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IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente (Estensore) Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d Italia Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d Italia Dott. Mario Blandini Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario Prof. Avv. Andrea Tina Membro designato dal C.N.C.U. nella seduta del 25 settembre 2012 dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica FATTO Il ricorrente ha aperto in data 10/7/2006 un conto corrente con un fido in c/c di 1.500,00 presso un intermediario, il cui rapporto - nell ambito di un riassetto di gruppo - è stato ceduto all attuale convenuta; in seguito al proprio trasferimento lavorativo in un altra regione, ha rilasciato, nel mese di novembre 2006, una delega al figlio per operare sul predetto conto. In relazione alla presentazione nel corso del mese di giugno 2007 di un assegno sprovvisto di copertura, la convenuta ha effettuato una segnalazione in CAI. In seguito alle contestazioni mosse dal ricorrente, che ha disconosciuto la firma apposta sul predetto titolo con denuncia alla Guardia di Finanza, la banca ha inviato al cliente due comunicazioni, entrambe datate 24/9/2007 per informarlo, con la prima, di avere rettificato la segnalazione in CAI e, con la seconda, per di avere provveduto a revocare la linea di credito concessa sul di c/c. Il ricorrente ha richiesto di ottenere copia degli estratti conto e dei titoli negoziati, richiesta parzialmente evasa dalla convenuta con l invio dei rendiconti trimestrali. Con comunicazione effettuata nel mese di ottobre 2008, la banca originaria ha comunicato il recesso dal contratto di c/c, intimando l immediato pagamento dell importo residuo presente sul conto. La convenuta ha rinnovato la messa in mora il successivo febbraio 2008. Nel corso del mese di maggio 2011 la posizione risultava segnalata a sofferenza in C.R. Il ricorrente, con reclamo del 26/7/2011, ha fatto presente che in solo nel mese di maggio 2011 è venuto a conoscenza di una segnalazioni a sofferenza, a proprio nome, effettuata dalla convenuta per l importo di 3.000,00. Arbitro Bancario Finanziario www.arbitrobancariofinanziario.it Pag. 2/6

Facendo rinvio alla copia della corrispondenza intercorsa con la convenuta ha, in primis, rimarcato che nella gestione del rapporto è venuto meno l obbligo preventivo, in capo alla Banca, ovvero quello della Diligenza. Ha, tra l altro, fatto presente che: - la contestazione è sorta in seguito ad una serie di assegni negoziati dalla filiale a firma di traenza non [propria] e di cui la banca ne aveva cognizione, in quanto la falsificazione della firma di traenza era visibilmente evidente ; - il comportamento della banca è contrario a quanto statuito da alcune sentenze di cassazione che statuiscono taluni obblighi in capo alla banca trattaria prima dell addebito in conto; - fin dalla prima richiesta di regolarizzazione del fido, con le istanze avanzate (1/10/2007 e 29/11/2007) ha subordinato il pagamento del saldo del conto alla completa definizione della vicenda. In relazione a quanto sopra, ha ribadito che non c era e non c è mai stata una sofferenza da segnalare ma un semplice contenzioso, per cui secondo i principi giurisprudenziali la banca... al fine di verificare la sussistenza dello stato di insolvenza che comporta la segnalazione a sofferenza, debba attivare un canale di diretta interlocuzione con il cliente, in modo da consentire a quest ultimo di spiegare le ragioni dell esposizione. Ha chiesto, infine, l immediata cancellazione della posizione a sofferenza ed il risarcimento per danni per 100.000,00. Con il ricorso presentato all ABF il 19.1.2011, il ricorrente ha formulato le seguenti richieste: - l annullamento della segnalazione a sofferenza - risarcimento del danno d immagine e biologio per un importo di euro 100.000,00; - accertamento della violazione dei [propri diritti].ivi compresa la negligenza manifestata dalla banca nella interezza della vicenda.. Con le controdeduzioni, trasmesse via PEC il 27/3/2012, l intermediario ha fatto presente che in data 21/6/2007 è pervenuto alla dipendenza un assegno bancario, che - in difetto di provvista - è stato segnalato impagato (all. 1); detto titolo era stato restituito materialmente il 28/6/2007 e, pertanto, fuori dai termini previsti per il protesto. Sulla vicenda, ha precisato che: - La firma apposta sul predetto titolo è apparsa ictu oculi regolare e comunque perfettamente in linea con la firma apposta su altri assegni regolarmente addebitati e, per i quali, il ricorrente non aveva avanzato contestazioni (all. 2); ha, altresì, evidenziato che in base ad un controllo visivo è, tra l altro, possibile rilevare una difformità tra le firme apposte dal ricorrente sugli assegni negoziati, sullo specimen di firma depositato e sulla denuncia resa alla Guardia di finanza; - nonostante i ripetuti tentativi non è stato possibile rintracciare il ricorrente e quindi si è provveduto ad interessare il figlio dello stesso, che ha confermato la regolarità dell assegno, impegnandosi all immediata copertura in conto; - non avendo ottemperato al ripristino della disponibilità, il titolo è stato inserito in procedura come impagato, è stata inviata la comunicazione di preavviso di iscrizione e successivamente è stata effettuata la segnalazione in CAI; - in data 24/9/2007, il ricorrente, disconoscendo la firma sull assegno, ha inviato, tramite fax, una richiesta di immediata cancellazione della segnalazione in CAI ed il risarcimento del danno, quantificato in 25 mila; - in data 24/9/2007 è stata inviata al cliente la comunicazione di revoca delle linee di credito, chiedendo il ripianamento del debito entro il 10 ottobre 2007; - il 1^ ottobre 2007 il ricorrente ha avanzato formale richiesta tesa ad ottenere la documentazione relativa alla movimentazione del conto corrente; Arbitro Bancario Finanziario www.arbitrobancariofinanziario.it Pag. 3/6

- al fine di definire la questione, è stata rettificata la segnalazione in CAI, con comunicazione al Prefetto; - nelle date del 5/12/2008 e del 20/2/2009 il ricorrente ha avanzato formale reclamo per contestare l avvenuta costituzione in mora e la chiusura del conto corrente, di cui alle comunicazioni del 31/10/2008 e 23/1/2009; - Il reclamo è stato riscontrato negativamente il 20 maggio 2009. Nel merito, la convenuta ha fatto osservare che Il ricorrente ha atteso ben tre mesi prima di formalizzare la denuncia di furto dell assegno, supponendo che il figlio potesse aver ritirato il carnet della banca non si spiega la circostanza che la malversazione l abbia subita [il figlio] e la denuncia sia stata resa dal padre. Dopo aver richiamato gli obblighi previsti in capo ai correntisti per la custodia dei carnet di assegni, la convenuta ha fatto rilevare che in data 24/9/2007 il ricorrente ha disposto, tra l altro, la revoca di qualsiasi delega nei confronti del figlio, circostanza che potrebbe far dedurre un intervenuta sfiducia nei confronti del medesimo. A confutazione di quanto segnalato dal ricorrente nella lettera del 25/7/2011 (esposto alla Banca d Italia), la convenuta ha dichiarato che non risulterebbero agli atti contestazioni in merito a sedicenti n. 50 assegni a firma di traenza apocrifa in quanto i titoli risulterebbero regolarmente addebitati sugli estratti conto, senza che l interessato abbia mai inviato lamentele per errata negoziazione, a parte quella riferita all assegno di 1.435,00. Sul punto ha anche specificato che tutti i titoli negoziati riportano la firma di traenza conforme a quella dell assegno oggetto di disconoscimento (ma non ha accluso documentazione a supporto). Infine ha precisato che: - l esposto presentato dal ricorrente alla Banca d Italia è stato riscontrato il 23/8/2011; - il 15/6/2010 stante il perdurare dell esposizione debitoria la posizione è stata girata a contenzioso e successivamente affidata ad una società di recupero credito. In considerazione della disponibilità posta sia nel cercare di contattare il cliente che della volontà di chiudere in bonis la vicenda revocando la segnalazione in CAI, la convenuta ha chiesto al Collegio di voler considerare cessata la materia del contendere o, in subordine, di voler respingere il ricorso in quanto infondato. La Segreteria tecnica ha trasmesso, via mail, al ricorrente, copia delle controdeduzioni. L interessato con lettera, datata 26/4/2012, ha inviato una replica indirizzata all ABF e alla Banca d Italia, contestando talune dichiarazioni rese dalla convenuta. In particolare, dopo aver trattato dettagliatamente alcuni aspetti, ha concluso dichiarando che l impianto difensivo della convenuta è basato su mezze verità omissioni e volute inesattezze. L intermediario con mail successiva ha fatto presente di non avere nulla da aggiungere rispetto a quanto già riportate nelle controdeduzioni. DIRITTO Emerge da quanto esposto in narrativa che la vertenza nasce da due distinte vicende. La prima concerne la presentazione di assegni di conto corrente apparentemente tratti su quello del ricorrente, ma disconosciuti dal medesimo. La seconda nasce dalla revoca dell affidamento originariamente concesso e dalla conseguente scopertura del conto, cui è connessa una segnalazione del nominativo del ricorrente in C.R. Arbitro Bancario Finanziario www.arbitrobancariofinanziario.it Pag. 4/6

Per quanto concerne la prima vicenda che presenta contorni piuttosto confusi è però da osservare che l intermediario ha già provveduto a chiedere la cancellazione della segnalazione. Al riguardo quindi residua solo la domanda risarcitoria originariamente avanzata per Euro 25.000 e che si deve presumere inglobata in quella finale in cui il ricorrente chiede un risarcimento pari ad Euro 100.000. Per quanto concerne la seconda vicenda si deve osservare che essa appare solo fattualmente ed ipoteticamente connessa con la prima, ma che sotto un profilo giuridico è vicenda del tutto autonoma e separata. Al riguardo il Collegio deve quindi osservare che la revoca di un affidamento in essere rientra tra gli atti di esercizio della discrezionalità imprenditoriale degli intermediari bancari e come tale insindacabile in questa sede, salvo che tale revoca non avvenga in forme brutali ed abusive, caratterizzazione che non emerge in questo caso. E invece pacifico che la scopertura del conto corrente non è stata ripianata dal correntista ricorrente e che la stessa posizione è stata classificata in sofferenza. Il ricorrente lamenta la scorrettezza di simile classificazione e la illegittimità della sua segnalazione chiedendo sia la cancellazione di quest ultima che il risarcimento del danno conseguente quantificato nella misura massima consentita all ABF. Il Collegio osserva che sotto il profilo sostanziale la condotta della banca non appare censurabile, anche in considerazione del fatto che l assetto dato dal ricorrente ai suoi rapporti con la banca ha reso sommamente difficile le comunicazioni tra le parti e che le tardive contestazioni del ricorrente non paiono mettere in discussione il fatto della scopertura del conto. Quanto alla segnalazione lamentata dal ricorrente si deve anzitutto considerare che benché essa non sia documentata è tuttavia implicitamente ammessa dal resistente il quale la considera legittima facendo essa seguito ad atti di messa in mora. Sennonché questo Collegio ha già più volte chiarito che i requisiti di legittimità di una segnalazione in C.R. attengono sia al profilo sostanziale sia la profilo procedurale. Infatti le fonti normative impongono all intermediario segnalante di comunicare previamente al segnalando la possibilità che il suo nominativo venga inserito in una C.R., Così infatti dispone l art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazione creditizia secondo il quale: Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l interessato circa l imminente segnalazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie ; mentre l'art. 125, comma 3, del t.u.b., come modificato dall art. 1, comma 1, del d. lgs.13.08.2010, n. 141, prevede che: "I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma". Non basta quindi l atto di messa in mora, occorre il preavviso specifico che segnali l intenzione dell intermediario di procedere alla segnalazione. Nel caso in esame non vi è traccia di alcun preavviso e perciò la segnalazione deve reputarsi illegittima. Da tale valutazione tuttavia non discende automaticamente la risarcibilità del danno lamentato. Infatti, se è vero che la morosità del cliente non vale a sanare l illegittimità dell iscrizione in centrale rischi non preceduta da idoneo preavviso, tuttavia tale morosità assume rilievo in riferimento alla pretesa risarcitoria. A questo riguardo essendo escluso che possa configurarsi un danno in re ipsa, l onere della prova della lesione reputazionale patita grava sul ricorrente il quale non può limitarsi a lamentare di non aver ricevuto il necessario preavviso, dovendo, invece dimostrare di godere della reputazione di buon pagatore che si assume essere stata lesa dalla segnalazione illegittima, oltre che fornire gli elementi che possano indurre a far ritenere che il danno reputazionale sussista in una qualche misura. Arbitro Bancario Finanziario www.arbitrobancariofinanziario.it Pag. 5/6

Nulla di tutto ciò è stato allegato dal ricorrente, il quale quindi non può pretendere il risarcimento di un danno del quale non indica nemmeno i contorni. Perciò se la segnalazione rimane illegittima e deve essere cancellata la domanda risarcitoria non può essere accolta. P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l intermediario faccia quanto in suo potere per cancellare la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Arbitro Bancario Finanziario www.arbitrobancariofinanziario.it Pag. 6/6