SQUILIBRIO GESTIONALE (MILIONI DI EURO)

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Fondo Speciale Ferrovie dello Stato S.P.A. (FS) Il Fondo Speciale Ferrovie dello Stato (Fondo speciale FS) è stato istituito nel 1908 ed è confluito nell Inps nel 2000 come fondo speciale. E un fondo cui sono iscritti: 1. i dipendenti delle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. assunti prima del 1 aprile 2000 2. i dipendenti della Holding delle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (assunti anche successivamente) 3. gli ex dipendenti FS (trasferiti per mobilità ad amministrazioni pubbliche) che hanno optato per il mantenimento dell iscrizione al Fondo speciale FS. Il Fondo era già in rosso prima del suo passaggio all Inps e, dal 1973, i suoi squilibri gestionali sono a carico del bilancio dello Stato. Dal trasferimento della gestione in Inps i risultati economici annuali sono stati sempre negativi anche per il progressivo peggioramento del rapporto iscritti/pensionati, dovuto al fatto che i lavoratori assunti dalle società appartenenti alla Holding FS dopo il 1 aprile 2000 vengono iscritti obbligatoriamente al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e non più al Fondo speciale. Oggi il fondo ha un disavanzo di più di 4 miliardi l anno. - SQUILIBRIO GESTIONALE (MILIONI DI EURO) 2000* 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-500 -1.000-1.500-2.000-2.500-2.134-3.000-3.500-4.000-4.500-3.027-3.279-3.238-3.330-3.616-3.582-3.718-3.749-4.000-4.007-4.157-4.164-4.246 *ANNO 2000 SOLO PERIODO 1 APRILE - 31 DICEMBRE GLI SQUILIBRI GESTIONALI VENGONO RIPIANATI MEDIANTE TRASFERIMENTI A CARICO DELLO STATO 1

Le pensioni del Fondo Speciale FS Attualmente il fondo eroga 151mila pensioni di vecchiaia e di anzianità/anticipate, con un importo medio di 25mila euro, 1.400 pensioni di invalidità/inabilità (liquidate dal 2000 in poi e di importo medio di 25mila euro) e 67mila pensioni di reversibilità/indirette (14mila euro). Nel 2015, le nuove pensioni di vecchiaia e di anzianità/anticipate saranno 1.700, per un importo medio di 32mila euro. Requisiti per il diritto a pensione A decorrere dal 1 gennaio 2012 i requisiti per l accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata sono gli stessi previsti per la generalità dei lavoratori iscritti al FPLD. Fino al 31/12/1992 i requisiti per il diritto alla pensione erano i seguenti: Pensione di vecchiaia: 58 anni di età e 25 di contribuzione, 60 anni di età e 25 di contribuzione e 62 anni di età e 30 di contribuzione, a seconda dei profili professionali. Gli iscritti che alla data di compimento del limite di età non avevano raggiunto anche il cosiddetto limite di servizio (anzianità contributiva), venivano mantenuti in servizio fino al raggiungimento di tale limite e comunque non oltre il 65 anno di età. Se a tal data non avevano raggiunto il limite di servizio, la pensione veniva comunque calcolata come se questo limite fosse stato raggiunto e assoggettata alla quota di contribuzione a carico del lavoratore per un arco di tempo pari all aumento di servizio necessario al raggiungimento del limite di servizio. Per alcune categorie di dipendenti assunti in base a norme o concorsi speciali e riservati, il limite di servizio era di 10 anni di servizio effettivo 1. Inoltre, venivano riconosciute maggiorazioni di periodi contributivi (denominate aumenti di valutazione), ai fini della determinazione dell importo della pensione retributiva, pari a 1/10 o a 1/12 (per cui, ad esempio, per alcuni profili professionali 20 anni di anzianità contributiva equivalevano a 22 anni di contributi). Gli aumenti di valutazione spettavano a determinati profili professionali (ad esempio personale viaggiante e di macchina di treni e traghetti). Si trattava degli stessi profili professionali per i quali era previsto anche il collocamento a riposo d ufficio, per raggiunti limiti di età e di servizio, al compimento di 58 o 60 anni. Con la legge 214/2011 per effetto dell elevazione dei limiti di età, non trovano più applicazione gli aumenti di valutazione. Tuttavia le maggiorazioni maturate fino al 31 dicembre 2011 pesano ai fini dell anzianità contributiva (tuttavia dal 1 gennaio 1998 valgono solo entro il limite massimo di 5 anni). 1 Personale assunto in base alle seguenti norme speciali: articolo 194 legge 425/58, articolo 213 legge 425/58, legge 304/63, legge 1443/63, articolo 9 legge 39/74, legge 747/69, legge 880/71, legge 5/74, articoli 1, 2 e 3 della legge 39/74, legge 736/77, legge 220/82. Si trattava, in diversi casi, di immissione in ruolo di personale che, comunque, già svolgeva lavoro per le FS: ad esempio, guardiani dei passaggi a livello, incaricati della sorveglianza dei punti di scambio o di punti speciali da osservare (ad es, per rischio caduta massi). 2

Pensione di anzianità: si maturava con 19 anni, 6 mesi e 1 giorno di anzianità contributiva (considerati equivalenti a 20 anni per arrotondamento) a prescindere dall età. I requisiti per le donne coniugate o con figli, erano di 14 anni, 6 mesi e 1 giorno (considerati equivalenti a 15 anni per arrotondamento). Nel periodo dal 1 gennaio 1993 al 31.12.2011 i requisiti suddetti sono stati gradualmente incrementati al fine di armonizzarli con quelli previsti per la generalità dei lavoratori iscritti al FPLD. Calcolo della pensione Fino al 31 dicembre 1992 la pensione era costituita da un unica quota calcolata sulla retribuzione base (cosiddetta tabellare) dell ultimo giorno di servizio (non sulla base della retribuzione media degli ultimi 5 anni come per gli iscritti al FPLD), maggiorata del 18%. A differenza del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti, non vi erano i tetti retributivi al di sopra dei quali le aliquote contributive si riducessero. Questi tetti sono stati introdotti nel Fondo speciale FS solo a partire dal 1993, e sono stati armonizzati a quelli del FPLD a partire dal 1 gennaio 1998, per il calcolo delle pensioni retributive con riferimento alle anzianità fino al 2011. Inoltre, le aliquote di rendimento 2 per il calcolo della pensione erano più elevate che per la generalità dei lavoratori (2,6% per i primi 10 anni, anziché 2% come nel FPLD) fino all aliquota massima dell 80% (valida anche per gli iscritti al FPLD). Dal 1 gennaio 1993 il trattamento pensionistico era dato dalla somma di due quote di pensione: la quota A, calcolata come sopra, e la quota B calcolata partendo dalla retribuzione media del periodo di riferimento. Dal 1 gennaio 1996 per coloro che avevano 18 anni di anzianità al 31/12/1995 la pensione si calcola come sopra descritto (sistema retributivo); per coloro che avevano meno di 18 anni di anzianità (sistema misto), invece, la quota A si calcola come sopra, la quota B e la quota C, contributiva, si calcolano come per la generalità dei lavoratori iscritti al FPLD (quota B sulla base delle anzianità contributive dal 1993 al 1995). Pensioni Fondo Speciale FS effettivamente erogate e contributive Gli istogrammi qui sotto documentano come le pensioni di vecchiaia e anzianità del Fondo speciale FS in pagamento nel 2015 si rapportano con le prestazioni che sarebbero state erogate applicando il metodo contributivo. Il grafico mostra che il 96% delle pensioni subirebbe una riduzione se calcolata col metodo contributivo, e più di una pensione su 4 una riduzione superiore al 30%. 2 L aliquota di rendimento è la percentuale della retribuzione presa a base del calcolo della pensione, da moltiplicare poi per il numero di anni di anzianità utile. 3

L effetto della variabile età alla decorrenza è invece evidenziato nel grafico sottostante (che riporta gli importi lordi medi mensili al gennaio 2015) per le pensioni con decorrenza successiva alla soppressione del preesistente Fondo. Come si vede dal grafico, le deviazioni dal contributivo sono più forti per chi va in pensione prima. 4

Ad esempio, un ferroviere andato in pensione nel 2010 all età di 59 anni con una pensione lorda mensile di 3.240 euro percepisce una prestazione di 583 euro più alta di quella che avrebbe ottenuto con il ricalcolo contributivo; una persona andata in pensione all età di 63 anni nel 2013 vedrebbe il suo assegno pensionistico ridursi di circa 335 euro passando da 3.525 euro lordi a 3.190. Analisi degli importi mensili delle pensioni al 1.1.2015 per età ed anno di decorrenza 5

Nota metodologica sul ricalcolo contributivo delle pensioni vigenti del Fondo speciale Ferrovie dello Stato Lo studio si propone di verificare gli effetti di un ricalcolo contributivo applicato alle pensioni vigenti al 1.1.2015 del Fondo Ferrovie dello Stato. Il calcolo contributivo comporta la disponibilità delle informazioni relative a tutta la storia contributiva del lavoratore che nel caso di pensioni con decorrenza lontana nel tempo risulta assai difficoltosa. L analisi è stata condotta sulle singole posizioni assicurative procedendo alla ricostruzione della storia contributiva dell assicurato sulla base di tutte le informazioni disponibili negli archivi dell INPS. La platea di assicurati oggetto di analisi è costituita dai titolari di trattamenti pensionistici vigenti di vecchiaia ed anzianità liquidati con decorrenza successiva alla soppressione del preesistente Fondo Ferrovie (marzo 2000). Sono state prese in considerazione circa 50 mila pensioni che rappresentano un 1/3 di tutte le pensioni della stessa tipologia data l impossibilità di ricostruire al momento la storia contributiva dei soggetti liquidati prima della soppressione. Sono state inoltre escluse le pensioni di invalidità/inabilità e le pensioni ai superstiti, date le difficoltà di reperimento delle informazioni relative alle storie contributive da analizzare. Per ciascun pensionato sono state raccolte le informazioni anagrafiche e contributive relative a tutta la storia lavorativa del soggetto facendo riferimento all archivio degli estratti conto assicurativi (Sistema UNEX). Procedendo a ritroso nel tempo dal momento del pensionamento sono stati colmati i vuoti delle informazioni retributive attribuendo a ciascun periodo da integrare, la retribuzione più vicina disponibile parametrata all anzianità contributiva presente in ogni anno solare, riproporzionata sulla base della variazione del coefficiente di rivalutazione del montante contributivo (media quinquennale del PIL nominale) tra gli anni interessati. Dal momento dell istituzione del nuovo Fondo Ferrovie presso l INPS le posizioni assicurative dei contribuenti sono state acquisite tralasciando le informazioni retributive più lontane nel tempo non strettamente necessarie al calcolo della prestazione collegato alla media retributiva degli ultimi anni. Una volta ricostruita la storia retributiva del soggetto è stata calcolata la contribuzione versata nel teorico conto assicurativo moltiplicando l aliquota contributiva previdenziale vigente anno per anno, alla retribuzione imponibile per l anno considerato. Le aliquote contributive utilizzate sono quelle in vigore nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (cfr. circolari INPS nn. 157 e 181 del 2001). Il montante così determinato fino all anno e al mese di decorrenza è stato moltiplicato per il coefficiente di trasformazione in rendita relativo alla età dell assicurato alla decorrenza della pensione. Per le pensioni con decorrenza ante 2010 sono stati utilizzati i coefficienti di trasformazione contenuti nella Legge n.335/1995; per le decorrenze successive invece, quelle tempo per tempo vigenti (L.247/2007 e Decreto 15 maggio 2012 del Ministero del Lavoro ). In relazione al fatto che i coefficienti di trasformazione sono pubblicati a partire dall età di 57 anni, per tutti pensionati con età alla decorrenza inferiore a tale limite è stato utilizzato il coefficiente di trasformazione dell età 57 con un effetto migliorativo dell importo ricalcolato in forma contributiva essendo questi coefficienti crescenti al crescere dell età. Moltiplicando il montante per il coefficiente di trasformazione e dividendo per tredici si ottiene la pensione contributiva mensile lorda che va confrontata con l importo della pensione alla decorrenza rilevata negli archivi dell Istituto. Per le analisi riferite all anno 2015 l importo della pensione contributiva è stato rivalutato applicando alla pensione contributiva determinata come sopra, la stessa percentuale di variazione calcolata tra l importo retributivo lordo in pagamento al 1.1.2015 e quello alla decorrenza. 6