LA PRIMA VOLTA... DELLO "SPESOMETRO" - elenchi clienti e fornitori (operazioni rilevanti ai fini IVA)

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1 LA PRIMA VOLTA... DELLO "SPESOMETRO" - elenchi clienti e fornitori (operazioni rilevanti ai fini IVA) Cinzia Tomassi 1

2 Sommario quadro normativo ambito soggettivo ambito oggettivo determinazione delle soglie di rilevanza modello di comunicazione termini e modalitàdi invio quadro sanzionatorio 2

3 Quadro normativo (ed interpretativo) Art. 21. D.L. 78/2010 Provv. Ag.Entrate (modif. Provv , , e ) Circ. Ag. Entrate , n. 24/E , n. 28/E Risposte Ag. Entrate

4 Quadro normativo Fine: contrasto all evasione fiscale e alle frodi Iva + accertamento del reddito Secondo la Relazione di accompagnamento allo schema di D.L. 78/2010: - «Tale disposizione mira a rafforzare gli strumenti a disposizione dell amministrazione finanziaria per il contrasto e la prevenzione dei comportamenti fraudolenti soprattutto in materia di Iva (frodi carosello e false fatturazioni) ma anche in ambito di imposizione sul reddito»; - Attraverso l analisi e l incrocio dei dati acquisiti, la comunicazione dovrebbe permettere «una rapida ed efficace individuazione di soggetti a rischio frode ed evasione per una mirata ed immediata azione di controllo»; - inoltre, il nuovo obbligo oltre a perseguire «una più puntuale ricostruzione della congruità del volume d affari e dei costi indicati nelle dichiarazioni», risulta finalizzato anche alla «individuazione della capacità contributiva, in specie ai fini dell accertamento sintetico» di cui all art. 38, D.P.R. 600/1973. Ne deriva che la soglia di euro consente di «perseguire le forme di frode ed evasione di maggiore rilevanza», escludendo i «soggetti di minori dimensioni per i quali gli oneri connessi all adempimento dell obbligo in questione appaiono non proporzionati alla pur importante finalità della disposizione». 4

5 Quadro normativo Differenza con «vecchio» elenchi clienti e fornitori: SPESOMETRO Comunicazione dettagliata per operazione Coinvolge anche le operazioni effettuate con privati Rilevano anche le operazioni NON soggette ad obbligo di fatturazione «VECCHI» ELENCHI CLIENTI e FORNITORI Comunicazione riepilogativa Riportava solo operazioni con controparti soggetti passivi ai fini IVA Erano rilevate solo le operazioni documentate da fattura 5

6 Soggetti obbligati Soggetti passivi Iva RESIDENTI NON RESIDENTI Stabili organizzazioni Rappresentanti fiscali / Rappresentazione diretta (imprese e lavoratori autonomi) -a prescindere dal regime contabile (anche soggetti in CONTABILITA SEMPLIFICATA); -soggetti in regime delle NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE (art. 13, L. 388/2000); -ENTI NON COMMERCIALI, per la sola parte relativa all attività commerciale o agricola; -CURATORI fallimentari e commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa; -soggetti che si avvalgono della DISPENSA dagli adempimenti ex art. 36-bis, D.P.R. 633/1972; 6

7 Soggetti obbligati Esclusi: Soggetti in regime dei contribuenti minimi (art. 1, co , L. 244/2007) fino a quando non si verifica una causa di fuoriuscita (limite ricavi, limite beni strumentali, cessione all esportazione, assunzione di dipendenti o collaboratori), nel qual caso l obbligo decorre dalla data in cui vengono meno i requisiti: Superamento dei ricavi > ma fino a > Dall anno successivo Dall anno in corso ATTENZIONE: l esclusione è soggettiva (vale solo in capo al contribuente minimo) e non a per la natura dell operazione. Quindi non si estende alle operazioni rese dai contribuenti minimi ai soggetti in regime «ordinario». SOGGETTO Beni ceduti e servizi prestati Beni acquistati e servizi ricevuti Contribuente minimo NO comunicazione NO comunicazione Contribuente «ordinario» SI comunicazione SI comunicazione (anche se acquistati presso un «minimo») 7

8 Soggetti obbligati Esclusi: Provv , punto 1.1: «Sono esclusi, altresì, dall obbligo di comunicazione dei dati lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico» 8

9 Soggetti obbligati Operazioni straordinarie: Dante causa NON ESTINTO Il soggetto dante causa invia la comunicazione relativa alle proprie operazioni Dante causa ESTINTO (prima del termine di invio) Il soggetto avente causa invia la comunicazione relativa alle proprie operazioni e alle operazioni relative al dante causa attraverso: - una DISTINTA COMUNICAZIONE per le operazioni dell anno precedente; - una COMUNICAZIONE UNICA RIEPILOGATIVA per le operazioni dell anno in corso. 9

10 Ambito oggettivo Cessione/acquisto di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute: Rilevanti ai fini Iva (anche esenti o non imponibili) Requisiti: OGGETTIVO SOGGETTIVO TEMPORALE TERRITORIALE Articoli OPERAZIONE effettuata da un soggetto passivo Controparte B2B Controparte B2C Beni ceduti Sì Sì Servizi resi Sì Sì Beni acquistati Sì No Servizi ricevuti Sì No Senza distinzione fra operazione soggetto o meno all obbligo di fatturazione (art. 21, co. 6, DPR 633) Controllo incrociato dei dati (ai fini IVA ed emersione di base imponibile II.DD.) Accertamento sintetico (spese sostenute e redditometro, art. 38, DPR 600/73). NO incrocio dati ai fini IVA? 10

11 Ambito oggettivo OPERAZIONI ESCLUSE: -importazioni; -esportazioni (art. 8, co. 1, lett. a) e b)); -operazioni verso operatori economici situati nei paesi black list. L esclusione non vale anche per le operazioni la cui controparte è un privato (Attenzione alle operazioni ); -corrispettivi pagati DA PRIVATI con carta di credito, di debito o pregata (NO BONIFICI O ASSEGNI) emesse da intermediari residenti o aventi S.O. in Italia (art. 7, co. 2, lett. o), D.L. 70/2011 e art. 23, co. 41, D.L. 98/2011); -operazioni già oggetto di comunicazione all Anagrafe tributaria ex art. 7, DPR 605/1973 (utenze elettriche, telefonia, assicurazioni) 11

12 Ambito oggettivo Operazioni già comunicate all anagrafe tributaria ai sensi dell art. 7, D.P.R. 605/1973: -cessione di immobili (art. 3-bis, D.Lgs. 463/1997) (no autoveicoli); -operazioni connesse ai contratti di assicurazione; -contratti di somministrazione di energia elettrica, gas e acqua; -contratti di mutuo (art. 78, co. 25, L. 413/1991) 12

13 Ambito oggettivo Operazioni già comunicate all anagrafe tributaria: Contratti di LEASING finanziario e/o operativo relativi a beni mobili e immobili Operatori commerciali che svolgono attività di LOCAZIONE e/o NOLEGGIO dei seguenti beni mobili: autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili Provv. Ag.Entrate Provv. Ag.Entrate Primo adempimento: (anni 2009 e 2010) Adempimento a regime: 30.6 (2011 entro ) 13

14 Ambito oggettivo Leasing e noleggio: Societàdi LEASING Operatori che svolgono attività di LOCAZIONE e/o NOLEGGIO SOGGETTI Leasing finanziario ovvero operativo Autovetture, caravan, unitàda diporto e aeromobili Beni diversi da quelli di cui sopra COMUNICAZIONE LEASING- NOLEGGIO provv. Ag.Entrate 2011 SI a prescindere dall importo, Includendo le operazioni di importo > 3000/3600/25000 euro se riferiti a contratti diversi da quelli di leasing SI a prescindere dall importo, Includendo le operazioni di importo > 3000/3600/25000 euro se riferiti a contratti diversi da quelli di locazione o noleggio NO COMUNICAZIONE SPESOMETRO art. 21, DL 78/2010 NO NO SI Ma solo per le operazioni di importo > 3000/3600/25000 euro 14

15 Ambito oggettivo IMPONIBILI INCLUSE nella comunicazione Operazioni in reverse charge(art. 17) Omaggi / Autoconsumo / Assegnazione ai soci Operazioni con Iva non esposta: agenzia di viaggi (74-ter: limite di euro anche se c èfattura) e regime del margine dei beni usati (art. 36 e segg., DL41/1995; solo la base imponibile Iva) NON IMPONIBILI Importazioni ESCLUSE dalla comunicazione Operazioni territorialmente non rilevanti (art. 7-ter e segg.), anche se fatturate (art. 21, co. 6) Passaggi interni, anche se fatturati Operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute effettuate con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi considerati blacklistdi cui al DM e DM Cessioni a esportatori abituali (art. 8, co. 2) Cessioni all esportazione (art. 8, lett. a e b) Triangolari comunitarie (art. 58, DL 331/93) Triangolari extra-comunitarie (art. 8, co. 1) Assimilate alle esportazioni (art. 8-bis) Operazioni internazionali (art. 9) Cessioni a viaggiatori stranieri (art. 38-quater) Cessioni a San Marino e Vaticano (art. 71) Cessioni a diplomatici (art. 72) ESENTI Operazioni escluse (art.15) Operazioni effettuate da PRIVATI che pagano mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da intermediari residenti o con S.O. in Italia LA PRIMA VOLTA DELLO«SPESOMETRO»-Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva -videoconferenza 16 dicembre 2011 Operazioni ex art

16 Ambito oggettivo FASE DI AVVIO: 16

17 Soglie di rilevanza almeno = (si deve aver riguardo ai corrispettivi contrattualmente previsti) Salvo il caso dell applicazione del valore normale (art. 13, co. 2, DPR 633) Al netto dell IVA per le operazioni documentate da fattura Elevato a 3.600, al lordo dell IVA per le operazioni per le quali non sussiste l obbligo di emissione della fattura (documentate da scontrino o ricevuta fiscale) 17

18 Soglie di rilevanza Se sono STIPULATI PIU CONTRATTI fra loro COLLEGATI Per i contratti di APPALTO SOMMINISTRAZIONE FORNITURA E ALTRI CONTRATTI che prevedono la corresponsione di corrispettivi periodici Il limite va calcolato considerando l ammontare complessivo dei corrispettivi previsti da tutti i contratti (operazione) La comunicazione va effettuata qualora i corrispettivi complessivamente dovuti nell anno solare superino il predetto limite 18

19 Soglie di rilevanza Altri chiarimenti delle risposte dell (diffuse il ) FATTURA DIFFERITA (art. 21, co. 4) FATTURA CUMULATIVE (art. 21, co. 3) FATTURA COINTESTATA Rileva l importo della fattura e non delle singole operazioni Beni e/o servizi non collegati relativi al medesimo giorno. Rileva l importo della fattura e non delle singole operazioni. Quale NATURA dell operazione occorre indicare quella prevalente. Ai fini della determinazione della SOGLIA va verificato l importo complessivo della fattura. I destinatari della fattura sono indicati in record distinti. Se il singolo record (quota attribuibile al singolo cliente) è inferiore alla soglia di rilevanza, si indica quale modalità di pagamento pagamento frazionato. 19

20 Soglie di rilevanza NOTE DI VARIAZIONE Regola generale: La comunicazione accoglie le operazioni al NETTO della note di variazione Rilevano i CORRISPETTIVI PATTUITI Se per effetto della nota di variazione IN AUMENTO viene superato il limite Se per effetto della nota di variazione IN DIMINUZIONE si scende sotto il limite Sì COMUNICAZIONE NO COMUNICAZIONE 20

21 Soglie di rilevanza NOTE DI VARIAZIONE Caso particolare: Se la nota di variazione viene emessa / registrata OLTRE IL TERMINE DI INVIO della comunicazione Rileva nell anno di EMISSIONE / REGISTRAZIONE ESEMPIO: Acconto COMUNICAZIONE 2011: Saldo Nota di credito COMUNICAZIONE 2012:

22 Soglie di rilevanza NOTE DI VARIAZIONE DOCUMENTI ADEMPIMENTO ESEMPIO Fatture e NdV intervengono nello stesso anno La NdVinterviene nell anno successivo a quello di registrazione della fattura, dopo l invio della comunicazione La NdVinterviene nell anno successivo a quello di registrazione della fattura, ma prima dell invio della comunicazione La comunicazione accoglie l importo netto La comunicazione dell anno X accoglie la fattura (se sopra soglia) e la comunicazione dell anno X+1 accoglie la NdV 2 soluzioni: -Comunicazione al netto; -Comunicazione della fattura nell anno X e della NdVnell anno X+1 Ft. Anno X 5000 Nc Anno X 500 Comunicazione Anno X 4500 Ft. Anno X 5000 Comunicazione Anno X 4500 Nc Anno X Comunicazione Anno X

23 Modello di comunicazione DATI DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE: Partita Iva o, in mancanza, codice fiscale (per i non residenti i dati anagrafici) Corrispettivi contrattualmente dovuti Imposta eventualmente applicata 23

24 Modalità e termini di invio TERMINE di PRESENTAZIONE: Entro il 30 aprile dell anno successivo Per individuare le operazioni da considerare si ha riguardo alla data di registrazione sui registri Iva o, in mancanza, al momento in cui l operazione si considera effettuata ai sensi dell art. 6, DPR 633. ANNO 2010: Entro il 31/12/2011 esclusivamente con riferimento alle operazioni: -soggette all obbligo di fatturazione (no ricevute e no scontrini) -corrispettivi di almeno

25 Modalità e termini di invio ANNO /1/ /12/2010 Operazioni per le quali vi è obbligo di fatturazione >= (al netto dell Iva) Invio telematico entro 31/01/2012 ATTENZIONE: non rileva la distinzione fra B2B e B2C Fattura emessa dal dentista (a privato) Fattura emessa dall avvocato per causa di divorzio (a privato) Art. 22, D.P.R. 633/1972: Co. 1: «L'emissione della fattura non èobbligatoria, se non èrichiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione». Co. 3: «Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attivitàpropria dell'impresa da commercianti al minuto ai quali èconsentita l'emissione della fattura sono obbligati a richiederla». FATTURA RICHIESTA DAL CLIENTE SI COMUNICAZIONE FATTURA EMESSA SPONTANEAMENTE NO COMUNICAZIONE 25

26 Modalità e termini di invio ANNO /1/2011 1/7/ /12/2011 Operazioni per le quali vi è obbligo di fatturazione >= (al netto dell Iva) Operazioni anche per le quali non vi è obbligo di fatturazione (es. documentate da scontrini/ricevute) >= (al lordo dell Iva) Invio telematico entro 30/4/2012 Per le ricevute emesse a soggetti passivi IVA in comunicazione occorre scorporare l IVA (risposta quesiti ) 26

27 Comunicazioni correttive E POSSIBILE TRASMETTERE UNA COMUNICAZIONE IN SOSTITUZIONE DI UN ALTRA PRECEDENTEMENTE INVIATA, PURCHE SI RIFERISCA AL MEDESIMO PERIODO TEMPORALE E LA SOSTITUZIONE AVVENGA, PREVIO ANNULLAMENTO DELLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE, NON OLTRE 30 GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE PREVISTO PER LA TRASMISSIONE DEI DATI. Esempio: COMUNICAZIONE ANNO 2010: SCADENZA ORDINARIA COMUNICAZIONE CORRETTIVA: ENTRO L

28 Sanzioni In caso di: OMISSIONE DATI INCOMPLETI DATI INESATTI O NON VERITIERI 86 Sanzione da 258 a (art. 11, D.Lgs. 471/1997) 28

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