SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL ECONOMIA LOCALE Servizio pianificazione urbanistica, sviluppo sostenibile e S.I.T.

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SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL ECONOMIA LOCALE Servizio pianificazione urbanistica, sviluppo sostenibile e S.I.T. PIANO PARTICOLAREGGIATO STRUTTURE RICETTIVE (VARIANTE AL PPH - D.C.C. n. 108/1997) L. R. 11 LUGLIO 2006, N. 9 TESTO UNICO DELLE NORME REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE E SCHEMI TIPOLOGICI Dirigente del Settore: Ing. Germano Polidori - Dirigente Ufficio di Piano: Ing. Marco Cicchi - Direttore Geom. Alessandro Capannelli Istruttore tecnico P.ed. Giovanni Ciarrocchi Istruttore direttivo tecnico Geom. Massimo Forlini Istruttore direttivo tecnico Dott. Gionni Tiburtini Istruttore direttivo tecnico Collaboratori Arch. Massimiliano Baquè Arch. Sara Camertoni Ing. Cinzia Pulcini Arch. Serena Sgariglia Arch. Stefano Spuria Consulente Arch. Luigina Zazio Elab. 2 ELABORATO MODIFICATO CON EMENDAMENTO APPROVATO CON D.C.C. N.111 DEL 29/11/2010 Novembre 2010

INDICE ART.1 OGGETTO DEL PIANO ART.2 ELABORATI DEL PIANO ART.3 CONTENUTI DEL PIANO ART.4 PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI ART.5 INDIVIDUAZIONE DEGLI EDIFICI ART.6 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE NORME ART.7 DOTAZIONE DI SPAZI PUBBLICI ART.8 PARCHEGGI PERTINENZIALI DELLA STRUTTURA ART.9 VINCOLO DI DESTINAZIONE D USO ART.10 DISTACCHI DAI CONFINI E DAI FABBRICATI ART.11 STRUTTURE DI COLLEGAMENTO VERTICALE ART.12 AMPLIAMENTI VOLUMETRICI ART.13 RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI UBICATI NEL SOTTOTETTO ART.14 SPAZI DESTINATI AD ATTIVITA COMUNI SPECIALI ART.15 STRUTTURE INTEGRATIVE E DI ARREDO ART.16 ATTREZZATURE SPORTIVE E RICREATIVE ART.17 EDIFICI DI INTERESSE STORICO - ARCHITETTONICO ART.18 STANDARD AMBIENTALI ART.19 NORME FINALI E TRANSITORIE PAG.3 PAG.3 PAG.3 PAG.4 PAG.5 PAG.6 PAG.6 PAG.7 PAG.8 PAG.9 PAG.10 PAG.10 PAG.17 PAG.17 PAG.18 PAG.21 PAG.21 PAG.21 PAG.21 2

Art.1 Oggetto del Piano Art.2 Elaborati del Piano Art.3 Contenuti del Piano 1. Il Piano ha per oggetto la regolamentazione degli interventi finalizzati alla applicazione di quanto previsto dall Art.19 della Legge Regionale 11 luglio 2006, n. 9: "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo" alle strutture esistenti sul territorio comunale. 2. Le norme di cui al presente Piano si applicano a tutti gli edifici esistenti aventi destinazione turistico ricettiva con le caratteristiche dal capo I della legge reg. 9/2006 anche se non individuati negli Elaborati 8/1, 8/2, 8/3 e 8/4, non compresi nelle zone storiche di tipo A ai sensi del D.M. n. 1444/68. 3. Per edifici esistenti si intendono strutture ricettive assentite con regolare permesso di costruire che alla data di approvazione del presente Piano non abbiano modificato l originaria destinazione ricettiva di cui al Capo I della legge reg.n.9/2006. 4. La presente normativa è da considerarsi in variante al PPH approvato con delibera D.C.C. n.108/1997. Il Piano in oggetto si compone dei seguenti elaborati: Elab.1 Relazione Elab.2 Norme tecniche di attuazione e schemi tipologici Elab.3 Album dei dati funzionali elenco Elab.4/1 Schede identificative delle strutture ricettive (Quartiere 1) Elab.4/2 Schede identificative delle strutture ricettive (Quartiere 4) Elab.4/3 Schede identificative delle strutture ricettive (Quartiere 5) Elab.4/4 Schede identificative delle strutture ricettive (Quartiere 6) Elab.4/5 Schede identificative delle strutture ricettive (Quartiere 8) Elab.5/1 Schede tipologiche (Quartiere 1) Elab.5/2 Schede tipologiche (Quartiere 4) Elab.5/3 Schede tipologiche (Quartiere 5) Elab.5/4 Schede tipologiche (Quartiere 6) Elab.5/5 Schede tipologiche (Quartiere 8) Elab.6 Inquadramento urbanistico delle strutture ricettive sul P.R.G. vigente Elab.7 Foto aerea: individuazione delle strutture ricettive Elab.8/1 Strutture ricettive e stato di attuazione della pianificazione vigente analisi Elab.8/2 Strutture ricettive e stato di attuazione della pianificazione vigente analisi Elab.8/3 Strutture ricettive e stato di attuazione della pianificazione vigente analisi Elab.8/4 Strutture ricettive e stato di attuazione della pianificazione vigente analisi Elab.9 Scheda compilativa intervento edilizio (fac simile) 1. Il Piano individua le aziende organizzate per l esercizio delle attività ricettive, così come specificato nel Titolo II, capo I, artt. 10, 3

11, 12 della legge reg. n.9 del 11 luglio 2006 e ne regola, con normativa specifica i possibili interventi di ampliamento in relazione di cui all Art.1 delle presenti N.T.A.. 2. La volumetria di riferimento per gli incrementi volumetrici di cui alla presente normativa è quella regolarmente assentita per le strutture adibite ad attività ricettive alberghiere. 3. Negli edifici e negli impianti esistenti delle strutture ricettive di cui al comma 1, possono essere effettuati, anche in deroga a quanto stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e dagli strumenti urbanistici vigenti in ordine alle altezze, ai distacchi e ai volumi, ampliamenti volumetrici fino ad un massimo del 20% del volume esistente. Tali ampliamenti, ai sensi dell art.19 comma 4 della legge reg. n.9/2006, non sono consentiti nelle parti di territorio indicate nelle zone omogenee A di cui al D.M. 1444/68. Gli ampliamenti previsti dal presente Piano sono ammessi a condizione che siano finalizzati : al superamento delle barriere architettoniche, al rispetto delle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie, al risparmio energetico, all utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, al raggiungimento di innovativi standard ambientali definiti dal Regolamento regionale 1 marzo 2007, n. 2.Criteri ambientali per le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta, in attuazione dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle Norme regionali in materia di turismo) B.U.R. n.23 del 8.3.2007 nonché al miglioramento qualitativo necessario per l ottenimento del livello di classificazione superiore di cui alla D.G.R. n.479 del 14/05/2007. 4. L'incremento volumetrico può essere ampliato fino ad un massimo del 35% del volume preesistente in demolizione e ricostruzione, nei tempi e metodi previsti dalla legge reg. n.22/2009 e sono ammessi a condizione che siano finalizzati a migliorare la sostenibilità energetico-ambientale degli stessi attraverso il raggiungimento degli scaglioni di punteggio stabiliti dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 1870 del 16/11/2009, in base alla versione sintetica del protocollo ITACA Marche, nonché prevedere l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili. 5. I dati analitici riportati nelle schede allegate al presente PPH sono desunti dalle precedenti pratiche edilizie, da comunicazioni della proprietà, nonché da materiale divulgativo. Essi non costituiscono certificazione di stato di diritto. Art.4 Parametri urbanistici ed edilizi 1. Gli interventi previsti per le strutture di cui all Art.3 delle presenti NTA, sono disciplinati dai seguenti parametri urbanistici ed edilizi così come definiti dall art. 13 del Regolamento Edilizio Comunale ( R.E.C.): IF = Indice di fabbricabilità fondiaria; SC = Superficie coperta dell edificio; 4

RC = Rapporto di copertura ; SUL = Superficie utile lorda ; Snr = Superficie non residenziale; df = Distacco tra gli edifici; di = Distacco dai confini interni; ds = Distacco dalla strada 2. Per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni degli edifici esistenti, ai sensi dell'art. 8 della legge reg. 17 giugno 2008, n. 14, non sono considerati nel computo per la determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal codice civile e dei limiti fissati dall art.11 del D.Lgs. n.115 del 30/05/2008: - il maggior spessore delle murature esterne, oltre i trenta centimetri, siano esse tamponature o muri portanti; -il maggior spessore dei solai intermedi e di copertura oltre i trenta centimetri; -le serre solari e tutti i maggiori volumi e superfici necessari al miglioramento dei livelli di isolamento termico ed acustico o di inerzia termica o finalizzati alla captazione diretta dell'energia solare o alla realizzazione di sistemi di ombreggiamento delle facciate nei mesi estivi. 3. Per serre solari, anche definite serre bioclimatiche, si definiscono gli spazi ottenuti mediante la chiusura con vetrata trasparente di logge o terrazze, quando detti spazi chiusi siano unicamente finalizzati al risparmio energetico e siano conformi alle prescrizioni che seguono. Ogni serra solare non deve determinare nuovi locali riscaldati, raffrescati o comunque atti a consentire la presenza continuativa di persone. Sono pertanto esclusi dal computo di tali superfici spazi ricavati sulla copertura, anche piana, dell ultimo livello fuori terra. La specifica finalità del risparmio energetico deve essere certificata nella relazione tecnica, nella quale deve essere valutato il guadagno energetico, tenuto conto dell irraggiamento solare, su tutta la stagione di riscaldamento. Come guadagno energetico si intende la differenza tra l energia dispersa in assenza (Qo) e quella dispersa in presenza (Q) della serra. Deve essere verificato: (Qo-Q)/Qo 25%. Tutti i calcoli, sia per l energia dispersa che per l irraggiamento solare, devono essere sviluppati secondo le norme UNI 10344 e 10349 e ss.mm.ii.. La struttura di chiusura deve essere per una quota minima del 70% del totale trasparente. La serra solare deve essere apribile ed ombreggiante, cioè dotata di opportune schermature mobili o rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo. La superficie lorda della serra solare, in ogni caso, non potrà eccedere il 10% della S.U.L. come definita dall art.13 del R.E.C. e non potrà avere una estensione planimetrica superiore a 1,80 metri lineari rispetto alla parete esterna del fabbricato di ogni piano destinato ad attività ricettiva dell edificio o dell unità a servizio della quale viene realizzata. Le serre solari dovranno essere progettate in modo da integrarsi armonicamente nell organismo edilizio, dovranno essere disposte con esposizione verso sud con tolleranza di ± 30 gradi sessagesimali. La superficie della serra solare, quale volume tecnico, non potrà essere 5

conteggiata nella superficie utile delle strutture ricettive finalizzata alla classificazione della stessa secondo le specifiche contenute negli allegati A1 e A2 della D.G.R.n.760/2009. 4. Per beneficiare della deroga di cui ai commi precedenti, il contenimento del consumo energetico-ambientale è dimostrato nell'ambito della documentazione tecnica richiesta per il rilascio del relativo titolo abilitativo edilizio, anche in conformità con quanto previsto dal d.lgs 192/2005 e dall allegato 4 della D.G.R. 760 del 11/05/2009. 5. Ogni titolo abilitativo (permesso di costruire o D.I.A.E.) relativo agli interventi ammessi dalle presenti norme dovrà essere corredato, oltre che dagli elaborati richiesti dal P.R.G. e dal vigente R.E.C. anche dalla compilazione del fac simile contenuto nell elaborato n.9 del presente Piano. Art.5 Individuazione degli edifici 1. Nelle zone a destinazione residenziale del PRG vigente ovvero nelle zone ove per la normativa di piano è consentita l edificazione di strutture per l esercizio di attività ricettive alberghiere di cui al capo I della legge reg. n.9 del 2006, esclusa la zona storica A del PRG come ivi indicato, sono individuati (Elaborati: 8/1, 8/2, 8/3, 8/4) gli edifici per i quali sono consentiti interventi di qualificazione nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni stabiliti dalle presenti norme. Art. 6 Modalità di applicazione delle norme 1. Gli interventi consentiti e definiti dagli articoli di seguito riportati sia che vengano previsti contemporaneamente all interno di uno stesso progetto unitario, sia che facciano parte di progetti successivi, devono comunque far riferimento alla configurazione planivolumetrica e ai parametri dello stato attuale esistente al momento dell approvazione del presente piano. 2. Gli interventi ammessi dal presente Piano sono consentiti, con salvezza dei diritti dei terzi,a condizione che: a) resti ferma la dotazione minima inderogabile per spazi pubblici o riservati alle attività collettive a verde pubblico o a parcheggio; b) siano rispettate le norme vigenti per le costruzioni nelle zone dichiarate sismiche. Art.7 Dotazione di spazi pubblici 1. Ogni intervento ammesso dalle presenti norme che comporti aumento del carico urbanistico, dovuto ad aumento della SUL esistente, deve prevedere il soddisfacimento degli standard urbanistici di cui al D.M. 1444/68 e della legge reg. n. 34/92 e s.m.i. senza modificare la dotazione degli standard previsti dal P.R.G. vigente. Pertanto ai sensi dell art.50 del REC, come modificato dalla delibera di C.C. N.95 del 07/08/2008, qualunque intervento che determini un aumento del carico urbanistico e pertanto richieda un ulteriore 6

dotazione di standard urbanistici rispetto a quelli già previsti nel PRG vigente, deve prevedere in alternativa: a) cessione e attrezzatura di aree in quantità corrispondente al fabbisogno di standard urbanistico generato localizzate all interno del lotto di intervento; b) in sostituzione della cessione e attrezzatura di aree attrezzate per l urbanizzazione, il versamento di una somma corrispondente al valore della quota delle aree ed opere stesse. c) in sostituzione della cessione e attrezzatura di aree per l urbanizzazione, la permuta di suoli e/o opere di valore equivalente, aventi destinazioni di zona di parcheggio pubblico di quartiere (art.48/4 delle N.T.A. del P.R.G. vigente) considerando lo standard sovrapposto, con cessione al Comune dell attrezzatura garantita da apposita convenzione da stipulare prima del rilascio del permesso di costruire relativa all intervento di cui al presente piano. 2. Il fabbisogno degli standard urbanistici è calcolato nella quantità di 80 mc per abitante (vuoto per pieno) e nella misura di mq. 21 per abitante insediato riferito al volume oggetto di ampliamento. Non si applica nel computo degli standard quanto disposto dall art.4 del D.M.n.1444/68 in riguardo al raddoppio delle quantità previste nelle zone B. Sono invece ammessi le sovrapposizioni di standard urbanistico effettivamente utilizzabile (parcheggio su parcheggio interrato o verde su parcheggio interrato). 3. In caso di richiesta di monetizzazione dello standard urbanistico la mancata cessione delle aree dovrà essere approvata con apposito atto di Giunta Municipale. La procedura di monetizzazione è regolata dal vigente REC con le specifiche di seguito riportate. La monetizzazione degli standard urbanistici sarà effettuata sommando il valore medio venale delle aree localizzate nel medesimo quartiere urbanistico aventi destinazione ad attrezzatura di quartiere (art.48 NTA del PRG), sommato al costo della attrezzatura stessa considerando il parcheggio interrato computato ai sensi dell art.9 delle linee guida comunali in materia di monetizzazione approvate dal Consiglio comunale con Delibera n.96 del 7/08/2008. Art.8 Parcheggi pertinenziali della struttura 1. Gli interventi di ampliamento di cui al presente Piano devono salvaguardare, e se possibile migliorare, la dotazione dei parcheggi esistenti secondo i progetti assentiti alla data di approvazione del Piano stesso. 2. Tutti gli interventi che prevedano un ampliamento della SUL esistente devono prevedere il soddisfacimento del fabbisogno di parcheggi pertinenziali aggiuntivi per l ampliamento progettato, fino alla concorrenza delle percentuali e secondo quanto previsto all art. 7

61 del REC del Comune di San Benedetto del Tronto, in rapporto alle SUL distinte per destinazioni d'uso. 3. I parcheggi pertinenziali della struttura alberghiera sono reperibili oltre che nel suolo o sottosuolo del lotto di intervento anche in lotti contigui e comunque nel raggio di 500 m ed anche con sovrapposizione pubblico/privato ai sensi dell art. 48 NTA del vigente PRG con approvazione di apposita convenzione con il Comune. 4. E ammessa la realizzazione di parcheggi pertinenziali di una o più strutture ricettive che in accordo realizzino gli stessi su: - unico lotto di intervento in cui è localizzata una delle strutture ricettive; - area posta in aderenza a due o più strutture ricettive sfruttando la comunione del confine e di conseguenza non applicando le distanze minime previste dalla presente normativa; - unico lotto di intervento di proprietà comune a due o più strutture ricettive; - area di proprietà comunale a seguito di bando pubblico che renda disponibile tale intervento ad iniziativa privata ai sensi delle presenti norme. Il vincolo di pertinenzialità dovrà essere garantito da apposita convenzione da stipulare prima del rilascio del permesso di costruire relativa all intervento di cui al presente piano, successivamente lo stesso dovrà essere trascritto a cura e spese dei richiedenti presso i competenti uffici della Conservatoria dei Registri Immobiliari con trasmissione degli atti al Comune prima del rilascio del Certificato di agibilità per l intervento oggetto della richiesta del permesso di costruire. Art.9 Vincolo di destinazione d uso 1. Ai sensi del comma 5 dell art.19 della legge re g.n.9/2006, le strutture turistico ricettive in cui sono stati realizzati gli interventi in deroga, previsti dal presente Piano, sono vincolate alla specifica destinazione turistico-ricettiva per venti anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori. Il vincolo risulta da apposito atto d'obbligo alla suddetta destinazione, sottoscritto dal richiedente, registrato e trascritto a cura dello stesso. Copia dell'atto è trasmessa al Comune a cura del richiedente al momento della richiesta di rilascio del certificato di agibilità dell immobile. 8

Art.10 Distacchi dai confini e dai fabbricati 1. Gli ampliamenti effettuati con le modalità previste ai successivi Artt. 11,12,13,14 e 15 devono comunque rispettare i seguenti distacchi minimi: INTERVENTI DISTACCO DAI FABBRICATI DISTACCO DAI CONFINI INTERNI DISTACCO DALLE STRADE PUBBLICHE DISTACCO INTERNO DAL FABBRICATO PRINCIPALE Art.11 STRUTTURE DI COLLEGAMENTO VERTICALE Art. 12a AMPLIAMENTO ALL'INTERNO DELLA SUPERFICIE COPERTA Art. 12b AMPLIAMENTO ALL'ESTERNO DELLA SUPERFICIE COPERTA Art. 13 RIQUALIFICAZIONE SPAZI SOTTOTETTO Art. 14 ATTIVITÀ COMUNI SPECIALI df = 3,00 m df = 3,00 m df = 3,00 m df = 3,00 m df = 3,00 m di = 1,50 m di = 1,50 m di = 1,50 m di = 1,50 m di = 1,50 m ds = 3,00 m o uguale al distacco esistente se inferiore ds = 3,00 m o uguale al distacco esistente se inferiore ds = 3,00 m o uguale al distacco esistente se inferiore ds = 3,00 m o uguale al distacco esistente se inferiore ds = 3,00 m o uguale al distacco esistente se inferiore in aderenza _ in aderenza _ di = 3,00 m o aderenza Art. 15 STRUTTURE INTEGRATIVE E DI ARREDO df = 3,00 m di = 1,50 m. ds = 0,00 m. di = 3,00 m o aderenza 2. In caso di intervento di demolizione e ricostruzione con aumento fino al 35% previsto dall art.4 comma 7 della legge reg. n.22 del 2009, si applicano le limitazioni previste dalla D.C.C. n.97 del 30/11/2009 e le indicazioni dell atto di indirizzo regionale approvato con D.G.R. n.1991 del 24/11/2009. 9

Art. 11 Strutture di collegamento verticale 1. Si consente l inserimento di strutture di collegamento verticale (corpi ascensore, corpi scala) necessarie: a. al miglioramento e riqualificazione funzionale delle strutture esistenti b. all eliminazione delle barriere architettoniche, c. all adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza vigenti Gli ampliamenti volumetrici connessi alla realizzazione di tali strutture non potranno comunque superare il 20% dei volumi esistenti. Si richiama in tal senso l art.13 del vigente REC in materia di calcolo della SUL. In deroga a tale normativa la realizzazione secondo le norme del presente Piano, di ascensori e/o elevatori, collocati in aderenza dell edificio o nel lotto di pertinenza dello stesso, strettamente necessari all abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della legge n.13/89 e relativi regolamenti attuativi non vengono conteggiati nella SUL dell intervento. 2. L inserimento di tali collegamenti verticali, compresi eventuali volumi tecnici emergenti dalla copertura, dovrà opportunamente armonizzarsi con le caratteristiche tipologiche ed architettoniche dei corpi edilizi principali. Particolare cura sarà rivolta all inserimento degli impianti sulle pareti esterne e sul piano di copertura. I corpi scala potranno essere realizzati sia attraverso strutture aperte sia attraverso strutture chiuse (tamponate) in relazione alle esigenze specifiche di tipo funzionale formale (vedi figg.1,2,3,4). I volumi tecnici in copertura potranno ospitare gli impianti tecnologici di servizio della struttura ricettiva esistente secondo i limiti di superficie definiti dagli schemi seguenti che dovranno essere verificati opportunamente in fase di progettazione dell intervento. Il progetto di riqualificazione presentato ai sensi delle presenti norme dovrà prevedere il layout planimetrico dei locali tecnici con gli impianti ospitati comprensivo del progetto impiantistico esecutivo. In fase di rilascio del certificato di agibilità andrà verificato il rispetto del progetto e delle eventuali varianti approvate in osservanza delle vigenti leggi applicabili in materia. Art. 12 Ampliamenti volumetrici 1. Negli edifici e negli impianti esistenti delle strutture ricettive situate sul territorio comunale possono essere effettuati in applicazione dell art.19 della legge reg.n.9/2006, anche in deroga a quanto stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e dagli strumenti urbanistici vigenti in ordine alle altezze, ai distacchi e agli ampliamenti volumetrici, gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, al rispetto delle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie, al risparmio energetico, all utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, al raggiungimento di innovativi standard ambientali definiti dal Regolamento Regionale n.2/2007 pubblicato sul B.U.R.n.23 del 8.3.2007. 10

2. L ampliamento volumetrico deve essere calcolato sul volume assentito alla data di approvazione del presente PPH ; ad esso sono cumulabili tutte le volumetrie autorizzate con permessi di costruire rilasciati o con DIA in atto all interno del medesimo lotto di pertinenza, compresi eventuali condoni ed ampliamenti eseguiti a seguito del precedente piano approvato con D.C.C. n. 108/1997. 3. Gli interventi ammessi possono riguardare attrezzature comuni, servizi e camere e si distinguono in: a) Ampliamenti all interno della superficie coperta - Al piano interrato e al piano seminterrato con la prescrizione della destinazione d uso limitata a depositi, garage e spazi comuni (fig.5) con l esclusione di locali abitativi. - Al piano terra, al piano terra rialzato nonché al piano primo (fig.6-7). - Ai piani superiori (fig.8), l ampliamento potrà riguardare la chiusura delle logge esistenti, salvaguardando le caratteristiche tipologiche dell edificio. La percentuale del volume di ampliamento dovrà essere valutata globalmente nell ambito dei vari prospetti, in relazione alle necessità e allo specifico tema compositivo di ciascuna struttura. - All ultimo piano (fig. 9-10-11), l'ampliamento può essere realizzato in aderenza all'eventuale corpo esistente o interessare tutto il piano o parte di esso. Lo spazio non interessato all'ampliamento potrà essere utilizzato per la formazione di logge e terrazze coperte. - Al di sopra degli avancorpi formati dai piani seminterrati (fig.12) e dei piani terra (fig.13) o di piani porticati (fig.14). - Ampliamento su tutti i piani al di sopra degli avancorpi formati dai piani seminterrati, dai piani terra o dai piani porticati (fig.15). Di seguito vengono proposti degli schemi grafici rappresentativi delle precedenti casistiche. 11

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b) Ampliamenti all esterno della superficie coperta: - Si consente l ampliamento all esterno della superficie coperta esistente ai piani seminterrato, terra, rialzato e primo, nonché su tutti i piani salvaguardando le caratteristiche tipologiche dell edificio e valutando globalmente il tema compositivo della struttura (figg.16 fino a 21) - Ai piani superiori (fig.22), l ampliamento potrà riguardare la realizzazione di bow-windows, salvaguardando le caratteristiche tipologiche dell edificio. La percentuale del volume di ampliamento dovrà essere valutata globalmente nell ambito dei vari prospetti, in relazione alle necessità e allo specifico tema compositivo di ciascuna struttura. Di seguito vengono proposti degli schemi grafici rappresentativi delle precedenti casistiche. 15

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Art. 13 Riqualificazione degli spazi ubicati nel sottotetto 1. All interno dell ampliamento volumetrico ammesso dal presente Piano è consentita la riqualificazione dei piani sottotetto già oggetto di sanatoria e destinati ad uso abitativo-ricettivo (fig.23). Gli interventi, nel rispetto della superficie utile esistente, saranno finalizzati all adeguamento dell altezza utile interna alle norme igienico sanitarie, alla realizzazione di eventuali abbaini e lucernai, alla realizzazione di nuovi servizi igienici - spazi comuni camere. 2. E consentita altresì, all interno del volume assentito, la qualificazione dei piani sottotetto, anche oggetto di sanatoria, già destinati a servizi (snr) (fig.24) con mutamento della destinazione d uso. 3. Si consente la riqualificazione dei "piani sottotetto" attraverso il riordino del volume esistente (fig.25). 4. Gli interventi di cui ai precedenti punti 1 e 3, adeguando opportunamente l altezza utile interna, potranno essere finalizzati alla realizzazione di servizi igienici - spazi comuni camere nel rispetto delle condizioni previste dall art.19 comma 1 dell a legge reg.n.9/2006. Di seguito vengono proposti degli schemi grafici rappresentativi delle precedenti casistiche. 17

Art.14 Spazi destinati ad attività comuni speciali 1. All interno dell ampliamento volumetrico ammesso dal presente Piano ai sensi dell art.19 comma 1 della legge reg.9/2006 è consentito realizzare spazi destinati ad attività comuni speciali. Con tale definizione si intendono locali idonei ad ospitare manifestazioni di carattere periodico anche di interesse pubblico quali: sale per congressi, concerti, proiezioni cinematografiche, feste da ballo, impianti sportivi coperti, locali di intrattenimento e svago. Tutte le attrezzature dovranno essere progettate nel rispetto delle normative vigenti in materia di barriere architettoniche e sicurezza in genere. Tali attrezzature, esclusivamente a servizio della struttura ricettiva esistente, saranno sottoposte al vincolo di destinazione ventennale previsto dall art.9 delle presenti norme. 2. Tali ampliamenti sono ammessi negli edifici che rispettino i seguenti parametri: superficie fondiaria minima pari a mq 3000; rapporto di copertura non superiore a 0,3; 3. La superficie utile lorda dell ampliamento da realizzare al piano terra e/o al piano primo non dovrà comunque superare il 20% della superficie coperta esistente (figg.26-27). 4. Le soluzioni architettoniche, diversificate in funzione delle caratteristiche specifiche di ciascun edificio, dovranno comunque garantire una facile accessibilità dall esterno e salvaguardare l eventuale piantumazione presente nell area di pertinenza. Di seguito vengono proposti degli schemi grafici rappresentativi delle precedenti casistiche. 18

Art.15 Strutture integrative e di arredo 1. Per strutture integrative e di arredo si intendono strutture aperte, utili per il soggiorno all aria aperta, quali ad esempio: pensiline, logge, percorsi pedonali coperti, gazebo e pergolati. Tali strutture, non rientrando nella SUL dell edificio, non potranno essere in alcun modo chiuse, neanche temporaneamente, sui lati non aderenti all edificio, nè con strutture fisse nè mobili. 2. Tali strutture potranno essere ubicate sia in corrispondenza di terrazzi non coperti e di lastrici solari, sia nell area di pertinenza, sia in aderenza al fabbricato principale o quali elementi isolati (da fig. 28 a fig. 44). L altezza utile interna sarà compresa nell intervallo : ml.2,20-3,00 privilegiando la quota maggiore per le eventuali soluzioni isolate ubicate nella corte. L altezza massima delle strutture non potrà superare i ml. 4,00. La tipologia e i materiali (metallo, legno, policarbonato,tessuti, ecc..) potranno essere diversificati e comunque coordinati con i caratteri dell edificio principale. a) Strutture ubicate sui terrazzi e/o lastrici solari Le strutture in aderenza al corpo principale, nonché quelle isolate, non potranno interessare una superficie superiore al 60% della superficie terrazzata e/o del lastrico solare. Ai sensi della l.reg.n.14/2008 tale percentuale può essere innalzata fino alla totale copertura del lastrico se vengono utilizzate tettoie fotovoltaiche o utili alla produzione di energia solare termica. b) Strutture ubicate nell area di pertinenza Le strutture in aderenza al corpo principale, nonché quelle isolate, non potranno interessare una superficie superiore al 1/4 della superficie scoperta esistente. Ai sensi della legge reg.n.14/2008 tale percentuale può essere innalzata al 50% dell area scoperta nel caso di copertura con tettoie fotovoltaiche di parcheggi pertinenziali a servizio della struttura ricettiva con esclusione delle corsie di smistamento. 3. Titolo autorizzativo: D.I.A.E. con eventuale autorizzazione paesaggistica ove necessaria. Di seguito vengono proposti degli schemi grafici rappresentativi delle precedenti casistiche. 19

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Art.16 Attrezzature sportive e ricreative 1. Si consente a tutte le strutture ricettive la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative scoperte quali ad esempio : campi da tennis, calcetto, bocce e piscine. Le soluzioni progettuali, in relazione alle specifiche caratteristiche delle diverse aree di pertinenza, dovranno comunque ridurre al minimo la rimozione delle alberature esistenti e prevedere l impianto di nuove essenze per compensare eventuali perdite. Art.17 Edifici di interesse storico-architettonico Art. 18 Standard ambientali 1.Per gli edifici di interesse storico-architettonico, compresi nel piano attuativo di riqualificazione e salvaguardia del patrimonio edilizio urbano approvato con D.C.P. n.10 del 04/02/2003, destinati ad attività ricettiva gli ampliamenti di volume ammessi dalle presenti norme dovranno salvaguardare i caratteri tipologici e formali del corpo principali, pertanto gli stessi dovranno essere ubicati nella corte o in eventuali dependances a servizio della struttura principale. 2. E ammessa la realizzazione di strutture integrative e di arredo di cui al precedente art.15 rispettando e salvaguardando i caratteri tipologici dell edificio. 1. Ogni intervento ammesso dal presente Piano dovrà rispettare i criteri di sostenibilità ambientale determinati dal Regolamento regionale 1 marzo 2007, n. 2 Criteri ambientali per le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta, in attuazione dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle Norme regionali in materia di turismo) pubblicato sul B.U.R. n.23 del 8.3.2007. Dovranno essere privilegiati nell utilizzo di fonti rinnovabili di energia sistemi integrati nell edificio senza ulteriore consumo di suolo. 2. Il Progetto di tali impianti dovrà essere allegato alla richiesta di permesso di costruire dell intervento e firmato da tecnico abilitato. In esso dovrà essere contenuta autocertificazione del rispetto integrale dei criteri di cui al comma precedente contenuti nel regolamento regionale citato. 3. Unitamente alla dichiarazione di ultimazione lavori il Direttore dei Lavori consegnerà una dichiarazione sotto forma di atto sostitutivo di notorietà ai sensi della normativa vigente del rispetto del progetto presentato che andrà richiamata nel certificato di agibilità dell immobile. 4. In caso di intervento di demolizione e ricostruzione ai sensi della legge reg.n.22/2009 dovrà essere garantito il raggiungimento degli scaglioni di punteggio stabiliti dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 1870 del 16/11/2009. 22

Art. 19 Norme finali e transitorie 1. Gli edifici individuati negli Elaborati 8/1, 8/2, 8/3 e 8/4 del presente Piano possono essere sottoposti in alternativa agli ampliamenti previsti dal presente Piano e dalla legge reg. 22/2009 nel periodo di validità, ad interventi di ristrutturazione edilizia senza cambiamento di destinazione d uso. In caso di mutamento della destinazione d uso, si applicano le norme di cui al vigente P.R.G per le zone in cui ricadono gli interventi in oggetto. 2. Le presenti norme si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di approvazione del piano relativamente a permessi di costruire già rilasciati interessanti strutture ricettive esistenti senza cambiamento della destinazione d uso ricettiva alberghiera (capo I della legge reg.9/2006). Nel caso di procedimenti in corso di attuazione la volumetria di partenza è quella assentita dall ultimo permesso di costruire rilasciato come stato modificato. 3. Le norme del presente Piano non si applicano alle strutture che hanno utilizzato in precedenza il procedimento unico per le attività produttive di cui all art.5 DPR n.447/98 e s.m.i., limitatamente ai permessi di costruire già rilasciati per strutture ricettive esistenti di tipo alberghiero (capo I della legge reg.9/2006). 4. Sulle strutture di cui al comma 3 precedente è ammessa l applicazione dell incremento volumetrico previsto dall art.2 della legge reg.n.22/2009 comportante demolizione e ricostruzione della struttura ricettiva esistente secondo le specifiche di detta norma regionale. Sulle medesime strutture non si applicano invece gli incrementi di cui all art.1 della legge reg.22/2009. 5. Per gli impianti all aria aperta (campeggi) esistenti in zona ad attrezzature pubbliche di quartiere è ammesso il restauro e risanamento conservativo dell esistente in accordo con le norme di cui all art.48 delle N.T.A. del PRG vigente. 6. Gli interventi di ampliamento tramite demolizione e ricostruzione di cui alla legge reg.n.22/2009 e quello previsto dall art.19 della legge reg.n.9/2006 sono tra loro alternativi e quindi non cumulabili neanche per interventi realizzati in tempi successivi sulla medesima struttura ricettiva. 7. Gli interventi di ampliamento previsti dall art.1 della legge reg.n.22/2009 non sono ammessi sulle strutture ricettive normate dal presente piano e quindi non cumulabili neanche per interventi realizzati in tempi successivi sulla medesima struttura ricettiva. 8. Gli interventi di ampliamento di cui all art.29 delle N.T.A. del vigente PRG con cambio di destinazione d uso da residenziale a turistico alberghiero con l utilizzo dell indice fondiario massimo pari a 4 mc/mq non sono cumulabili con le deroghe previste dal presente Piano anche per interventi già assentiti prima dell approvazione delle presenti norme. 23

9. Per le strutture ricettive comprese in aree a rischio di esondazione E3 ed E4 del PAI Tronto sono ammessi solo interventi di ampliamento volumetrico strettamente necessari per gli adeguamenti degli edifici esistenti in materia igienico sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche. Sono esclusi pertanto ampliamenti volumetrici per camere e numero di posti letto, anche se posti a piani superiori al primo e comunque sono vietati piani interrati e destinazioni abitative al piano terra. Tutti gli interventi saranno accompagnati da una verifica tecnica volta a dimostrare la compatibilità tra l intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio dichiarato; tale verifica, firmata da uno più tecnici abilitati, deve essere allegata al progetto di intervento e valutata dal Comune nell ambito del rilascio del provvedimento abilitativo a costruire. 24