COLLOCAMENTO A RIPOSO TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

Похожие документы
Oggetto: Cessazioni dal servizio con decorrenza 01/09/ Termini e modalità di presentazione e/o revoca delle istanze di cessazione

Oggetto: Cessazioni dal servizio con decorrenza 01/09/ Termini e modalità di presentazione e/o revoca delle istanze di cessazione

COMUNE DI PIANEZZA PROVINCIA DI TORINO

CITTÀ DI FOLIGNO. Regolamento per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

LINEE GUIDA PER LA RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO CRITERI APPLICATIVI GENERALI -

Ufficio XI - Ambito territoriale per la provincia di Forlì-Cesena. Ufficio Pensioni

COMUNE DI FOLIGNO Provincia di Perugia

(art. 24, comma 18, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)

Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività. Prime istruzioni.

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA.

COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli

AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI Monaldi-Cotugno-CTO Sede: Via Leonardo Bianchi NAPOLI

Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

A cura di Villiam Zanoni

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA.

IL RETTORE E IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO VISTO. l art. 16 D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 in materia di prosecuzione del rapporto di lavoro; VISTO

I N D I C E. Art.1 Ambito di applicazione pag. 3. Art.2 Principi pag. 3. Art.3 Procedure generali pag. 3. Art.4 Finalità pag. 3

DISCIPLINARE PER LA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Prot. n. 26 Area IV Pensioni e Riscatti Bari, 09 /01/2013 Coordinatore Angela Battista

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Posizione Assicurativa Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici.

Ministero della Pubblica Istruzione Dipartimento per l Istruzione Direzione Generale del Personale della Scuola

La riforma Tremonti sulla previdenza obbligatoria

INPS - Messaggio 26 gennaio 2015, n. 604

DETERMINAZIONE N. 9 DEL 19/01/2016. SETTORE Organizzazione Interna

CITTÀ DI CARMAGNOLA PROVINCIA DI TORINO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 180

ACCORDO CRITERI DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO PREMESSA Quadro legislativo e contrattuale

I.n.p.d.a.p. - Circolare n. 7 1 del 13 maggio 2008 (applicazione legge 247/2007)

Il D.L. n 112/2008 in legge n 133/2008

Ufficio VII - Ambito territoriale di Forlì-Cesena e Rimini sede provinciale di Forlì-Cesena. Ufficio Pensioni

COMUNE DI FOLIGNO Provincia di Perugia

COMUNE DI COLORNO. Provincia di Parma. Collocamento a riposo dipendente Zametta Alberto.

COMUNE DI BORGETTO (Città Metropolitana di Palermo)

COMUNE DI FOLIGNO Provincia di Perugia

Circolare Informativa Confcommercio Imprese per l Italia Settore Politiche Legislative e Welfare

Valido dall 1 gennaio 2017

COMUNE DI DERUTA PROVINCIA DI PERUGIA

AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI Monaldi-Cotugno-CTO Sede: Via Leonardo Bianchi NAPOLI

La soppressione del Fondo degli autoferrotranvieri

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con

DECRETO LEGGE 90/2014

Транскрипт:

CITTÀ DI ALESSANDRIA Direzione Staff Risorse Umane e Organizzazione COLLOCAMENTO A RIPOSO E Regolamento di attuazione dell art. 72, commi da 7 a 11, della Legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni Approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 286 del 16 settembre 2009 Integrato con Deliberazione Giunta Comunale n. 209 del 28 luglio 2010 Integrato con Deliberazione Giunta Comunale n. 200 del 29 agosto 2011 Integrato con Deliberazione Giunta Comunale n. 223 del 14 settembre 2011 1/5

CAPO I COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNGIMENTO DEI LIMITI DI ETÀ ART.1 COLLOCAMENTO A RIPOSO D UFFICIO 1. Al raggiungimento del limite massimo di età previsto dal vigente ordinamento, il dipendente in possesso dei requisiti contributivi per il diritto a pensione, è collocato a riposo d ufficio, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici. 2. L Amministrazione comunica al dipendente, tramite lettera A/R oppure a mezzo notifica, la decorrenza e le modalità di cessazione del rapporto di lavoro con l Ente. ART. 2 (D.Lgs n.503/1992, art. 16, modificato dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 72, commi da 7 a 10) 1. L Amministrazione non procede all accoglimento dell istanza di trattenimento in servizio presentata, in applicazione dell art. 16, comma 1 del D.Lgs. 503/1992 - così come modificato dall'art. 72, comma 7, della Legge 133/2008, dal dipendente che ha maturato i requisiti di età per l accesso al pensionamento di vecchiaia. 2. L Amministrazione procede all accoglimento dell istanza di trattenimento in servizio del dipendente che, alla data del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, non ha ancora raggiunto il requisito di contribuzione minimo per la maturazione del diritto a pensione oppure nel caso di contratto a tempo determinato in corso. Il periodo di trattenimento in servizio sarà quello necessario al completamento del suddetto requisito contributivo minimo oppure fino al termine previsto dal sopracitato contratto a tempo determinato. 3. Nella fase transitoria di applicazione delle nuove disposizioni: sono fatti salvi i trattenimenti in servizio già in essere alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 25.06.2008, n. 112. sono accolte le istanze di trattenimento in servizio richieste anteriormente la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 112/2008 oppure presentate successivamente ma in ogni caso entro il 27.12.2008. 2/5

CAPO II COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNGIMENTO DELL ANZIANITÀ MASSIMA CONTRIBUTIVA ART. 3 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (art. 72, comma 11 - Legge 6 agosto 2008, n. 133 e art. 35 - novies,della legge 3.08.2009, n. 102) 1. Per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, al raggiungimento dell'anzianità massima contributiva di anni 40, il rapporto di lavoro del personale dipendente, si risolve d'ufficio, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici. 2. Al dipendente che ha maturato l anzianità massima contributiva o che la maturerà successivamente viene comunicato con un preavviso di sei mesi, tramite lettera raccomandata A/R oppure a mezzo notifica, la decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro con l Amministrazione. 3. Uniche condizioni di procedibilità sono il requisito del compimento dell'anzianità massima contributiva e il rispetto del termine di preavviso previsto. 4. L'anzianità massima contributiva, necessaria per il collocamento a riposo, sarà quella risultante dalla documentazione in possesso dell'amministrazione alla data di compimento dell'anzianità stessa. 5. L Amministrazione manifesta la volontà di avvalersi della facoltà di risolvere il rapporto di lavoro del dirigente, prossimo alla maturazione del requisito, inserendo apposita clausola nel provvedimento di conferimento incarico. ART. 4 1. L Amministrazione, nei casi di comprovata necessità organizzativa, può disporre il trattenimento in servizio del dipendente o del dirigente che ha maturato l anzianità massima contributiva o che la maturerà successivamente e comunque tranne nei casi di raggiungimento dell età massima anagrafica di cui al precedente Capo I del presente Regolamento. 2. Il Dirigente della Direzione Staff Risorse Umane e Organizzazione attua la seguente procedura iniziale: 3/5

a) preventiva verifica degli atti in possesso dell Amministrazione, al fine dell individuazione dei soggetti interessati dalla presente procedura e comunque prossimi al raggiungimento dei 40 anni di contribuzione; b) comunica al dipendente/dirigente, a decorrere dal 12 mese antecedente la data del raggiungimento dell anzianità massima contributiva e comunque nel rispetto dei termini di preavviso di cui all art. 3, comma 2 del presente disciplinare, la data utile per il collocamento a riposo (c.d. finestra) e fissa un termine entro in quale l interessato può presentare formale istanza di trattenimento in servizio; c) la finestra di cui al punto precedente potrà essere la prima utile dopo il compimento del 40 anno di contribuzione; d) nel caso in cui il dipendente/dirigente non presenti istanza di trattenimento in servizio entro il termine fissato nella comunicazione di cui al punto b), l Amministrazione procede al collocamento a riposo; e) nel caso in cui il dipendente/dirigente presenti istanza di trattenimento in servizio nel rispetto dei termini fissati dalla comunicazione di cui al punto b), è facoltà dell Amministrazione procedere all accoglimento della stessa previa acquisizione del parere di cui al comma 3 del presente articolo; 3. Il Dirigente della Direzione Staff Risorse Umane e Organizzazione acquisisce obbligatoriamente il parere non vincolante del Direttore competente (per il personale del comparto) o del Direttore Generale, od in mancanza del Segretario Generale (per il personale dirigente). Il Dirigente o il Direttore generale o il Segretario Generale nel motivare il proprio parere positivo o negativo, in ordine alla necessità del trattenimento in servizio del dipendente/dirigente, terrà conto dei seguenti indicativi parametri, e comunque esclusivamente nel caso di una comprovata necessità organizzativa riferentesi alla collocazione del dipendente in strutture complesse già esistenti: parametri oggettivi: esigenze organizzative e funzionali dell Amministrazione; processi riorganizzativi di strutture compresi quelli di innovazione tecnologica e di ammodernamento; parametri soggettivi: particolare esperienza acquisita dal dipendente/dirigente in determinati o specifici ambiti; coinvolgimento temporaneo in progetti a termine di particolare rilevanza, valutato in relazione all'efficiente andamento dei servizi; investimenti formativi e professionalizzanti attivati dall'azienda nei confronti del dipendente e finalizzati al raggiungimento di particolari obiettivi; alto livello di responsabilità attribuito; 4. Il Parere del Dirigente competente o del Direttore Generale, od in mancanza del Segretario Generale, è sottoposto, da parte del Direttore della Direzione Staff Risorse Umane e Organizzazione alla Giunta Comunale che si esprime in merito. 5. Il Direttore della Direzione Staff Risorse Umane e Organizzazione adotta, sulla base del parere della Giunta Comunale, i successivi provvedimenti. 4/5

6. Il trattenimento in servizio può essere disposto per la durata massima di due anni, ovvero può essere accordato anche per un periodo inferiore ovvero fino al termine temporale della validità della normativa specifica in vigore al momento della richiesta; 7. Il trattenimento in servizio può essere revocato d ufficio prima della scadenza stabilita nel caso in cui l Amministrazione, sentito il Dirigente interessato, ritiene che non sussistano più le condizioni che hanno dato luogo allo stesso. CAPO III DISPOSIZIONI FINALI ART. 5 1. L Amministrazione non procede all assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, e all attivazione del comando in entrata di unità lavorative in possesso del limite massimo di età e/o dell anzianità massima contributiva di anni 40 anni, utili a pensione. 2. L Amministrazione consente l assunzione o il comando in entrata, di unità lavorative prossime al raggiungimento del limite massimo di età e/o dell anzianità massima contributiva di anni 40, limitatamente al conseguimento dei requisiti utili al collocamento a riposo. 3. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al personale Dirigente. CAPO IV NORME DI SALVAGUARDIA ART. 6 1. Sono fatte salve tutte le altre ipotesi di trattenimento in servizio e collocamento a riposo stabilite da specifiche disposizioni contrattuali e di legge per i lavoratori dipendenti. Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione da parte della Giunta Comunale. 5/5