IL REGIME IVA SECONDO LE ULTIME NOVITÀ NORMATIVE E DI PRASSI 16 Settembre 2014 Editoria/1 di Renato Portale - Dottore Commercialista Dal 1 gennaio di quest'anno sono cambiate le regole per l applicazione dell IVA nel settore editoriale. L art. 19, co. 1, lett. a), D.L. 4 giugno 2013, n. 63, ha modificato, infatti, l art. 74, co. 1, lett. c), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che reca disposizioni particolari nel settore per il commercio, nel territorio dello Stato, di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi. Ecco illustrate le novità che la Circolare n. 23/E del 24 luglio scorso ha approfondito. Regime dell editoria Per il commercio di prodotti editoriali è previsto uno speciale sistema monofase in cui l imposta viene corrisposta esclusivamente dall editore. Le successive cessioni effettuate dagli operatori che intervengono nella commercializzazione dei prodotti (distributori, edicolanti, librai, ecc.) sono operazioni escluse per le quali viene meno il meccanismo della rivalsa. Si tratta del commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi come espressamente definiti nel quarto periodo della lettera c) di cataloghi. L imposta è dovuta sul prezzo di vendita al pubblico con due criteri alternativi di applicazione basati: sul numero delle copie effettivamente vendute (regola generale poco seguita dagli editori); sul numero delle copie consegnate o spedite diminuito di una certa forfetizzazione della resa (regola alternativa e su opzione largamente seguita). La disciplina e le modalità applicative del regime sono regolamentate dal D.M. 9 aprile 1993. Il regime è applicabile a condizione che i prodotti ceduti: siano classificabili in una delle categorie di prodotti editoriali stampati; abbiano il prezzo di vendita al pubblico evidenziato in copertina o in apposito allegato ove sono riportati anche il titolo della pubblicazione e l indicazione dell editore. In assenza di prezzo di vendita al pubblico, non si applica il regime monofase, ma nelle varie fasi della commercializzazione si attuano le disposizioni generali che disciplinano l IVA; resta in ogni caso ferma l aliquota ridotta del 4 per cento applicata oggettivamente ai quotidiani, periodici e libri. Rientrano nel regime speciale dell editoria, previsto alla lettera c) dell art. 74, co. 1, le cessioni dei seguenti beni: 1. giornali quotidiani; 2. periodici; 3. libri; 4. relativi supporti integrativi, come ridefiniti dal 2014; 5. cataloghi. Fanno parte, inoltre, dello speciale sistema monofase anche le cessioni congiunte di giornali, periodici e libri con altri beni diversi dai supporti di cui al precedente numero 4.
Dal 1 gennaio 2014 le regole per le cessioni di «supporti integrativi» e per le «cessioni congiunte» di prodotti editoriali con altri beni diversi sono cambiate per effetto del D.L. n. 63/2013 che, in sede di conversione, ha modificato la lettera c), primo comma, dell art. 74. In particolare le novità riguardano: la definizione di supporto integrativo ; l applicazione dell aliquota propria di ciascuno dei beni ceduti per i prodotti editoriali ceduti unitamente a beni, diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione; l applicazione dell Iva nei modi ordinari se il costo del bene, diverso dal supporto integrativo, ceduto congiuntamente al prodotto editoriale supera il 50 per cento del prezzo di vendita dell intera confezione; l abrogazione delle disposizioni per la commercializzazione di libri, giornali quotidiani e periodici congiuntamente a beni, diversi dai supporti integrativi, funzionalmente connessi (c.d. cessioni congiunte ). Va ricordato, ancora, che il regime in argomento trova fondamento negli artt. 394 e 395 della Direttiva n. 2006/112/CE (ex art. 27, par. da 1 a 5, della sesta Direttiva), secondo i quali «gli Stati membri che al 1 gennaio 1977 applicavano misure speciali, al fine di semplificare la riscossione dell imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali, possono mantenerle purché le abbiano notificate alla Commissione anteriormente al 1 gennaio 1978 e purché le misure di semplificazione non influiscano, se non in misura trascurabile, sull importo complessivo delle entrate fiscali dello Stato membro riscosso allo stadio del consumo finale» (Circolare n. 23/E del 24 luglio 2014). Supporti integrativi editoriali dal 2014 Dal 1 gennaio 2014 la vendita agevolata di supporti integrativi relativi ai prodotti editoriali ha subito una drastica riduzione, con limitazione delle agevolazioni alla sola commercializzazione di tali prodotti unitamente a libri scolastici, universitari o fruibili dai disabili visivi, in presenza di determinate condizioni. I supporti abbinati a giornali quotidiani, periodici e libri di natura diversa, infatti, si sono visti ridurre le precedenti agevolazioni sia per quanto riguarda l aliquota che sconta ora, in ogni caso, la percentuale applicabile per ciascuno dei beni ceduti sia per quanto riguarda la forfetizzazione della resa, che non insegue più la connessione funzionale del supporto al prodotto editoriale ma resta sempre esclusa e con applicazione del sistema delle copie vendute. Ai sensi del quarto periodo, lettera c) dell art. 74, la nozione di supporti integrativi è limitata a quei prodotti (nastri, dischi, videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali) che siano ceduti, anche in forma gratuita, solo unitamente a libri o dizionari destinati a: 1. scuole di ogni ordine e grado; 2. Università; 3. disabili visivi. È anche necessario che gli stessi: i) siano ceduti a prezzo indistinto; ii) per il loro contenuto, non siano commercializzabili separatamente. Perché il bene possa essere soggetto all aliquota del 4 per cento con IVA assolta dall editore sull intera confezione e con resa forfettaria nella misura del 70 per cento devono, quindi, sussistere congiuntamente i seguenti vincoli: 1. il bene annesso deve essere costituito da un disco digitale, un compact disk, una cassetta magnetica con programmi informatici, un floppy disk;
2. il supporto deve essere ceduto, in confezione unitaria e prezzo indistinto, unitamente a una pubblicazione classificabile come libro o dizionario in base ai criteri sopra enunciati. I due beni (supporto e libro o dizionario) possono essere anche non materialmente assemblati ma devono in ogni caso costituire un unica confezione, senza possibilità di vendita disgiunta delle sue componenti; 3. il supporto deve essere di contenuto tale da non poter essere commercializzato distintamente dal libro, ossia deve avere una connessione funzionale al medesimo, pur non essendo più richiesta alcuna specifica dichiarazione sostitutiva resa dall'editore e da presentare all'ufficio delle entrate competente, come in precedenza previsto. La Circolare n. 23/E del 24 luglio 2014 ha confermato quanto sopra e ribadito che il supporto integrativo, per essere considerato tale, deve avere carattere di complementarità rispetto al prodotto editoriale cui è abbinato. Tale circostanza può dirsi verificata, ad esempio, «quando il supporto integra ed esplica una funzione illustrativa o didattica degli argomenti contenuti nel libro scolastico e l acquirente del libro scolastico o universitario cartaceo non paghi uno specifico corrispettivo per acquisire la disponibilità dei contenuti digitali integrativi». In tali casi, l operazione di commercializzazione del libro scolastico in forma mista può essere considerata unitariamente in funzione dell unitaria ragione economica sottesa all operazione medesima: la cessione del libro scolastico in formato cartaceo, integrato dalla possibilità di fruire di contenuti digitali. Nell ipotesi in cui, invece, il contenuto digitale integrativo sia fruibile esclusivamente on line ovvero scaricabile da internet, la fornitura del contenuto digitale integrativo è qualificabile come servizio prestato per via elettronica. Pertanto, ove in relazione a tale specifico servizio l acquirente paghi un corrispettivo distinto, lo stesso dovrà essere considerato autonomamente ed assoggettato ad Iva, con applicazione dell aliquota ordinaria. Libri per le scuole e le Università In base alla risposta ottenuta dal Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca (MIUR), la Circolare n. 23/E del 24 luglio 2014 afferma che il monofase, con forfettizzazione della resa e aliquota ridotta, è applicabile sia per i libri adottati da scuole di ogni ordine e grado (e loro supporti integrativi) ai testi cartacei o su qualsiasi altro supporto fisico, sia ai testi in forma mista composti, cioè, da una parte cartacea e da una parte di contenuti digitali integrativi. Secondo quanto riferito dal MIUR, in base alla normativa vigente, i libri di testo assolvono alla funzione di integrare e supportare l attività didattica ordinaria per le varie discipline di studio tanto per la scuola primaria quanto per quella secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado. Nello specifico, sono previste due tipologie di testo: libro di testo in forma mista, composto da una parte cartacea e da una parte digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi. Il prodotto editoriale è identificato da un unico ISBN e da un prezzo di copertina cumulativo, e viene adottato nella sua forma completa da parte dei docenti; libro di testo in versione digitale, composto da una parte digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi. Anche in questa fattispecie il prodotto editoriale è identificato da un unico ISBN, presenta un prezzo di copertina cumulativo e viene adottato dalle scuole nella sua forma completa. Inoltre la Circolare sottolinea come la quasi totalità dei libri di testo per le scuole viene inserita nella banca dati predisposta dall Associazione Italiana Editori (AIE), realizzata al fine di far conoscere l offerta complessiva dell editoria scolastica. In tale banca dati gli editori indicano, per ciascun libro, l univoco codice ISBN che lo identifica, la composizione in uno o più tomi, la materia interessata, l autore/gli autori, il titolo, la tipologia, il settore scolastico a cui è destinato, il prezzo unitario.
In tutte queste situazioni, se la parte di contenuti digitali integrativi sia contenuta su un CD o altro bene suscettibili di essere considerato supporto integrativo, è applicabile il regime speciale, con il criterio della forfettizzazione della resa, e l aliquota ridotta del 4 per cento sulla base del prezzo di vendita al pubblico dell intera confezione. Riguardo ai c.d. libri universitari ciascun ateneo statale, non statale legalmente riconosciuto e istituzione di grado universitario del sistema Alta Formazione Artistica e Musicale, nell ambito della propria autonomia, individuano i testi e le pubblicazioni destinate al supporto didattico e di ricerca degli studenti dei vari corsi di studi. Pertanto sono riconducibili alla nozione di libri universitari quelli che sono adottati come testo di riferimento per gli specifici corsi di studio attivati da università e istituti di grado universitario. Questo può ricavarsi dal fatto che i libri siano indicati nei cataloghi editoriali di libri universitari e riportino l indicazione espressa dell editore circa la sua destinazione all uso universitario, ovvero i libri siano indicati nelle guide dello studente o nei siti internet delle Università. Aliquota IVA e regime applicabile In presenza delle condizioni sopra riportate all intera confezione ceduta (libro scolastico, universitario o per disabili visivi + supporto integrativo) si applica l IVA con l aliquota del 4 per cento e con forfetizzazione della resa da parte dell editore. Se manca anche solo una delle due condizioni, fermo restando il regime monofase (IVA assolta dall editore) e la forfetizzazione della resa del 70 per cento, l imposta si applica con l aliquota di ciascuno dei beni ceduti (4 per cento per il libro, aliquota ordinaria per nastri, dischi e altri supporti). Escono dal regime monofase previsto per l editoria e sono assoggettate all osservanza di tutte le disposizioni contenute nei titoli I e II del D.P.R. n. 633, vale a dire le cessioni di dischi, nastri e cassette registrate, se effettuate separatamente dai libri sopra indicati. In tal caso l aliquota da applicare è quella ordinaria. Cessioni congiunte di pubblicazioni e altri beni anche gratuiti (c.d. gadget) dal 2014 Dal 1 gennaio 2014 sono cambiate anche le regole per le vendite di prodotti editoriali uniti ad altri prodotti diversi dai supporti integrativi (c.d. «cessioni congiunte» con maggiorazione di prezzo) anche se ceduti gratuitamente (c.d. «cessioni gagdet» senza maggiorazione di prezzo). Secondo le nuove norme introdotte dalla legge di conversione del D.L. n. 63/2013, a fianco alle cessioni dei «supporti integrativi» limitati ai libri scolastici, universitari o per disabili visivi, vigono regole diverse per i seguenti prodotti ceduti unitamente a giornali quotidiani, periodici, libri diversi da quelli indicati precedentemente: nastri, dischi, videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente (c.d. gagdet), in unica confezione (stessi beni che sono considerati «supporti integrativi» se ceduti congiuntamente ai libri per scuole di ogni ordine e grado e per università, ivi inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili visivi); altri beni diversi dalla categoria merceologica dei supporti integrativi come giocattoli, articoli di bigiotteria, di profumeria, articoli per la casa, ecc. ceduti con maggiorazione di prezzo o anche gratuitamente (c.d. gadget). Per queste vendite le regole sono diverse e possono sintetizzarsi nelle modalità che seguono. A) L imposta è dovuta in «regime monofase» dall editore se: i beni sono ceduti con prezzo indistinto ed in unica confezione; il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al 50 per cento dell intera confezione.
In tali ipotesi queste le modalità da seguire: 1. non si applica alcuna forfetizzazione della resa e l imposta va assolta sul numero delle copie effettivamente vendute; 2. l IVA si applica con l aliquota di ciascuno dei beni ceduti (4 per cento per il prodotto editoriale cartaceo + aliquota propria del bene ceduto anche gratuitamente in abbinamento al giornale quotidiano, periodico o libro). B) Escono dal regime monofase e sono assoggettate all osservanza di tutte le disposizioni contenute nei titoli I e II del D.P.R. n. 633: le cessioni di dischi, nastri e cassette registrate, se effettuate separatamente dai prodotti editoriali; le cessioni di pubblicazioni non realizzate su carta ma su supporti audiovideomagnetici; il costo del bene supera il 50 per cento dell'intera confezione. In tali casi la cessione del bene congiunto sconta l'aliquota propria del bene, fermo restando l'aliquota ridotta per la vendita del prodotto editoriale. Ai sensi della Circolare n. 23/E del 24 luglio 2014 per determinare se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo dell intera confezione si tiene conto di determinati criteri. Aliquote IVA nelle cessioni congiunte di prodotti editoriali Dal 1 gennaio 2014, per effetto della modifica apportata dal D.L. n. 63/2013, in ogni caso e indipendentemente dal costo del bene o del gadget ceduto, l IVA si applica con l aliquota propria di ciascuno dei beni venduti: 4% sul costo del prodotto editoriale, aliquota ordinaria (o ridotta del 4 o 10%) propria del bene anche gratuitamente ceduto.