Modello di Comunicazione Polivalente SPESOMETRO
Scadenza Mensili Trimestrali Operatori Finanziari 10 Aprile 20 Aprile 30 Aprile Soggetti obbligati Imprese Imprese Familiari ed aziende coniugali Imprese Agricole di cui all art. 2135 c.c. Società Società di persone Società di fatto che esercitano attività commerciale Società di capitali Società consortili Società cooperative e di mutua assicurazione Imprese Individuali Società estere rappresentate in Italia
Enti non Commerciali rientrano tra i soggetti obbligati all invio della comunicazione, per le sole operazioni rilevanti ai fini IVA, se invece le fatture passive sono riferibili ad acquisti che riguardano attività istituzionali e commerciali, l obbligo si ritiene assolto con l invio degli importi riguardanti gli acquisti per attività commerciali. Le spese di elettricità, gas, acqua, telefono degli enti non commerciale sono intese come oneri promiscui, per cui non costituiscono oggetto di comunicazione. Piccoli Produttori Agricoli anche se non superano i 7 mila euro di vendite l anno Professionisti, Lavoratori Autonomi, Soggetti: Esercitano arti/professioni in forma autonoma o associata Esercenti attività di impresa che aderiscono alle Nuove Iniziative produttive Curatori fallimentari e commissari liquidatori Contribuente in regime di contabilità semplificata, ex minimi
Soggetti Esclusi dalla Comunicazione Contribuenti nel Regime dei Minimi fatta eccezione dei casi in cui il contribuente nel corso dell anno 2014, consegue ricavi o compensi superiori a 30.000, effettua cessioni all esportazione, sostiene spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, o supera la soglia dei 15.000 euro in tre anni per l acquisto di beni strumentali. In tal caso, vi è l obbligato di comunicazione delle operazioni IVA Spesometro, a decorrere dalla data in cui vengono meno i requisiti di accesso al regime dei minimi. Enti non commerciali non soggetti passivi IVA Anche enti titolari di partita iva per acquisti o cessioni estranei alla sfera commerciale.
Operazione che vanno comunicate le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali c è obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall importo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c è l obbligo di emissione della fattura, se l importo unitario dell operazione è pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell'iva (*) le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a mille euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli articoli 22 e 74-ter del Dpr 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato. (*) fattura emessa spontaneamente anche in assenza di obbligo perché collegata all'emissione di ricevuta fiscale o scontrino).
le importazioni Operazioni escluse dalla Comunicazione gli acquisti da San Marino, senza Iva all origine, registrati con autofattura, perche gia comunicati nel corso del 2014 col modello polivalente quadro SE le esportazioni dirette di cui all'art. 8 c. 1 lett. a) e b) DPR 633/72 le operazioni con paesi Black List le operazioni che hanno costituito già oggetto di comunicazione all'anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 DPR 605/73 (ad es. intermediari finanziari e amministratori di condominio, quelle connesse ai contratti di assicurazione, le utenze elettriche, idriche, telefoniche e del gas, i contratti di locazione, i contratti di mutuo e gli atti di compravendita di immobili); attenzione: l esclusione non riguarda le fatture d acquisto inerenti i contratti di leasing / noleggio / locazione in qualità di utilizzatori. le operazioni effettuate nei confronti di privati, per importi uguali o superiori a 3.600, qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti e con stabile organizzazione nel territorio nazionale
Compilazione Spesometro: Analitica - Aggregata Comunicazione Analitica Scegliendo la forma analitica si compilano i quadri FE e FR rispettivamente per le fatture emesse e ricevute Comunicazione Aggregata Scegliendo la forma aggregata si compila il quadro FA del modello per le operazioni documentate da fattura e il quadro SA per quelle senza fattura. Scelta libera tranne che per i seguenti casi: acquisti da operatori economici di San Marino acquisti/cessioni da e verso produttori agricoli esonerati ex art. 34 c. 6 DPR 633/72 acquisti di beni/prestazioni di servizi legati al turismo (attenzione: cio riguarda solo gli operatori esteri che possono pagare per contanti, pertanto non ci interessa; in particolare non poniamoci problemi nel caso di fatture ricevute da agenzie di viaggi, che vanno trattate normalmente)
Sanzioni per ritardo o omessa comunicazione Per i soggetti obbligati alla compilazione e alla trasmissione telematica dello Spesometro che omettono, o ritardano o falsificano la Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA è prevista una sanzione amministrativa disciplinata dalle disposizioni contenute nell art. 21 del D.L. 78/2010 che prevede per la trasmissione della Comunicazione con dati incompleti o non veritieri, una sanzione di cui all articolo 11 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 compresa tra un minimo di Euro 258 ed un massimo di Euro 2.065. Resta ferma la facoltà per il contribuente che abbia commesso eventuali violazioni e ritardi di sanare la propria posizione debitoria con il Fisco ricorrendo all istituto del ravvedimento operoso Spesometro 2015 che prevede la riduzione ad un terzo della sanzione irrogata pari ad un minimo di Euro 86.
Gecom Multi Grazie per l'attenzione