Fondazione indipendente di libero passaggio di Zurigo Regolamento di investimento Fondazione indipendente di libero passaggio di Zurigo
Indice Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 6 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 Articolo 10 Articolo 11 Articolo 12 Articolo 13 Articolo 14 Scopo Generalità Principi per la gestione degli investimenti patrimoniali Investimenti addizionali Investimenti addizionali consentiti Limitazione di categoria in materia di investimenti addizionali Principi contabili Scelta degli investimenti patrimoniali/cambiamento di strategia Verifica della conformità normativa e dei margini di oscillazione delle strategie di investimento offerte Verifica della conformità normativa e dei margini di oscillazione delle strategie di investimento individuali Lingua autorevole Lacune nel regolamento Modifiche al regolamento Entrata in vigore Pagina 2 di 8
Regolamento di investimento Sulla base dell Articolo 6 degli statuti della fondazione indipendente di libero passaggio di Zurigo ("fondazione"), il consiglio direttivo emana il seguente regolamento di investimento: Articolo 1 Scopo essere segnalate nel regolamento delle spese. Il presente regolamento stabilisce i principi che devono essere rispettati nella gestione patrimoniale dei fondi di libero passaggio in titoli. Esso è revisionato almeno una volta l anno e, se necessario, è adeguato di conseguenza. Articolo 2 Generalità 1. La fondazione offre: a. Investimenti in fondi d investimento conformi alla legge sulla previdenza professionale (LPP) (fondi individuali) b. Investimenti in gruppi di collocamento di fondazioni d investimento b. Mandati di gestione patrimoniale conformi a LPP 2. L intestatario si assume la responsabilità completa del rendimento dei propri investimenti. L investimento in titoli può anche comportare perdite di cambio. Quindi, la fondazione raccomanda gli investimenti in titoli esclusivamente a intestatari con un profilo di rischio adeguato e un orizzonte di investimento a medio-lungo termine. 3. L indennità per la custodia e l amministrazione degli investimenti deve essere esposta in maniera trasparente nell accordo di libera circolazione, ovvero nella domanda per l'apertura del conto e deposito. I costi per servizi supplementari devono 4. Per tutte le opzioni di investimento a disposizione dell intestatario, Il consiglio direttivo provvede affinché siano rispettate le norme sugli investimenti conformemente all Articolo 71 paragrafo 1 LPP, Articolo 49-58 dell Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 2 (OPP) e Articolo 19-19a dell ordinanza sul libero passaggio (OLP). Inoltre, la fondazione assicura che le strategie concordate con gli intestatari siano rispettate e che le rispettive direttive di investimento e margini di oscillazione siano rispettati e controllati periodicamente. In aggiunta, la fondazione verifica regolarmente le prestazioni delle persone/istituzioni responsabili della gestione patrimoniale e della vendita. 5. Le persone e le istituzioni incaricate della gestione patrimoniale devono soddisfare i requisiti dell Articolo 48f paragrafo 2 OPP2. La fondazione richiede annualmente una dichiarazione delle persone coinvolte nel risparmio gestito che attesta il rispetto delle direttive relative all integrità e alla lealtà delle persone responsabili, conformemente all Articolo 48f 48l OPP2. Articolo 3 Principi per la gestione degli investimenti patrimoniali Pagina 3 di 8
1. Liquidità: I servizi garantiti devono poter essere pagati in qualsiasi momento entro i termini previsti. 2. Sicurezza: L intestatario, in consultazione con la fondazione o il consulente, sceglie una strategia di investimento che si basa sul controllo del rischio e sul profilo di rischio e che corrisponde alla sua capacità di rischio o assunzione di rischio. 3. Diversificazione: I principi di diversificazione del rischio devono essere sempre rispettati e infine, la relativa conformità deve essere dimostrata e giustificata. Per le quote di investimenti collettivi di capitali, si considera essenzialmente come rischio di credito, il rischio delle attività sottostanti che sono alla base degli investimenti collettivi di capitale e non la società di collocamento degli investimenti collettivi di capitale. Articolo 4 Investimenti addizionali 1. Secondo l Articolo 50 paragrafo 4 OPP2, la fondazione offre all intestatario anche un estensione degli investimenti consentiti, conformemente agli Articoli 5-7 del presente regolamento. 2. I principi per l estensione delle opportunità di investimento sono stabiliti dalla fondazione nell'ambito dei prodotti di investimento offerti dalla stessa. 3. In caso di adozione di un opzione di estensione, la fondazione o il consulente sono tenuti ad informare l intestatario dei rischi specifici e a fornire delucidazioni relative agli investimenti. 4. Nel proprio conto esercizio annuale, conformemente all Articolo 50 paragrafo 4 OPP2 dimostra che le prescrizioni in materia di sicurezza e di distribuzione del rischio sono state rispettate conformemente all Articolo 50 paragrafo 1-3 OPP2. Articolo 5 consentiti Investimenti addizionali Le seguenti opportunità di investimento aggiunte sono consentite nel rispetto dei principi di diversificazione, se la strategia e la capacità di rischio sono documentate e dichiarate per iscritto. 1. Investimenti nel fondo comune monetario in valute estere senza copertura monetaria: Sono consentiti in euro, dollaro statunitense, yen giapponese, sterlina britannica, dollaro canadese, dollaro australiano, dollaro neozelandese, corona svedese o corone danese. 2. Investimenti nel fondo d investimento obbligazionario in valute estere senza copertura monetaria: Sono consentiti in euro, dollaro statunitense, yen giapponese, sterlina britannica, dollaro canadese, dollaro australiano, dollaro neozelandese, corona svedese o corone danese. 3. Investimenti in fondi azionari senza copertura monetaria: Sono consentiti in euro, dollaro statunitense, yen giapponese, sterlina britannica, dollaro canadese, dollaro australiano, dollaro neozelandese, corona svedese o corone danese. 4. Investimenti in beni immobili: Per gli investimenti immobiliari, è possibile investire esclusivamente in Pagina 4 di 8
collocamenti collettivi di capitale con una determinazione minima settimanale del valore d inventario netto. 5. Investimenti alternativi senza obbligo di versamento suppletivo: Comprendono hedge funds, investimenti in materie prime e private equity. Per gli investimenti alternativi, i collocamenti possono avvenire esclusivamente in investimenti collettivi di capitale con una determinazione minima settimanale del valore d inventario netto. Gli investimenti collettivi di capitale non diversificati (ad es. oro dell exchange-traded fund (EFT]) non possono costituire più del 5 % delle immobilizzazioni. Articolo 6 Limitazione di categoria in materia di investimenti addizionali Per le singole categorie di investimento delle opportunità di investimento aggiunte si applicano le seguenti limitazioni sui beni previdenziali esistenti: 1. Investimenti in valute estere diversificate 50% massimo 30% in, dollaro statunitense e/o euro; Altri max. 10% 2. Investimenti in fondi azionari, titoli simili e altre partecipazioni 60% 3. Investimenti in fondi immobiliari 30% di cui massimo un terzo all estero 4. Investimenti alternativi 20% massimo 5% per investimento non diversificato Articolo 7 Principi contabili 1. Gli attivi liquidi sono contabilizzati secondo il valore nominale, tutte le altre categorie di investimenti secondo il valore di mercato. 2. La fondazione determina i fornitori del tasso di cambio e di valore del patrimonio netto (NAV) (ad esempio, Telekurs, Fides, Market Map ecc.) per la valutazione di custodia e l analisi OPP2 dei depositi a libera circolazione. Articolo 8 Scelta degli investimenti patrimoniali/cambiamento di strategia 1. Per la scelta del beni, l intestatario deve presentare il profilo di rischio conformemente alla domanda. Nel caso in cui l intestatario desideri una variazione rispetto al prodotto proposto e preferisca optare per un investimento a più alto rischio, l intestatario è tenuto a motivare tale richieste per iscritto. 2. Sulla base delle capacità di rischio personale di ogni singolo intestatario, la fondazione o il consulente decide se tali modifiche possono essere realizzate nella misura desiderata. 3. Nel caso in cui un intestatario desideri eseguire degli adattamenti al proprio investimento, egli è tenuto a richiederlo per iscritto. Previo consenso della fondazione, una modifica della strategia di investimento nell ambito delle soluzioni dei titoli offerti è possibile in qualsiasi momento. Mentre il consulente è tenuto a verificare il controllo del rischio personale, profilo di rischio e la strategia di investimento dell intestatario e a informare la fondazione in merito. Pagina 5 di 8
4. In materia di fondi individuali (fondi di investimento conformi a LPP), le modifiche di strategia devono essere comunicate per iscritto alla fondazione mediante il modulo valido. 5. La modifica di strategia desiderata sarà attuata solo dopo il ricevimento della notifica scritta. 6. Una modifica dei titoli nella soluzione di conto può avvenire in qualsiasi momento ed è effettuata dalla fondazione entro un tempo ragionevole dalla ricezione della comunicazione scritta. Articolo 9 Verifica della conformità normativa e dei margini di oscillazione delle strategie di investimento offerte Per ogni strategia di investimento (prodotto) e per ogni intestatario viene predisposto un portafoglio-modello. Il portafoglio-modello viene controllato dalla fondazione sia in termini di conformità normativa che di compatibilità dei margini di oscillazione della strategia di investimento e approvato prima dell implementazione. Modifiche dei portafogli modello (compreso lo scambio di titoli) previa approvazione da parte della fondazione. I pagamenti avvengono conformemente al portafoglio-modello e non secondo i valori dei rispettivi depositi. È necessario eseguire un controllo di rebalancing almeno ogni tre mesi e, se necessario, sostituirlo. Articolo 10 Verifica della conformità normativa e dei margini di oscillazione delle strategie di investimento individuali Strategie di investimento individuali (asset allocation) sono consentite solo all interno di una strategia di investimento definita (ad es. difensiva). Quindi, per ogni intestatario viene predisposto un portafoglio-modello personalizzato (asset allocation). I margini di oscillazione corrispondono alla specifica strategia di investimento. Il portafoglio-modello viene controllato dalla fondazione sia in termini di conformità normativa che di compatibilità dei margini di oscillazione della strategia di investimento e approvato prima dell implementazione. Modifiche dei portafogli modello (compreso lo scambio di titoli) sono consentite previa approvazione da parte della fondazione. Strategie di investimento individuali devono risultare o da titoli compatibili con la strategia o da prodotti di natura pura (ad es. azioni in Svizzera, azioni all estero). La Fondazione decide in merito all ammissibilità dei titoli. I pagamenti avvengono conformemente al portafoglio-modello personalizzato e non secondo i valori dei rispettivi depositi. È necessario eseguire un controllo di rebalancing almeno ogni tre mesi e, se necessario, sostituirlo. Articolo 11 Lingua autorevole Se dovessero risultare differenze tra le diverse versioni linguistiche, il regolamento tedesco è quello autorevole. Articolo 12 Lacune nel regolamento Pagina 6 di 8
Nel caso in cui il presente regolamento non dovesse contenere disposizioni per fattispecie speciali, il consiglio direttivo adotterà una normativa adeguata allo scopo della fondazione. Articolo 13 Modifiche al regolamento Il consiglio direttivo può decidere in qualsiasi momento di cambiare questo regolamento di investimento. La versione attualmente valida è disponibile gratuitamente per l intestatario su www.uvzh.ch o www.unabhaengigevorsorge.ch Pagina 7 di 8
Articolo 14 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore alla data della fondazione della fondazione. Zurigo, aprile 2014 Il consiglio direttivo della Fondazione indipendente di libero passaggio di Zurigo