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7 Aggiornamenti n. 5/11 9 agosto 2011 ARGOMENTI TRATTATI: MANOVRA ECONOMICA 2011 - IL NUOVO REGIME DEI MINIMI (PAG. 1) - AMMORTAMENTI (PAG. 4) - IMPOSTA DI BOLLO SU DEPOSITI E TITOLI (PAG. 4) - DEFINIZIONI AGEVOLATE (PAG. 5) - RIPORTO PERDITE FISCALI (PAG. 5) - RITENUTA SU LAVORI AGEVOLABILI 36% O 55% (PAG. 6) - DEFINIZIONI DELLE LITI PENDENTI (PAG. 6) - AMMORTAMENTO BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI (PAG. 6) - AFFRANCAMENTO PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO (PAG. 7) - PARTITE IVA INATTIVE (PAG. 7) - INCREMENTI DI PRODUTTIVITA (PAG. 7) - SUPERBOLLO AUTOVEICOLI (PAG. 8) - STUDI DI SETTORE (PAG. 8) - SPESOMETRO (PAG. 9) - SANZIONI PER VERSAMENTO CON RITARDO < 15 GIORNI (PAG. 9) - CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICORSI (PAG. 9) - IMPRENDITORI AGRICOLI (PAG. 10) OGGETTO: La manovra estiva 2011 Gentile cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011 il D.L. n. 98 del 6 luglio, contenente disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (c.d. manovra correttiva 2011 ). Tale testo normativa contiene negli articoli 23, 26, 27 e 39, una serie di novità fiscali che illustreremo di seguito. IL NUOVO REGIME DEI MINIMI Dal 2012 l attuale regime dei minimi sarà applicabile, per il periodo d imposta di inizio dell attività e per i 4 successivi, esclusivamente alle persone fisiche che: intraprendono un attività d impresa o di lavoro autonomo; l hanno intrapresa dal 2008. CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO Via Cremona n. 29/a 46100 Mantova MN Tel. 0376 227111 Fax n. 0376 262839 e mail: info@cdastudio.it sito: www.cdastudio.it

Il nuovo regime è applicabile alle seguenti condizioni: a) il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d impresa, anche in forma associata o familiare; b) l attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell esercizio dell arte / professione; c) qualora l attività sia il proseguimento di un impresa esercitata da un altro soggetto, l ammontare dei relativi ricavi realizzati nel periodo d imposta precedente non sia superiore a 30.000. Il regime dei nuovi minimi è applicabile anche oltre il 4 periodo d imposta successivo a quello di inizio dell attività, ma non oltre il periodo di compimento del 35 anno d età. L imposta sostitutiva dell IRPEF e relative addizionali dovuta sul reddito conseguito da tali soggetti è pari al 5%. Ad esclusione delle sopraesposte novità a tale regime si applicano tutte le regole che disciplinano il regime dei minimi. Verifiche da fare al 1 gennaio 2012 Secondo quanto previsto dall art. 27 comma 1 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 le nuove norme si applicano [ ] a partire dal 1 gennaio 2012 [...]. Alla luce delle novità portate dalla Manovra Estiva 2011, tutti i contribuenti che ora applicano il regime dei minimi (o che volevano accedervi l anno prossimo) al 1 gennaio 2012 dovranno verificare di possedere gli ulteriori nuovi requisiti per poter continuare ad operare con le stesse agevolazioni utilizzate fino al 31.12.2011 (con l aggiunta della tassazione ridotta al 5%). Probabilmente una buona percentuale di contribuenti minimi che dovrà fuoriuscire dal regime sarà costituita da soggetti che svolgono un attività d impresa o di lavoro autonomo avente i requisiti previsti dalla legge n. 244/2077 che è però iniziata prima del 31 dicembre 2007. Altre percentuali importanti di contribuenti minimi che dovranno dire addio al regime ad imposta sostitutiva sarà rappresentato da soggetti che, pur avendo iniziato l attività dopo il 31 dicembre 2007: abbiano esercitato nel triennio precedente all ingresso un attività d impresa o di lavoro autonomo; Pagina 2

svolgono un attività che è una mera prosecuzione di altra già svolta precedentemente in forma di lavoro dipendente o autonomo. Regime degli ex minimi Ai soggetti che avendo i requisiti per aderire al regime dei minimi non possono accedervi sulla base delle nuove condizioni sopra descritte ovvero ne fuoriescono, il Legislatore riserva comunque un regime contabile semplificato. Le agevolazioni del regime degli ex minimi consistono in: esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell Iva; esonero dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell imposta sul valore aggiunto di cui al D.p.r. n.100/1998 (dichiarazioni e versamenti periodici); esenzione dall imposta regionale sulle attività produttive. Per le regole di tassazione del nuovo regime degli ex minimi il testo di legge contenuto nella manovra estiva 2011 non dice alcunché. Si sottolinea, quindi, che: fra le esclusioni non figura quella relativa all applicazione degli studi di settore che tornerà quindi ad influenzare i ricavi o i compensi dichiarati dai soggetti che confluiranno nel nuovo regime; nessun riferimento viene fatto alla permanenza per il nuovo regime dell imposta sostitutiva del 20%, si ritiene quindi che torneranno le ordinarie aliquote Irpef a scaglioni; non vengono dettati particolari criteri di determinazione del reddito d impresa o di lavoro autonomo da essi prodotto che, probabilmente, saranno quelli ordinari di competenza e di cassa. Per i predetti soggetti è prevista la decadenza dal regime semplificato con effetto dall anno successivo nel caso in cui venga meno una delle condizioni di cui al comma 96 dell art. 1 Legge n. 244/2077 (conseguimento di ricavi /compensi superiori a 30.000, ammontare degli acquisti di beni strumentali nel triennio precedente superiore a 15.000, ecc.) ovvero si verifichi una delle condizioni di cui al comma 99 del citato art. 1 (applicazione di un regime speciale IVA, partecipazione ad una società di persone o associazione professionale, ecc.). ordinario. Agli stessi soggetti è comunque consentito di optare per l applicazione del regime Pagina 3

L opzione ha validità minima di almeno un triennio, dopo di che ha validità annuale a seguito della concreta applicazione della stessa. Le modalità attuative del nuovo regime sono demandate ad appositi Provvedimenti dell Agenzia delle Entrate. AMMORTAMENTI Viene prevista una radicale riscrittura del sistema degli ammortamenti delle imprese attraverso un'ampia delega al Ministero dell'economia che dovrà provvedere con decreti di natura regolamentare. Le nuove disposizioni avranno effetto dall'esercizio 2013 e saranno ispirate a criteri di semplificazione, prevedendo per talune attività un ammortamento specifico in base alla vita utile e per altre l'ammortamento cumulativo con una aliquota unica. La norma non pare distinguere tra le diverse imprese, piccole, medie o grandi. Per le società di dimensioni maggiori, visto che gli ammortamenti dovranno continuare ad essere stanziati in bilancio secondo regole distinte e basate sulla vita utile, la previsione di aliquota unica fiscale potrebbe generare un ulteriore doppio binario. IMPOSTA DI BOLLO SU DEPOSITI E TITOLI Con l introduzione del nuovo comma 2 bis all art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 642/72 sono previsti nuovi importi dell imposta di bollo dovuta per le comunicazioni periodiche relative ai depositi di titoli, come di seguito schematizzato: IMPOSTA DI BOLLO PER OGNI ESEMPLARE se valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca < 50.000 Dal 2011: 34,20 se valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca 50.000 e < 150.000 Dal 2011: 70,00 Dal 2013: 230,00 Pagina 4

se valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca 150.000 e < 500.000 Dal 2011: 240,00 Dal 2013: 780,00 se valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca 500.000 Dal 2011: 680,00 Dal 2013: 1.100,00 DEFINIZIONI AGEVOLATE Un accertamento può essere definito con il Fisco mediante accordo. Gli istituti giuridici previsti per raggiungere tale intesa corrispondono ad accertamento con adesione, acquiescenza e conciliazione giudiziale. Raggiunto l accordo, il procedimento si perfeziona con il pagamento delle somme concordate, che il contribuente può scegliere di eseguire: in un unica soluzione; ovvero in forma rateale, previa presentazione di idonea garanzia. Dopo una serie di modifiche legislative, il quadro attualmente in vigore prevede la necessità di prestare la polizza fideiussoria ovvero la fideiussione bancaria solo qualora l importo delle rate successive alla prima sia superiore a 50.000. Ora, la manovra toglie del tutto l'obbligo della garanzia fideiussoria, come era stato fatto precedentemente per l'adesione ai processi verbali di constatazione e agli inviti al contraddittorio. RIPORTO PERDITE FISCALI La manovra correttiva ha riscritto i commi 1 e 2 dell art. 84 del Tuir prevedendo che le perdite fiscali delle società di capitali, a regime potranno essere riportate senza alcun limite di tempo, ma comporteranno l abbattimento del reddito realizzato negli esercizi successivi soltanto per la quota pari all 80% del reddito realizzato in ciascuno di essi, sino al totale riassorbimento. In pratica, se la perdita riportabile (al netto di utilizzi già avvenuti) è inferiore all'80% del reddito, essa potrà essere compensata interamente; diversamente, ci si dovrà limitare alla percentuale sopra indicata, assoggettando dunque ad Ires il 20% dell'imponibile e rinviando Pagina 5

l'eccedenza. RITENUTA SU LAVORI AGEVOLABILI 36% O 55% È ridotta dal 10% al 4% la ritenuta a titolo d acconto introdotta a decorrere dall 1.7.2010 dal DL n. 78/2010 che le banche/poste sono tenute ad operare, all atto dell accreditamento al beneficiario, sui bonifici bancari/postali effettuati dai contribuenti in relazione a spese per: interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 1, Legge n. 449/97, per le quali il contribuente beneficia della detrazione IRPEF del 36%; interventi di risparmio energetico ex art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 296/2006 per le quali il contribuente beneficia della detrazione del 55%. DEFINIZIONI DELLE LITI PENDENTI Secondo quanto previsto dalla Manovra correttiva, si potranno chiudere le liti instaurate con le Entrate. In particolare le liti fiscali pendenti al 1 maggio scorso di importo fino a 2.000 euro: potranno essere chiuse dal contribuente versando 150 euro; da 2 a 20.000: il costo della chiusura sarà variabile: 10% del valore della lite se l'ultimo scontro lo ha vinto il contribuente; 50% se a vincere è stata l'amministrazione Finanziaria; 30% nel caso in cui la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non ci sia stata alcuna pronuncia giurisdizionale. AMMORTAMENTO BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI Per effetto dell integrazione del comma 2 dell art. 104, TUIR, è previsto che per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione, la quota di ammortamento finanziaria non può essere superiore all 1% del costo di tali beni. Tale percentuale è applicabile a prescindere dalla modalità di determinazione delle quote di ammortamento e pertanto sia che le stesse siano calcolate in quote costanti ex comma 1 del citato art. 104 che calcolate ai sensi degli artt. 102 e 103, TUIR. Pagina 6

Le predette modifiche: hanno effetto anche con riguardo alle concessioni relative alla costruzione e all esercizio di opere pubbliche, per le quali la specifica disciplina contenuta nel comma 4 dell art. 104 è stata abrogata; si applicano dal periodo d imposta in corso al 6.7.2011 (data di entrata in vigore del Decreto in esame). AFFRANCAMENTO PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO La possibilità di affrancare fiscalmente avviamenti, marchi e altre attività immateriali iscritte in operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti di azienda), pagando l'imposta sostitutiva del 16%, viene estesa ai maggiori valori iscritti in conseguenza di tali operazioni non direttamente su queste attività, ma su partecipazioni di controllo per il medesimo titolo (società incluse nel bilancio consolidato). Affrancamento anche per maggiori valori per avviamento, iscritti nel bilancio consolidato e derivanti da acquisti di partecipazioni in cessioni di azienda. Le società potranno ammortizzare fiscalmente i plusvalori in dieci anni a prescindere dall'imputazione al conto economico. Il valore fiscale delle partecipazioni resta immutato. PARTITE IVA INATTIVE Prevista la chiusura automatica delle partite Iva inattive da tre anni, ovvero che non presentano la Dichiarazione Iva o non hanno svolto alcuna attività ai fini Iva da almeno 3 anni. I contribuenti che dimenticano di comunicare all'agenzia delle Entrate l'avvenuta cessazione dell'attività possono provvedere a sanare la violazione con il versamento di una sanzione minima di 129 entro il 4 ottobre 2011, a patto che l'ufficio non abbia già contestato al contribuente la violazione. Per coloro che hanno omesso di presentare a suo tempo la dichiarazione di cessazione attività, e non colgono l opportunità di sanare la propria posizione, l Agenzia può procedere alla chiusura d ufficio della partita Iva, irrogando nel contempo una sanzione che va da 516 euro fino ad un massimo di 2.065 euro. INCREMENTI DI PRODUTTIVITÀ Pagina 7

Confermati per il 2012 gli incentivi fiscali (ma anche contributivi) sulla retribuzione erogata come premio per la produttività del lavoro, e contrattata a livello territoriale oppure aziendale. Rientrano nella norma anche gli accordi stipulati sulla base dell'accordo interconfederale del 28 giugno sulla rappresentanza e la contrattazione collettiva. Cambiano, tuttavia, le regole di applicazione. Il Governo, dopo aver consultato le parti sociali, dovrà emanare entro il 31 dicembre 2011 un decreto con il quale dovrà essere definita l'entità dell'imposta agevolata. SUPERBOLLO AUTOVEICOLI Dal 2011 è introdotta un addizionale erariale della tassa automobilistica (c.d. super bollo ): per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose; pari a 10 per ogni kw di potenza superiore a 225 kw. L omesso/insufficiente versamento dell addizionale comporta l applicazione della sanzione pari al 30% di quanto non versato. Le modalità ed i termini di versamento saranno individuati da un apposito Provvedimento. STUDI DI SETTORE Per quanto riguarda gli studi di settore queste sono le novità portate: in caso di omessa presentazione del modello dati rilevanti ai fini degli studi di settore verrà irrogata la sanzione nella misura massima (2.065,82); ferma restando l indebita omessa presentazione del modello, si inasprirebbero esponenzialmente le sanzioni per infedele dichiarazione in materia di imposte dirette, IVA e IRAP, con un incremento delle misure minima e massima della sanzione pari al 50%; l omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli dati degli studi di settore o l indicazione in dichiarazione di cause di esclusione o inapplicabilità inesistenti potrà inoltre esporre il contribuente ad un accertamento analitico induttivo del reddito ex articolo 39 del Dpr 600/73 (in caso di scostamento del reddito accertato su quello dichiarato superiore al 10%); dal comma 4 bis dell art. 10, Legge n. 146/98 è stata soppressa la disposizione che prevedeva che in caso di rettifica del reddito imponibile sulla base delle citate presunzioni semplici nella motivazione dell atto l Ufficio deve evidenziare le ragioni che inducono lo stesso a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto Pagina 8

inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi / compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente; all art. 1, DPR n. 195/99 è aggiunto il nuovo comma 1 bis in base al quale dal 2012: gli studi di settore devono essere pubblicati in G.U. entro il 31.12 del periodo d imposta nel quale entrano in vigore ; eventuali integrazioni (per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali) devono essere pubblicate in G.U. entro il 31.3 del periodo d imposta successivo a quello della loro entrata in vigore. SPESOMETRO I pagamenti con carte di credito, rientrano nel monitoraggio da spesometro, ma saranno gli intermediari (e non i venditori) a segnalare i dati all'amministrazione finanziaria. SANZIONI PER VERSAMENTO CON RITARDO < 15 GIORNI Per effetto della modifica del comma 1 dell art. 13, D.Lgs. n. 471/97 si rende applicabile a tutti i contribuenti la disposizione secondo la quale la sanzione applicabile in caso di omesso / tardivo versamento (30%) è ridotta, per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni, ad un importo pari ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo. Di fatto pertanto la sanzione prevista è pari al 2% per ogni giorno di ritardo, fino al 15 giorno. Ciò si riflette di conseguenza sulla sanzione ridotta dovuta in caso di ravvedimento operoso (riduzione a 1/10). CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICORSI Per i ricorsi notificati e le controversie instaurate successivamente al 06.07.2011, sono definiti i nuovi valori del contributo unificato, così come da prospetto seguente: Contributo unificato per il Processo tributario VALORE DELLA CONTROVERSIA IMPORTO Fino a 2.582,28 30 Fino a 2.582,28 a 5.000 60 Da 5.000 a 25.000 120 Pagina 9

Da 25.000 a 75.000 250 Da 75.000 a 200.000 500 Oltre i 200.000 1.500 IMPRENDITORI AGRICOLI Gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza possono accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182 bis, Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e alla procedura della transazione fiscale dell'articolo 182 ter, tranne per i contributi dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori. CDA Studio legale Tributario Pagina 10