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La società in accomandita semplice. Nozione

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SEZIONE PRIMA - CODICE CIVILE E ALTRE NORME CODICISTICHE 46 devono essere approvate dall assemblea con le maggioranze prescritte per l assemblea straordinaria della società per azioni, e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari. Il testo originario disponeva: Qualora uno o più sindaci siano nominati dallo Stato, il presidente del collegio sindacale deve essere scelto tra essi. Seguiva la Sezione XIII, composta dall art. 46, attualmente corrispondente alla Sezione XIV del Capo V precedente. 46. Responsabilità degli accomandatari verso i terzi. La responsabilità dei soci accomandatari verso i terzi è regolata dall articolo 04. Il socio accomandatario che cessa dall ufficio di amministratore non risponde per le obbligazioni della società sorte posteriormente all iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dall ufficio. Articolo (già 47) così sostituito dall art., D.Lgs. 7 gennaio 00, n. 6, a decorrere dal º gennaio 004. L originario art. 46 corrisponde all attuale art. 45. Il testo previgente disponeva: La responsabilità dei soci accomandatari verso i terzi è regolata dall articolo 04. Il socio accomandatario che cessa dall ufficio di amministratore non risponde per le obbligazioni della società sorte posteriormente all iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dall ufficio. Il testo originario disponeva: Le disposizioni di questo capo si applicano anche alle società per azioni d interesse nazionale, compatibilmente con le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono per tali società una particolare disciplina circa la gestione sociale, la trasferibilità delle azioni, il diritto di voto e la nomina degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti. CAPO VII DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA L originario Capo VII Della società a responsabilità limitata, comprendente gli articoli da 47 a 497-bis, è stato così sostituito, a decorrere dal º gennaio 004, con l attuale Capo VII Della società a responsabilità limitata, comprendente gli articoli da 46 a 48, dall art., D.Lgs. 7 gennaio 00, n. 6. Sezione I Disposizioni generali Sezione così sostituita dall art., D.Lgs. 7 gennaio 00, n. 6. 46. Responsabilità. Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall articolo 464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall articolo 470. Articolo (già 47) così sostituito dall art., D.Lgs. 7 gennaio 00, n. 6, a decorrere dal º gennaio 004. L originario art. 46 corrisponde all attuale art. 45. Il testo previgente dell art. 47 disponeva: Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni. Il testo previgente del comma dell art. 497, invece, disponeva: In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le quote sono appartenute ad un solo socio, questi risponde illimitatamente: a) quando sia una persona giuridica ovvero sia socio unico di altra società di capitali; b) quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quando previsto dall articolo 476, secondo e terzo comma; c) fino a quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall articolo 475-bis. Il testo originario disponeva: Nella società in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni. 46. Costituzione. La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale. L atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare: ) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio ; ) la denominazione, contenente l indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; ) l attività che costituisce l oggetto sociale; 4) l ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato; 5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura; 6) la quota di partecipazione di ciascun socio; 7) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l amministrazione, la rappresentanza; 8) le persone cui è affidata l amministrazione e l eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ; 9) l importo globale, almeno approssimativo, della spese per la costituzione poste a carico della società. Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 9, 0,, e 4 4. Numero così modificato dall art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 004, n. 7. Il testo previgente disponeva: ) il cognome e il 48

464 CODICE CIVILE LIBRO V - DEL LAVORO nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio. Numero così modificato dall art. 7, D.Lgs. 7 gennaio 00, n. 9. Il testo previgente disponeva: 8) le persone cui è affidata l amministrazione e gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile. Articolo (già 475) così sostituito dall art., D.Lgs. 7 gennaio 00, n. 6, a decorrere dal º gennaio 004. Il testo previgente dell art. 47 disponeva: La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l indicazione di società a responsabilità limitata. Il testo previgente del comma dell art. 474, invece, disponeva: La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a diecimila euro. Infine, il testo previgente dell art. 475, disponeva: La società deve costituirsi per atto pubblico. L atto costitutivo deve indicare: ) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; ) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie; ) l oggetto sociale; 4) l ammontare del capitale sottoscritto e versato; 5) la quota di conferimento di ciascun socio e il valore dei beni e dei crediti conferiti; 6) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti; 7) il numero, il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società; 8) il numero, il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita dei componenti del collegio sindacale nei casi previsti dall articolo 488; 9) la durata della società; 0) l importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società. Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 8, ultimo comma, 9, 0,, primo e secondo comma,, con esclusione del numero 8, e 4. La società può essere costituita con atto unilaterale. In tal caso, per le operazioni compiute in nome della società prima della sua iscrizione è responsabile, in solido con coloro che hanno agito, anche il socio fondatore. Il testo originario disponeva: La denominazione della società è costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l indicazione di società in accomandita per azioni. 4 Per l adeguamento dell atto costitutivo e dello statuto da parte delle società iscritte nel registro delle imprese alla data dell gennaio 004, entro il 0 settembre 004, v. art. -bis, R.D. 0 marzo 94, n. 8. 46-bis. Società a responsabilità limitata semplificata. La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione. L atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare: ) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; ) la denominazione sociale contenente l indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; ) l ammontare del capitale sociale, pari almeno ad euro e inferiore all importo di 0.000 euro previsto all articolo 46, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all organo amministrativo; 4) i requisiti previsti dai numeri ), 6), 7) e 8) del secondo comma dell articolo 46; 5) luogo e data di sottoscrizione. 6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci. La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. È fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al primo comma e l eventuale atto è conseguentemente nullo. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili. Articolo aggiunto dall art., D.L. 4 gennaio 0, n., convertito in L. 4 marzo 0, n. 7. Per la disciplina relativa alla Società a responsabilità limitata a capitale ridotto v. art. 44, D.L. giugno 0, n. 8, convertito in L. 7 agosto 0, n. 4. Per il modello standard di atto costitutivo e statuto v. D.M. giugno 0, n. 8. Sezione II Dei conferimenti e delle quote Sezione così sostituita dall art., D.Lgs. 7 gennaio 00, n. 6, a decorrere dal º gennaio 004. 464. Conferimenti. Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all ammontare globale del capitale sociale. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell attivo suscettibili di valutazione economica. Se nell atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro. Alla sottoscrizione dell atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno LIBRO V 49

SEZIONE PRIMA - CODICE CIVILE E ALTRE NORME CODICISTICHE 465 corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 54 e 55. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d opera o di servizi a favore della società. In tal caso, se l atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società. Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni. Articolo (già artt. 474 e 476) così sostituito dall art., D.Lgs. 7 gennaio 00, n. 6, a decorrere dal º gennaio 004. L originario art. 464 corrisponde all attuale art. 454. Il testo previgente disponeva: Si applicano ai conferimenti dei soci e agli acquisti da parte della società di beni o crediti dei fondatori, dei soci e degli amministratori le disposizioni degli articoli 4, 4 e 4-bis. In caso di costituzione della società con atto unilaterale il conferimento in danaro deve essere interamente versato ai sensi dell articolo 9, numero, del codice civile. In caso di aumento di capitale eseguito nel periodo in cui vi è un unico socio il conferimento in danaro deve essere interamente versato al momento della sottoscrizione. Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro tre mesi. Il testo originario disponeva: Alla società in accomandita per azioni sono applicabili le norme relative alla società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni seguenti. 465. Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti. Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legali iscritti nell apposito registro. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l indicazione dei criteri di valutazione adottati e l attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all atto costitutivo. La disposizione del precedente comma si applica in caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese. In tal caso l acquisto, salvo diversa disposizione dell atto costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci a norma dell articolo 479. Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il secondo comma dell articolo 4 ed il quarto e quinto comma dell articolo 4-bis. Comma prima modificato dall art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 004, n. 7, poi dall art. 7, D.Lgs. 7 gennaio 00, n. 9. Il testo previgente la riforma del 004 disponeva:. Il testo previgente disponeva: Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell apposito registro albo. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l indicazione dei criteri di valutazione adottati e l attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all atto costitutivo. Il testo previgente la riforma del 00 disponeva: Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell albo speciale. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l indicazione dei criteri di valutazione adottati e l attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all atto costitutivo. Articolo così sostituito dall art., D.Lgs. 7 gennaio 00, n. 6, a decorrere dal º gennaio 004. Il testo previgente disponeva: Si applicano ai conferimenti dei soci e agli acquisti da parte della società di beni o crediti dei fondatori, dei soci e degli amministratori le disposizioni degli articoli 4, 4 e 4-bis. Il testo originario disponeva: L atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari. I soci accomandatari sono di diritto amministratori e sono soggetti agli obblighi degli amministratori della società per azioni, escluso quello della cauzione. 466. Mancata esecuzione dei conferimenti. Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni. Decorso inutilmente questo termine gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere azione per l esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione alla loro partecipazione la quota del socio moroso. La vendita è effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante dall ultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte per l acquisto, se l atto costitutivo lo consente, la quota è venduta all incanto. Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso in cui per qualsiasi motivo siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicurati- 40

469 CODICE CIVILE LIBRO V - DEL LAVORO va o la garanzia bancaria prestate ai sensi dell articolo 464. Resta salva in tal caso la possibilità del socio di sostituirle con il versamento del corrispondente importo di danaro. Comma così modificato dall art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 004, n. 7. Il testo previgente disponeva: Decorso inutilmente questo termine gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere azione per l esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione della loro partecipazione la quota del socio moroso. La vendita è effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante dall ultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte per l acquisto, se l atto costitutivo lo consente, la quota è venduta all incanto. Articolo così sostituito dall art., D.Lgs. 7 gennaio 00, n. 6, a decorrere dal º gennaio 004. Il testo previgente disponeva: Se il socio non esegue il pagamento della quota nel termine prescritto, gli amministratori possono diffidare il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni. Decorso inutilmente questo termine, gli amministratori possono vendere, a rischio e per conto del socio moroso, la sua quota per il valore risultante dall ultimo bilancio approvato. I soci hanno diritto di preferenza nell acquisto. In mancanza di offerte per l acquisto, la quota è venduta all incanto. Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono escludere il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto. Il testo originario disponeva: La revoca degli amministratori deve essere deliberata con la maggioranza prescritta per le deliberazioni dell assemblea straordinaria della società per azioni. Se la revoca avviene senza giusta causa, l amministratore revocato ha diritto al risarcimento dei danni. 467. Finanziamenti dei soci. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. Ai fini del precedente comma s intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. Articolo così sostituito dall art., D.Lgs. 7 gennaio 00, n. 6, a decorrere dal º gennaio 004. L originario art. 467 corrisponde all attuale art. 457. Il testo previgente disponeva: L assemblea con la maggioranza indicata nell articolo precedente provvede a sostituire l amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio. Nel caso di pluralità di amministratori, la nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica. Il nuovo amministratore assume la qualità di socio accomandatario dal momento dell accettazione della nomina. 468. Quote di partecipazione. Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari. Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento. Resta salva la possibilità che l atto costitutivo preveda l attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Salvo diversa disposizione dell atto costitutivo e salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma dell articolo 47, i diritti previsti dal precedente comma possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci. Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 05 e 06. Comma così modificato dall art. 5, D.Lgs. 8 marzo 007, n. 5. Comma così modificato dall art., D.Lgs. 8 dicembre 004, n. 0. Il testo previgente disponeva: Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 05 e 06. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l articolo 5. Articolo (già 47) così sostituito dall art., D.Lgs. 7 gennaio 00, n. 6, a decorrere dal º gennaio 004. Il testo previgente dell art. 47 disponeva: Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni. Il comma dell art. 48 nel testo previgente disponeva: Se una quota sociale diventa proprietà comune di più persone, si applica l articolo 47. Il testo originario disponeva: In caso di cessazione dall ufficio di tutti gli amministratori, la società si scioglie se nel termine di sei mesi non si è provveduto alla loro sostituzione e i sostituti non hanno accettato la carica. Per questo periodo il collegio sindacale nomina un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario. 469. Trasferimento delle partecipazioni. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell atto costitutivo. Qualora l atto costitutivo preveda l intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il tra- LIBRO V 4

SEZIONE PRIMA - CODICE CIVILE E ALTRE NORME CODICISTICHE 470 sferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell articolo 47. In tali casi l atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato. Comma così modificato dall art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 004, n. 7. Il testo previgente disponeva: Le partecipazioni sono liberamente trasmissibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell atto costitutivo. Articolo (già artt. 475-bis e 479) così sostituito dall art., D.Lgs. 7 gennaio 00, n. 6, a decorrere dal º gennaio 004. Il testo previgente disponeva: Le quote sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell atto costitutivo. Il trasferimento delle quote ha effetto di fronte alla società dal momento dell iscrizione nel libro dei soci. L iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo nei trenta giorni dal deposito di cui al quarto comma, su richiesta dell alienante o dell acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l avvenuto deposito. L atto di trasferimento delle quote, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni per l iscrizione, a cura del notaio autenticante, presso l ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Il testo originario disponeva: I soci accomandatari non hanno diritto di voto per le azioni ad essi spettanti nelle deliberazioni dell assemblea che concernono la nomina e la revoca dei sindaci e l esercizio dell azione di responsabilità. 470. Efficacia e pubblicità. Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di cui al successivo comma. L atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito è effettuato a richiesta dell erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni. Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore. Quando l intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell unico socio, gli amministratori devono depositare per l iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell unico socio. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l iscrizione nel registro delle imprese. L unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta giorni dall avvenuta variazione della compagine sociale 4 5. Comma così modificato dall art. 6, D.L. 9 novembre 008, n. 85, convertito in L. 8 gennaio 009, n.. Il testo previgente disponeva: Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento dell iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel successivo comma. Comma così modificato dall art. 6, D.L. 9 novembre 008, n. 85, convertito in L. 8 gennaio 009, n.. Il testo previgente disponeva: L atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. L iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell alienante o dell acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l avvenuto deposito. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito e l iscrizione sono effettuati a richiesta dell erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni. L atto di trasferimento di cui al secondo comma dell articolo 470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell articolo, comma -quater, della legge 4 novembre 000, n. 40. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma (art. 6, D.L. 5 giugno 008, n., convertito in L. 6 agosto 008, n., nel testo modificato dall art. 6, D.L. 9 novembre 008, n. 85, convertito in L. 8 gennaio 009, n. ). Per una deroga delle disposizioni di cui al presente comma, v. art. 4, comma 8, L. novembre 0, n. 8. Comma così modificato dall art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 004, n. 7. Il testo previgente disponeva: Quando l intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell unico socio, gli amministratori devono depositare per l iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente l indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell unico socio. 4 Comma così sostituito dall art. 6, D.L. 9 novembre 008, n. 85, convertito in L. 8 gennaio 009, n.. La versione previgente era la seguente: Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti quarto e quinto comma devono essere depositate entro trenta giorni dall iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione. 5 Articolo (già artt. 475-bis e 479) così sostituito dall art., D.Lgs. 7 gennaio 00, n. 6, a decorrere dal º gennaio 004. Il testo previgente dell art. 475-bis disponeva: 4

47 CODICE CIVILE LIBRO V - DEL LAVORO Quando le quote appartengono ad un solo socio o muta la persona dell unico socio, gli amministratori devono depositare per l iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l indicazione del cognome e nome, della data e luogo di nascita, del domicilio e cittadinanza dell unico socio. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l iscrizione nel registro delle imprese. L unico socio o colui che cessi di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. Le dichiarazioni degli amministratori devono essere depositate entro trenta giorni dall iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione. I commi, e 4 dell art. 479 disponevano: Il trasferimento delle quote ha effetto di fronte alla società dal momento dell iscrizione nel libro dei soci. L iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo nei trenta giorni dal deposito di cui al quarto comma, su richiesta dell alienante o dell acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l avvenuto deposito. L atto di trasferimento delle quote, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni per l iscrizione, a cura del notaio autenticante, presso l ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Infine, l art. 479-bis nel testo previgente disponeva: Il deposito dei trasferimenti a causa di morte per l iscrizione nel registro delle imprese e la conseguente iscrizione nel libro dei soci avvengono verso presentazione della documentazione richiesta per l annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni. Il deposito e l iscrizione sono effettuati a richiesta dell erede o del legatario. Il testo originario disponeva: Le modificazioni dell atto costitutivo devono essere approvate dall assemblea con le maggioranze prescritte per l assemblea straordinaria della società per azioni, e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari. 47. Espropriazione della partecipazione. La partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese. L ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore. Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di fallimento di un socio. Comma così modificato dall art. 6, D.L. 9 novembre 008, n. 85, convertito in L. 8 gennaio 009, n.. Il testo previgente disponeva: La partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese. Gli amministratori procedono senza indugio all annotazione nel libro dei soci. Articolo (già 480) così sostituito dall art., D.Lgs. 7 gennaio 00, n. 6, a decorrere dal º gennaio 004. L originario art. 47 corrisponde all attuale art. 46. Il testo previgente disponeva: La quota può formare oggetto di espropriazione. L ordinanza del giudice che dispone la vendita della quota deve essere notificata alla società a cura del creditore. Se la quota non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nel caso di fallimento di un socio. Il testo originario disponeva: La responsabilità dei soci accomandatari verso i terzi è regolata dall articolo 04. Il socio accomandatario che cessa dall ufficio di amministratore non risponde per le obbligazioni della società sorte posteriormente all iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dall ufficio. Seguiva l originario Capo VII Della società a responsabilità limitata, comprendente gli artt. da 47 a 497-bis, corrispondente all attuale Capo VII comprendente gli artt. da 46 a 48 e la Sezione I Disposizioni generali, composta dagli articoli da 47 a 475-bis, corrispondente all attuale Sezione I, composta dagli artt. 46 e 46. 47-bis. Pegno, usufrutto e sequestro della partecipazione. La partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro. Salvo quanto disposto dal terzo comma dell articolo che precede, si applicano le disposizioni dell articolo 5. Articolo aggiunto dall art., D.Lgs. 7 gennaio 00, n. 6, a decorrere dal º gennaio 004. 47. Responsabilità dell alienante per i versamenti ancora dovuti. Nel caso di cessione della partecipazione l alienante è obbligato solidalmente con l acquirente, per il periodo di tre anni dall iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese, per i versamenti ancora dovuti. Il pagamento non può essere domandato all alienante se non quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa. Comma così modificato dall art. 6, D.L. 9 novembre 008, n. 85, convertito in L. 8 gennaio 009, n.. Il testo previgente disponeva: Nel caso di cessione della partecipazione l alienante è obbligato solidalmente con l acquirente, per il periodo di tre anni dall iscrizione del trasferimento nel libro dei soci, per i versamenti ancora dovuti. Articolo (già 48) così sostituito dall art., D.Lgs. 7 gennaio 00, n. 6, a decorrere dal º gennaio 004. L originario art. 47 corrisponde agli attuali artt. 46 e 468. Il testo previgente disponeva: Nel caso di cessione della quota l alienante è obbligato solidalmente con l acquirente, per il periodo di tre anni dal trasferimento, per i versamenti ancora dovuti. Il pagamento non può essere domandato all alienante se non quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa. LIBRO V 4

TITOLO I - L ORDINAMENTO NOTARILE - L. 6 FEBBRAIO 9, N. 89 - L. 6 febbraio 9, n. 89 (G.U. 7 marzo 9, n. 55). Ordinamento del notariato e degli archivi notarili. TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. I notai sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie i certificati e gli estratti. Ai notai è concessa anche la facoltà di: ) sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione, riguardanti le stipulazioni a ciascuno di essi affidate dalle parti; ) ricevere con giuramento atti di notorietà in materia civile e commerciale; ) ricevere le dichiarazioni di accettazione di eredità col beneficio dell inventario di cui nell articolo 955 del Codice civile [, nonché gli atti di autorizzazione dei minori al commercio, a mente dell art. 9 del Codice di commercio]. Tali dichiarazioni ed atti non acquisteranno efficacia se non dal giorno in cui verranno trascritti negli appositi registri all uopo tenuti nelle cancellerie giudiziarie; 4) procedere, in seguito a delegazione della autorità giudiziaria: a) all apposizione e rimozione dei sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali; b) agli inventari in materia civile e commerciale, ai termini dell art. 866 del Codice di procedura civile, salvo che il pretore, sulla istanza e nell interesse della parte, non creda di delegare il cancelliere; c) agl incanti e alle divisioni giudiziali ed a tutte le operazioni all uopo necessarie; 5) rilasciare i certificati di vita ai pensionati ed agli altri assegnatari dello Stato, giusta l articolo 40 del regolamento sulla contabilità dello Stato 4 maggio 885, n. 074 4. I notai esercitano inoltre, le altre attribuzioni loro deferite dalle leggi 5. Ora, art. 484, c.c. del 94. V., ora, art. 97 c.c. del 94. Ora, art. 769, c.p.c. del 940. 4 Ora, art. 74, R.D. maggio 94, n. 87. 5 V., anche, l art., R.D.L. 4 luglio 97, n. 666.. L ufficio di notaio è incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle Province e dai Comuni aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti, con la professione di avvocato, di procuratore, di direttore di banca, di commerciante, di mediatore, agente di cambio o sensale, di ricevitore del lotto, di esattore di tributi o incaricato della gestione esattoriale e con la qualità di Ministro di qualunque culto. Sono eccettuati da questa disposizione gl impieghi puramente letterari o scientifici, dipendenti da accademie, biblioteche, musei ed altri istituti di scienze, lettere ed arti; gl impieghi ed uffici dipendenti da istituti od opere di beneficenza; quelli relativi a pubblico insegnamento; quelli di subeconomo dei benefici vacanti e l esercizio del patrocinio legale presso gli uffici di pretura.. [ ]. Il distretto cui siano assegnati meno di 5 notai, sarà con decreto presidenziale riunito ad altro distretto limitrofo dipendente dalla stessa Corte d appello. Inoltre, quando le circostanze lo consigliano, può sempre con decreto presidenziale, previo il parere della Corte d appello, ordinarsi la riunione di più distretti limitrofi dipendenti dalla stessa Corte d appello. I distretti riuniti sono considerati come unico distretto. Comma abrogato dall art. 9, D.Lgs. dicembre 999, n. 49. V., anche, il R.D.L. 8 dicembre 94, n. 4, e l art. 4, R.D. 4 luglio 97, n. 666. 4.. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d appello, tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di almeno 7.000 abitanti ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali repertoriali.. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà, udite le Corti d appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l opportunità. Per un incremento di 500 posti v. art., D.L. 4 gennaio 0, n., convertito in L. 4 marzo 0, n. 7. Articolo così sostituito dall art., D.L. 4 marzo 005, n. 5, convertito in L. 4 maggio 005, n. 80. TITOLO II DEI NOTAI CAPO I DELLA NOMINA DEI NOTAI 5. Per ottenere la nomina a notaio è necessario: ) essere cittadino italiano o di un altro Stato membro dell Unione europea ed aver compiuto l età di anni ; ) essere di moralità e di condotta sotto ogni rapporto incensurate; ) non aver subìto condanna per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi, ancorché sia stata inflitta una pena di durata minore ; 4) essere fornito della laurea in giurisprudenza o della laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza date o 68

SEZIONE SECONDA - LEGISLAZIONE GENERALE SUL NOTARIATO confermate da una università italiana o di titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge luglio 00, n. 48 ; 5) avere ottenuto l iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile ed aver fatto la pratica per diciotto mesi, di cui almeno per un anno continuativamente dopo la laurea. La pratica si effettua, dopo l iscrizione nel registro dei praticanti, presso un notaro del distretto, designato dal praticante, col consenso del notaro stesso e con l approvazione del Consiglio. Su richiesta dell interessato spetta al consiglio notarile la designazione del notaio presso cui effettuare la pratica. L iscrizione nel registro dei praticanti può essere ottenuta dopo l iscrizione all ultimo anno del corso di laurea o di laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza. Il periodo di pratica si deve comunque completare entro trenta mesi dall iscrizione nel suddetto registro. In caso di scadenza del suddetto termine il periodo effettuato prima del conseguimento della laurea non è computato. Il periodo anteriore al conseguimento della laurea può essere computato, ai fini del raggiungimento dei diciotto mesi di pratica, per un massimo di sei mesi, indipendentemente dalla sua effettiva durata. Per coloro che sono stati funzionari dell ordine giudiziario almeno per un anno, per gli avvocati in esercizio da almeno un anno, è richiesta la pratica per un periodo continuativo di otto mesi; 6) avere sostenuto con approvazione un esame di idoneità 4, dopo compiuta la pratica notarile; 6-bis) aver espletato per almeno centoventi giorni, dopo l avvenuto superamento della prova orale, un periodo di tirocinio obbligatorio presso uno o più notai, che devono certificarne la durata. Tale periodo deve essere registrato presso i consigli notarili dei distretti in cui viene effettuato. Il candidato notaio può richiedere la designazione del notaio al presidente del consiglio notarile del distretto nel quale è stato ultimato il periodo di pratica ovvero può espletarlo presso notai dello stesso o di altri distretti, i quali lo abbiano designato direttamente. L eventuale periodo di coadiutorato è computato quale tirocinio obbligatorio 5. I requisiti di cui ai numeri 4) e 5) del primo comma possono essere sostituiti dal possesso del decreto di riconoscimento professionale emanato in applicazione del decreto legislativo 7 gennaio 99, n. 5 6. Numero così modificato dall art. 6, L. ottobre 00, n. 06. Numero così sostituito dall art., D.Lgs. 4 aprile 006, n. 66 e poi così modificato dall art. 5, D.Lgs. agosto 006, n. 49. Numero così sostituito dall art., L. 6 luglio 995, n. 8. La Corte costituzionale, con sentenza ottobre 00, n. 4, ha dichiarato l illegittimità costituzionale del presente numero, nella parte in cui non prevede che il provvedimento di sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai sia adottato dall Amministrazione previa valutazione delle concrete esigenze cautelari ricorrenti nella specie. 4 L esame di idoneità è stato sostituito da un esame di concorso dalla L. 6 agosto 96, n. 65. 5 Numero aggiunto dall art., D.Lgs. 4 aprile 006, n. 66. 6 Comma aggiunto dall art., L. 8 aprile 005, n. 6. 5-bis. [ ]. Articolo aggiunto dall art., L. 6 luglio 995, n. 8 e poi abrogato dall art. 66, L. 8 giugno 009, n. 69. 5-ter. [ ]. Articolo aggiunto dall art., L. 6 luglio 995, n. 8 e poi abrogato dall art. 66, L. 8 giugno 009, n. 69. 5-quater. [ ]. Articolo aggiunto dall art., L. 6 luglio 995, n. 8 e poi abrogato dall art. 66, L. 8 giugno 009, n. 69. 6. [ ]. Articolo abrogato dall art., comma, L. 0 gennaio 994, n. 49. 7. Chi vuole ottenere la iscrizione fra i praticanti e chi vuole essere ammesso all esame di idoneità, deve presentare la domanda al Consiglio notarile con gli attestati che provino rispettivamente il concorso dei requisiti indicati nei nn., e 4 dell art. 5 per la iscrizione, e dei nn.,, 4 e 5 dello stesso articolo, per l esame d idoneità. Il Consiglio delibera sulla iscrizione e sull ammissione all esame 4, e la sua deliberazione deve essere sempre motivata. Tale deliberazione sarà nel termine di dieci giorni comunicata all interessato ed al procuratore della Repubblica del tribunale civile nella cui giurisdizione è compresa la sede del Consiglio. Tanto l interessato quanto il procuratore della Repubblica potranno nei dieci giorni successivi alla ricevuta comunicazione, ricorrere al tribunale civile che pronunzierà in Camera di consiglio. Il ricorso del pubblico ministero sarà notificato all interessato e su quello dell interessato sarà udito l avviso del pubblico Ministero. Qualora il Consiglio notarile non si riunisca nel termine di un mese dalla presentazione della domanda, il presidente del Consiglio stesso potrà ordinare, in via d urgenza, l iscrizione fra i praticanti, salvo la notifica del Consiglio nella sua prima adunanza. L esame di idoneità è stato sostituito da un esame di concorso dalla L. 6 agosto 96, n. 65. V. l art., R.D. 4 novembre 96, n. 95. V., ora, l art. 0, R.D. 4 novembre 96, n. 95. 4 V., ora, l art., R.D. 4 novembre 96, n. 95. 8. - 9. [ ]. Riguardavano l abolito esame di idoneità. 0. - 5. [ ]. Riguardavano i concorsi per il trasferimento dei notai in esercizio. V., ora, la L. 6 agosto 96, n. 65, e il R.D. 4 novembre 96, n. 95. 6. [ ]. Riguardava il provvedimento di nomina dei notai e la durata dell esercizio professionale. V., ora, gli artt. e 7, L. 6 agosto 96, n. 65, e gli artt. 7 e 8, R.D. 4 novembre 96, n. 95. 7. Il cambio di residenza fra due notai può, col loro consenso, essere disposto, purché da non meno di due anni essi abbiano preso possesso dell ufficio ed esercitato effettivamente le loro funzioni, e purché si tratti di residenze di pressoché uguale importanza e l età e l anzianità d esercizio dei richiedenti siano pressoché uguali. Il relativo provvedimento sarà dato con decreto presidenziale, uditi i pareri dei Consigli notarili e delle Corti d appello competenti. CAPO II DELL ESERCIZIO DELLE FUNZIONI NOTARILI 8. Il notaio, prima di assumere l esercizio delle proprie funzioni, deve: ) [ ] ; ) prestare giuramento, davanti al tribunale civile nella cui giurisdizione trovasi la sua sede, «di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza i doveri inerenti al mio ufficio» ; 684

TITOLO I - L ORDINAMENTO NOTARILE - L. 6 FEBBRAIO 9, N. 89 ) fare registrare alla segreteria del Consiglio notarile il decreto di nomina, l attestato della cauzione data e l atto di prestazione di giuramento; 4) ricevere il sigillo o segno di tabellionato, che a sue spese gli sarà fornito dal Consiglio notarile; 5) scrivere in un registro apposito, tenuto nella segreteria del Consiglio, la propria firma accompagnata dall impronta del sigillo anzidetto; 6) [ ] ; 7) adempiere agli altri obblighi indicati nell art. 4. Numero abrogato dall art. 6, D.Lgs. 4 maggio 006, n. 8. Formula modificata dall art. 4, L. dicembre 946, n. 478. Numero abrogato dall art., R.D. dicembre 9, n. 8. 9.. Il consiglio nazionale del notariato provvede a forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall esercizio dell attività notarile, uniformi per tutti i notai, con oneri a carico del proprio bilancio. L impresa assicuratrice è scelta con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia.. Nell ipotesi di ricorso a forme collettive di copertura assicurativa, è fatta salva la facoltà di ciascun notaio di stipulare polizza aggiuntiva a proprie spese.. Gli estremi della polizza collettiva o di quelle individuali attuative dell obbligo sono resi disponibili ai terzi senza alcuna formalità presso il consiglio notarile distrettuale al quale il notaio è iscritto. 4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentito il consiglio nazionale del notariato, individua con decreto il massimale minimo delle polizze assicurative individuali e collettive. Articolo sostituito dall articolo del D.Lgs. 4 maggio 006, n. 8. 0. Se mancano le forme collettive di assicurazione cui all articolo 9, il notaio provvede alla stipula di polizza assicurativa individuale per la responsabilità civile derivante dai danni cagionati nell esercizio dell attività professionale.. In caso di mancato adempimento dell obbligo di assicurazione il notaio è soggetto a procedimento disciplinare e può essere sanzionato ai sensi dell articolo 47. Articolo sostituito dall articolo del D.Lgs. 4 maggio 006, n. 8.. Il consiglio nazionale del notariato istituisce, regolamenta e gestisce, con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo, un Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell esercizio della sua attività professionale, non coperti da polizze assicurative ed accertati ai sensi dell articolo, commi e 4.. Le delibere del consiglio nazionale del notariato di istituzione, modificazione e regolamentazione del fondo di cui al comma, sono approvate con decreto del Ministero della giustizia.. Il Fondo è amministrato dal consiglio nazionale del notariato. 4. Il contributo è determinato dal consiglio nazionale del notariato e riscosso secondo le modalità di cui all articolo della legge 7 giugno 99, n. 0. Articolo sostituito dall articolo del D.Lgs. 4 maggio 006, n. 8.. Il patrimonio del Fondo è costituto dai contributi dei notai, dalla somme ottenute a titolo di rivalsa per i risarcimenti erogati, dalla dotazione residua del fondo volontario temporaneo di solidarietà, già istituito dal consiglio nazionale del notariato e dagli incrementi conseguenti alla gestione del Fondo.. I contributi dei notai sono acquisiti definitivamente al patrimonio del Fondo e non danno diritto a restituzione.. L erogazione dell indennizzo a favore dei soggetti danneggiati è, comunque, subordinata: a) al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la responsabilità del notaio o della sentenza di cui all articolo 444 del codice di procedura penale; b) alla surrogazione del consiglio nazionale del notariato nel credito vantato nei confronti del notaio responsabile del danno, nei limiti dell importo del contributo erogato, ai sensi dell articolo 0 del codice civile. 4. Il danno patrimoniale deve risultare da sentenza passata in giudicato ovvero può essere dimostrato con prova scritta da valutare con le procedure definite dal consiglio nazionale del notariato con il regolamento di cui all articolo. 5. Il contributo corrisposto dal Fondo copre unicamente i danni relativi a fatti verificatisi successivamente alla data della costituzione del fondo. Articolo sostituito dall articolo 4 del D.Lgs. 4 maggio 006, n. 8.. Il sigillo menzionato nel n. 4 dell art. 8 deve rappresentare lo stemma nazionale circondato dalla leggenda «N N di (o fu) notaio in N» senza aggiunta di altri titoli o indicazioni. Nel caso di smarrimento, il Consiglio notarile ne fornisce un altro, nel quale, oltre lo stemma, viene inciso un segno speciale. Anche di tale sigillo deve lasciarsi l impronta nel registro del Consiglio, a termini del n. 5 dell art. 8. Se il vecchio sigillo si ritrovasse, il notaio non potrà servirsene, ma dovrà invece consegnarlo all archivio notarile che, previo annullamento, lo conserverà come quelli dei notai che hanno cessato dall esercizio, a termini dell art. 40. -bis.. Il notaio per l esercizio delle sue funzioni deve munirsi della firma digitale di cui all articolo, comma, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 005, n. 8, rilasciata dal Consiglio nazionale del notariato.. Le disposizioni di cui al comma si applicano anche al coadiutore e al notaio delegato. Articolo aggiunto dall art., D.Lgs. luglio 00, n. 0. -ter.. Il certificato qualificato, di cui all articolo, comma, lettera f), del decreto legislativo 7 marzo 005, n. 8, rilasciato al notaio per l esercizio delle sue funzioni nel rispetto delle regole tecniche di cui all articolo 4, commi e 4, dello stesso decreto, attesta, sulla base delle comunicazioni inviate dai consigli notarili distrettuali, anche la sua iscrizione nel ruolo.. Le modalità di gestione del certificato di cui al comma devono comunque garantirne l immediata sospensione o revoca, a richiesta dello stesso titolare o delle autorità competenti, in tutti i casi previsti dalla normativa vigente in materia di firme elettroniche o quando il notaio è sospeso o cessa dall esercizio delle sue funzioni per qualsiasi causa, compreso il trasferimento ad altro distretto.. Il notaio custodisce ed utilizza personalmente, ai sensi dell articolo del decreto legislativo 7 marzo 005, 685