Medici e odontoiatri: entro il 31 gennaio 2016 invio delle spese sanitarie

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M ARTIN EN GO E BO SIO Studio Commercialisti Associati Martinengo dott. Giovanni Commercialista Revisore Legale Bosio dott. Michele Commercialista Revisore Legale Martinengo dott. Alberto Commercialista Revisore Legale Tel. 0141 532073-0141598857 - Fax 0141 325930 Sede: Via Repubblica Astese n. 6 14100 Asti Cod. fisc. e P. iva 01185690052 Sito internet: www.martinengoebosio.it amministrazione@martinengoebosio.it Ai gentili clienti Loro sedi Medici e odontoiatri: entro il 31 gennaio 2016 invio delle spese sanitarie Gentile cliente, con la presente intendiamo informarla che a partire dal 2016, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata (730 precompilato), l Agenzia delle Entrate è tenuta ad acquisire anche i dati relativi alle prestazioni sanitarie sostenute da ciascun contribuente. In ossequio a tale adempimento, l art. 3, co. 3 del D.Lgs 175/2014 ha previsto che anche gli iscritti all albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri debbano trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria le spese sanitarie sostenute dai cittadini ai fini del 730 precompilato, secondo le modalità definite dal decreto 31 luglio 2015 del MEF e dal provvedimento dell Agenzia delle Entrate. A tale proposito, si segnala che, sul sito Internet "Progetto Tessera Sanitaria", sono state pubblicate le "procedure in capo a medici e odontoiatri per adempiere alla trasmissione telematica dei dati di spesa", che per il 2015 deve essere effettuata entro il 31.1.2016. 1

Premessa A partire dal 2016, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata (730 precompilato), l Agenzia delle Entrate è tenuta ad acquisire anche i dati relativi alle prestazioni sanitarie sostenute da ciascun contribuente. È altresì previsto che, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi, l'agenzia delle Entrate possa utilizzare anche i dati acquisiti dalle ricette mediche recanti la prescrizione di farmaci o di prestazioni specialistiche o dei dispositivi di assistenza protesica e di assistenza integrativa, ai sensi dell'art. 50, co. 7, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269. Si rammenta, inoltre, che per l attuazione di tale adempimento: il MEF (Decreto 31.7.2015) ha reso note le modalità relative alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, da rendere disponibili all Agenzia delle Entrate. l Agenzia delle Entrate (Provvedimento 31.7.2015) ha definito le modalità di utilizzo dei dati in esame. I soggetti interessati alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria sono dettagliatamente indicati nella tabella seguente. Soggetti interessati e tipologie di spese Iscritti all albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Farmacie (pubbliche e private) Aziende sanitarie locali Aziende ospedaliere Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico Policlinici universitari Presidi di specialistica ambulatoriale Strutture per l erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa Altri presidi e strutture accreditati per l erogazione dei servizi sanitari Nell elenco dei soggetti obbligati (sopra allegato) non sono compresi, ad esempio, gli ottici ed i veterinari: le spese sostenute presso detti soggetti non saranno, quindi, inserite nel mod. 730 precompilato. 2

Con un comunicato stampa del 5 gennaio 2016, l Agenzia delle Entrate ha chiarito quali sono le scadenze previste per l invio dei dati utili ad individuare l importo detraibile delle spese sanitarie sostenute. In particolare: entro il 31 gennaio 2016, le strutture sanitarie e i medici devono trasmettere al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2015 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate; entro il 28 febbraio (per il 2016 entro il 29 febbraio visto che il 28 è domenica), invece, gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono inviare all Agenzia delle Entrate i dati sulle spese sanitarie rimborsate nel 2015 per effetto dei contributi versati dai contribuenti iscritti a tali enti e casse. In relazione agli obblighi di trasmissione telematica dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili, si ricorda che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione: senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il cumulo giuridico ex art. 12 del DLgs. 472/97; con un massimo di 50.000 euro. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro. Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata: entro i 5 giorni successivi alla scadenza; ovvero, in caso di segnalazione da parte dell Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa. La legge di stabilità 2016 ha poi stabilito che per le trasmissioni da effettuare nel 2015, relative al 2014, e comunque per quelle effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione all Agenzia delle Entrate dei dati utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, non si fa luogo all applicazione delle suddette sanzioni in caso: di lieve tardività nella trasmissione dei dati; oppure di errata trasmissione degli stessi, se l errore non determina un indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata. 3

Resta ferma, quindi, l applicazione delle sanzioni in caso di omessa trasmissione dei dati. Tuttavia, in considerazione delle difficoltà riscontrate in sede di prima applicazione dei nuovi obblighi di trasmissione telematica e della mole dei dati trattati, le suddette esclusioni non sembrano sufficienti ad evitare di incorrere in sanzioni sproporzionate rispetto agli eventuali errori che potrebbero essere commessi in sede di caricamento dei dati. Gli adempimenti per i medici ed odontoiatri Tra i soggetti tenuti all invio dei dati si annoverano anche i medici e odontoiatri i quali saranno tenuti a trasmettere al Sistema Tessera sanitaria, entro e non oltre il mese di gennaio dell anno successivo a quello della spesa (vale a dire 31.01.2015 per le spese sanitarie riconducibili al 2015) le seguenti informazioni (allegato A al citato DM 31.7.2015) Medici e Odontoiatri Tipologie di prestazioni Spese per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale esclusi gli interventi di chirurgia estetica; visite mediche generiche e specialistiche o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazioni chirurgiche ad esclusione della chirurgia estetica; interventi di chirurgia estetica ambulatoriali o ospedalieri; certificazioni mediche; altre spese sanitarie non comprese nell'elenco. Accreditamento e abilitazione al sistema della tessera sanitaria Sono previste tre procedure preliminari all invio: l abilitazione dei medici al Sistema tessera sanitaria (quelli già in possesso delle credenziali per le ricette elettroniche o i certificati telematici non dovranno effettuare altri tipi di abilitazione); il conferimento (eventuale) di delega per la trasmissione dei dati allo studio del consulente: i medici già abilitati al Sistema tessera sanitaria possono, infatti, inserire la delega al soggetto delegato; richiesta di abilitazione alla trasmissione dei dati da parte del Consulente delegato, una volta che quest ultimo abbia ricevuto, sulla propria PEC, la delega del medico; tale richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal consulente e inviata con PEC alla Ragioneria generale dello Stato. I medici già in possesso delle credenziali di accesso al Sistema Tessera Sanitaria possono, come detto, utilizzare le medesime chiavi di accesso anche per l invio dei dati di spesa per la precompilazione della dichiarazione dei redditi. 4

I medici e odontoiatri iscritti all Ordine dei Medici (di seguito OdM), se non ancora in possesso delle credenziali, possono ottenerle: recandosi personalmente alla sede provinciale dell Ordine dei Medici di propria competenza accedendo al sito del sistema TS www.sistemats.it tramite la propria TS-CNS; ovvero, in via alternativa registrandosi al sito con una specifica modalità di riconoscimento basata su una serie di controlli: presenza del nominativo e corrispondenza dei dati forniti dall OdM; corrispondenza dei dati della tessera sanitaria in corso di validità; verifica della corrispondenza dell indirizzo di posta certificata (PEC); inserimento di un codice captcha per prevenire l uso di processi automatici. A seguito dell esito positivo delle verifiche effettuate dal sistema TS, l applicazione procede ad generare le credenziali al medico ed invia via PEC, alla casella indicata, le chiavi di accesso al sistema Tessera Sanitaria. L importo delle spese sanitarie Per individuare l importo delle spese sanitarie sostenute che effettivamente può beneficiare della detrazione dall IRPEF da indicare nel modello 730/2016 precompilato, occorre conoscere anche: l ammontare dei rimborsi effettuati direttamente dai medici e dalle strutture sanitarie; quanto è stato rimborsato dai vari fondi assistenziali di cui il contribuente risulta iscritto (si pensi, ad esempio, al FASI). In merito all individuazione di quest ultimo dato, la legge di stabilità 2016 ha previsto che gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi solo fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale che nell anno precedente hanno ottenuto l attestazione di iscrizione nell Anagrafe dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale e gli altri fondi comune denominati devono effettuare una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate: per effetto dei contributi versati di cui agli artt. 10 comma 1 lett. e-ter) e 51 comma 2 lett. a) del TUIR; che comunque non sono rimaste a carico del contribuente ai sensi degli artt. 10 comma 1 lett. b) e 15 comma 1 lett. c) del TUIR. Primo accesso al sistema tessera sanitaria In particolare, è possibile accedere al sistema Tessera sanitaria tramite l area riservata: 5

cliccando sul link Accesso con credenziali e; inserendo il codice identificativo personale (coincidente con il codice fiscale) e una password. Al primo accesso la password risulterà scaduta e dovrà essere cambiata. A seguito del cambio password, quindi a valle dell accesso corretto, il medico sarà obbligato ad inserire 2 domande di sicurezza utili al ripristino autonomo della password prima che si raggiunga il numero massimo di tentativi errati 6

Superati gli 8 tentativi errati l utenza del medico viene disabilitata e solo l ente che ha rilasciato le credenziali può riattivare l utenza assegnando una nuova password. Effettuato l accesso, il medico potrà completare la procedura stampando il PDF con il proprio pincode. Invio dei dati di spesa sanitaria da parte dei medici Per la trasmissione dei dati di spesa sanitaria (Cfr. DM 31/7/2015 capitolo 4.4), i medici possono utilizzare: un apposita applicazione web resa disponibile dal sistema TS, disponibile sul sito www.sistemats.it, per l inserimento dei dati di ogni singolo documento fiscale comprensivo delle voci di spesa; Nello specifico, accedendo al sito di Sistema TS, il medico ha a disposizione la funzione di Gestione del documento di spesa, con cui può effettuare l inserimento, la cancellazione o la variazione di un documento fiscale (ricevuta/fattura), recante i dati della spesa sanitaria sostenuta dal cittadino a fronte dell erogazione della prestazione specialistica. In tale sezione il medico può visualizzare l elenco dei documenti fiscali inseriti e procedere alla loro modifica. 7

il proprio sistema software, opportunamente integrato a cura del fornitore del software medesimo con le funzionalità necessarie per dialogare via web services seguendo le specifiche tecniche pubblicate sul sito Sistema TS, in modalità. sincrono di trasmissione del singolo documento fiscale con le relative voci di spesa (ogni invocazione del servizio invia un singolo documento fiscale) asincrono di trasmissione di un file contenente un insieme di documenti fiscali con le relative voci di spesa. Ogni trasmissione produce da parte del Sistema TS l emissione di un numero di protocollo che: viene restituito come attestazione dell invio; costituisce la chiave di ricerca per individuare la trasmissione. Delega e invio per conto Abbiamo detto che l invio del file può essere effettuato: dal medico direttamente oppure, tramite delega ad un soggetto terzo, ai sensi dell articolo 29 del codice della Privacy. (Cfr. DM 31/7/2015 capitolo 4.4.1). Qualora decidesse di delegare il nostro studio, all invio dei dati di spesa sanitaria dovrà: collegarsi alla sua area riservata di Sistema TS attraverso le credenziali in suo possesso; accedere cliccando a sinistra su gestione dati spesa 730 ; accedere alla funzione che si trova in alto a destra deleghe ; successivamente si aprirà una schermata dove deve inserire nelle apposte caselle: a) fmgsas@pec.it; b) 00213280050; c) sede 000. Successivamente il Sistema TS invierà al nostro indirizzo di posta certificata (fmgsas@pec.it) un link per il perfezionamento del processo di delega. Verifica esito invio Si rammenta, infine, che il medico può prende visione dell esito della trasmissione dei dati di spesa: accedendo all applicazione on line sul sito di Sistema TS; 8

invocando un servizio in modalità web service per ottenere la lista degli esiti dell elaborazione dei file inviati. Poiché il Sistema TS restituisce al medico (o al delegato) un numero univoco (protocollo) che attesta l invio del file, per verificare l esito dell elaborazione del file inviato, il medico (o il delegato) può richiedere l elenco degli esiti nell arco di tempo o l esito della trasmissione del singolo file con un determinato numero di protocollo di ricezione. L esito dell invio è reso disponibile al medico sotto forma di file.pdf e, nel caso di segnalazione o errori, anche sotto forma di file.csv con l elenco analitico di tutti i codici di errore riscontrati. In caso voglia affidare a noi la pratica, nonché la delega di cui si è dato cenno, La invitiamo a contattarci quanto prima; nel caso in cui provveda direttamente all espletamento citato, non tenga conto della presente comunicazione. Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito. Asti lì, 16 gennaio 2016 Cordialità, Martinengo dott. Giovanni Bosio dott. Michele Martinengo dott. Alberto 9