Penale Sent. Sez. 3 Num Anno 2011 Presidente: FERRUA GIULIANA Relatore: GENTILE MARIO Data Udienza: 05/05/2011 SENTENZA

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Penale Sent. Sez. 3 Num. 24166 Anno 2011 Presidente: FERRUA GIULIANA Relatore: GENTILE MARIO Data Udienza: 05/05/2011 Sul ricorso proposto da Cascino Salvatore, nato il 25/03/1972 SENTENZA \if Avverso Ordinanza Tribunale di Brescia, emessa il 05/10/010 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Mario Gentile Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Sante Spinaci che ha concluso per Rigetto del ricorso 1

Udito il difensore Avv. RemaPannain, quale sostituto processuale dell'avv. Liborio Paolo Pastorello, difensore di fiducia del ricorrente, Caseino Salvatore. Svolgimento del processo Il Tribunale di Brescia, con ordinanza emessa il 05/10/010 provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata nell'interesse di Caseino Salvatore avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal Gip del Tribunale di Brescia in data 20/09/010 ed 4...J1b44" A avente per oggetto numerosi immobili ubicati come in atti,'il tutto ex artt. 10 quater D.L.vo 74/2000 e 322 ter cp respingeva il gravame. L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge dell'art. 606, lett. b) cpp. In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni, esponeva che il sequestro preventivo era illegittimo poiché relativo a beni appartenenti a soggetto del tutto estraneo al reato di cui all'art. 10 quater D.L.vo 74/2000. Cascino Salvatore si era limitato a svolgere la propria attività di consulenza professionale delle società coinvolte nella vicenda in esame, senza alcuna partecipazione diretta all'attività di indebita compensazione come contestata in atti. Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Il PG della Cassazione, nell'udienza camerale del 05/05/011, ha chiesto il rigetto del ricorso. Motivi della decisione Il ricorso è infondato Il Gip del Tribunale di Brescia, con ordinanza emessa il 20/09/010, applicava nei confronti, fra gli altri, di Mulazzi Natalino e Cascina Salvatore la misura della custodia cautelare in carcere, in ordine al reato di cui all'art. 416 cp, come contestato 2

in atti - ossia associazione a delinquere finalizzata alla realizzazione di plurimi reati in materia fiscale tra cui quello ex art. 10 quater D.L.vo 74/2000. Con il predetto provvedimento il Gip disponeva anche il sequestro preventivo di numerosi immobili(come specificamente indicati) nonché di tre autovetture; beni intestati a Cascino Salvatore; il tutto ai sensi degli artt. 322 ter cp e 10 quater D.L.vo 74/2000. Cascino Salvatore proponeva istanza di riesame, che veniva respinta dal Tribunale di Brescia, con ordinanza in data 05/10/010, avverso la quale il Cascina proponeva l'attuale ricorso per Cassazione. Tanto premesso sui termini essenziale della vicenda in esame, si rileva che il Tribunale di Brescia ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione de qua. In particolare, quanto al fumus commissi delicti inerente al reato di cui all'art. 10 quater D.L.vo 74/2000, il giudice del riesame ha evidenziato che allo stato degli atti nell'ambito di una complessa indagine investigativa (di cui alla comunicazione della G.d.F. del 27/05/010) inerente ad un gruppo di società, tra le quali Athena srl, Athena Project srl, Athena Group Italia srl, in ordine alle quali Mulazzi Natalino era il reale gestore e Cascina Salvatore svolgeva l'attività di consulente fiscale e commerciale vi era stato l'utilizzo di un'indebita compensazione attraverso il modello F24, per crediti inesistenti, omettendosi così il versamento di tributi per gli anni 2008/2010 per una somma superiore ad C 1.000.000,00. Era stato altresì accertato evidenziava ancora il giudice del riesame che Cascino Salvatore anche in proprio, avvalendosi del medesimo sistema di indebita compensazione, aveva omesso il versamento di tributi per gli anni 2008, 2009, 2010. Quanto alla legittimità e pertinenza del vincolo reale, il Tribunale esponeva che 3

trattavasi di sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria per equivalente di mobili ed immobili di proprietà di Cascina Salvatore, ai sensi degli artt. 323 ter cp e 10 quater D.L.vo 7472000, fino alla concorrenza della somma dei tributi evasi, somma certamente superiore nel suo complesso ad 1.000.000,00. Trattasi di valutazioni di merito, conformi ai parametri di cui agli artt. 322 ter cp e 10 quater D.L.vo 74/2000, non censurabili in sede di legittimità. Per contro le censure dedotte nel ricorso sono generiche perché meramente ripetitive di quanto esposto in sede di riesame, già valutate esaustivamente dal Tribunale di Brescia. Sono, altresì, infondate perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice del riesame. Dette censure, peraltro quantunque siano prospettate come violazione di legge - costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto inerenti alla fondatezza in concreto dell'accusa. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità ed in materia di misure cautelari reali, dovendo il sindacato del giudice essere limitato alla sola verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato, senza sconfinare nel sindacato della concreta fondatezza dell'accusa [Giurisprudenza di legittimità consolidata; richiamata per ultimo dalla Corte Costituzionale Ord. N. 153 del 04/05/07] Ad abundantiam si osserva: a) che Cascina Salvatore, quanto alle indebite compensazioni effettuate dal Gruppo delle Società Athena, non si era limitato a svolgere l'attività professionale di commercialista richiesta in riferimento a dette società, ma era stato l'ideatore dell'utilizzo illecito dei meccanismi di cui al modello F24, concorrendo 4

consapevolmente alla realizzazione delle indebite compensazioni come contestate in atti; b) che il valore complessivo dei beni immobili e mobili di proprietà di Cascino Salvatore (come determinato in atti) era certamente inferiore alla somma globale dei tributi evasi, somma superiore ad un milione di euro; c) che il provvedimento del Gip del 20/09/010 con cui si disponeva il sequestro V equivalente dei beni intestati al Cascino conteneva, anche se in modo implicito (come già evidenziato dal Tribunale di Brescia) le ragioni inerenti sia alla legittimità del sequestro de quo, sia alla pertinenza dei beni sottoposti al vincolo reale. Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da Cascino Salvatore, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. La Corte Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma il 05/05/2011 Il Presidente