzo dell eccedenza di ROL, nel caso siano presenti interessi passivi netti indeducibili, comporta l impossibilità di utilizzare il ROL eccedente negli anni successivi. Non possono essere riportate in avanti contemporaneamente (quindi con riferimento al medesimo periodo d imposta) sia le eccedenze di ROL inutilizzato che le eccedenze di interessi passivi netti indeducibili. RIGO FC74 - INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI RIPORTABILI Nel Rigo FC74 va indicato l importo delle eccedenze di interessi passivi non deducibili rispetto al 30% del ROL, pari alla differenza, se positiva, tra gli importi indicati in Colonna 5 del Rigo FC71 e in Colonna 3 del Rigo RF72. L ammontare degli interessi passivi di periodo indeducibili è pari alla differenza, se positiva, tra l importo indicato nel presente Rigo, e l importo indicato in Colonna 2 del Rigo FC71. Il suddetto importo va riportato nel Rigo FC6 (variazione in aumento). 30% ROL Interessi passivi Colonna 5 Se minore degli interessi passivi FC72 Colonna 3: deducibilità interessi nel limite del ROL Se minore del 30% del ROL FC72 Colonna 3: piena deducibilità FC74: riporto a nuovo degli interessi eccedenti la soglia di ROL, per l utilizzo negli anni successivi FC73: riporto a nuovo del ROL non utilizzato oppure Indicazione degli interessi indeducibili al Rigo F6 FC31: indicazione interessi passivi indeducibili nei precedenti esercizi che trovano deducibilità nell esercizio SEZIONE VI: ATTESTAZIONI SULLA CONFORMITÀ O CONGRUITÀ DEI VALORI DI BILANCIO (ART. 2, COMMA 2, DEL D.M. N. 429/2001) La Sezione deve essere compilata nei seguenti casi: a) casella 1: partecipazioni di controllo (ex art. 167 del TUIR): la compilazione deve avvenire per attestare che i valori del bilancio iniziale della CFC, indentificata nel Rigo FC1, sono stati determinati sulla base dei medesimi criteri contabili adottati per gli esercizi precedenti; b) casella 2: partecipazioni di controllo (ex art. 167 del TUIR): la compilazione deve avvenire per attestare che i valori del bilancio iniziale della CFC, indentificata nel Rigo FC1, sono stati attestati da un revisore dei conti. In ogni caso il soggetto dichiarante deve comunque essere in grado di fornire idonea documentazione dei costi di acquisizione dei beni relativi all attività esercitata, nonché delle componenti reddituali rilevanti ai fini della determinazione dei redditi o delle perdite, entro 30 giorni dall eventuale richiesta dell Amministrazione finanziaria. DICHIARAZIONI FISCALI 2016 - UNICO PF 969

CASI PRATICI ESEMPI DI CALCOLO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE Si riportano di seguito alcuni esempi: soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 60% nella CFC: indicare 60%; soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 90% in una società non residente che a sua volta possiede una partecipazione del 70% in una CFC: indicare 63% (90% del 70%); soggetto residente che possiede partecipazioni in due società non residenti (60% e 70%), che a loro volta possiedono partecipazioni, pari al 60% ciascuna, in una CFC: indicare 78% (dato da 60% x 60% + 70% x 60%). APPLICAZIONE DELLE NORME NAZIONALI NELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE DELLA CFC Per la determinazione del reddito della CFC si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di determinazione del reddito d impresa contenute nel TUIR o altrove, ad eccezione degli artt. 86, comma 4, del TUIR. Non trova applicazione, quindi, la possibilità di rateizzare l imputazione delle plusvalenze in 5 annualità costanti (art. 86, comma 4). Ciò determina un aggravio di tassazione in capo al soggetto dichiarante in relazione alla plusvalenza maturata sulla società estera, rispetto a quello che sarebbe effettivamente calcolabile con riferimento alla plusvalenza maturata sulla dichiarante, in quanto la rateazione permetterebbe in tale ultimo caso una dilazione del pagamento delle imposte gravanti, sulla plusvalenza, in 5 anni anziché un versamento concentrato in un unico anno. RICONOSCIMENTO DELLE RISULTANZE DEL BILANCIO DELLA SOCIETÀ ESTERA Per quanto attiene ai valori di partenza fiscali degli elementi patrimoniali dell impresa estera controllata, dovrà farsi riferimento al bilancio o altro documento riepilogativo della contabilità di esercizio della CFC, redatti secondo le norme dello Stato o territorio in cui essa risiede o è localizzata; tale bilancio o rendiconto dovrà essere tenuto a disposizione dell Amministrazione finanziaria dal soggetto residente controllante per i necessari controlli. Il riconoscimento integrale dei valori emergenti dal bilancio relativo all esercizio dell impresa estera anteriore a quello di decorrenza della nuova disciplina è subordinato alla circostanza che i valori di partenza risultino conformi a quelli derivanti dall applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi, ovvero che ne venga attestata la congruità da uno o più soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Registro dei Revisori contabili). A tal fine deve essere barrata la casella 1 o la casella 2 della Sezione VII del presente Modello, a seconda del tipo di attestazione predisposta dal soggetto dichiarante. 970 DICHIARAZIONI FISCALI 2016 - UNICO PF

Nel caso di CFC non soggette alla tenuta della contabilità secondo le disposizioni locali, il soggetto residente sarà comunque tenuto alla redazione di un apposito prospetto in conformità alle norme contabili vigenti in Italia in materia di bilancio (in proposito si veda circolare 12 febbraio 2002, n. 18/E- 12804). RICONOSCIMENTO DELLE RISULTANZE DEL BILANCIO DELLA SOCIETÀ ESTERA: ASSENZA DI CONTABILITÀ DELLA CFC L Amministrazione finanziaria nazionale si riserva la possibilità di richiedere la documentazione relativa alle modalità di determinazione del reddito della società controllata, nonché agli acquisti di beni relativi all attività. Il soggetto dichiarante deve, quindi, essere in grado di fornire idonea documentazione dei costi di acquisizione dei beni relativi all attività esercitata, nonché delle componenti reddituali rilevanti ai fini della determinazione dei redditi o delle perdite, entro 30 giorni dall eventuale richiesta dell Amministrazione finanziaria. Nel caso di società o enti non residenti non soggetti alla tenuta della contabilità secondo le disposizioni locali, il soggetto residente sarà comunque tenuto alla redazione dell apposito prospetto, in conformità alle norme contabili vigenti in Italia (a tale proposito è possibile fare riferimento alla circolare 12 febbraio 2002, n. 18/E - 12804). Anche in questi casi, il soggetto residente deve essere in grado di fornire, nel termine anzidetto, tutta la documentazione a supporto della redazione del prospetto. CASI PARTICOLARI TAX RATE TEST (1) Al fine dell applicazione della disciplina CFC, la controllante italiana è chiamata a calcolare, per ogni esercizio, l imposta virtuale che la società controllata estera avrebbe pagato con l applicazione delle regole applicabili a società residenti in Italia. Il calcolo del tax rate (virtuale) domestico va determinato partendo dall ipotesi che la società controllata estera sia residente in Italia. Tale valore deve essere calcolato applicando le disposizioni ordinariamente previste dal TUIR in materia di reddito d impresa. Il calcolo del tax rate deve essere effettuato anche in ipotesi di imposte non dovute in uno dei due Stati o in presenza di perdite civilistiche, in quanto le riprese fiscali possono - in uno o entrambi gli Stati - portare ad un imponibile fiscale. Sul risultato dovrà essere applicata l aliquota impositiva ordinaria. L importo così calcolato (c.d. imposta virtuale ) deve essere rapportato all utile ante imposte risultante dal bilancio della società estera, al fine di valutare l incidenza che la tassazione italiana avrebbe avuto sul risultato d esercizio. Tale valore deve, poi, essere raffrontato con il valore di tassazione estera. Nel caso in cui l incidenza italiana risulti superiore al doppio di quella derivante dall applicazione della disciplina fiscale estera, la prima condizione per l applicazione della CFC rule risulta soddisfatta. Di tutti questi passaggi deve essere data evidenza in un prospetto riepilogativo, da tenere a disposizione (in merito si può fare riferimento alla circolare 26 maggio 2011, n. 23, paragrafo 7.1). Detto prospetto deve essere redatto sulla base dei dati del bilancio o di altro documento riepilogativo della contabilità di esercizio della controllata estera predisposto secondo le disposizioni dello Stato o territorio in cui risiede o è localizzata. Si evidenzia, inoltre, a tale proposito l importanza della documentazione comprovante i calcoli a supporto dell individuazione del tax rate che dovrà essere conservata, in quanto fondamentale sia per provare la corretta applicazione dei principi del TUIR al reddito della controllata estera, sia per provare la ricostruzione dei valori fiscali degli elementi patrimoniali della medesima. DICHIARAZIONI FISCALI 2016 - UNICO PF 971

TAX RATE TEST (2) La verifica della condizione del tax rate risulta essere obbligatoria solo ove la società controllata rientri potenzialmente nel novero delle passive income company, o che effettui prevalentemente operazioni infragruppo, ovverosia nel caso in cui sia potenzialmente in grado di rispettare la condizione di cui al punto b) (sul punto circolare 26 maggio 2011, n. 23). In mancanza del rispetto di tale condizione, infatti, la CFC rule non risulta comunque applicabile a prescindere dal regime di imposizione estero. Tuttavia, si ritiene consigliabile procedere comunque sempre al calcolo del tax rate e, quindi, delle relative imposte virtuali o perdite virtuali, in quanto queste ultime se non evidenziate nel Quadro FC si devono ritenere perse. PASSIVE INCOME TEST L ulteriore condizione richiesta dalla normativa denominata passive income test si riferisce ai proventi derivanti dalle prestazione di servizi infragruppo. Trattasi di un analisi qualitativa degli elementi reddituali lordi ordinari e straordinari conseguiti dalla controllata estera, al fine di verificare che almeno il 50% degli stessi non sia attribuibile alla prestazione di servizi a società del gruppo o da passive income, quali quelli derivanti dalla detenzione o investimento di titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie. Il contribuente può comunque escludere dalla disciplina CFC tali redditi qualora dimostri che l insediamento all estero non rappresenti una costruzione artificiosa, volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Per ogni dubbio interpretativo è possibile fare riferimento alle istruzioni contenute nelle circolari dell Agenzia delle Entrate del 6 ottobre 2010, n. 51/E e 26 maggio 2011, n. 23/E, che forniscono un quadro della disciplina in materia di CFC. La tassazione sui redditi imputati al soggetto residente avviene con un aliquota pari a quella media applicata sul suo reddito e comunque non inferiore al 27%. INTERPELLO DISAPPLICATIVO DELLA DISCIPLINA CFC L art. 167 del TUIR prevede la non applicazione della disciplina CFC qualora il soggetto residente sia in grado di dimostrare che: a) la società o altro ente non residente svolga un effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività nello Stato o nel territorio nel quale ha sede; b) dalle partecipazioni non consegue l effetto di localizzare i redditi in Stati o territori con regime fiscale privilegiato. Ai fini della disapplicazione della disciplina CFC si devono segnalare alcune importanti modifiche. Il riferimento è al comma 5, lett. b), dell art. 167 del TUIR, in base al quale attualmente al contribuente è riconosciuta la facoltà (e non più l obbligo) di presentare istanza di interpello disapplicativa della disciplina. Inoltre, l istanza di interpello da presentare dovrà essere di tipo probatorio ai sensi dell art. 11, comma 1, lett. b), dello Statuto dei contribuenti. Stante la natura facoltativa dell interpello in materia di disapplicazione della disciplina CFC in caso di mancata presentazione dell istanza non trova applicazione la sanzione (ex art. 8, comma 3-quinquies, dello Statuto, da 2.000 a 21.000 euro) prevista dall art. 11, comma 7-ter, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. L istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina CFC può essere presentata: dal contribuente; dal suo legale rappresentante o procuratore generale o speciale. L istanza è redatta in carta libera, non essendo soggetta al pagamento dell imposta di bollo e deve contenere una serie di documenti (per la cui identificazione si rimanda alla circolare 6 ottobre 2010, n. 51/E) utili ai fini della dimostrazione delle esimenti previste dall artt. 167 del TUIR. 972 DICHIARAZIONI FISCALI 2016 - UNICO PF

L istanza di interpello deve essere inoltrata alla Agenzia delle Entrate - Direzione centrale per la normativa e il contenzioso, per il tramite della Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio in ragione del domicilio fiscale del socio controllante. L istanza deve essere presentata secondo le seguenti modalità: consegna a mano; spedizione tramite il servizio postale in plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento. OBBLIGO DICHIARATIVO NEL QUADRO RM E SANZIONI In assenza dell obbligo di presentazione dell istanza di interpello, la disapplicazione può essere operata anche in forza dell art. 167, comma 5, lett. a); a tale scopo il contribuente deve dimostrare che la società o altro ente non residente svolga un effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento. Il contribuente che intenda operare per tale procedura è soggetto all obbligo dichiarativo dei proventi percepiti nell anno attraverso la compilazione della Sezione I-A del quadro RM. Stanti gli obblighi di segnalazione in dichiarazione dei redditi della detenzione di partecipazioni in imprese controllate di cui al comma 1 ed al comma 8-bis art. 167 TUIR, il mancato rispetto di tale obbligo è ammesso: in caso di applicazione della disciplina CFC; in caso di mancata applicazione della disciplina CFC per effetto di una risposta favorevole all interpello. La sanzione prevista in caso di mancato rispetto dell obbligo di segnalazione è quella appositamente disposta dall art. 8, comma 3-quater, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ossia pari al 10% del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo d imposta, anche solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro. Tale sanzione nella misura minima si applica anche nel caso in cui il reddito della controllata estera sia negativo. La mancata segnalazione in dichiarazione del possesso delle partecipazioni di controllo CFC, tuttavia, non preclude al contribuente la possibilità di dimostrare la sussistenza delle esimenti di cui all art. 167, commi 5 e 8-ter, del TUIR. VALORI FISCALI DI PARTENZA In caso di applicazione della disciplina CFC, i valori fiscali degli elementi patrimoniali da considerare al fine del calcolo dell imposta sono quelli risultanti dal bilancio relativo all esercizio precedente a quello in cui si verifica l applicazione delle disposizioni CFC stesse. Ai fini dell individuazione del bilancio da cui ritrarre i valori fiscali di partenza non risulta, pertanto, rilevante l esercizio in cui vengono rispettate entrambe le condizioni previste per l applicazione della disciplina CFC, ma l esercizio nel corso del quale il passive income test (il cui controllo in ogni esercizio risulta, di fatto, obbligatorio) non sia stato superato. Il verificarsi della condizione prevista dall art. 167, comma 8-bis, punto b), del TUIR comporta, infatti, la necessaria verifica del tax rate, pena l applicazione diretta della CFC rule. Ne discende, quindi, che già in tale situazione la controllante dovrà individuare i valori fiscali di partenza cui applicare le apposite disposizioni previste dall eventuale convenzione contro le doppie imposizioni ovvero le disposizioni ordinarie previste dal TUIR, per procedere al calcolo dell imposizione virtuale italiana. Nel caso in cui il tax rate non risulti superato, la controllante dovrà applicare la CFC rule, salva la proposizione dell interpello. Nel caso opposto, invece, e in costanza della verifica della condizione relativa al Passive Income Test, la controllante sarà tenuta a verificare per ogni esercizio successivo l insussistenza della condizione relativa al tax rate, tramite l applicazione delle disposizioni fiscali del TUIR al reddito ante imposte conseguito dalla controllata estera. Ove in un esercizio successivo la condizione del tax rate risultasse verificata, ai fini dell applicazione della C DICHIARAZIONI FISCALI 2016 - UNICO PF 973