LEGGE DI STABILITA 2013: NUOVE ALIQUOTE IVA DELLE PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE DALLE COOPERATIVE a cura di Luca Dal Prato Centro Studi Consulta Premessa Con la pubblicazione della circolare 12/E del 3 maggio 2013 l Agenzia delle Entrate ha sciolto i primi dubbi degli operatori analizzando il quadro dei principali cambiamenti sull imposta sul valore aggiunto, commentando in particolare le prestazioni socio assistenziali delle cooperative sociali. Di seguito si fornisce un quadro sulle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2013 (Legge 24 dicembre 2012, n. 228), la quale ha modificato le aliquote IVA applicabili ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013, con alcuni riflessi già a partire dal 1 gennaio 2012. Cooperative sociali cenni civilistici Le cooperative sociali sono disciplinate dall art. 2511 e seguenti del Codice Civile, dalla L. 8 novembre 1991, n. 381 e dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. In sintesi, la cooperativa sociale è una forma associativa, operante nel settore del no-profit, che si caratterizza per il perseguimento di finalità sociali attuate mediante la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ovvero mediante lo svolgimento di attività produttive finalizzato all integrazione lavorativa di persone svantaggiate. In particolare, il legislatore distingue le cooperative sociali in due categorie: cooperative di tipo A e di tipo B; Le Cooperative di tipo A si occupano dell erogazione di servizi sociali, sanitari o educativi a favore di soggetti svantaggiati quali i diversamente abili, gli anziani, i minori, gli emarginati adulti, gli ex tossicodipendenti, i pazienti psichiatrici, gli immigrati. Tali servizi sono svolti prevalentemente all interno di strutture residenziali (quali case di riposo e comunità alloggio), anche se risultano diffusi servizi prestati a domicilio, all interno di strutture diurne e presso luoghi frequentati abitualmente dagli utenti. Le Cooperative di tipo B svolgono invece un attività rivolta all inserimento lavorativo di persone svantaggiate, quali i portatori di handicap fisico e/o psichico e gli ex tossicodipendenti. Regime vigente fino al 31 dicembre 2012
Antecedentemente all introduzione della Legge di Stabilità 2013, le prestazioni sociosanitarie, assistenziali ed educative fornite da cooperative direttamente ovvero in base a contratti di appalto e convenzioni - avevano due diversi tipi di trattamento ai fini IVA. Se le prestazioni erano rese da: cooperative e loro consorzi, erano soggette all aliquota ridotta del 4% (n. 41-bis Tabella A Parte II allegata al D.P.R. 633/1972); cooperative sociali e loro consorzi, in quanto ONLUS di diritto, potevano applicare sia il regime imponibile con l aliquota agevolata sia il regime di esenzione, come disposto dall art. 1, comma 331, Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Incompatibilità comunitaria La modifica dell aliquota Iva applicata si è resa necessaria per chiudere un procedimento d infrazione avviato dalla Commissione europea in relazione all incompatibilità del regime agevolato delle c.d. cooperative sociali con la direttiva Iva n. 2006/112/CE. Il regime agevolato delle cooperative è stato infatti oggetto di analisi da parte della Commissione Europea, che ha rilevato un vizio di compatibilità con l ordinamento comunitario. In particolare il n. 41-bis della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972, sulla scorta del quale alle prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative sociali e loro consorzi viene applicata l aliquota ridotta del 4%, è risultato in contrasto con l art. 110 della direttiva n. 2006/112/CE. In merito, la direttiva prevede che gli Stati membri che al 1 gennaio 1991 accordavano esenzioni con diritto a detrazione dell Iva, pagata nella fase precedente, o applicavano aliquote ridotte inferiori al minimo prescritto dall articolo 99, possono continuare ad applicarle. Le esenzioni e le aliquote ridotte di cui al primo comma devono essere conformi alla legislazione comunitaria e essere state adottate per ragioni di interesse sociale ben definite e a favore dei consumatori finali. In altri termini è possibile mantenere le aliquote inferiori al 5% per le sole operazioni che al 1 gennaio 1991 godevano di tale beneficio. Nel nostro ordinamento nazionale, l art. 41- bis, introdotto in data successiva al 1 gennaio 1991, non aveva titolo a beneficiare di un aliquota ridotta e pertanto si poneva l esigenza di modificare il diritto domestico al fine di evitare l apertura di una procedura d infrazione. Le modifiche della Legge di Stabilità 2013 L art. 1, comma 488 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dispone che: Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla tabella A, parte II, il numero 41-bis) e' abrogato; b) alla tabella A, parte III, dopo il numero 127- duodevicies) è aggiunto il seguente:
«127-undevicies) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale». Prestazioni soggette ad aggiornamento dell aliquota IVA Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell articolo 10 primo comma sono, in particolare: 1. prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie [ ] (cfr. art. 10, comma 1, n. 18); 2. prestazioni di ricovero e cura [ ], compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali (cfr. art. 10, comma 1, n. 19); 3. prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, [ ], comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, [ ], nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie (cfr. art. 10, comma 1, n. 20); 4. prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie (cfr. art. 10, comma 1, n. 21); 5. prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, [ ] (cfr. art. 10, comma 1, n. 27-ter). Nuovo regime IVA dal 2013 Sulla base delle nuove regole, per le operazioni compiute: nell anno in corso, le prestazioni socio assistenziali rese da: o cooperative sociali/onlus, direttamente nei confronti dei fruitori, continuano a essere
assoggettate al regime di esenzione, o altre cooperative, saranno tenute ad applicare l aliquota Iva ordinaria al 21 per cento. L abrogazione del n. 41-bis) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972, ha effetto già dal 1 gennaio 2013, data di entrata in vigore della legge di stabilità 2013 dopo il 31 dicembre 2013, per le operazioni compiute in base a contratti stipulati successivamente a questa data, le prestazioni sociosanitarie, assistenziali ed educative rese da società cooperative, saranno assoggettate a diversi trattamenti ai fini Iva: o esenzione, se rese da cooperative con la qualifica di Onlus e cooperative sociali (Onlus di diritto), direttamente nei confronti del fruitore finale; o aliquota Iva del 10%, se rese da cooperative sociali e loro consorzi, in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale; o aliquota ordinaria del 21%, se rese da cooperative non Onlus (sia ordinarie che di diritto) e sempre che non abbiano le caratteristiche per rientrare nell applicazione delle esenzioni. Giova ricordare, per quanto riguarda l aliquota Iva del 10% applicata da cooperative sociali e loro consorzi, che la norma subordina l applicazione dell aliquota agevolata alla condizione che le citate prestazioni siano rese da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale nei confronti degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo. Periodo transitorio Particolare attenzione andrà posta all applicazione dell aliquota Iva corretta nel corso del 2013: il comma 490 dell art. 1 della Legge di Stabilità 2013 stabilisce che le nuove disposizioni si applicheranno alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013. Con ciò si intende, che, come illustrato nella circolare 12/E/2013, fino a quando sarà efficace un contratto stipulato precedentemente, continuerà ad applicarsi l aliquota del 4%, mentre, ai rinnovi espressi o taciti nonché alle proroghe di contratti già in essere tra le parti, successivi alla predetta
data del 31 dicembre 2013, si applica il nuovo regime. Conclusioni In conclusione, per effetto delle nuove disposizioni, viene meno la possibilità per le cooperative sociali e i loro consorzi di esercitare l opzione per il regime IVA. Dal punto di vista soggettivo l aliquota agevolata del 10, si rende applicabile alle sole prestazioni rese dalle cooperative sociali, in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni e non anche a quelle eseguite direttamente, mentre le cooperative generiche dovranno applicare l aliquota ordinaria. Infine, è utile evidenziare che, laddove la cooperativa sociale renda le prestazioni in argomento sia direttamente nei confronti di soggetti che ne usufruiscono, sia in base a contratti di appalto o convenzioni, la stessa dovrà applicare contemporaneamente e rispettivamente il regime di esenzione e quello di imponibilità ad aliquota ridotta, con inevitabile calcolo delle percentuali di detrazione.