IMPIEGO DEI SOA NEGLI IMPIANTI A BIOGAS

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IMPIEGO DEI SOA NEGLI IMPIANTI A BIOGAS impiego della pollina - aspetti normativi - 1

Presentazione dello Studio Lo studio legale Robaldo-Ferraris, specializzato in diritto amministrativo e, in particolare, nel diritto ambientale, presta assistenza e consulenza, fra l altro, a favore di imprese operanti nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con specifico riferimento agli impianti eolici, fotovoltaici e quelli alimentati a biomasse. Nell ambito della descritta specializzazione, svolge un attività di consulenza continuativa con il Consorzio Italiano del Biogas (CIB). L attività di consulenza e di assistenza viene prestata nelle seguenti forme: 1. redazione di pareri sugli specifici problemi applicativi della normativa (sia con riferimento alla fase autorizzativa, sia con riferimento alla fase di riconoscimento dell incentivo da parte del GSE, sia con riferimento ad eventuali diffide od altre sanzioni amministrative comminate); 2. redazione di contratti di fornitura di matrici in ingresso agli impianti; 3. partecipazione attiva alle procedure autorizzativa di rilascio delle autorizzazioni. Lo studio si occupa altresì della difesa in giudizio di privati ed imprese operanti nel settore, sia innanzi il giudice ordinario (civile/penale), sia innanzi il giudice amministrativo. 2

Regime giuridico della SOA e pollina L utilizzo dei SOA per la produzione di biogas e quindi di energia elettrica è preso in specifica considerazione dall articolo 185 del Codice dell Ambiente: «Sono esclusi dall ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all incenerimento, allo smaltimento in discarica o all utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio. La pollina è un sottoprodotto di origine animale (stallatico), che il Regolamento 21 ottobre 2009, n. 1069 qualifica espressamente come materiale di categoria 2, quindi laddove venga utilizzata come matrice in ingresso in un impianto alimentato a biogas è soggetta all applicazione della Parte Quarta del Codice, contenente la disciplina della gestione dei rifiuti. Ciò non comporta però che la pollina possa essere qualificata automaticamente come rifiuto, poiché la predetta Parte Quarta contiene altresì la nozione di sottoprodotto (articolo 184-bis del Codice). 3

Sanzioni Pollina: Pecuniarie rifiuto o sottoprodotto? Ai fini della qualificazione di una materia come sottoprodotto, occorre che tutte le condizioni previste dall'art. 184-bis del Codice, di seguito indicate, siano soddisfatte: a) la sostanza o l oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l oggetto soddisfa, per l utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull ambiente o la salute umana. 4

Sanzioni Il contratto Pecuniarie di fornitura del sottoprodotto Dal contratto deve quindi trasparire l'appetibilità e l'utilità della materia offerta come sottoprodotto e quindi l'esigenza che, all'esito di un ciclo produttivo, possa confluire con certezza e continuità in un altro ciclo produttivo, affinché si escluda l'occasionalità del suo utilizzo, che finirebbe per essere, per il (sotto)produttore, una mera modalità di disfarsi di una sostanza per lui non utile. Il contratto diventa quindi uno strumento di tutela prima per il (sotto)produttore e poi per l'utilizzatore. Il contratto non costituisce però l'unico presupposto per garantire all'utilizzatore la natura di sottoprodotto del materiale utilizzato e quindi la sua annoverabilità tra i sottoprodotti. Il fornitore del sottoprodotto, laddove occorra, deve essere debitamente autorizzato alla vendita della sostanza ceduta al gestore dell'impianto biogas. 5

Qualora ricorrano tutte le suddette condizioni, la pollina può essere considerata come sottoprodotto e può quindi essere utilizzata come matrice in ingresso nell impianto alimentato a biogas anche in assenza di autorizzazione alla gestione di rifiuti. Ovviamente, laddove le suddette quattro condizioni non sussistano, la pollina dovrà essere qualificata come rifiuto e gestita previo ottenimento dell autorizzazione di cui all articolo 208 del Codice dell Ambiente. 6

Sanzioni Utilizzazione Pecuniarie della pollina negli impianti alimentati a biogas: autorizzazioni necessarie 1. La pollina, come si è detto nei precedenti punti, è un sottoprodotto di origine animale, conseguentemente l impianto a biogas deve essere riconosciuto ai sensi del Regolamento 21 ottobre 2009, n. 1069; l operatore dovrà quindi richiedere alla ASL territorialmente competente la relativa autorizzazione sanitaria. Ai fini della realizzazione e messa in esercizio dell impianto è comunque indispensabile ottenere l autorizzazione di cui all articolo 12 del d. lgs. 387/2003 (laddove la potenza complessiva dell impianto sia superiore a 350 kw), ovvero attivare la procedura abilitativa semplificata (cd. PAS) di cui all articolo 6 del d. lgs. 28/2011 (per impianti la cui potenza è compresa tra 50 e 250 kw), ovvero per gli impianti di cd. microgenerazione (inferiori a 50 kw) comunicare l inizio attività. 7

Utilizzazione della pollina negli impianti alimentati a biogas: autorizzazioni necessarie 2. Una peculiare categoria di sottoprodotti è costituita da quelli di origine animale (SOA). La nozione di sottoprodotto di origine animale è dettata dall'art. 3, numero 1, del Regolamento 21 ottobre 2009, n. 1069, che è una fonte comunitaria direttamente applicabile nell ambito del territorio degli stati membri. Il regolamento costituisce dunque la normativa di riferimento per i SOA. L'utilizzo di sottoprodotti di origine animale presuppone, ove necessaria, l'acquisizione dei pareri sanitari previsti dalla normativa di settore. In un impianto a biogas, dotato degli opportuni presidi impiantistici (es. presidi per il contenimento odori, frantumatore e pastorizzatore della massa), laddove l operatore intenda utilizzare come matrice in ingresso la pollina, dovrà munirsi dell autorizzazione sanitaria poiché la pollina (che rientra nel più ampio concetto di stallatico) è un materiale di categoria 2. 8

Utilizzazione della pollina negli impianti alimentati a biogas: autorizzazioni necessarie 3. Fermo l obbligo di ottenere l autorizzazione sanitaria di cui si è detto, ove la pollina non possa essere qualificata come sottoprodotto, ma come rifiuto, l operatore dovrà ottenere la previa autorizzazione alla gestione dei rifiuti di cui all articolo 208 del Codice dell Ambiente. Va precisato però che l autorizzazione unica di cui all articolo 12 del d. lgs. 387/2003 ha effetto sostitutivo dell autorizzazione alla gestione di rifiuti, come espressamente precisato dal D.M. 10 settembre 2010 (cd. Linee guida per l autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), quindi, l obbligo di munirsi di separata autorizzazione alla gestione dei rifiuti deve ritenersi sussistente per i soli impianti non soggetti ad autorizzazione unica. 9

Incentivazione degli impianti alimentati a biogas che utilizzano pollina come matrice in ingresso: il D.M. 6 luglio 2012 L articolo 8, comma 4, del D.M. 6 luglio 2012 c.d. Quinto conto Energia distingue, al fine di corrispondere agli operatori le tariffe incentivanti, tra quattro distinte tipologie di matrici in ingresso negli impianti alimentati a biogas, di seguito indicate: a) prodotti di origine biologica; b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A; c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente con le modalità di cui all Allegato 2; d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi dalla lettera c). La qualificazione della pollina come rifiuto, o come sottoprodotto, rileva quindi non soltanto al fine dell eventuale ottenimento dell autorizzazione di cui all articolo 208 del Codice, ma anche al fine di verificare quale sia la tariffa incentivante dovuta dal GSE. 10

Utilizzo della pollina negli impianti alimentati a biogas: problemi applicativi 1. Il soggetto gestore dell impianto non produce direttamente la pollina, ma la ritira da un soggetto terzo, proprietario di un allevamento avicolo; laddove la pollina contenga al suo interno una minima percentuale di inerti (es. sabbia), può qualificarsi come sottoprodotto oppure costituisce un rifiuto? 11

Utilizzo della pollina negli impianti alimentati a biogas: problemi applicativi 2. Laddove la pollina contenga della sabbia e venga sottoposta dal gestore dell impianto ad un trattamento di dissabbiatura al fine di favorire la digestione della matrice nell impianto -, tale trattamento costituisce una normale pratica industriale (ai fini dell applicazione dell articolo 184-bis del Codice dell Ambiente) ed è quindi qualificabile come sottoprodotto? 12

Utilizzo della pollina negli impianti alimentati a biogas: problemi applicativi 3. Laddove la dissabbiatura non venga effettuata dal soggetto utilizzatore finale della pollina ma da un soggetto terzo (ad esempio da un consorzio composto dai medesimi soci della società proprietaria dell impianto alimentato a biogas), la pollina dovrà essere considerata un rifiuto o un sottoprodotto? 13

studiolegale@rofelex.it Buona continuazione 14