Comune di Genga Provincia di Ancona Servizio Polizia Amministrativa

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Comune di Genga Provincia di Ancona Servizio Polizia Amministrativa REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (Legge Regionale 9 dicembre 2005, n. 30) (Delibera Giunta Regionale n. 864 del 24.06.2006) Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 33 del 28.06.2007 1

INDICE Premessa - Finalità - Analisi del territorio - Normativa vigente in materia - Ambito di applicazione - Turismo rurale - Zone di interesse storico-archeologico Norme sul procedimento 1) Autorizzazioni 2) Dichiarazioni di inizio di attività 3) Autorizzazioni temporanee 4) Attività stagionali 5) Subingresso 6) Ampliamento dell attività 7) Circoli Associazioni 8) Distributori automatici 9) Gestione di reparto 10) Modifiche societarie 11) Sospensione o decadenza dell attività 12) Cessazione dell attività Disposizioni generali 13) Piccoli trattenimenti - attività accessorie 14) Orari 15) Pubblicità dei prezzi 16) Disciplina sanzionatoria 17) Disposizioni generali 18) Rinvio 2

PREMESSA Finalità Con l entrata in vigore della Legge Regionale Marche n. 30 del dicembre 2005, e delle direttive generali approvate dalla Giunta della Regione Marche con deliberazione n. 864 del 24.07.2006 c è stata data una innovativa impronta di liberalizzazione nel settore della somministrazione di alimenti e bevande: dall abolizione dei parametri numerici e delle distanze, alla creazione di una tipologia unica, alla individuazione di attività accessorie. La legge disciplina l esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della disciplina comunitaria e di quella statale. La regolamentazione si ispira ai principi di cui all art. 1 della L.R. 30/05 con particolare riferimento: - allo sviluppo ed innovazione della rete degli esercizi favorendo la crescita dell imprenditoria e dell occupazione ; - alla tutela della salute, la sicurezza dei consumatori, la trasparenza e la qualità del mercato; - alla libera concorrenza e la libertà d impresa, nonché la corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti usati; - alla salvaguardia e la riqualificazione della rete dei pubblici esercizi nelle zone di montagna e rurali, nelle aree di interesse archeologico, storico, artistico ed ambientale, e nei centri urbani minori; - alla compatibilità dell impatto territoriale con l insediamento di attività di somministrazione di alimenti e bevande con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico, l inquinamento acustico e ambientale. Analisi del territorio POPOLAZIONE RESIDENTE (movimento anagrafico). La popolazione residente a Genga risulta essere ad oggi n. 1996 abitanti. POPOLAZIONE FLUTTUANTE Essendo Genga un importante, seppur piccolo, centro industriale, la popolazione fluttuante risulta in crescente aumento anno per anno. Tale flusso è dovuto al movimento dei pendolari che pervengono dai Comuni limitrofi; in particolar modo tale presenza si riversa in uno stabilimento di elettrodomestici e in un sito di imbottigliamento delle acque minerali. Inoltre, la strada ex provinciale Frasassi, recepisce un sostenuto traffico veicolare poiché funge da collegamento tra la SS.76 e l entroterra. FLUSSI TURISTICI La presenza turistica è determinata principalmente dai visitatori delle grotte di Frasassi che nell ultimo anno ha raggiunto il numero di 273.020 unità con la punta massima verificata nel mese di agosto di 68.462 presenze. Altro afflusso significativo dei pendolari è quello relativo all utilizzo delle cure termali nello stabilimento di San Vittore Terme, nel periodo maggio-novembre, con numero di presenze nell ultimo anno. Novità preponderante per stabilire un afflusso di turisti in più ai precedenti punti è l istituzione dell Ente Parco. Gli itinerari naturalistici che danno opportunità di far 3

conoscere da vicino le bellezze del nostro territorio offrono percorsi che incrementano il numero dei visitatori nel nostro paese. Particolare attenzione va rivolta alla Loc.Fossi, dove il campeggio è oggetto di un intervento di sistemazione, di riqualificazione e di valorizzazione ambientale. Il territorio comunale è oggetto di una espansione urbanistico-residenziale, industriale ed artigianale. In particolar modo sono interessate le zone : Destinazione residenziale: Osteria di Colleponi, Isola Centipera e Trinquelli. Destinazione industriale e artigianale: Isola Centipera Normativa vigente in materia Decreto legge 04.07.2006, n. 223, convertito con legge, con modificazioni, (L. 248 del 04.08.2006), in particolare artt. 1 e 3; Legge Regionale 9 dicembre 2005 n. 30 Disciplina delle attività di somministrazione di al pubblico di alimenti e bevande. Con l entrata in vigore di tale legge ha cessato di avere diretta applicazione nella Regione Marche la Legge 287/1991; Delibera Regionale n. 864 del 24.07.2006 L.R. 30/2005 Art. 4, comma 1 Disciplina delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande Indirizzi ai Comuni per il rilascio delle autorizzazioni. Ambito di applicazione Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono costituiti in unica tipologia, che comprende anche la somministrazione di bevande di qualsiasi gradazione, nei limiti previsti dalla relativa autorizzazione. Sono ricompresi nella tipologia unica i centri rurali di ristoro e di degustazione previsti dall art. 21 della L.R. 3/02. Le norme contenute nel presente regolamento non si applicano alle attività turistiche ed agrituristiche che restano disciplinate dalle rispettive normative. Turismo rurale La L.R. Marche n.30/05 all art.3 comma 2 stabilisce che i centri rurali rientrino nella disciplina generale delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. L art. 20 della L.R. Marche n. 3/02 definisce il turismo rurale come una specifica articolazione dell offerta turistica regionale composta da un complesso di attività che possono comprendere ospitalità, ristorazione, attività sportive, del tempo libero e di servizio, finalizzate alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale. La suddetta attività deve essere esercitata in immobili già esistenti, ubicati all esterno del territorio urbanizzato, in zona agricola o nei borghi rurali che mantengano le caratteristiche proprie dell edilizia tradizionale individuati dall Ente. L art. 21 della L.R. Marche n.3/02 stabilisce che i comuni possono prevedere nel piano di somministrazione alimenti e bevande le autorizzazioni destinate a questa attività da assoggettare alla disciplina della L.R.30/05 con la precisazione che le stesse non sono trasferibili. 4

Zone di interesse storico-archeologico In prossimità delle aree di interesse storico-archeologico, dove sussistono vincoli archeologici e paesaggistici, si ritiene necessario mantenere le caratteristiche tipologiche e architettoniche del contesto ambientale tutelato. 5

NORME SUL PROCEDIMENTO Articolo 1 AUTORIZZAZIONI La domanda di autorizzazione per l apertura ed il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata, in competente bollo, all Ufficio Protocollo dell Ente o spedita, a firma della persona fisica legittimata o avente titolo a richiedere l autorizzazione. La domanda deve indicare: Il possesso dei requisiti morali e professionali ; la disponibilità dei locali; l eventuale indicazione del preposto; copia della autorizzazione sanitaria o copia della Denuncia di Inizio Attività Alimentare ai fini della registrazione; il possesso dei requisiti d idoneità dei locali rispetto alle norme edilizie, di prevenzione incendi, di sicurezza e di sorvegliabilità. Alla domanda devono essere allegati: pianta planimetrica, stralcio di mappa e relazione tecnica (dalla quale risulti la superficie adibita alla somministrazione, ad altri usi e totale, il possesso dei requisiti di sorvegliabilità ai sensi del D.M. 564/92) a firma di un tecnico abilitato; certificato di destinazione d uso (commerciale o negozio). Gli edifici utilizzati per l attività di cui all art. 21, comma 2, lettera b), della L.R. n. 3/02, nonché per l attività di cui all art. 21, comma 5, della L.R. n. 9/06, mantengono la loro destinazione di uso agricolo; certificato di agibilità ; copia della autorizzazione sanitaria o copia della Denuncia di Inizio Attività Alimentare ai fini della registrazione; certificato di previsione di impatto acustico redatto da un tecnico abilitato o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (qualora non si disponga di sorgenti sonore significative) nel rispetto della L. n.447 del 26.10.95, del D.P.D.M. 16.04.1999 n.215; copia del documento o altro atto (corso professionale, diploma, esame di idoneità, etc ) che attesti il possesso del requisito professionale; copia di un documento di identità fronte/retro in corso di validità. Il responsabile del procedimento provvede, a seguito della presentazione della domanda, a dare notizia dell avvio del procedimento ai sensi della L.241/90 e succ. mod. Qualora la domanda non sia regolare o completa il responsabile del procedimento, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento, richiede l integrazione della domanda o la regolarizzazione della domanda stessa, fissando il termine per la presentazione e avvisando che, decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà archiviata. 6

Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda la stessa s intende accolta (silenzio-assenso). Le attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate ai sensi dell art. 21 comma 2 lett. b) della L.R. 3/02 nonché ai sensi dell art. 21 comma 5 della L.R. 9/06, non sono trasferibili. Articolo 2 DICHIARAZIONI DI INIZIO DI ATTIVITA (DIA) Sono soggette a dichiarazione di inizio di attività (DIA) gli esercizi meglio specificati all art.6 della L.R. 30/05 e i centri agroalimentari, i mercati all'ingrosso, gli stabilimenti balneari, le università, le mense interaziendali, di cui all art. 26 punto 5 della D.G.R. 864/2006. La dichiarazione di inizio di attività deve essere presentata all Ufficio Protocollo dell Ente o spedita, a firma della persona fisica legittimata o avente titolo, trenta giorni prima dell inizio dell attività stessa. Nella dichiarazione di inizio di attività l interessato deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità: di essere in possesso dei requisiti morali e professionali; le caratteristiche specifiche delle attività che intende svolgere; l ubicazione e la superficie dei locali destinati alla somministrazione; per gli esercizi nei quali la somministrazione avviene congiuntamente ad una prevalente attività di trattenimento e svago quali: sale da ballo, locali notturni, impianti sportivi e sale da gioco, la superficie destinata alla attività di somministrazione non deve superare il 25% dell intera superficie del locale esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi; la disponibilità e la conformità del locale nel quale viene esercitata la somministrazione, alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, igienico sanitarie, di sicurezza, di prevenzione incendi ove richiesto per legge, di inquinamento acustico e di sorvegliabilità, specificando gli estremi delle relative autorizzazioni o comunicazioni; l eventuale persona preposta all esercizio. Alla domanda devono essere allegati: pianta planimetrica, stralcio di mappa e relazione tecnica (dalla quale risulti la superficie adibita alla somministrazione, ad altri usi e totale, il possesso dei requisiti di sorvegliabilità ai sensi del D.M. 564/92) a firma di un tecnico abilitato; certificato di destinazione d uso ; certificato di agibilità ; copia della autorizzazione sanitaria o copia della Denuncia di Inizio Attività Alimentare ai fini della registrazione; certificato di previsione di impatto acustico redatto da un tecnico abilitato o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (qualora non si disponga di sorgenti sonore significative) nel rispetto della L. n.447 del 26.10.95, del D.P.D.M. 16.04.1999 n.215; copia del documento o altro atto (corso professionale, diploma, esame di idoneità, etc ) che attesti il possesso del requisito professionale; copia di un documento di identità fronte/retro in corso di validità. 7

L attività oggetto di dichiarazione può essere iniziata soltanto dopo che sono decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, qualora non siano interrotti i termini. Quando inizia l attività, l interessato ne deve dare comunicazione al Comune. Qualora la domanda non sia regolare o completa il responsabile del procedimento, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento, richiede l integrazione della domanda o la regolarizzazione della domanda stessa, fissando il termine per la presentazione e avvisando che, decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà archiviata. Articolo 3 AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone è consentito lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, previo rilascio da parte del Comune della prescritta autorizzazione. L attività di somministrazione può essere esercitata solo nei locali o luoghi di svolgimento delle suddette manifestazioni e nel periodo di svolgimento delle stesse. Il periodo, che non può essere superiore a trenta giorni consecutivi, ed i luoghi di svolgimento dell attività di somministrazione temporanea devono essere indicati nell autorizzazione. La domanda per l autorizzazione temporanea deve essere presentata a mano o spedita almeno dieci giorni prima dell inizio dell attività. Contestualmente alla domanda, viene presentata anche la Dichiarazione di Inizio di Attività Settore Alimentare (DIA semplice) ai fini della Registrazione. Il Comune rilascia l autorizzazione prima dell inizio dell attività. In caso di silenzio dell amministrazione, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, l autorizzazione si intende rilasciata (silenzio assenso) ed il richiedente è legittimato all esercizio dell attività temporanea della somministrazione nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, delle norme di sicurezza e dei requisiti soggettivi, in base alle vigenti disposizioni in materia. Il richiedente, oppure il preposto all attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere in possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali). Per le manifestazioni religiose, benefiche, politiche, sociali e ricreative sono richiesti i soli requisiti morali. L esercizio dell attività è subordinato al possesso dei requisiti igienico sanitari di cui alla normativa vigente e al rispetto delle norme di sicurezza: non sono, invece, richiesti i requisiti di destinazione d uso dei locali e degli edifici. 8

Articolo 4 ATTIVITA STAGIONALI L attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere esercitata anche in forma stagionale, a richiesta dell interessato, il quale dovrà inoltrare apposita domanda (compresa di allegati) come previsto dall art. 1 del presente regolamento. La stagionalità può riguardare uno o più periodi nell arco dell anno. Tale apertura, nell arco di ciascun anno solare, non dovrà essere inferiore ad un mese e superiore a sette mesi. L autorizzazione stagionale ha validità permanente ed è limitata al periodo indicato sul titolo autorizzatorio. L autorizzazione stagionale è valida anche per gli anni successivi alla data di rilascio ed è subordinata alla presentazione annuale della dichiarazione indicante il possesso dei requisiti previsti per il rilascio stesso. Articolo 5 SUBINGRESSO Il trasferimento della proprietà o della gestione dell esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, per atto tra vivi o per causa di morte, è soggetto a comunicazione da presentare al Comune entro trenta giorni dalla data dell atto di cessione o dell apertura della successione. Il subentrante può iniziare l esercizio dell attività dalla data di presentazione della comunicazione di cui al punto precedente. Nella comunicazione il subentrante deve indicare: - gli estremi dell autorizzazione; - titolo giuridico che dà luogo al subingresso; - Il possesso dei requisiti morali e professionali. Alla domanda devono essere allegati: copia della autorizzazione sanitaria o copia della Denuncia di Inizio Attività Alimentare ai fini della registrazione; certificato di previsione di impatto acustico redatto da un tecnico abilitato o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (qualora non si disponga di sorgenti sonore significative) nel rispetto della L. n.447 del 26.10.95, del D.P.D.M. 16.04.1999 n.215; copia del documento o altro atto (corso professionale, diploma,esame di idoneità, etc ) che attesti il possesso del requisito professionale; copia conforme dell atto notarile che dà luogo al subingresso ; copia di un documento di identità fronte/retro in corso di validità. Alla comunicazione di subingresso dovranno essere allegati i seguenti documenti qualora siano mancanti agli atti dell ufficio competente dell istruttoria: - pianta planimetrica, stralcio di mappa e relazione tecnica (dalla quale risulti la superficie adibita alla somministrazione, ad altri usi e totale, il possesso dei requisiti di sorvegliabilità ai sensi del D.M. 564/92) a firma di un tecnico abilitato; - certificato di destinazione d uso; 9

- certificato di agibilità. Il subentrante consegna al Comune l originale dell autorizzazione al fine di permettere la reintestazione. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, Il Comune procede alla reintestazione dell autorizzazione. In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli eredi, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all art. 8 della legge 30/2005, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l attività del de cuius per un anno dall apertura della successione. Decorso il suddetto termine, in assenza dei requisiti sopra richiamati, gli eredi decadono dai diritti di esercitare l attività. In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli eredi che intendano sospendere l attività del de cuius devono comunicare al Comune la sospensione dell attività. La stessa non può essere superiore a un anno. In caso di decesso del Legale Rappresentante di Società, ai soci superstiti per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti punti. Articolo 6 AMPLIAMENTO DELL ATTIVITA L ampliamento della superficie di attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta alla semplice comunicazione. La comunicazione deve essere inviata al Comune ed è esercitata nella parte ampliata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione qualora vi sia regolarità e completezza. Alla comunicazione devono essere allegati: copia della autorizzazione sanitaria o copia della Denuncia di Inizio Attività Alimentare ai fini della registrazione; pianta planimetrica, stralcio di mappa e relazione tecnica (dalla quale risulti la superficie adibita alla somministrazione, ad altri usi e totale, il possesso dei requisiti di sorvegliabilità ai sensi del D.M. 564/92) a firma di un tecnico abilitato; certificato di destinazione d uso; certificato di agibilità; 10

Articolo 7 CIRCOLI ASSOCIAZIONI Le associazioni ed i circoli privati aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali di cui all art. 2 del D.P.R. 4.4.2001, n. 235, con atto costitutivo o statuto conforme a quanto previsto dall art. 111 co. 4 quinquies del T.U.I.R., che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede in cui svolge l attività istituzionale, non necessitano del possesso dei requisiti professionali. Il presidente del circolo o dell associazione privata e l eventuale rappresentante designato ai sensi dell art. 8 del T.U.L.P.S. devono essere in possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 11, 12, 92 e 131 del medesimo testo unico. Le associazioni ed i circoli debbono inoltrare apposita denuncia di inizio di attività, nei termini previsti dall art. 19 della legge 241/90, corredata da: copia della autorizzazione sanitaria o copia della Denuncia di Inizio Attività Alimentare ai fini della registrazione; pianta planimetrica, stralcio di mappa e relazione tecnica (dalla quale risulti la superficie adibita alla somministrazione, ad altri usi e totale, il possesso dei requisiti di sorvegliabilità ai sensi del D.M. 564/92) a firma di un tecnico abilitato; certificato di agibilità. Qualora l attività di somministrazione di alimenti e bevande sia affidata in gestione a terzi il gestore, che eserciterà l attività dovrà essere in possesso dei requisiti morali e professionali. Il gestore presenta al Comune una denuncia di inizio di attività ai sensi dell art. 19 della legge 241/90 allegando: copia della autorizzazione sanitaria o copia della Denuncia di Inizio Attività Alimentare ai fini della registrazione; copia del documento o altro atto (corso professionale, diploma,esame di idoneità, etc ) che attesti il possesso del requisito professionale; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del presidente del circolo che attesti l avvenuto affidamento in gestione a terzi dell attività di somministrazione e le generalità del gestore. Articolo 8 DISTRIBUTORI AUTOMATICI L esercizio dell attività di somministrazione tramite apparecchi automatici è soggetta ad autorizzazione purché i locali ove sono installati i distributori stessi siano adibiti esclusivamente a tale attività e che siano anche opportunamente attrezzati per lo svolgimento della somministrazione di alimenti e bevande. Se non si verificano le condizioni di cui al precedente punto l attività tramite distributori automatici rientra nella vendita e, quindi, è soggetta alla disciplina di cui all art. 17 del D.Lgs. 114/98. Nei locali adibiti all esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici è vietata la somministrazione di bevande alcoliche. 11

Articolo 9 GESTIONE DI REPARTO Il titolare di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande organizzato su più reparti, in relazione alla gamma di prodotti somministrati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegato, può affidare la gestione di uno o più di essi ad uno o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all art. 8 della Legge Regionale 09/12/2005 n. 30. Alla comunicazione deve essere allegata: - contratto di gestione - dichiarazione da parte del gestore del possesso dei requisiti morali e professionali. Il comune prende atto che un determinato reparto di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è dato in gestione ad un nuovo esercente. Il gestore di reparto, nel rispetto delle norme sul lavoro, fiscali, igienico-sanitarie, sicurezza, sorvegliabilità, può iniziare l attività il giorno dopo la comunicazione al Comune. L autorizzazione (o DIA) rimane in capo al titolare e la comunicazione dà diritto al gestore ad esercitare l attività. Articolo 10 MODIFICHE SOCIETARIE La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale ed il trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento dell ubicazione dell esercizio, nonché ogni altra variazione societaria che non determini subingresso sono soggetti a comunicazione, in cui va allegata l autocertificazione del legale rappresentante relativa alle modifiche societarie intervenute, ovvero allegando in visione copia conforme dell atto di modifica prescritto dal Codice Civile. Nel caso in cui una società esercente l attività di somministrazione di alimenti e bevande subisca delle modifiche nella compagine sociale che comportino il cambio del legale rappresentante deve darne comunicazione al Comune e produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti morali da parte del nuovo legale rappresentante. Inoltre, il nuovo legale rappresentante deve allegare alla suddetta comunicazione la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti professionali. Nel caso in cui lo stesso legale rappresentante sia privo dei requisiti professionali deve indicare il preposto all attività. Articolo 11 SOSPENSIONE O DECADENZA DELL AUTORIZZAZIONE La sospensione e la decadenza delle autorizzazioni si applicano conformemente a quanto prescritto dall articolo 11 della Legge Regionale 09/12/2005, n. 30. 12

Articolo 12 CESSAZIONE DELL ATTIVITA Il titolare di autorizzazione per l esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande che cessa di esercitare l attività deve trasmettere al Comune, sede dell esercizio, entro trenta giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l autorizzazione stessa (o DIA). DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 13 PICCOLI TRATTENIMENTI ATTIVITA ACCESSORIE Le autorizzazioni all esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilitano anche allo svolgimento di spettacoli, trattenimenti, ovvero divertimenti, attrazioni, a cui il pubblico assiste in forma passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell effettuazione di conferenze e manifestazioni similari, con l esclusione di qualsiasi forma di trattenimenti danzanti. Negli esercizi di attività di somministrazione è consentita l installazione e l uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini, purché i locali o sale, non siano allestiti/e in modo da configurare un attività di pubblico spettacolo o intrattenimento es.(locali o sale all uopo predisposti/e e/o appositamente allestiti/e). La semplice presenza e l uso di un normale apparecchio televisivo non comporta alcun adempimento. L uso di un televisore abilitato a trasmettere, su reti decodificate, partite di calcio od altri spettacoli senza imporre il pagamento di un biglietto d ingresso e senza trasformare il locale in sala di trattenimento non comporta alcun adempimento. L uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli con pagamento di un biglietto di ingresso, senza trasformare il locale in sala da trattenimento, è soggetto al regime autorizzatorio di cui all art. 69 del T.U.L.P.S. al pari dei piccoli trattenimenti. L uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli con pagamento di un biglietto d ingresso e con l allestimento del locale in modo da trasformarlo in sala da trattenimento è soggetto al regime autorizzatorio di cui all art. 68 del T.U.L.P.S. Negli esercizi aventi sale o locali destinati alla somministrazione con capienza complessiva e afflusso non superiori a cento persone, è consentito effettuare piccoli trattenimenti musicali senza ballo e le altre attività descritte al precedente comma 1), a condizione che: - il trattenimento si svolga in occasione della normale attività di somministrazione; - non si apprestino elementi atti a trasformare l esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento, i locali, cioè, non devono essere resi idonei all accoglimento del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale; 13

- non vi sia pagamento di un biglietto di ingresso; - non si applichino aumenti dei costi delle consumazioni, rispetto al listino ordinariamente applicato; - non venga pubblicizzata l attività di cui al precedente comma 1; Per quanto riguarda il rispetto delle norme sulla sicurezza, è consentita l installazione di palchi o pedane di altezza non superiore a cm 80, purchè utilizzate ad uso esclusivo degli artisti. Tali attrezzature dovranno essere munite di: - certificato di idoneità statica; - certificato di corretto montaggio rilasciato dalla ditta installatrice o da un tecnico abilitato o, alternativamente, collaudo statico rilasciato da un tecnico abilitato. E consentita, inoltre, l installazione di impianti elettrici, compresi quelli per l amplificazione sonora (comunque installati in aree non accessibili al pubblico) dotati di dichiarazione d esecuzione a regola d arte (dichiarazione di conformità) a firma di un tecnico abilitato. Le certificazioni di cui sopra devono essere esibite ad ogni richiesta degli organi di Polizia e/o di Vigilanza che effettuano l ispezione o il controllo; Al fine di garantire la sicurezza e l incolumità dei cittadini, per quanto concerne la capienza dei locali adibiti ad attività di somministrazione dove si svolgono i piccoli trattenimenti e le attività accessorie di cui al precedente comma 1), si fa riferimento alle norme previste dal D.M. 19 agosto 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo) questo vale anche per quanto attiene l approntamento di idonei mezzi antincendio. In caso di organizzazione di quanto previsto dal precedente comma 1, devono essere rispettate le norme in materia di inquinamento acustico, di sicurezza e di prevenzione incendi, in particolare quanto stabilito dal Regolamento Comunale vigente per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività rumorose temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ai sensi della L.R. 28/2001. Si ribadisce che l effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti deve, comunque, avvenire, agli effetti di cui ai punti precedenti, in modo tale da non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo. Articolo 14 ORARI Gli esercenti l attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande debbono rispettare le norme e le prescrizioni previste dall ordinanza sindacale emessa ai sensi dell art. 12 della Legge Regionale 09/12/2005, n. 30. Articolo 15 PUBBLICITA DEI PREZZI L obbligo della pubblicità dei prezzi, per i prodotti destinati alla somministrazione, è assolto con le modalità previste dall art.13 della L.R. Marche n.30/05. 14

Articolo 16 DISCIPLINA SANZIONATORIA Le sanzioni sono quelle previste dall art. 15 della legge regionale 30/05 che richiamano sostanzialmente la disciplina sanzionatoria del T.U.L.P.S.. Il comma 1 dell art. 15 della legge regionale stabilisce che chiunque esercita l attività di somministrazione senza la prescritta autorizzazione o DIA o quando questa sia revocata o decaduta o sospesa o, in mancanza dei requisiti professionali e morali è soggetto all applicazione dell art.17 bis comma 1 del T.U.L.P.S.: sanzione amministrativa pecuniaria da 516,00 ad 3.098,00 (pagamento in misura ridotta 1.032,00). Il comma 2 dell art. 15 della legge regionale stabilisce che per tutte le altre violazioni della Legge regionale 30/05 si applica l art. 17 bis comma 3 del T.U.L.P.S.: sanzione amministrativa pecuniaria da 154,00 ad 1.032,00 (pagamento in misura ridotta 308,00). Il comma 3 dell art. 15 della legge regionale stabilisce che nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui agli artt. 17 ter e 17 quater del T.U.L.P.S. Le sanzioni sono irrogate dal Comune ed i relativi proventi sono devoluti allo stesso. Articolo 17 DISPOSIZIONI GENERALI Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono costituiti da un unica tipologia nei limiti previsti dall autorizzazione sanitaria o dalla Denuncia Inizio Attività Settore Alimentare ai fini della registrazione. Gli esercizi di somministrazione hanno facoltà di vendere per asporto le bevande, i dolciumi, le tipologie di prodotti somministrati o impiegati nel ciclo produttivo dell'attività e le produzioni enogastronomiche tipiche locali. I titolari di autorizzazione rilasciata in vigenza della legge 287/1991 possono estendere la propria attività senza necessità di convertire i titoli autorizzativi, purché l'esercizio sia dotato dei requisiti igienico-sanitari prescritti dalla normativa, come di seguito: - l'esercente che intende estendere la propria attività, consegna a mano o spedisce comunicazione al comune competente allegando copia dell'autorizzazione sanitaria o della registrazione presso l anagrafe regionale delle imprese alimentari avvenuta a seguito della Denuncia di Inizio Attività Alimentare; - il comune, entro trenta giorni dalla comunicazione, integra il titolo con l'indicazione della nuova attività. Articolo 18 RINVIO Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla L.R. Marche 30/05 alla D.G.R. n.864/04 e alle normative di settore. 15