Novità fiscale 2007: applicazione del reverse charge (Legge finanziaria 2007 art. 1,comma 44; art 17 comma 6 DPR 633/72; Circolare Agenzia entrate 29/12/2006 n 37) A partire dal 1 gennaio 2007 la Legge Finanziaria 2007 ha introdotto in ambito IVA l'applicazione del sistema del reverse charge alle prestazioni rese per la realizzazione di appalti per opere edili. Il meccanismo del reverse charge (o inversione contabile) comporta che il destinatario della cessione o della prestazione sia obbligato all assolvimento dell imposta in luogo del cedente o del prestatore. Pertanto le implicazioni di questa norma sono che: il prestatore di servizi é tenuto a emettere fattura senza l addebito dell imposta; il committente deve registrare la fattura nel registro IVA acquisti ai fini della deduzione. Inoltre deve integrare la fattura con l indicazione dell aliquota e della relativa imposta e deve annotarla nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi entro il mese di ricevimento o anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese. Il sistema del reverse charge si applica alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di contratti di appalto o di prestazioni d opera nell ambito del settore edile. In pratica il beneficiario di tali servizi deve essere un impresa edile che risulta essere appaltante in relazione al servizio edilizio. Restano esclusi dal reverse charge: prestazioni d opera intellettuale rese da professionisti (geometri, ingegneri,etc) cessioni di beni in posa d opera Dalla manovra Visco si evince anche che l inversione contabile sarà estesa in altri settori quali ad esempio alla cessione di immobili imponibili per opzione di cui all art. 13, parte B, lettere g) e h), alle cessioni di personal computers e dei loro accessori, nonché ai telefoni portatili. In questi casi è bene consultarsi con il proprio commercialista per sapere se l attività rientra in tale regime o meno. Questo documento dà indicazioni solo dal punto di vista operativo per l applicativo Business in quanto il meccanismo del reverse charge opera con lo stesso principio in tutti i settori in cui è applicabile REVERSE CHARGE IN BUSINESS 28/02/07
A. Per la ditta prestatore di servizi Siccome deve emettere fattura senza addebito di IVA dovrà creare un codice IVA esente ex art 17 comma 6 Tale codice IVA non va inserito nella tabella bolli in quanto le fatture emesse in applicazione del regime del reverse charge, essendo riferite ad operazioni soggette ad imposta, anche se con il particolare meccanismo della inversione contabile, sono esenti dall'imposta di bollo. La fattura sarà emessa con codice esenzione in testata B. Per la ditta committente Ha l obbligo di integrare la fattura del prestatore di servizi con l imposta e annotarla nel
registro delle fatture emesse o dei corrispettivi nonché nel registro degli acquisti. Dal punto di vista operativo l utente può registrare la fattura creando una causale uguale alla causale di registrazione delle fatture fornitori intracomunitaria. In pratica deve creare una causale con doppia riga IVA
All atto della registrazione della fattura il programma provvederà a creare in automatico la seconda riga IVA sul registro vendite: Numero sul registro IVA vendite Numero protocollo sul registro IVA acquisti Numero documento fatt. fornitore
ATTUALI LIMITI: Attualmente è possibile registrare le fatture fornitori di servizio pervenute in regime reverse charge da Gestione documenti di magazzino. Non è pero possibile poi contabilizzarle con il programma Contabilizzazione documenti di magazzino Il limite è però superabile in questo modo 1. inserire la natura transazione nella fattura 2. nella tabella Personalizzazione acquisti inserire nel campo Caus ric fatt intracomunitaria la causale per le fatture in regime di reverse charge Questa procedura è applicabile solo se l utente non gestisce il modulo degli INTRASTAT