INSEGNAMENTO DI DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO LEZIONE VIII MEZZI E METODI DI GUERRA PROF. CASTRENZE DI GANGI
Indice 1 MEZZI E METODI DI GUERRA ------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2 ARMI CONVENZIONALI --------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 3 ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA ------------------------------------------------------------------------------------ 8 2 di 9
1 Mezzi e metodi di guerra La protezione di persone e luoghi avviene anche attraverso le regole relative ai mezzi e metodi di guerra Il DIU ha dedicato ampio spazio alle regole di protezione di certi luoghi e persone per vietare o limitare l impiego di mezzi e metodi di guerra per condurre le ostilità. 1.1. Distinzione tra mezzi e metodi I mezzi consistono nelle armi con cui i combattenti esercitano materialmente la violenza sull avversario. I metodi sono rappresentati dai procedimenti tattici o strategici seguiti nella condotta delle operazioni militari per sopraffare l avversario. I principi sanciti dal diritto internazionale sono: - il solo scopo legittimo della guerra è di indebolire le forze militari dell avversario. A tal fine è sufficiente mettere fuori combattimento il maggior numero di combattenti avversari; - non esiste un diritto illimitato di scelta dei metodi e mezzi di guerra; - è vietato l impiego di proiettili o sostanze nonché metodi di guerra capaci di causare mali superflui o sofferenze inutili; A tal fine si dispone che le ostilità siano rivolte ai soli obiettivi militari i beni che per loro natura, ubicazione, e impiego contribuiscono efficacemente all azione militare, e la cui distruzione totale o parziale, conquista o neutralizzazione offre, nel caso concreto, un vantaggio militare preciso ; 1.2. Mezzi - regole relative alle armi Classificate secondo la loro natura, le armi si distinguono in armi convenzionali o classiche; armi chimiche e batteriologice, armi nucleari. 3 di 9
2 Armi convenzionali Sono le armi bianche (pugnali, baionette), il loro uso è subordinato alla norme che vietano di uccidere o ferire a tradimento o ricorrendo alla perfidia. Per quanto riguarda le armi da fuoco la norma più recente è: - Convenzione Gin.1980 sul divieto o la limitazione di certe armi classiche, alla quale sono stati finora allegati 3 Protocolli ciascuno relativo ad una determinata categoria di armi. La Convenzione ed i Protocolli allegati si applicano nelle situazioni previste dall art.2 comune alle 4 conv.gin.1949 (situazioni di guerra dichiarata o qualsiasi conflitto armato anche se lo stato di guerra non è riconosciuto da una delle parti). Vediamo alcuni particolari. Il I Protocollo vieta qualsiasi arma il cui effetto principale è quello di ferire mediante schegge non localizzabili nel corpo umano con i raggi X. Il II Protocollo si occupa delle mine, trappole e altri dispositivi terrestri,: trappola= qualsiasi dispositivo materiale concepito, costruito e adottato per uccidere o ferire, e che funzioni all improvviso quando si sposta un oggetto apparentemente inoffensivo,o quando ci si avvicina ed esso, o si compie un atto apparentemente privo di pericolo. B Si pongono restrizioni generali circa l impiego di mine, trappole e altri dispositivi e precisamente: È vietato in ogni circostanza di dirigere dette armi contro la popolazione civile; È vietato l impegno indiscriminato di tali armi. cioè:- - in luogo non costituente obiettivo militare; o 4 di 9
- da cui ci si può attendere, che provochino incidentalmente perdite di vite umane fra la popolazione civile, che sarebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto. C Si pongo restrizioni circa l impegno di mine non messe in opera a distanza, di trappole e di altri dispositivi, e precisamente: - è vietato di impiegare le armi suddette nelle città, nei villaggi o in qualsiasi altra zona in cui si trovi una concentrazione analoga di persone civili e in cui non siano in corso combattimenti fra le forze terrestri, a meno che : o Esse non siano collocate su un obiettivo militare o nelle vicinanze immediate di un obiettivo militare appartenente ad una parte avversaria o che sia sotto il suo controllo, o o non siano state prese delle misure per proteggere la popolazione civile, ad esempio affiggendo dei segnali di allarme, collocando delle sentinelle, installando delle recinzioni. precisamente: D Si pongono delle restrizioni circa l impiego di mine messe in opera a distanza, e - è vietato l impiego di mine messe in opera a distanza salvo che esse siano impiegate unicamente in una zona costituente un obiettivo militare o che contiene degli obiettivi militari, e che: o La loro ubicazione sia registrata con esattezza secondo apposite prescrizioni, o o Sia utilizzato su ciascuno di esse un meccanismo efficace di neutralizzazione, concepito per disattivare o per provocare l autodistruzione, oppure un meccanismo telecomandato per disattivarla o distruggerla quando la mina non serve più agli scopi militari per i quali è stata messa in opera E Si pone il divieto di impiegare in qualsiasi circostanza certi tipi di trappole, e cioè: trappole aventi l apparenza di oggetti portatili inoffensivi che siano espressamente concepiti e costruiti per contenere una carica esplosiva e che esplodano quando vengono spostati o ci si avvicina ad essi; 5 di 9
trappole che siano attaccate o associate in modo qualsiasi a : 1. emblemi,segni o segnali protettori internazionalmente riconosciuti; 2. malati, feriti, morti; 3. luoghi di inumazione o cremazione o tombe; 4. installazione, materiali, forniture o trasporti sanitari; 5. giocattoli per fanciulli o alti oggetti portatili o prodotti specialmente destinati all alimentazione, salute, igiene, vestiario o educazione dei fanciulli; 6. alimenti o bevande; 7. utensili di cucina o apparecchi domestici, salvo che negli stabilimenti militari, nei luoghi militari e nei depositi di rifornimenti naturali; 8. oggetti di indubbio carattere religioso; 9. monumenti storici, opere d arte o luoghi di culto che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli; 10. animali o loro carcasse. Divieto: Trappole che siano concepite per provocare mali superflui o sofferenze inutili; Si dettano norme per la registrazione e pubblicazione delle ubicazione dei campi minati, mine e trappole, in base alle quali le parti in conflitto debbono tenere nota di campi minati pianificati e messi in opera, di tutte le zone nelle quali hanno impiegato su larga scala in modo pianificato le trappole nonché dell ubicazione di tutti gli altri campi minati, mine e trappole che esse abbiano collocato. Tale documentazione sarà conservata dalle parti, che dovranno immediatamente dopo la cessazione dell ostilità attive: 1. prendere le misure necessarie e appropriate, compresa l utilizzazione della documentazione che protegge i civili dagli effetti dei campi minati mine e trappole; 2. nel caso in cui le forze di nessuna delle parti si trovassero sul territorio della parte avversaria, scambiare tra loro e fornire al segretario generale delle Nazioni Unite, tutte le informazioni in loro possesso relative all ubicazione dei campi minate, mine e trappole che si trovassero sul territorio dell avversario; 3. non appena le forze delle parti si saranno ritirate dal territorio della parte avversaria,fornire alla detta parte avversaria e al Segretario delle Nazioni Unite tutte le informazioni in loro possesso concernenti l ubicazione dei campi minati, mine e trappole che si trovassero sul territorio di detta parte avversaria. Quando una Forza delle Nazioni Unite svolgesse per mantenimento della pace, ciascuna delle parti in 6 di 9
conflitto deve, su richiesta del comandate, della forza nella zona in questione, e nella misura del possibile: - rimuovere o rendere inoffensive tutte le mine o le trappole nella stessa zona; - prendere le misure necessarie per proteggere la forza dagli effetti dei campi minati, mine e trappole durante il tempo in cui essa assolve ai suoi compiti; - metter a disposizione del comandante della forza nella detta zona tutte le informazioni in suo possesso con concernenti l ubicazione dei campi minati, mine e trappole che vi si trovassero. Il III Protocollo si occupa delle armi incendiarie, e detta le seguenti definizioni : - si intende per arma incendiaria qualsiasi arma o munizione essenzialmente concepita per dare fuoco a oggetti o per provocare ustioni e persone mediante l azione della fiamma, del calore, o di una combinazione di fiamma e di calore, sprigionata dalla reazione chimica di una sostanza lanciata sul bersaglio - le armi incendiarie non comprendono : 1. le munizioni che possono produrre effetti incendiari fortuiti, ad esempio le munizioni illuminanti traccianti, fumogene o sistemi di segnalamento, Per quanto concerne il mare le uniche norme vigenti sono contenute nell VIII Convenzione dell Aja del 1907, che dispone: a) È vietato collocare mine automatiche per contatto non ancorate, salvo che non siano costruite in modo da divenire inoffensive un ora dopo che se ne sia perso il controllo; o mine automatiche per contatto ancorate che non diventino inoffensive non appena abbiano rotto l ancoraggio; b) È vietato collocare mine automatiche per contatto davanti alle coste ed ai porti dell avversario al solo scopo di intercettare la navigazione mercantile; c) Si debbono prendere tutte le precauzioni possibili per la sicurezza della navigazione pacifica, La convenzione vieta anche l impiego di siluri che non divengano inoffensivi nel caso che abbiano mancato il bersaglio. 7 di 9
3 Armi di distruzione di massa Si intende, così come statuito dalla Commissione per gli armamenti classici delle Nazioni Unite, armi esplosive atomiche ; armi che funzionano per mezzo di sostanze radioattive; armi biologiche e chimiche che provocano la morte. Le iniziative in tale settore sono state prese dall Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la quale con diverse risoluzioni ha statuito l interdizione della messa a punto e della fabbricazione di nuovi tipi di armi di distruzione di massa, (da ultimo nel 1988 risoluzione ONU n.43/72). 3.1 Armi chimiche Con tale definizione si indica qualsiasi equipaggiamento o apparecchio appositamente concepito per l utilizzazione per scopi militari delle proprietà asfissianti, tossiche, irritanti, paralizzanti, regolatrici della crescita di una sostanza chimica qualsiasi. Non sono compresi in tale definizione gli apparecchi e le quantità di prodotti chimici che non eccedono i bisogni civili del tempo di pace. 3.2 Arma biologica si indica qualsiasi equipaggiamento o apparecchio concepito per utilizzare ai fini militari insetti nocivi o altri organismi viventi o morti o loro prodotti tossici, in quantità tali che possano essere utilizzati negli equipaggiamenti e apparecchi suddetti. 3.3 Armi chimiche e batteriologiche Con la Convenzione dell Aja del 1899, si sanciva il divieto dell impiego in guerra di proiettili aventi per unico scopo quello di diffondere gas asfissianti o deleteri. Dopo la I Guerra Mondiale, l impiego nei conflitti armati di gas asfissianti è stato vietato, dal Protocollo adottato a Ginevra nel 1925. Una solenne riaffermazione c è stata nella Dichiarazione di Parigi del 1989, adottata dalla Conferenza degli Stati delle Nazioni Unite. 8 di 9
Un ulteriore trattato è quello sul divieto della messa a punto, fabbricazione e stoccaggio di armi batteriologice (biologiche) o a base di tossine, e sulla loro distruzione, firmato a Londra, Mosca e Washington nel 1972. 3.4 Armi nucleari In materia di armi nucleari non esiste una proibizione generale, consuetudinaria o convenzionale. E per questo che le Nazioni Unite compiono degli sforzi affinché si giunga ad una convenzione in tale settore, basandosi sul principio che l utilizzo di tali armi è contrario allo spirito della Carta delle Nazioni Unite. Per la definizione di armi nucleari bisogna riferirsi al III Prot.del 1954 allegato al trattato di Bruxelles del 1948 (UEO) secondo il quale: a) Si intende per arma atomica ogni arma che contiene o è concepita per contenere o utilizzare un combustibile nucleare o degli isotopi radioattivi e che, per esplosione o altra trasformazione nucleare non controllata o per radioattività del combustibile nucleare è capace di distruzioni di massa, danni generalizzati o avvelenamenti in massa; b) Altra definizione è contenuta nel trattato di Tlatelolco dove dice qualsiasi dispositivo capace di liberare energia nucleare in modo non controllato e che possiede caratteristiche atte a definirla adatta per scopi bellici. 9 di 9