TIROCINIO E APPRENDISTATO

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TIROCINIO E APPRENDISTATO PRESENTAZIONE A cura di: Dott.ssa Vaccaneo Daniela Responsabile Servizio Incontro Domanda/Offerta di lavoro Centro per l Impiego di Vercelli

SERVIZIO TIROCINI Il tirocinio si è rivelato un prezioso strumento di politica attiva che favorisce l ingresso dei giovani nel mondo del lavoro o il reinserimento di soggetti con difficoltà occupazionali. Vista la diffusione e l importanza sempre maggiore assunta da questa forma di sostegno e accompagnamento al mercato del lavoro, la Provincia di Vercelli ha istituito, presso i di Vercelli e Borgosesia, un Servizio Tirocini finalizzato a promuovere i tirocini formativi e di orientamento in modo da favorire l incontro tra aziende e soggetti in cerca di occupazione.

Il Servizio Tirocini offre: - una consulenza informativa sui tirocini per ciò che concerne la normativa e le modalità di attivazione - la possibilità per l azienda di avere una rosa di candidature motivate ed interessate ad un esperienza di tirocinio presso la stessa (attraverso il servizio si cerca proprio di favorire l incontro domanda/offerta di lavoro segnalando alle aziende i candidati in possesso dei requisiti richiesti dalle stesse e agevolando i soggetti in cerca di lavoro a cogliere le opportunità presenti sul mercato)

L azienda, attraverso l attivazione di tirocini, ha la possibilità di individuare soggetti da inserire in futuro nel proprio organico, di valutarne le capacità potenziali sul piano personale e professionale, di formarli in modo specifico secondo le proprie esigenze, superando quella che è la fase più dispendiosa: la selezione del personale e la sua formazione iniziale. Per i giovani, invece, il tirocinio costituisce un opportunità concreta di orientamento e ampliamento delle conoscenze professionali o di completamento del percorso scolastico anche universitario. Il tirocinio permette loro di acquisire le competenze operative di una specifica attività che potranno arricchire il proprio curriculum vitae. Anche per coloro che hanno perso un occupazione, il tirocinio è un occasione per riprendere contatto con le innovazioni tecnologiche e produttive al fine di reinserirsi nel mondo lavorativo.

SOGGETTI COINVOLTI I soggetti per la realizzazione di un tirocinio sono tre: soggetto promotore (individuati dall art. 40 co. 3 della L.34/2008) soggetto ospitante (datore di lavoro pubblico o privato) tirocinante: i rapporti di tirocinio riguardano tutti coloro che hanno assolto l obbligo scolastico. In particolar modo per i tirocini promossi dai Centri per l Impiego l esperienza del tirocinio coinvolge i giovani in obbligo formativo, neodiplomati, neo-laureati, soggetti inoccupati, disoccupati e donne in reinserimento lavorativo

Il tirocinio è attivato sulla base di un apposita Convenzione stipulata tra il Centro per l Impiego (soggetto promotore) e il soggetto ospitante. Alla Convenzione deve essere allegato un Progetto Formativo contenente: dati identificativi del soggetto promotore e del tutor nominato dall ente (tutor promotore) dati identificativi del soggetto ospitante e del responsabile del tirocinio nominato dall azienda (tutor aziendale) dati identificativi del tirocinante obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e R.C. durata e orario di svolgimento del tirocinio settore aziendale di inserimento

OBBLIGHI ASSICURATIVI I soggetti ospitanti sono tenuti a provvedere all assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. DURATA La durata del tirocinio va da un minimo di 3 mesi a un massimo di 6 mesi. Il tirocinio può essere prorogato. La proroga è circoscritta al limite massimo di durata suddetto.

LIMITI NUMERICI Le aziende ospitanti sono tenute a mantenere dei limiti rispetto al numero dei tirocinanti da ospitare e più precisamente: aziende fino a cinque dipendenti: un tirocinante aziende da sei a diciannove dipendenti: non più di due tirocinanti contemporaneamente aziende con più di venti dipendenti: un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente FACILITAZIONI PREVISTE Per i tirocini promossi dal Centro per l Impiego è prevista una borsa lavoro di minimo 500 euro mensili nette per il tempo pieno. Per le aziende del settore Terziario Distribuzione e Servizi e del settore Turismo la borsa lavoro è di 700 euro mensili nette sempre per il tempo pieno.

LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO -L. 196 DEL 24/06/97 -D.M. n. 142 del 25/03/98 -D.G.R. n. 100 12934 del 21/12/2009

DEFINIZIONE DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO (D. Lgs. 167/2011) Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all occupazione dei giovani. Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie: a. apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale b. apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere c. apprendistato di alta formazione e ricerca Possono assumere con contratto di apprendistato le imprese di tutti i settori economico-produttivi.

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE (art. 3 D. Lgs. 167/2011) Qualifica professionale TITOLI CONSEGUIBILI Diploma professionale (non ancora disciplinato dalla Regione) ETA Dai 15 ai 25 anni non compiuti DURATA Non superiore a 3 anni per la Qualifica Non superiore a 4 anni per il Diploma

QUALIFICHE PROFESSIONALI CONSEGUIBILI Le qualifiche che un giovane può conseguire (e per le quali può essere assunto dall impresa) sono esclusivamente quelle previste dall ordinamento nazionale e regionale. Non è possibile essere assunti per acquisire qualifiche diverse da quelle previste. Proprio per questo motivo si consiglia all impresa, prima di assumere ai sensi dell art. 3, di contattare il soggetto attuatore dell area territoriale di riferimento per verificare la possibilità di ricondurre la Qualifica contrattuale dell apprendista ad una delle figure di Qualifica certificabili in Regione Piemonte, pena la non validità del contratto di apprendistato.

CONVENIENZE PER LE IMPRESE La contribuzione a carico dei datori di lavoro ridotta al 10% della retribuzione imponibile. Dal 1 gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2016 sgravi o contributivo del 100% nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo, in aziende con meno di 10 dipendenti. Possibilità di inquadrare l apprendista fino a due livelli inferiori rispetto alla qualifica che sarà conseguita al termine della componente formativa, con applicazione del trattamento retributivo corrispondente al livello inferiore applicato o, in alternativa, con percentualizzazione della retribuzione. La retribuzione dell apprendista è ulteriormente ridotta del 25% per i lavoratori minorenni e del 20% per i maggiorenni lungo tutta la durata della componente formativa, rispetto all importo previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento dell impresa per le assunzioni in apprendistato professionalizzante.

VANTAGGI PER IL GIOVANE ASSUNTO IN APPRENDISTATO Il giovane assunto con questa tipologia di contratto può, mentre lavora, imparare un mestiere e conseguire un titolo di studio che ha lo stesso valore legale di quello di uno studente che ha frequentato un corso di Istruzione e Formazione Professionale. Oltre al salario previsto dal contratto, per l apprendista è previsto un incentivo alla partecipazione del valore di 1.500 euro da erogare per ogni singola annualità. L incentivo viene riconosciuto a condizione che l apprendista abbia frequentato almeno i ¾ delle ore di formazione previste.

IMPEGNO FORMATIVO ANNUALE PREVISTO PER L APPRENDISTA In base al percorso di studi effettuato precedentemente e ad eventuali esperienze lavorative, l apprendista potrà essere inserito in percorsi formativi: triennali se l apprendista è in possesso della sola licenza media, non ha frequentato la scuola superiore o percorsi di istruzione e formazione professionale e non ha esperienza lavorativa; biennali se l apprendista è in possesso della licenza media, ha frequentato almeno un anno di scuola superiore o percorsi di istruzione e formazione professionale e/o ha esperienza lavorativa; annuali se l apprendista è in possesso della licenza media, ha frequentato almeno due anni di scuola superiore o percorsi di istruzione e formazione professionale e/o ha esperienza lavorativa.

Per ogni anno di contratto la durata della formazione è: - per i giovani dai 15 ai 18 anni non compiuti 990 ore di cui 320 presso l Agenzia di Formazione e 670 presso l Impresa - per i giovani dai 18 ai 25 anni non compiuti 790 ore di cui 140 presso l Agenzia di Formazione e 650 presso l Impresa Il resto delle ore annue presso l impresa sono ore di lavoro.

COMPETENZE ACQUISIBILI Durante il periodo di apprendistato vengono acquisite: - presso l Agenzia di Formazione le competenze di base e le competenze professionali comuni (linguistica, matematica, scientifico-tecnologica, ecc.) - presso l impresa le competenze professionali specifiche, relative alla qualifica da conseguire

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE (art. 4 D. Lgs. 167/2011) TITOLI CONSEGUIBILI Qualificazione ai fini contrattuali ETA Dai 18 ai 29 anni DURATA in base all età e al tipo di qualificazione contrattuale da conseguire Non superiore a 3 anni Non superiore a 5 anni per le figure professionali dell artigianato

IMPEGNO FORMATIVO PREVISTO PER L APPRENDISTA In base al percorso di studi effettuato precedentemente la durata della formazione è di: - 120 ore se l apprendista è privo di titolo di studio o in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza media - 64 ore se l apprendista è in possesso di qualifica o diploma - 40 ore se l apprendista è in possesso di laurea

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA (art. 5 D. Lgs. 167/2011) Laurea triennale e magistrale TITOLI CONSEGUIBILI Master di I e II livello Dottore di ricerca ETA DURATA 18-29 anni in base al titolo da conseguire (e tutte aumentabili di 6 mesi) Non superiore a 2 anni per Lauree Magistrali, Master di I e II livello Non superiore a 3 anni per Lauree triennali Non superiore a 4 anni per Dottori di ricerca

REGOLAMENTAZIONE La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato di alta formazione e ricerca è rimessa alle Regioni. In assenza di regolamentazioni regionali l attivazione dell apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università.

PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE (PFI) Il Piano Formativo Individuale è il documento in cui vengono descritti i contenuti e la durata del percorso formativo e deve essere redatto entro 30 giorni dall assunzione. Viene compilato dall Agenzia Formativa coadiuvata dall impresa. Successivamente viene compilato il Piano Formativo Individuale di dettaglio in cui viene descritta la formazione che l apprendista dovrà frequentare in quella annualità.

TUTORE AZIENDALE E prevista la figura del tutore aziendale che accompagna e supporta l apprendista nel suo percorso d inserimento lavorativo, di crescita professionale e di formazione e ha cura della realizzazione dell attività di apprendimento all interno dell impresa.