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CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO L'anno duemilatredici (2013) il giorno Sigg.: del mese di luglio, presso la sede municipale, tra i - Elio Moretti, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Teglio (Codice Fiscale dell Ente 83000770145), autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto ai sensi del vigente Regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi, da una parte; E - Trameri Andrea, nato a Bormio, il 09.01.1977 C.F. TRMNDR77A09B049D, residente a Valdidentro, via Livigno n. 40, dall'altra PREMESSO - che con delibera G.C. n.97 del 24/06/2013, si è autorizzato il responsabile del servizio competente a porre in essere i provvedimenti necessari per procedere all assunzione di un agente di polizia locale cat. C pos. ec. C1 a tempo determinato, avvalendosi della graduatoria approvata con det. n. 191 del 13.07.2010 dal Comune di Valdidentro e a seguito espressa autorizzazione del Comune stesso all utilizzo di detta graduatoria ; - che con determinazione n. del si è disposta l assunzione del sig. Trameri Andrea e contestualmente si è approvato lo schema tipo di contratto individuale di lavoro; - che il sig. Trameri Andrea si trova in posizione utile per l assunzione; - che il sig. Trameri Andrea ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'accesso al posto di lavoro presso le Pubbliche amministrazioni, di non avere rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001; - che l art. 36 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., prevede la possibilità per le Amministrazioni per esigenze temporanee ed eccezionali di avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle legge sui rapporti di lavoro subordinati nell impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti, lasciando le Amministrazioni stesse in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia; Ciò premesso e considerato - In applicazione dell art. 14 del C.C.N.L. stipulato in data 06.07.1995 e s.m.i. il quale stabilisce che il rapporto di lavoro è costituito e regolato da un contratto individuale, per il quale è richiesta la forma scritta; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 PREMESSA Il summenzionato contraente dichiara di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - TIPOLOGIA DEL RAPPORTO, DECORRENZA, CATEGORIA E PROFILO PROFESSIONALE Il Comune di Teglio, di seguito definito Comune nella persona del Sindaco, dispone l assunzione del sig. Trameri Andrea, in premessa generalizzato, in seguito denominato lavoratore dal 07/07/2013 al 29/11/2013 ; L'assunzione avviene a tempo pieno e determinato con inquadramento nella Categoria C e posizione economica C1 di cui all'art.3, comma 1, e allegato "A" del N.O.P. 31.3.1999, e con attribuzione del profilo professionale di "agente di polizia locale". Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del N.O.P. del 31.3.1999 vigente che richiama l art. 56 del D.Lgs. 29/93, ed in applicazione dell'art. 1374 C.C., il dipendente assume, con la stipulazione del presente contratto, obbligazione di prestazione di lavoro su tutte le mansioni ascritte ed ascrivibili alla categoria professionale di inquadramento di cui al precedente 2 comma, in quanto professionalmente equivalenti. Nell esercizio del potere specificativo dell oggetto contrattuale il datore di lavoro può chiamare il lavoratore ad assolvere tutte le predette mansioni ascrivibili alla categoria di inquadramento mediante disposizioni emanate ai sensi del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165. Costituisce unico limite al potere specificativo di cui al comma precedente il mancato possesso, da parte del lavoratore, di particolari titoli o abilitazioni inderogabilmente prescritti dall'ordinamento giuridico per l'assolvimento delle prestazioni richieste. E' fatto salvo l'esercizio del potere modificativo dell'oggetto contrattuale da parte del datore di lavoro ai sensi dell'art. 3, 3 comma, del N.O.P. 31.3.1999, in materia di assegnazione temporanea di mansioni della categoria immediatamente superiore. Art.3 - ORARIO DI LAVORO L orario di lavoro è pari a 36 ore settimanali da articolarsi secondo le esigenze del Servizio di Polizia Locale nel rispetto della normativa vigente in materia. Art. 4 - SEDE DI SERVIZIO La sede di prestazione dell attività lavorativa è presso il territorio comunale di Teglio, fatto salvo l obbligo di prestazioni lavorative in sede diversa secondo la disciplina prevista per l istituto della missione ovvero altra sede sulla base dei modelli organizzativi dei servizi comunali o di esercizio delle funzioni amministrative. Il trattamento economico è il seguente: Art. 5 - TRATTAMENTO ECONOMICO 1. stipendio base annuo: Euro 19.454,15 2. indennità di comparto: Euro 549,60 3. indennità di vacanza contrattuale: Euro 145,92 4. per il nucleo familiare se ed in quanto dovuto; 5. indennità di vigilanza: Euro 1.110,84

6. tredicesima mensilità: Euro 1.633,34 7. Spetta ogni emolumento, premio, indennità che in forza di contratto vigente o futuro, ovvero di Legge, dovesse applicarsi al rapporto di lavoro così posto in essere. Tutti gli emolumenti corrisposti sono soggetti alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali nella misura fissata dalle disposizioni di Legge. Il pagamento degli emolumenti fissi avviene con cadenza mensile. Le competenze accessorie possono essere liquidate anche con periodicità diverse. Art. 6 ASSENZE DAL SERVIZIO La definizione dei giorni spettanti a titolo di ferie, di giorni di riposo, nonché di permessi e assenze per malattia ed altre tipologie di assenza è regolata dal C.C.N.L. e dalle Leggi vigenti in materia. Art. 7 - INCOMPATIBILITA' Il lavoratore dichiara di non avere incompatibilità con altre attività lavorative, ai sensi dell art. 53 del D. Lgs. n 165/2001. Art. 8- CODICE DI COMPORTAMENTO L Amministrazione all atto della sottoscrizione del presente contratto consegna al lavoratore, che ne accusa ricevuta con la sottoscrizione medesima: - copia del vigente Codice di comportamento, allegato al C.C.N.L. ; Art. 9 - FORMAZIONE SVILUPPO PROFESSIONALE Il lavoratore è obbligato a seguire i corsi di formazione e di sviluppo professionale a spese dell'amministrazione, finalizzati anche al conseguimento dei titoli o delle abilitazioni prescritte dall'ordinamento giuridico per l assolvimento di prestazioni diverse rispetto a quelle di precedente assegnazione, richieste in ragione delle mutate esigenze organizzative. Art. 10 - CAUSE DI RISOLUZIONE Le cause di risoluzione del rapporto di lavoro e i termini di preavviso sono fissati dalle norme contrattuali vigenti. E in ogni caso condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto o la perdita dei requisiti per l accesso al pubblico impiego. Art. 11 - RINVIO A NORME GENERALI Tutti gli elementi e gli istituti inerenti lo svolgimento del rapporto di lavoro sino all estinzione sono regolati dalle clausole dei contratti collettivi nel tempo vigenti e, per quanto non contrattualmente regolato, dalle norme del Codice Civile (Libro V, Titolo II, Capo I) e dalle Leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell impresa.

Con la firma per accettazione del presente atto, il lavoratore dichiara espressamente di conoscere ed accettare tutte le norme vigenti in materia di disciplina del rapporto di lavoro presso Enti Locali, dando per conosciute le norme di riferimento alle quali si fa rinvio. Il presente contratto non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali o costitutivi. Esso fa stato tra le parti e ha forza di Legge. Fatto in due copie di cui una viene consegnata all interessato e l altra tenuta agli atti del Comune. Letto e sottoscritto Teglio, PER L AMMINISTRAZIONE IL CONTRAENTE