RIFIUTI Indicazioni operative per la classificazione e la corretta gestione

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Transcript:

RIFIUTI Indicazioni operative per la classificazione e la corretta gestione 18 maggio 2016 Lucia Mastacchini 1

Parte 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI Il codice ambientale I decreti attuativi 2

Il Codice Ambientale D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale» Pubblicato sul Supplemento ordinario n. 96 alla Gu 14 aprile 2006 n. 88 Parte IV Disciplina sui rifiuti e sulla bonifica di siti contaminati 3

Il recepimento della nuova Direttiva Quadro UE D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. G. U. n. 288 del 10/12/2010 (S.O. n. 239) Entrato in vigore il 25 dicembre 2010, salvo diverse disposizioni 4

Le modifiche apportate al Codice Ambientale Profonda modifica dell intera Parte IV del Codice Ambientale 39 articoli + 5 allegati Inserimento della disciplina sul SISTRI nel Codice Ambientale (prima solo D.M.) + sanzioni e nuove disposizioni in materia 5

D.Lgs. 205/2010 - Alcune delle novità introdotte Nuovi articoli, dedicati a sottoprodotti e cessazione della qualifica di rifiuto Modificate le disposizioni sul deposito temporaneo Introdotto il concetto di responsabilità estesa del produttore del bene Responsabilità del produttore del rifiuto rimandi al SISTRI Novità su iscrizione Albo Gestori Ambientali Sanzioni + Novità introdotte dal Regolamento (UE) n. 1357/2014 e dalla Decisione 2014/955/UE 6

Prodotti, sottoprodotti e rifiuti Prodotto (scopo primario del processo di produzione) Rifiuti Sottoprodotti Operazione di recupero Non Rifiuti 7

Definizione di Rifiuto (Art.183, co. 1, lettera a) rifiuto : qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi 8

Decreto Legge 92/2015 Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l esercizio dell attività d impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale «produttore di rifiuti»: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore) 9

Decreto Legge 92/2015 Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l esercizio dell attività d impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale «raccolta»: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera mm, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento «deposito temporaneo»: il raggruppamento dei rifiuti effettuato e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l intera area in cui si svolge l attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni ( omissis ) 10

La normativa su Formulari, Registri C/S, MUD Formulario di accompagnamento Registro carico/scarico Decreto Ministero Ambiente 1 aprile 1998, n. 145 (GU 13 maggio 1998 n. 109) Decreto Ministero Ambiente 1 aprile 1998, n. 148 (GU 14 maggio 1998 n. 110) + Circolare 4/8/1998 n. GAB/DEC/812/98 MUD DPCM 17 dicembre 2014 (SO n.97 alla GU 27 dicembre 2014 n. 299) 11

SISTRI: i provvedimenti più rilevanti D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. "Norme in materia ambientale" (pubblicato sul Supplemento ordinario n. 96 alla GU 14 aprile 2006 n. 88) Artt. 188 bis e 188ter D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 s.m.i. «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102» (pubblicato sul Supplemento ordinario n. 107 alla GU n. 95 del 26 aprile 2011) DM Ambiente 24 aprile 2014 «Disciplina delle modalità di applicazione a regime del Sistri del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006» (pubblicato sulla GU n. 99 del 30 aprile 2014) 12

SISTRI: D.L. 101/2013 Articolo 11 - Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia Modifica dell'art. 188-bis (aggiunto il comma 4-bis) e l'art. 188-ter (sostanzialmente riscritto) del Codice Ambientale Solo rifiuti PERICOLOSI Partenza scaglionata: 1 ottobre 2013 (Trasportatori e Gestori) e 3 marzo 2014 (Produttori iniziali) Nota esplicativa del Mattm (30 settembre 2013) 13

SISTRI: L. 125/2013, Conversione del D.L. 101/2013 Conferma solo rifiuti PERICOLOSI Conferma partenza scaglionata Nuovi soggetti obbligati: vettori esteri e soggetti del trasporto intermodale Sanzioni e "doppio binario": dal 1 ottobre 2013 continuano ad applicarsi gli adempimenti, gli obblighi e le sanzioni relativi a registri, formulari e MUD. Dal 1 gennaio 2017 inizierà l operatività solo di SISTRI e saranno applicabili le relative sanzioni (*). + Circolare interpretativa del Ministero dell Ambiente (n.1 31/10/2013). (*) Le sanzioni per la mancata iscrizione a SISTRI e per il mancato pagamento del contributo annuale sono in vigore dal 1 aprile 2015 (art. 9 Legge n. 11 del 27.02. 2015, conversione del cd. Decreto 1000 proroghe») 14

SISTRI: Decreto Milleproroghe 2016 D.L. 20 dicembre 2015, n. 210 - GU n.302 del 30-12-2015 Fino al 31 dicembre 2016 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260- bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. In sintesi le sanzioni relative al SISTRI diverranno applicabili a partire dal 1 gennaio 2017, eccettuate la mancata iscrizione o il mancato versamento del contributo annuale SISTRI, che sono divenute operative a partire dal 1 aprile 2015, in base a quanto previsto dall art. 9 del cd. milleproroghe 2015 (D.L. 31 dicembre 2014, n. 192) come modificato dalla legge di conversione. 15

SISTRI: la base regolamentare e altre disposizioni Il Regolamento-quadro del SISTRI è dato dal D.M. 52/2011, più volte modificato e la cui versione attuale non risulta allineata: alle più recenti disposizioni di legge, soprattutto per quanto riguarda il campo di applicazione, al Manuale operativo e alle Guide Utente. Dal 2010 sono state emanate diverse altre disposizioni, sia a livello legislativo che regolamentare, connesse soprattutto a proroghe di termini. La raccolta completa delle disposizioni è reperibile nella sezione Informazioni/Normativa del portale SISTRI, ma a livello di file PDF della Gazzetta Ufficiale e non come testi integrati. 16

SISTRI: il D.M. 24 aprile 2014 Ridefiniti i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI Di particolare interesse: esclusione dall obbligo di adesione al SISTRI per le Imprese produttrici di rifiuti speciali pericolosi derivanti da attività industriali che hanno fino a 10 dipendenti, a condizione che le stesse non siano autorizzate allo stoccaggio di rifiuti (operazioni D15 o R13). termine per il versamento del contributo annuale SISTRI per i soggetti obbligati spostato dal 30 aprile al 30 giugno 2014 (solo per il 2014!) Disposizioni specifiche su tempistiche e responsabilità nel trasporto intermodale 17

SISTRI: il D.M. 24 aprile 2014 Prevista la pubblicazione di nuovi Decreti Ministeriali semplificazioni e all ottimizzazione del SISTRI entro settembre 2014 ed uno schema di linee guida relativo allo standard di riferimento per l interoperabilità dei software gestionali e per l accreditamento dell interfaccia con il SISTRI. Disposizioni sulla gestione dei rifiuti urbani in Regione Campania Modalità di comunicazione con SISTRI (dal 15 maggio, le procedure di prima iscrizione, modifica anagrafica, pagamento, richiesta di conguaglio o risoluzione di criticità, siano effettuate esclusivamente mediante le applicazioni disponibili sul portale SISTRI) 18

I 2 nuovi provvedimenti UE «Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive» pubblicato sulla G.U.U.E. n. L 365 del 19/12/2014 «Decisione della Commissione del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2014/955/UE)» pubblicata sulla G.U.U.E. n. L 370 del 30/12/2014 Si applicano dal 1 giugno 2015 19

Riassumendo: Norme e documenti di riferimento D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 205/2010: artt. 188-bis, 188- ter, 189, 190, 193, 260-bis, 260-ter art. 11 del D.L. 101/2013 come convertito dalla legge 125/2013 e poi modificato dalla L. 15/2014 (conversione in legge del D.L. 150/2013 e art. 9 del D.L. 192/2014 come convertito dalla L. 11/2015) D.M. 52/2011 D.M. 24 aprile 2014 Decisione 2014/955/UE atti normativi documenti di riferimento Regolamento (UE) n. 1357/2014 Circolare del Ministero dell Ambiente n. 1/2013 Manuale operativo 7 agosto 2013 e guide disponibili sul sito SISTRI (aggiornate ad aprile 2015) Quadro sinottico normativo e tecnico e FAQ disponibili sul sito SISTRI 20

Sui trasporti transfrontalieri Regolamento 14 giugno 2006 n. 1013/2006/CE "Regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti" (GUUE 12 luglio 2006 n. L 190) 21

Parte 2 - PROCEDURE E CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI Normativa ambientale Un punto di contatto tra ADR e normativa ambientale: i pericolosi per l ambiente 22

I riferimenti per l individuazione del CER e per la classificazione (fino al 31.05.15) Art. 184 Allegato D Allegato I Ha ripreso i contenuti della Decisione 2000/532/CE, integrandoli con ulteriori specificazioni su alcuni punti Con le modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010, ha recepito l allegato III della Direttiva Quadro sui Rifiuti 2008/98/CE 23

Art. 184 - Classificazione dei rifiuti 4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all Allegato I ( ) 5. L elenco dei rifiuti di cui all Allegato D include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183. Con decreto del Ministero dell ambiente, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (NdR: 23 giugno 2011) possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli Allegati D e I. 24

ATTRIBUZIONE DEI CODICI C.E.R. 25

Riferimenti normativi Decisione 2000/532/CE Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 Decisione 2014/955/UE 26

Decisione 955: modifiche alla valutazione I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell'elenco dei rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE. Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni: - l'iscrizione di una voce nell'elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a "sostanze pericolose", è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE. La valutazione della caratteristica di pericolo HP 9 «infettivo» deve essere effettuata conformemente alla legislazione pertinente o ai documenti di riferimento negli Stati membri. - una caratteristica di pericolo può essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti, come specificato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008, eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008 o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale [ ] laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova sia utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose, prevalgono i risultati della prova. 27

Decisione 955: modifiche alla valutazione - I rifiuti contenenti POPs in quantità superiori ai limiti di concentrazione di cui all'allegato IV del regolamento 850/2004/CE (*) devono essere classificati come pericolosi. - i limiti di concentrazione di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE non sono applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva (non contaminati da sostanze pericolose). I residui di leghe sono considerati rifiuti pericolosi sono specificamente menzionati nell elenco dei CER e contrassegnati con un asterisco. - Dopo la valutazione delle caratteristiche di pericolo di un tipo di rifiuti in base a questo metodo, si assegnerà l'adeguata voce di pericolosità o non pericolosità dall'elenco dei rifiuti. Tutte le altre voci dell'elenco armonizzato di rifiuti sono considerate rifiuti non pericolosi. (*) Modificato dal Regolamento 1342/2014/UE, in vigore dal 18.06.2015 28

Decisione 955: modifiche ai CER L elenco europeo dei rifiuti subisce limitatissime modifiche che riguardano l introduzione dei seguenti codici: 01 03 10* fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 16 03 07* mercurio metallico 19 03 08* mercurio parzialmente stabilizzato Viene, inoltre, modificata la descrizione del codice 01 03 09 (diventa la voce specchio non pericolosa del nuovo codice 01 03 10*): 01 03 09: fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 01 03 09: fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10 29

La struttura del Codice CER Codice a sei cifre, raggruppate a due a due, che rappresentano: la prima coppia, le venti classi di attività da cui originano i rifiuti; la seconda coppia, le sottoclassi (processo produttivo) in cui si articola ciascuna classe di attività; la terza coppia, i singoli tipi di rifiuti provenienti da un origine specifica. 30

Attribuzione Codice CER Rifiuto originato da attività compresa tra 01 e 12 o tra 17 e 20? NO Rifiuto originato da attività 13, 14 o 15? NO Iniziare da capo la procedura, considerando i CER terminanti con 99 SI SI Possibile assegnare al rifiuto un CER specifico, diverso da quelli terminanti con 99? NO Possibile assegnare al rifiuto un CER specifico, diverso da quelli terminanti con 99? NO Rifiuto classe 16? NO SI SI SI Attribuzione CER appropriato Attribuzione CER appropriato Attribuzione CER appropriato 31

I Codici «a specchio» La Decisione 2014/955/UE prevede tre tipologie di rifiuti: 1) rifiuti considerati a priori e univocamente non pericolosi; NO asterisco; 2) rifiuti considerati a priori e univocamente pericolosi: CER CON asterisco 3) rifiuti per i quali esistono 2 codici CER comunemente chiamati a specchio, ossia per la singola tipologia di rifiuto nel Catalogo europeo dei rifiuti esistono 2 codici: uno senza asterisco ed uno con asterisco; per definire se al rifiuto deve essere assegnato l uno o l altro codice, dovrà essere verificato caso per caso se al rifiuto sono attribuibili o meno le caratteristiche di pericolo definite nell allegato III alla Direttiva 2008/98/CE 32

Esempio 15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO; ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI) 15 02 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi 15 02 02* Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose 15 02 03 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 33

ATTRIBUZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI PERICOLO 34

Riferimenti normativi Allegato III Direttiva 2008/98/CE Allegato I alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 Regolamento (UE) n. 1357/2014 35

Le nuove caratteristiche di pericolo D.Lgs. 152/06, Parte IV, All. I Regolamento 1357/2014 H1 Esplosivo: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene H2 Comburente: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica HP1 Esplosivo: rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell area circostante. Sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi HP2 Comburente: rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie H3A Facilmente infiammabile: sostanze e preparati: liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose. H3B Infiammabile: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 C e inferiore o pari a 55 C. HP3 Infiammabile: - rifiuto liquido infiammabile: rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60 C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55 C e inferiore o pari a 75 C; rifiuto solido e liquido piroforico infiammabile: rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l aria; rifiuto solido infiammabile: rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento; rifiuto gassoso infiammabile: rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l aria a 20 C e a pressione normale di 101,3 kpa; rifiuto idroreattivo: rifiuto che, a contatto con l acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose; altri rifiuti infiammabili: aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili. 36

Le nuove caratteristiche di pericolo D.Lgs. 152/06, Parte IV, All. I Regolamento 1357/2014 H4 Irritante: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria HP4 Irritante: rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari. H5 Nocivo: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata H6 Tossico: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte H7 Cancerogeno: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne l'incidenza H8 Corrosivo: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva HP5 - Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) / Tossicità in caso di aspirazione: rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un esposizione singola o ripetuta, oppure può provocare effetti tossici acuti in seguito all aspirazione. HP6 Tossicità acuta: rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all esposizione per inalazione. HP7 Cancerogeno: rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l incidenza. HP8 Corrosivo: rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea H9 Infettivo: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi HP9 Infettivo: rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell uomo o in altri organismi viventi. 37

Le nuove caratteristiche di pericolo D.Lgs. 152/06, Parte IV, All. I Regolamento 1357/2014 H10 Tossico per la riproduzione: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza HP10 Tossico per la riproduzione: rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie. H11 - Mutageno: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne l'incidenza HP11 Mutageno: rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula H12 : Rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico HP12 - Liberazione di gas a tossicità acuta: rifiuto che libera gas a tossicità acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) a contatto con l acqua o con un acido H13 - Sensibilizzante: sostanze o preparati che per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo a una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici H14 Ecotossico: rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali HP13 Sensibilizzante: rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori HP14 Ecottosico: rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali H15 : Rifiuti suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate HP15 - Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente 38

Da H3A e H3B a HP3 Fino al 31.05 Rifiuto H3A (facilmente infiammabile) se: pto infiamm < 21 C Rifiuto H3B (infiammabile) se: pto infiamm 21 C e 55 C Dal 01.06 Rifiuto HP3 se: 39

40

Non più «Tossico» e «Nocivo». H5 Nocivo H6 Tossico HP5 Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT, Specific Target Organ Toxicity) / Tossicità in caso di aspirazione HP6 Tossicità Acuta 41

H5/HP5 e H6/HP6: cosa cambia Ridefinizione completa della caratteristica H5, la nuova HP5 si riferirà alla tossicità specifica per organi bersaglio e alla tossicità in caso di aspirazione. Alcune delle vecchie frasi di rischio relative a H5 vanno a confluire in classi appartenenti alla nuova categoria HP5, altre in HP6. Categoria Xn, con frasi R20, R21, R22 (nocivo per inalazione, contatto con la pelle o ingestione) H5 Acute Tox. 4 con indicazione di pericolo H302, H312, H332 HP6 In HP5 confluisce la ex frase di rischio R37 relativa, nella vecchia classificazione, alle sostanze irritanti per le vie respiratorie. Le vecchie frasi di rischio relative a H6 vanno in generale a confluire in HP6, ma in parte anche in HP5. Categoria T, con frasi R23, R24, R25 (tossico per inalazione, a contatto con la pelle, per ingestione) abbinate con R39 (pericolo di effetti irreversibili molto gravi) o R48 (pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata) H6 Tossicità specifica per organi bersaglio esposizione singola o ripetuta di categoria 1 (H370, H372) HP5 42

H5/HP5: cosa cambia H5 una o più sostanze nocive in concentrazione totale 25% ( R20+ R21+ R22 25%) HP5 Singola sostanza classificata come STOT: Una o più sostanze tossiche in caso di aspirazione di cat. 1 10%, se la viscosità cinematica totale (a 40 C) 20,5 mm 2 /s (si applica ai fluidi) Asp. Tox 1 10% 43

H6/HP6: cosa cambia H6 una o più sostanze molto tossiche (per inalazione, a contatto con la pelle, per ingestione) R26, R27 e R28 in concentrazione totale 0,1% ( R26+ R27+ R28 0,1%) una o più sostanze tossiche R23, R24 e R25 in concentrazione totale 3% ( R23+ R24+ R25 3%) HP6 Una o più sostanze individuate dalla stessa classe e categoria di pericolo e stessa H in concentrazione valore limite indicato dall allegato III (vedi tabella) Ad es: (Acute Tox. 3 (Oral)) 5% Non vanno sommate le concentrazioni delle sostanze tossiche per ingestione con quelle delle sostanze tossiche per contatto con la pelle e con quelle delle sostanze tossiche per inalazione. Nell ambito della stessa via di esposizione, si sommano tra loro solo le sostanze rientranti nella stessa categoria di pericolo (Acute Tox. 1 (Oral) con Acute Tox. 1 (Oral) ma non, ad esempio, Acute Tox. 1 (Oral) con Acute Tox. 2 (Oral) Valgono i seguenti valori di cut-off: Acute Tox. 1, 2 o 3: 0,1% Acute Tox. 4: 1% 44

HP6: le nuove soglie Fino al 31.05 Rifiuto H6 se: T 3%; T+ 0,1% Dal 01.06 Rifiuto HP6 se: 45

Irritante (HP4) e Corrosivo (HP8) HP4 Irritante : Irritazione cutanea e lesioni oculari HP8 Corrosivo : rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea Inserito il valore di cut-off: 1% per Skin. Corr. 1A (H314), Skin Irrit. 2 (H315), Eye dam. 1 (H318), Eye Irrit. 2 (H319) H4/H8 direttamente H8?: R35 1% direttamente H8?: R34 5% HP4/HP8 HP4: Skin Corr. 1A 1% e Skin Corr. 1A+ Skin Corr. 1B + Skin Corr. 1C <5% HP8: Skin Corr. 1A+ Skin Corr. 1B + Skin Corr. 1C 5% H4: R41 10% HP4: H318 10% H4: R36+ R37+ R38 20% HP4: H315+ H319 20% R37 (irritante per le vie respiratorie) corrisponde ora a H335 (STOT SE 3 - tossicità specifica singola esposizione) HP5 46

HP9 e HP14 Non vengono fissati criteri per l attribuzione di due caratteristiche di pericolo: HP9 Infettivo La valutazione deve essere effettuata (si veda nuovo allegato alla decisione 2000/532/CE) conformemente alla legislazione pertinente o ai documenti di riferimento negli Stati membri HP14 Ecotossico Per garantire la completezza e la rappresentatività delle informazioni sui possibili effetti di un allineamento della caratteristica HP14 al regolamento CLP è necessario uno studio supplementare. Con riferimento al comma 9 ter, art. 7 della legge 6 agosto 2015, n. 125, l attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14 è effettuata secondo le modalità dell accordo ADR per la classe 9 M6 e M7 47

ADR Classe 9 Materie pericolose per l ambiente acquatico I criteri base per la classificazione delle materie pericolose per l ambiente acquatico sono: tossicità acquatica acuta; tossicità acquatica cronica; bioaccumulazione; potenziale o effettiva degradazione (biotica o abiotica) dei composti organici. Su tale base le materie pericolose per l ambiente acquatico sono classificate, ai fini del trasporto, in tre categorie: Categoria Acuta 1; Categoria Cronica 1; Categoria Cronica 2. I criteri di classificazione sono armonizzati con la 16 Edizione (2009) per il trasporto delle merci pericolose (Libro Arancio) e con la 3 Edizione del GHS (2009) (Libro Porpora) e con il 2 ATP del CLP. 48

HP10, HP12, HP13 e HP15 HP10 Tossico per la riproduzione : il nuovo limite di concentrazione per le sostanze di categoria 1A e 1B è dello 0,3% (0,5% secondo i vecchi criteri), mentre il limite per le sostanze di categoria 2 è del 3% (5% secondo i vecchi criteri). HP12 Liberazione di gas a tossicità acuta : vengono individuate le seguenti tipologie di sostanze da cui può derivare la pericolosità del rifiuto A contatto con l'acqua libera un gas tossico (EUH029) A contatto con acidi libera un gas tossico (EUH031) A contatto con acidi libera un gas altamente tossico (EUH032) La pericolosità è verificata attraverso l applicazione di metodi di prova o ricorrendo a linee guida. HP13 Sensibilizzante : rifiuto HP13 se contiene una sostanza classificata come sensibilizzante e contrassegnata H317 (sens. per contatto con la pelle) o H334 (sens. per inalazione) in concentrazione singola 10%. HP 15 Che dà origine a un altra sostanza : rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente (non più: «Rifiuti suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate»). 49

HP15 HP 15 Che dà origine a un altra sostanza : vengono individuate le seguenti tipologie di sostanze da cui può derivare la pericolosità del rifiuto Indicazioni di pericolo/informazioni supplementari sui pericoli Pericolo di esplosione di massa in caso di incendio Esplosivo allo stato secco Può formare perossidi esplosivi Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato H205 EUH001 EUH019 EUH044 Il rifiuto che contiene una o più sostanze contrassegnate con una delle indicazioni di pericolo o con una delle informazioni supplementari di cui sopra è classificato come rifiuto pericoloso con il codice HP 15, a meno che si presenti sotto una forma tale da non potere in nessun caso manifestare caratteristiche esplosive o potenzialmente esplosive. Gli Stati membri possono inoltre attribuire a un rifiuto la caratteristica di pericolo HP 15 in base ad altri criteri applicabili, quali la valutazione del prodotto di lisciviazione. 50

Un esempio di cambio di classificazione Rifiuto solido contenente idrocarburi - caso industria generica Tra i derivati del carbone e petrolio sono elencate 31 sostanze classificate nocive R65 alle quali, in mancanza della possibilità di ricercare tutte le classi idrocarburiche, viene attribuita la classe di pericolo H5 con limite 25% Sul database ISS le sostanze R65 diventano H304 ASP.TOX.1 limite per HP5 10% (vd esempio) per i fluidi occorre anche verificare la viscosità con 40 C che determina pericolosità se < 20,5mm2/s 51

SISTRI «Secondo quanto disposto dalla Decisione 2014/955/Ue e dal Regolamento 1357/2014/Ue, il 1 giugno 2015 entreranno in vigore il nuovo elenco dei codici di identificazione dei rifiuti (Elenco Europeo dei Rifiuti) e la nuova codifica per le caratteristiche di pericolo. Al fine di garantire la corretta gestione dei rifiuti da movimentare, e quindi delle relative giacenze, è stata rilasciata in ambiente di sperimentazione e di pre-esercizio (simulatore) la nuova release dell applicazione di movimentazione. Contestualmente viene resa disponibile la procedura relativa alle modalità operative previste per l adeguamento della classificazione dei rifiuti alle nuove disposizioni normative. La nuova versione dell applicazione verrà rilasciata in ambiente di esercizio il giorno 25 maggio 2015.» Disponibile nuova procedura aggiornata datata 11 giugno. www.sistri.it 11 giugno 2015 PROCEDURA NUOVA CLASSIFICAZIONE RIFIUTI 52

LE ANALISI DI LABORATORIO 53

Le analisi: quando? Le analisi sono richieste in modo esplicito da: 1) DM 5 febbraio 1998 - Autorizzazione in forma semplificata di impianti di recupero di rifiuti non pericolosi (art. 8, co. 4): «Il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione» 2) DM 161/2002 - Autorizzazione in forma semplificata di impianti di recupero di rifiuti pericolosi (art. 7, comma 3) «Il campionamento e le analisi di cui ai commi 1 e 2 devono essere effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni dodici mesi e, comunque, ogni volta che intervengano delle modifiche sostanziali nel processo di produzione» 54

Le analisi: quando? 3) D.Lgs. 152/2006, art. 208 - Autorizzazione ordinaria impianti di recupero o smaltimento di rifiuti. La periodicità di effettuazione delle analisi sul rifiuto è stabilita nel singolo provvedimento di autorizzazione dell impianto. E quindi necessario un confronto tra produttore del rifiuto e gestore dell impianto di trattamento. 4) D.Lgs. 152/2006, art. 237-septies (ex D.Lgs. 133/2005) Autorizzazione impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti. La periodicità di effettuazione delle analisi sul rifiuto è stabilita nel singolo provvedimento di autorizzazione dell impianto. E quindi necessario un confronto tra produttore del rifiuto e gestore dell impianto di trattamento. 5) DM 27 settembre 2010 - Criteri di ammissibilità in discarica (art. 2, comma 3) «La caratterizzazione di base è effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno» 55

DIVIETI DI MISCELAZIONE E DILUIZIONE DI RIFIUTI 56

Divieto di miscelazione «E vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.» (art. 187, co.1 Divieto do miscelazione di rifiuti pericolosi) Ante D.Lgs. 205/2010: «E vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all Allegato G ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.» (art. 187, co. 1 Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi) 57

Divieto di diluizione «La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.» (art. 184, co. 5ter Classificazione) 58

Deposito temporaneo (D.Lgs. 152/2006 s.m.i., art. 183, co. 1, lett.bb) E il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti ( ), alle seguenti condizioni: ( ) I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno 59

Deposito temporaneo: Criterio quantitativo 29 m 3 non pericolosi + 1 m 3 pericolosi Avvio a recupero o smaltimento (comunque entro 1 anno) 60

Deposito temporaneo: ulteriori condizioni i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (Ce) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute Devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose 61

Suddivisione per categorie omogenee CER 08.03.07 CER 08.01.11* H3B CER 08.01.11* H6 62

E se il deposito temporaneo non basta Messa in riserva è considerata una operazione di recupero; è identificata con la sigla R13; consiste nel raggruppamento di rifiuti destinati al recupero Deposito preliminare è considerato una operazione di smaltimento; è identificato con la sigla D15; consiste nel raggruppamento di rifiuti destinati allo smaltimento 63

PROCEDURE E CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI Normativa ambientale Un punto di contatto tra ADR e normativa ambientale: i pericolosi per l ambiente 64

Premessa Con l entrata in vigore della L. 24 marzo 2012, n. 28, di conversione del D.L. 25 gennaio 2012, n. 2 recante «Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale» (G.U. 24.3.2012, n. 71) erano stati modificati i criteri per l attribuzione della caratteristica di pericolo H14 «Ecotossico» (v. Allegato I al D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205) ai rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali. L art. 3, comma 6 della L. 28/2012 modificava infatti il punto 5 dell Allegato D «Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000» alla parte IV del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, in base al quale la caratteristica di pericolo H14 (in attesa dell adozione di uno specifico decreto) doveva essere attribuita ai rifiuti applicando i criteri stabiliti dall Accordo ADR per le materie della Classe 9 con codice di classificazione M6 (UN 3082 Materie pericolose per l ambienta acquatico, liquide) e M7 (UN 3077 Materie pericolose per l ambiente acquatico, solide). Il Regolamento 1357/2014/UE, nato per allineare i criteri di classificazione dei rifiuti a quelli contenuti nel Regolamento 1272/2008/CE (CLP), che ha sostituito l All. III della Direttiva 2008/98/CE e provveduto a ridenominare le caratteristiche di pericolo da H1 a H15 sostituendo la sigla «H» con la sigla «HP», per l attribuzione invece della caratteristica di pericolo HP14 «Ecotossico» rimanda temporaneamente, ritenendosi necessario uno studio supplementare, ai criteri stabiliti nell All. VI della Direttiva 67/548/CEE per la classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose. Successivamente però con Legge 6 agosto 2015, n. 125, di conversione del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 recante disposizioni urgenti in materia di Enti territoriali, all art. 7 è stato introdotto il comma 9 ter che, allo scopo di favorire la corretta gestione dei Centri di raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destino, nonché per l idonea classificazione dei rifiuti, riconduce la classificazione dei rifiuti ecotossici (HP14) alle modalità dell Accordo ADR per la Classe 9 - M6 e M7. 65

Materie pericolose per l ambiente acquatico I criteri base per la classificazione delle materie pericolose per l ambiente acquatico sono: tossicità acquatica acuta; tossicità acquatica cronica; bioaccumulazione; degradazione (biotica o abiotica) dei composti organici. Su tale base le materie pericolose per l ambiente acquatico sono classificate, ai fini del trasporto, in tre categorie: Categoria Acuta 1; Categoria Cronica 1; Categoria Cronica 2. I criteri di classificazione sono armonizzati con la 16 Edizione (2009) per il trasporto delle merci pericolose (Libro Arancio) e con la 3 Edizione del GHS (2009) (Libro Porpora). 66

TOSSICITA ACQUATICA (ACUTA) Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 - Attenzione Molto tossico per la vita acquatica Tossico per la vita acquatica Nocivo per la vita acquatica Non si applicano al trasporto 67

TOSSICITA ACQUATICA (CRONICA) Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 Attenzione Molto tossico per la vita acquatica con effetti a lungo termine Tossico per la vita acquatica con effetti a lungo termine Nocivo per la vita acquatica con effetti a lungo termine Può causare effetti a lungo termine alla vita acquatica Non si applicano al trasporto 68

Criteri di classificazione tossicità acuta Rif. 2.2.9.1.10.3.1(a) Tabella 2.2.9.1.10.3.1(a), (vedere Nota 1) Pericolo acquatico acuto (di breve termine) Categoria: Acuta 1 (vedere Nota 2) CL 50 96h (per pesci) CE 50 48h (per crostacei) 1 mg/l e/o 1 mg/l e/o CEr 50 72h o 96h (per alghe e altre piante acquatiche) 1 mg/l (vedere Nota 3) 69

Criteri di classificazione tossicità cronica Sono implementati 4 nuovi criteri di classificazione quando adeguati dati di tossicità cronica sono disponibili: 2 per sostanze non rapidamente degradabili (NRD); 2 per sostanze rapidamente degradabili (RD). Degradabilità Le sostanze sono considerate rapidamente degradabili se sono soddisfatti i seguenti criteri: a) Durante studi di immediata biodegradazione su 28 giorni si raggiungono le seguenti percentuali di degradazione: i. prove basate sul carbonio organico disciolto: 70% ii. prove basate sull impoverimento di ossigeno o formazione di anidride carbonica: 60% del massimo teorico 70

Criteri di classificazione tossicità cronica Si deve pervenire a questi livelli di biodegradazione nei 10 giorni che seguono l inizio della degradazione, identificata dal momento in cui il 10% della sostanza è degradata, a meno che la sostanza non sia identificata come sostanza complessa, multicomponente con elementi costitutivi strutturalmente simili. In questo caso, ove sufficientemente giustificato, si può derogare alla condizione dell intervallo di tempo di 10 giorni e considerare che il livello richiesto di biodegradazione sia raggiunto nel termine di 28 giorni; oppure ove siano disponibili solo i dati di BOD e COD, quando il rapporto BOD 5 /COD è > 0,5; oppure se esistono altri dati scientifici convincenti dimostranti che la sostanza o miscela può essere degradata per via biotica e/o abiotica nell ambiente acquatico ad una concentrazione > 70% nel termine di 28 giorni. 71

Criteri di classificazione tossicità cronica Bioaccumulazione E il risultato netto dell assorbimento, della trasformazione e dell eliminazione di una sostanza in un organismo attraverso tutte le vie di esposizione (aria, acqua, sedimento/suolo, cibo). Il potenziale di bioaccumulazione si esprime normalmente utilizzando il coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua, generalmente indicato come log K ow, determinato in conformità alle Linee Guida OCSE 107 o 117. Esso rappresenta un potenziale a bioaccumularsi, mentre il fattore di bioconcentrazione (BCF), determinato sperimentalmente, offre una migliore misura e dovrebbe essere usato preferibilmente quando disponibile. Il BCF deve essere determinato in conformità alla Linea Guida OCSE 305. Tossicità cronica per l ambiente acquatico : è la proprietà intrinseca di una sostanza di causare effetti avversi a organismi acquatici nel corso di esposizioni acquatiche determinate in relazione al ciclo di vita dell organismo. Pericolo di lungo termine : ai fini della classificazione, è quello di un prodotto chimico causato dalla sua tossicità cronica per esposizione di lungo termine in ambiente acquatico. 72

Schema di classificazione delle sostanze pericolose per l ambiente acquatico Rif. Tabella 2.2.9.1.10.3.2 Pericolo acuto (vedere nota 1) Categorie di Classificazione Pericolo di lunga durata (vedere nota 2) Dati adeguati sulla tossicità cronica disponibili Sostanze non rapidamente degradabili Sostanze rapidamente degradabili (vedere nota 3) Dati adeguati sulla tossicità cronica non disponibili Categoria: Acuta 1 Categoria: Cronica 1 Categoria: Cronica 1 Categoria: Cronica 1 C(E)L 50 1,00 NOEC o Ce x 0,1 NOEC o Ce x 0,01 C(E)L 50 1,00 e assenza di rapida degradabilità e/o fattore di bioconcentrazione BCF 500, o, se assente, un log K ow 4 Categoria: Cronica 2 Categoria: Cronica 2 Categoria: Cronica 2 0,1 < NOEC o Ce x < 1 0,01 < NOEC o Ce x 0,1 1,00 < C(E)L 50 10,00 e assenza di rapida degradabilità e/o fattore di bioconcentrazione BCF 500, o, se assente, un log K ow 4 Le note sono riportate nella slide seguente 73

Classificazione miscele in funzione del loro pericolo acuto o di lunga durata per l ambiente acquatico Sono disponibili, per la miscela, dati sperimentali sulla tossicità per l ambiente acquatico? NO SI CLASSIFICARE la miscela in funzione della tossicità acuta/di lunga durata (vedere 2.2.9.1.10.4.3) Esistono dati sufficienti su miscele simili per stimare i pericoli? SI Applicare i principi ponte (vedere 2.2.9.1.10.4.4) CLASSIFICARE la miscela in funzione della tossicità acuta/di lunga durata NO Applicare il metodo della sommatoria (vedere da 2.2.9.1.10.4.6.1 a 2.2.9.1.10.4.6.4) utilizzando: Per tutti i componenti rilevanti, esistono dati di tossicità per l ambiente acquatico o dati relativi alla classificazione? NO SI a) La percentuale di tutti i componenti classificati come Cronici b) La percentuale dei componenti classificati come Acuti c) La percentuale dei componenti per i quali esistono dati di tossicità acuta: applicare le formule di additività (vedere 2.2.9.1.10.4.5.2) e convertire la C(E)L50 m o EqNOEC m ottenuta nella categoria appropriata di tossicità Acuta o Cronica CLASSIFICARE la miscela in funzione della tossicità acuta/di lunga durata Utilizzare le informazioni disponibili sui pericoli dei componenti conosciuti SI Applicare il metodo della sommatoria e le formule di additività (vedere da 2.2.9.1.10.4.6.1 a 2.2.9.1.10.4.6.4) e applicare il 2.2.9.1.10.4.6.5 CLASSIFICARE la miscela in funzione della tossicità acuta/di lunga durata 74

Classificazione per la Categoria Acuta 1 Classificazione miscela quando esistono i dati di tossicità per la miscela in quanto tale (2.2.9.1.10.4.3) a) se si dispone di adeguati dati sperimentali sulla tossicità acuta (CL50 o CE50) per la miscela testata in quanto tale che indicano valori di C(E)L50 1mg/l: classificare la miscela come Acuta 1 conformemente alla Tabella 2.2.9.1.10.3.1(a) b) se si dispone di dati sperimentali sulla tossicità acuta (CL50(s) o CE50(s)) per la miscela in quanto tale che indicano valori di C(E)L50(s)>1mg/l o superiori alla solubilità in acqua: non è necessario classificare la miscela per il pericolo acuto ai sensi dell ADR. Classificazione per le Categorie Cronica 1 e Cronica 2 a) se si dispone di adeguati dati sperimentali sulla tossicità cronica (CEX o NOEC) per la miscela testata in quanto tale che indicano valori di CEX o NOEC 1mg/l: i. classificare la miscela come Cronica 1 o Cronica 2 conformemente alla Tabella 2.2.9.1.10.3.1 (b) (ii) (rapidamente degradabile) se le informazioni disponibili portano alla conclusione che tutti i componenti pertinenti della miscela sono rapidamente degradabili; ii. classificare la miscela come Cronica 1 o Cronica 2 conformemente alla Tabella 2.2.9.1.10.3.1 (b) (i) (non rapidamente degradabile) in tutti gli altri casi; b) se si dispone di dati adeguati sulla tossicità cronica (CEX o NOEC) per la miscela in quanto tale che indicano valori di CEX(s) o NOEC(s)>1mg/l o superiori alla solubilità in acqua: non è necessario classificare la miscela per il pericolo a lungo termine ai sensi dell ADR. 75

Classificazione miscela quando non esistono i dati di tossicità per la miscela in quanto tale (2.2.9.1.10.4.4) Quando la miscela in quanto tale non è stata testata per determinarne la pericolosità per l ambiente acquatico ma vi sono dati sufficienti su singoli componenti e miscele similari testate per caratterizzare in modo adeguato i pericoli della miscela, questi devono essere utilizzati applicando i principi ponte. In questo modo si garantisce che il processo di classificazione utilizzi al massimo i dati disponibili per caratterizzare i pericoli della miscela senza ricorrere necessariamente a prove supplementari sugli animali. I principi ponte comprendono: Diluizione Lotto di fabbricazione Concentrazione delle miscele che sono classificate sulla base delle categorie più severe (Acuta 1 e Cronica 1) Interpolazione all interno di una categoria di tossicità Miscele sostanzialmente similari 76

Metodo della Sommatoria (2.2.9.1.10.4.6) Classificazione miscela per pericoli acuti (sommatoria delle concentrazioni componenti classificati) Rif. Tabella 2.2.9.1.10.4.6.2 Somma delle concentrazioni (%) componenti classificati Miscela Acuta 1 x M * 25% Acuta 1 * M: fattore moltiplicatore che tiene conto del contributo di tossicità dei componenti con C(E)L 50 < 1mg/l Classificazione miscela per pericoli di lungo termine (sommatoria delle concentrazioni componenti classificati) Rif. Tabella 2.2.9.1.10.4.6.3.3 Somma delle concentrazioni (%) componenti classificati Miscela Cronica 1 x M * 25% Cronica 1 (M x 10 x Cronica 1) + Cronica 2 25% Cronica 2 * M: fattore moltiplicatore che tiene conto del contributo di tossicità dei componenti con NOEC < 0,1 77

Miscele con componenti molto tossici Miscele con componenti molto tossici (2.2.9.1.10.4.6.4) Componenti di tossicità Acuta 1 o Cronica 1 con valori di tossicità acuta ben inferiori a 1 mg/l e/o di tossicità Cronica ben inferiore a 0,1 mg/l (se non rapidamente degradabili) e 0,01 mg/l (se rapidamente degradabili) possono influenzare la tossicità della miscela e perciò si attribuisce ad essi un peso più importante nell applicare il «metodo della sommatoria» con l inserimento di un fattore moltiplicatore «M» anziché limitarsi a un semplice somma delle percentuali. Pertanto, per classificare un miscela contenente componenti di tossicità Acuta 1 e/o Cronica 1, chi classifica deve conoscere il valore del fattore «M» per applicare il «metodo della sommatoria». In alternativa, possono essere utilizzate le «formule di additività» quando dati di tossicità sono disponibili per tutti i componenti molto tossici della miscela e vi è chiara evidenza che gli altri componenti, ivi compresi quelli per i quali dati di tossicità Acuta e/o Cronica non sono disponibili, sono caratterizzati da tossicità bassa o nulla e non incidono perciò significativamente sulla pericolosità ambientale della miscela. 78

Fattori moltiplicativi M per i componenti molto tossici delle miscele Rif. Tabella 2.2.9.1.10.4.6.4 Tossicità acuta Fattore M Tossicità cronica Fattore M Valore di C(E)L 50 Valore di NOEC Componenti NRD a 0,1<C(E)L 50 1 1 0,01<NOEC 0,1 1 Componenti RD b 0,01<C(E)L 50 0,1 10 0,001<NOEC 0,01 10 1 0,001<C(E)L 50 0,01 100 0,0001<NOEC 0,001 100 10 0,0001<C(E)L 50 0,001 1.000 0,00001<NOEC 0,0001 1.000 100 0,00001<C(E)L 50 0,0001 10.000 0,000001<NOEC 0,00001 10.000 1.000 (la serie continua al ritmo di un fattore 10 per intervallo) (la serie continua al ritmo di un fattore 10 per intervallo) a non rapidamente degradabile b rapidamente degradabile Per esempio: Componente A di una miscela con le seguenti caratteristiche: concentrazione 10% C(E)L50 >0,01 ma < 0,1 10 (concentrazione) x 10 (fattore moltiplicatore M) >25% Miscela di categoria Tossicità Acuta 1 79

Marchio Materia pericolosa per l ambiente (5.2.1.8.3) IMBALLAGGI Il marchio (non è un etichetta) di dimensioni 100x100 mm (eccetto per i colli le cui dimensioni obbligano ad apporre marchi più piccoli), deve essere posizionato su ogni collo adiacente al numero UN. Il marchio non è richiesto per piccoli imballaggi: imballaggi singoli e imballaggi combinati comprendenti imballaggi interni con: contenuto 5 litri per i liquidi, o contenuto 5 kg per i solidi. Nel caso dei IBC e dei grandi imballaggi, il marchio deve essere posizionato su due lati opposti. V. anche Disposizione Speciale SP 375 SP 375 Materie pericolose per l ambiente (UN 3077 e UN 3082) Queste materie, quando vengono trasportate in imballaggi semplici o combinati contenenti un quantitativo netto per imballaggio semplice o interno minore o uguale a 5 litri per i liquidi o aventi una massa netta per imballaggio semplice o interno minore o uguale a 5 kg per i solidi, non sono soggetti ad alcuna altra disposizione dell ADR a condizione che gli imballaggi soddisfino le disposizioni generali del 4.1.1.1, 4.1.1.2 e dal 4.1.1.4 al 4.1.1.8. 80

La Sezione 2.2.9.1.10.5 prevede: la possibilità di richiamarsi alla Classificazione CE Comunitaria solo se i dati, in conformità ai criteri di classificazione previsti dalla regolamentazione del trasporto alla sottosezione 2.2.9.1.10.3 per le sostanze e 2.2.9.1.10.4 per le miscele non sono disponibili; nel caso di rinvio alla Normativa Comunitaria, i riferimenti non sono solo alla Direttiva 67/548/CEE e alla Direttiva 1999/45/CE ma anche al Regolamento CLP 1272/2008/CE. 2.2.9.1.10.5 Sostanze o miscele classificate pericolose per l ambiente acquatico in base al Regolamento 1272/2008/CE. Se non ci sono dati disponibili per la classificazione conformemente ai criteri di 2.2.9.1.10.3 e 2.2.9.1.10.4, una sostanza o miscela: a) deve essere classificata come pericolosa per l ambiente acquatico se ad essa viene assegnata la Categoria/e Acquatica Acuta 1, Acquatica Cronica 1 o Acquatica Cronica 2 conformemente al Regolamento CLP 1272/2008/CE o, se ancora pertinente per il citato Regolamento, la frase/i di rischio R50, R50/53 o R51/53 conformemente alla Direttiva 67/548/CEE o alla Direttiva 1999/45/CE. b) può essere considerata come materia non pericolosa per l ambiente acquatico se ad essa non deve essere assegnata nessuna di tali frasi di rischio o categoria in conformità alle suddette Direttive o Regolamento. 81

Tossicità acquatica acuta ed effetti negativi a lungo termine Tossicità acquatica acuta ed effetti negativi a lungo termine (Direttiva 1999/45/CE, D.Lgs. 14 marzo 2003, n. 65 e D.M. 5 maggio 2008) Tabella 1a Classificazione della sostanza Classificazione del preparato N, R50-53 N, R51-53 R52-53 N, R50-53 Cfr. Tabella 1b Cfr. Tabella 1b Cfr. Tabella 1b N, R51-53 C n 25% 2,5% C n < 25% R52-53 C n 25% N.B. L attribuzione della fase di rischio R52-53 alle sostanze e preparati non è significativa ai fini della loro classificazione per il trasporto (Continua ) 82

Tossicità acquatica acuta ed effetti negativi a lungo termine delle sostanze molto tossiche per l ambiente acquatico Tabella 1b Valore CL 50 o CE 50 ( C(E)L 50 ) della sostanza classificata come N, R50-53 (mg/l) Classificazione del preparato N, R50-53 N, R51-53 R52-53 0,1 < C(E)L 50 1 C n 25% 2,5% C n 25% 0,25% C n 2,5% 0,01 < C(E)L 50 0,1 C n 2,5% 0,25% C n 2,5% 0,025% C n 0,25% 0,001 < C(E)L 50 0,01 C n 0,25% 0,025% C n 0,25% 0,0025% C n 0,025% 0,0001 < C(E)L 50 0,001 C n 0,025% 0,0025% C n 0,025% 0,00025% C n 0,0025% 0,00001 < C(E)L 50 0,0001 C n 0,0025% 0,00025% C n 0,0025% 0,000025% C n 0,00025% Per i preparati contenenti sostanze con un valore di LC 50 o CE 50 inferiore a 0,00001 mg/l, i limiti di concentrazione sono calcolati di conseguenza (in intervalli di fattore 10) 83

Tossicità acquatica acuta Tabella 2 Valore CL 50 o CE 50 ( C(E)L 50 ) della sostanza classificata come N, R50 (mg/l) Classificazione del preparato N, R50 0,1 < C(E)L 50 1 C n 25% 0,01 < C(E)L 50 0,1 C n 2,5% 0,001 < C(E)L 50 0,01 C n 0,25% 0,0001 < C(E)L 50 0,001 C n 0,025% 0,00001 < C(E)L 50 0,0001 C n 0,0025% Per i preparati contenenti sostanze con un valore di LC 50 o CE 50 inferiore a 0,00001 mg/l, i limiti di concentrazione sono calcolati di conseguenza (in intervalli di fattore 10) 84

Simbolo di Pericolo e Frasi di Rischio Simbolo di Pericolo e Frasi di Rischio CE (Direttiva 67/548/CEE e Direttiva 99/45/CE) Simbolo di Pericolo: N (v. allegato II al D.M. 28 febbraio 2006) Pericoloso per l ambiente Frasi di rischio: (v. allegato III D.M. 28 febbraio 2006) R50-53: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l ambiente acquatico R51-53: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l ambiente acquatico R52-53: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l ambiente acquatico R50: Altamente tossico per gli organismi acquatici 85

Pittogramma e Indicazioni di Pericolo GHS/CLP Pittogramma di Pericolo: Indicazioni di pericolo: H400: Molto tossico per gli organismi acquatici H401: Tossico per gli organismi acquatici H402: Nocivo per gli organismi acquatici H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata H413: Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata N.B.: Evidenziate in giallo le indicazioni di pericolo del GHS adottate dal CLP 86

Direttive 67/548/CEE e 99/45/CE GHS Trasporto (ONU) Tossicità acuta Tossicità cronica Ts. acuta Tossicità cronica Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 1 Cat. 1 Cat. 2 Altamente tossico per gli organismi acquatici Attenzione Molto tossico per la vita acquatica Tossico per la vita acquatica Nocivo per la vita acquatica Attenzione molto tossico per la vita acquatica con effetti a lungo termine Tossico per la vita acquatica con effetti a lungo termine Nocivo per la vita cquatica con effetti a lungo termine Può causare effetti a lungo termine alla vita acquatica N R50 H400 H401 H402 H413 Altamente tossico per gli organismi acquatici e può provocare a lungo termine effetti negativi per l ambiente acquatico N R50/53 H400 H410 Tossico per gli organismi acquatici e può provocare a lungo termine effetti negativi per l ambiente acquatico N R51/53 H411 Nocivo per gli organismi acquatici e può provocare a lungo termine effetti negativi per l ambiente acquatico R52/53 N.B.: Evidenziate in giallo le categorie del GHS adottate dal CLP 87 H412

Parte 3 - I PRINCIPALI ADEMPIMENTI DELLA NORMATIVA AMBIENTALE E ADR PER IL TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI Normativa ambientale Normativa ADR 88

Principali adempimenti normativa ambientale Presso il sito dove vengono prodotti i rifiuti: Rispettare condizioni per il deposito temporaneo o quelle definite dall'apposita autorizzazione ottenuta per lo stoccaggio (D15/R13) Registri di carico e scarico Conservazione copie formulari di accompagnamento dei rifiuti (2 copie per ogni movimentazione) Compilazione SISTRI per rifiuti pericolosi Entro il 30 aprile di ogni anno: compilazione MUD 89

Principali adempimenti normativa ambientale Documentazione di bordo: Formulario di identificazione dei rifiuti Scheda SISTRI Area Movimentazione per rifiuti pericolosi Caratteristiche del mezzo di trasporto: Placche quadrate con R nera su fondo giallo Pagamento contributo annuale SISTRI 90

SISTRI: soggetti obbligati Produttori iniziali di rifiuti speciali che occupano più di 10 dipendenti Enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti, inclusi i nuovi produttori; i commercianti e intermediari. Rifiuti per cui sussiste l obbligo: solo rifiuti pericolosi 91

Trasportatori di rifiuti Trasportatori di rifiuti obbligati ad aderire a SISTRI: le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi (categoria 5); le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali pericolosi da loro prodotti (categoria 5 e comma 8); le imprese che trasportano rifiuti urbani nella regione Campania; i vettori esteri che operano sul territorio nazionale (cabotaggio); i vettori esteri che effettuano trasporti transfrontalieri in partenza dall Italia (circolare ministeriale 31.10.13). 92

Soggetti del trasporto intermodale Soggetti dell intermodalità obbligati ad aderire a SISTRI: gli armatori, i noleggiatori o i raccomandatari marittimi da questi incaricati; i terminalisti e le imprese portuali; i responsabili degli uffici merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci. Il DM 24 aprile 2014 definisce le responsabilità delle figure coinvolte e le modalità di gestione dei rifiuti. Sono necessari approfondimenti / chiarimenti dal Ministero dell'ambiente. 93

Gestori di impianti di recupero/smaltimento e «altri» gestori di rifiuti di terzi I gestori di impianti tenuti all adesione al SISTRI sono: i recuperatori di rifiuti speciali pericolosi; gli smaltitori di rifiuti speciali pericolosi; i trasportatori e i centri di raccolta di rifiuti urbani in Campania; i gestori di impianti di recupero o smaltimento di rifiuti urbani pericolosi. Ed inoltre: i commercianti e gli intermediari di rifiuti pericolosi (speciali ed urbani). 94

«Cronoprogramma» di SISTRI per i produttori. Fino al 30 sett 2013 Utilizzo di Registri C/S e Formulari NO SISTRI Da 1 ott 2013 al 2 mar 2014 Da 3 mar 2014 al 31 dic 2015 Utilizzo di Registri C/S e Formulari No compilazione SISTRI da parte del Produttore Il Produttore comunica i dati relativi ai rifiuti da movimentare al Trasportatore, che li inserisce in SISTRI Produttore deve compilare sia registri e formulari (sanzioni applicabili), sia SISTRI (NO sanzioni) Dal 1 gennaio 2016 (??) Produttore deve utilizzare unicamente SISTRI (si applicano le sanzioni su SISTRI) 95

Riepilogo: cosa devono fare i produttori di rifiuti speciali pericolosi I produttori iniziali di rifiuti pericolosi devono: iscriversi a SISTRI per tutte le unità locali dove si producono rifiuti speciali pericolosi (nomina dei «delegati SISTRI»); utilizzare SISTRI a partire dal 3 marzo 2014; continuare a tenere i registri di carico e scarico ed a emettere i formulari fino al 31 dicembre 2015. 96

Utilizzo di SISTRI: obblighi di conservazione Gli utilizzatori di SISTRI devono conservare a disposizione delle autorità di controllo per almeno 3 anni: copia in formato elettronico di ogni movimento del registro cronologico (funzione documento registrazione ); copia in formato elettronico e cartaceo delle schede di movimentazione (funzione documento registrazione ). (D.Lgs. 152/2006 s.m.i., art. 188 bis, comma 3) 97

Da ricordare: contributo annuale SISTRI! Chi deve effettuare il versamento? I soggetti iscritti a Sistri Sulla base di quale norma? DM. 52/2011, art. 7, comma 3 Quando? Regola generale: entro il 30 aprile di ogni anno. Tale obbligo è però stato sospeso nel 2012 e 2013. Nel 2014: effettuare il versamento entro il 30 giugno 2014. Quanto? v. Allegato II del D.M n. 52/2011. Per i Produttori: importo da calcolare sulla base del numero di addetti per Unità Locale. 98

I PRINCIPALI ADEMPIMENTI DELLA NORMATIVA AMBIENTALE E ADR PER IL TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI Normativa ambientale Normativa ADR 99

Principali adempimenti normativa trasporto Formazione: Formazione degli operatori della filiera logistica ADR Certificato Formazione ADR del Conducente Carta Qualificazione Conducente Figure professionali Consulente Sicurezza Trasporti (ADR/RID/ADN) 100

Principali adempimenti normativa trasporto Documentazione di bordo: Documento di Trasporto ADR Scheda Istruzioni Scritte ADR per il Conducente (D.Lgs. 286/2005) Caratteristiche del mezzo di trasporto: Marcatura ed etichettatura (ADR) Omologazione imballaggi (ADR) Approvazione cisterne (ADR) Equipaggiamento veicoli (ADR) 101

Parte 4 - RUOLI E RESPONSABILITA' 102

In generale La normativa ambientale non definisce specifici ruoli e responsabilità per i diversi soggetti che possono intervenire nella gestione dei rifiuti presso l impresa produttrice. Gli obblighi definiti dal D.Lgs. 152/2006 sono infatti previsti, genericamente, per il Produttore o Detentore e non su singole figure aziendali L impresa, dunque, ha la facoltà di strutturarsi al suo interno come ritiene più opportuno, sulla base delle proprie caratteristiche e dimensioni, per la gestione dei rifiuti. 103

Il "Delegato" SISTRI Nel DM 17 dicembre 2009 era definito: "delegato: il soggetto al quale, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, sono stati delegati i compiti e le responsabilità relative alla gestione dei rifiuti per ciascuna unità locale. ( )" "La persona fisica cui è associato il certificato elettronico contenuto nel dispositivo Usb è il titolare della firma elettronica ed è responsabile della veridicità dei dati inseriti mediante l'utilizzo del dispositivo Usb nelle schede Sistri sottoscritte con firma elettronica" Nell'attuale DM 52/2011 (art. 2): "delegato: il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, è delegato dall'ente o impresa all'utilizzo e alla custodia del dispositivo Usb, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistri ed è attribuito il certificato per la firma elettronica 104

La responsabilità del Produttore (= Impresa) Ai sensi del D.Lgs. 152/2006, il Produttore rimane responsabile della corretta gestione del rifiuto sino al momento in cui riceve dal Destinatario la conferma di accettazione del carico a questi inviato ( quarta copia del formulario / Certificato di avvenuto smaltimento). Per tale motivo, la scelta dei soggetti da coinvolgere nella gestione dei propri rifiuti è un passaggio fondamentale. 105

I «Partner» per la gestione dei rifiuti Laboratori di analisi Intermediari Imprese di trasporto Impianti di trattamento 106

Laboratori di Analisi In caso di rifiuti che, ai sensi del Catalogo Europeo dei Rifiuti, risultano pericolosi per definizione o pericolosi se contenenti sostanze pericolose, l analisi di laboratorio costituisce lo strumento per verificare l effettiva pericolosità del rifiuto e per attribuirgli le corrette caratteristiche di pericolo. Poiché la classificazione è determinante per poi procedere ad una adeguata gestione del rifiuto, è fondamentale che il laboratorio che si occupa di tale attività sia competente ed affidabile. 107

Laboratori di Analisi Se dotata di propri laboratori di analisi, l impresa produttrice può decidere di svolgere le analisi dei rifiuti al proprio interno, premurandosi di mantenere la tracciabilità delle analisi svolte e dei risultati ottenuti Se si decide di affidare a Terzi l analisi dei rifiuti, è opportuno che il Produttore adotti appositi criteri di selezione del suo Fornitore e richieda apposite registrazioni a garanzia della veridicità e la difendibilità scientifica dei dati prodotti dal Laboratorio. 108

Intermediari l articolo 183, comma 1, lettera l), D.Lgs. 152/2006 «Intermediario: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli Intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti. Obbligo di iscrizione all'albo Nazionale Gestori Ambientali (Categoria 8 - attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi) Rinnovo ogni 5 anni L iscrizione è subordinata alla prestazione di apposite garanzie finanziarie, regolate dal D.M. 20 giugno 2011 Obbligo iscrizione a SISTRI 109

Trasportatori Iscrizione obbligatoria a: Albo Gestori Ambientali Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi (se il trasportatore non coincide con l'impresa che effettua il trattamento di rifiuti) SISTRI 110

Iscrizione Albo Gestori Ambientali www.albogestoririfiuti.it Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi 111

Iscrizione Albo Gestori Ambientali Opportuno, a seguito delle verifiche sul sito dell Albo Gestori Ambientali, che il Produttore acquisisca copia dell'iscrizione all'albo dei soggetti individuati, verificando che essa sia coerente con l'oggetto dell'incarico stesso (in particolare: presenza dei pertinenti codici CER). In aggiunta, è possibile effettuare verifiche su documenti che attestino: la prestazione delle garanzie finanziarie (fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa) previste quali requisito per l iscrizione all Albo; pagamento del diritto annuale di iscrizione all Albo (previsto entro il 30 aprile di ogni anno). 112

Iscrizione Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi www.alboautotrasporto.it 113

Impianti di trattamento Tipologia autorizzazione Autorizzazione ordinaria Autorizzazione semplificata per attività di recupero Riferimento D.Lgs. 152/2006 Art. 208 Art. 216 Durata autorizzazione Autorizzazione valida 10 anni Comunicazione da rinnovare ogni 5 anni Autorizzazione Integrata Ambientale Art. 29 octies Autorizzazione valida (5) 10 anni Riesame dell autorizzazione entro 4 anni dalla pubblicazione delle BAT Conclusions. Casi particolari: (8) 16 anni se l impianto è registrato ai sensi del regolamento (Ce) n. 761/2001 (EMAS) (6) 12 anni se l impianto è certificato secondo la norma Uni En Iso 14001 114

Verifiche idoneità impianto Le modifiche apportate al Codice ambientale nel dicembre 2010 dal D.Lgs. 205/2010 includono la previsione di un elenco nazionale, accessibile al pubblico, relativo a tutti gli impianti autorizzati al trattamento, che sarà alimentato dall ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), ma ad oggi tale registro non risulta ancora attivo. Per le verifiche sull idoneità dell Impianto prescelto sarà dunque necessario richiedere copia e verificare i contenuti (in particolare CER e Caratteristiche di pericolo) di: AIA, Autorizzazione ex art. 208 (rilasciata dalla Regione o Provincia, se delegata dalla Regione) Comunicazione di inizio attività (verificare rispondenza dei requisiti definiti dai Decreti 5 febbraio 1998 o 12 giugno 2002, n. 161). 115

In caso di smaltimento in discarica Fare riferimento alla specifica disciplina dettata dal D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 e s.m.i., (disciplina generale sulle discariche) e dal DM 27 settembre 2010 (che stabilisce i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche). E necessario che sui rifiuti si conducano una caratterizzazione di base (a cura del Produttore) e una verifica di conformità (a cura dello Smaltitore) volte a dimostrare l ammissibilità dei rifiuti in questione alla pertinente categoria di discarica. (Da effettuare in corrispondenza del primo conferimento, in occasione di ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno). Nello specifico, si dovranno effettuare analisi sul rifiuto tal quale e sull eluato e confrontare i valori rilevati dapprima con le tabelle contenute nel DM 27 settembre 2010 e, poi, con l autorizzazione della discarica prescelta per lo smaltimento dei propri rifiuti. 116

Parte 5 - LA DOCUMENTAZIONE DI BORDO Normativa ambientale Normativa ADR 117

Documentazione di bordo TIPO DI RIFIUTO DOCUMENTI DI VIAGGIO Rifiuto pericoloso ai sensi dell'adr e della normativa ambientale Formulario identificazione fino al 31/12/2014 (art. 193 D.Lgs. 152/06 D.M. 145/98) Scheda SISTRI Area Movimentazione (art. 188bis e DM 52/2011) Documento di trasporto ADR Istruzioni scritte ADR (5.4.3 dell ADR) (5.4.1 dell ADR) Scheda di Trasporto (D.Lgs. n. 214 del 22 dicembre 2008) Lettera di vettura internazionale CMR (L. 6.12.1960, n.1621) Rifiuto pericoloso ai soli sensi della normativa ambientale Formulario identificazione fino al 31/12/2015 (art. 193 D.Lgs. 152/06 D.M. 145/98) Scheda SISTRI Area Movimentazione (art. 188bis e DM 52/2011) Scheda di Trasporto (D.Lgs. N. 214 del 22 dicembre 2008) Lettera di vettura internazionale CMR (L. 6.12.1960, n.1621) Rifiuto speciale non pericoloso Formulario identificazione (art. 193 D.Lgs. 152/06 D.M. 145/98) Scheda di Trasporto (D.Lgs. N. 214 del 22 dicembre 2008) Lettera di vettura internazionale CMR (L. 6.12.1960, n.1621) 118

Il formulario (art. 193 D.Lgs. 152/2006) Co. 1 - Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione Co. 4 - Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di 30 chilogrammi o di 30 litri Co. 9 - La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto 119

Il formulario (art. 193 D.Lgs. 152/2006) Istruzioni per la compilazione: DM 1 aprile 1998, n. 145 I formulari devono essere numerati e vidimati (vidimazione gratuita) dagli uffici dell'agenzia delle Entrate o dalle CCIAA o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro Iva acquisti. Ogni formulario deve essere redatto in quattro esemplari Le copie del formulario devono essere conservate per 5 anni dalla compilazione La responsabilità dei dati riportati sul formulario ricade sul Produttore 120

Le quattro copie del formulario Originale, firmato da Produttore/Detentore e Trasportatore Copie controfirmate e datate in arrivo dal Destinatario 1 2 3 4 Il Trasportatore trasmette al Produttore/Detentore una delle copie firmate e datate dal Destinatario 121

La restituzione della quarta copia del formulario Se il produttore non riceve la 4 copia del formulario, controfirmato e datato in arrivo dal destinatario, entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore: Comunicazione alla Provincia 122

Da ricordare 123

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Raccordo tra registri e formulari I formulari costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico dei rifiuti: gli estremi identificativi del formulario devono essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza dell'annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto ed il numero progressivo del registro di carico e scarico relativo alla annotazione sul registro deve essere riportato sul formulario. 125

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La documentazione per i trasporti transfrontalieri (artt. 193 e 194 D.Lgs. 152/2006) Ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, sia nella versione "ante D.Lgs. 205/2010", sia nella versione "post D.Lgs. 205/2010": "Il formulario ( ) è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale." 127

La documentazione per i trasporti transfrontalieri (Regolamento 1013/2006) A seconda della destinazione a recupero o smaltimento e del tipo di rifiuto, le spedizioni transfrontaliere possono essere soggette a: obblighi generali di informazione Trasporto accompagnato da Allegato VII Regolamento (CE) 1013/2006 notifica e autorizzazione preventive scritte Trasporto accompagnato da Documento di movimento (Allegato 1b del Reg.) e copia della Notifica 128

LA DOCUMENTAZIONE DI BORDO Normativa ambientale Normativa ADR 129

DOCUMENTO DI TRASPORTO (5.4.1) 130

Indicazioni documento di trasporto (5.4.1.1.1) a) Numero di identificazione UN, preceduto dalle lettere UN; b) Nome di spedizione appropriato (integrato entro parentesi, ove richiesto, con il nome tecnico); c) Codice di classificazione (v. colonna 3b della Tabella A del capitolo 3.2) per le sostanze e articoli esplosivi di Classe 1; Se nella colonna 5 della Tabella A del capitolo 3.2 figurano numeri dei modelli di etichette diversi da 1, 1.4, 1.5 e 1.6, questi numeri devono seguire tra parentesi il codice di classificazione; Nota: per i materiali radioattivi v. 5.4.1.2.5 e per quelli presentanti un rischio secondario, v. ugualmente la disposizione speciale 172; Numero/i identificativo/i del modello/i di etichetta/e di pericolo, indicando entro parentesi quello/i relativo/i alle etichette di pericolo secondario (v. colonna 5 della Tabella A del capitolo 3.2 o come da disposizione speciale in colonna 6 ), per le materie e oggetti delle altre classi; d) Gruppo di imballaggio (ove assegnato), eventualmente preceduto dalle lettere G.I. e, in regime internazionale, P.G ; e) Numero e descrizione dei colli. I codici di imballaggio dell ONU possono essere utilizzati soltanto per completare la descrizione della natura del collo: p.es. una cassa (4G) (*) ; (*) Contrariamente a quanto riportato nella circolare D.G. n. 160 del 12.12.1996 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, già con l ADR 2007 non era più ammesso procedere alla descrizione dei colli (imballaggi, grandi recipienti per la rinfusa e grandi imballaggi) facendo semplice riferimento al loro codice di marcatura identificativa. (Continua ) 131

f) Quantità totale di merci pericolose (in volume o massa lorda o massa netta come appropriato) differenziate per numero UN, nome di spedizione e/o, se applicabile, gruppo di imballaggio oppure per categoria di trasporto con riferimento a 1.1.3.6; Nota 1: nel caso in cui si applichi 1.1.3.6, la quantità totale deve essere indicata conformemente a 1.1.3.6.3 Nota 2: per le merci pericolose contenute in macchinari o equipaggiamenti specificati nell ADR, la quantità indicata deve essere la quantità totale delle merci pericolose contenute all interno, espressa in kg o litri come appropriato g) Nome e indirizzo dello speditore; h) Nome e indirizzo del/i destinatario/i; i) Dichiarazione, ove prevista da accordi speciali; j) (riservato); k) Codice di restrizione in galleria, se del caso, come da colonna (15) della Tabella A del Capitolo 3.2, in lettere maiuscole e tra parentesi. Non è necessario indicare il codice di restrizione in galleria nel documento di trasporto quando si sappia da prima che il trasporto non passerà in una galleria soggetta a restrizioni al passaggio di veicoli trasportanti merci pericolose. Locazione e sequenza relative agli elementi di informazione richiesti nel documento di trasporto sono opzionali ad esclusione di (a), (b), (c), (d) e (k) che devono rispettare l ordine di cui sopra ((a), (b), (c), (d), (k)) senza interposizione di altra informazione, salvo quanto previsto dall ADR. Esempi di descrizione delle merci pericolose: «UN 1802 ACIDO PERCLORICO contente non più del 50% (massa) di acido, 8 (5.1), II, (E)» Le informazioni richieste sul documento di trasporto devono essere leggibili. L uso di lettere maiuscole o minuscole, ad eccezione di quanto prescritto al 5.4.1.1.1 (k) per indicare le informazioni richieste nel documento di trasporto, può essere liberamente scelto. N.B.: nei trasporti intermodali comportanti un trasporto marittimo o aereo, ai fini del trasporto stradale ove si utilizzi un unico documento di trasporto conforme al Codice IMDG (mare) o alle Istruzioni Tecniche dell ICAO (aereo) esso deve comunque riportare il codice di restrizione in galleria. 132

Rifiuti (5.4.1.1.3) La designazione ufficiale di trasporto deve essere preceduta dalla dicitura RIFIUTO Esempio UN 1593, Rifiuto, Dicloro metano, 6.1, III, (E) UN 1993, Rifiuto, Liquido infiammabile, n.a.s. (acetone e alcol etilico), 3, II, (D/E) 133

Rifiuti (5.4.1.1.3) Il riferimento al Codice di restrizione in galleria deve essere riportato sul documento di trasporto anche nel caso dei rifiuti: UN 1230, RIFIUTO, METANOLO, 3 (6.1), II, (C/D) UN 1993, RIFIUTO, LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (TOLUENE E ALCOL ETILICO), 3, II, (C/D) Se è applicata la disposizione enunciata in 2.1.3.5.5 relativa ai rifiuti, la seguente indicazione deve essere aggiunta alla designazione ufficiale: RIFIUTO CONFORME A 2.1.3.5.5 Per esempio: UN 3264, LIQUIDO CORROSIVO INORGANICO ACIDO, N.A.S. 8, II, (E), RIFIUTO CONFORME A 2.1.3.5.5 N.B. Non è necessario aggiungere il nome tecnico di cui alla disposizione speciale 274 del Capitolo 3.3 2.1.3.5.5 Se la materia da trasportare è un rifiuto, la cui composizione non è esattamente conosciuta, la sua assegnazione a un numero UN e a un gruppo di imballaggio conformemente a 2.1.3.5.2 può essere basata sulle conoscenze che ha lo speditore del rifiuto come pure su tutti i dati tecnici e di sicurezza disponibili dalla legislazione in vigore relativa alla sicurezza e all ambiente (*). In caso di dubbio deve essere scelto il grado di pericolo più elevato. Se tuttavia, in base alle conoscenze della composizione del rifiuto e delle proprietà fisiche e chimiche dei componenti identificati, è possibile dimostrare che le proprietà del rifiuto non corrispondano a quelle del Gruppo di Imballaggio I, il rifiuto può essere classificato per default sotto la più appropriata rubrica n.a.s. del Gruppo di Imballaggio II. Questa procedura non può essere utilizzata per i rifiuti contenenti materie menzionate alla 2.1.3.5.3 (materie classificate per default secondo l ordine di precedenza stabilito: materiale di Classe 7, sostanze di Classe 1, sostanze di Classe 2, liquidi esplosivi desensibilizzati di Classe 3, sostanze autoreattive e solidi esplosivi desensibilizzati di Classe 4.1, sostanze piroforiche di Classe 4.2, sostanze di Classe 5.2, sostanze altamente tossiche per inalazione, del gruppo di imballaggio I, di Classe 6.1 o Classe 3, sostanze infettanti di Classe 6.2), materie della classe 4.3 menzionate al 2.1.3.7 (soluzioni e miscele di materie comburenti o materie con rischio sussidiario di comburenza che possano avere proprietà esplosive le quali sono ammesse al trasporto solo se rispondono alle disposizioni previste per la Classe 1) o materie che non sono ammesse al trasporto conformemente a 2.2.x.2. (*) Vedi per esempio la Decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 Maggio 2000, che sostituisce la Decisione 94/3/CE, relativa ad una lista di rifiuti in applicazione alla Direttiva 75/442/CEE sostituita dalla Direttiva 2006/12/CE e la Decisione 94/904/CE relativa ad una lista di rifiuti pericolosi in applicazione alla direttiva 91/689/CEE 134

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Conservazione delle informazioni relative al trasporto delle merci pericolose (5.4.4) 5.4.4.1 Il mittente e il trasportatore devono conservare una copia del documento di trasporto delle merci pericolose e informazioni addizionali e documentazione come specificato in ADR per almeno 3 mesi. 5.4.4.2Quando i documenti sono conservati elettronicamente o in un computer, il mittente e il trasportatore devono essere in grado di riprodurli in forma stampata. 136

Relazione annuale Consulente Sicurezza Trasporti La Relazione Annuale redatta dal Consulente Sicurezza Trasporti deve essere conservata dal Legale Rappresentante dell'impresa per 5 anni. (D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 - art. 11, comma 6) 137

Parte 6 - SISTRI 138

SISTRI: soggetti obbligati Produttori iniziali di rifiuti speciali che occupano più di 10 dipendenti Enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti, inclusi i nuovi produttori; i commercianti e intermediari. Rifiuti per cui sussiste l obbligo: solo rifiuti pericolosi 139

«Cronoprogramma» di SISTRI per i produttori. Fino al 30 sett 2013 Utilizzo di Registri C/S e Formulari NO SISTRI Da 1 ott 2013 al 2 mar 2014 Da 3 mar 2014 al 31 dic 2014 Utilizzo di Registri C/S e Formulari No compilazione SISTRI da parte del Produttore Il Produttore comunica i dati relativi ai rifiuti da movimentare al Trasportatore, che li inserisce in SISTRI Produttore deve compilare sia registri e formulari (sanzioni applicabili), sia SISTRI (NO sanzioni) Dal 1 gennaio 2015 Produttore deve utilizzare unicamente SISTRI (si applicano le sanzioni su SISTRI) 140

Riepilogo: cosa devono fare i produttori di rifiuti speciali pericolosi I produttori iniziali di rifiuti pericolosi devono: iscriversi a SISTRI per tutte le unità locali dove si producono rifiuti speciali pericolosi (nomina dei «delegati SISTRI»); utilizzare SISTRI a partire dal 3 marzo 2014; continuare a tenere i registri di carico e scarico ed a emettere i formulari fino al 31 dicembre 2014. 141

Accesso al Sistema Per gestire l applicazione web del SISTRI si utilizza il Browser SISTRI pre-caricato sul dispositivo USB. L accesso al Sistema è pilotato dal dispositivo USB ed è subordinato all inserimento delle credenziali ricevute contestualmente al dispositivo. 142

autorun oppure avvio manuale in funzione delle impostazioni del proprio PC 143

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Aggiornamento del dispositivo USB La richiesta per la procedura di aggiornamento viene avviata, di norma, automaticamente dopo aver effettuato l accesso al Sistema. 146

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Aggiornamento del dispositivo USB Seguire le indicazioni suggerite dal programma di aggiornamento del dispositivo USB. Durante la procedura di aggiornamento, qualora il computer in uso fosse collegato ad Internet tramite un server proxy, un apposita maschera avviserà della necessità di impostare i parametri di rete. Al termine dell operazione verrà confermato dal programma il buon fine dell operazione di aggiornamento. 148

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Le credenziali esterno busta 150

Le credenziali interno busta PIN PUK Password Numero di serie del dispositivo Identificativo univoco utente SISTRI Ricordare che PIN e Password potrebbero essere stati modificati in precedenza dagli utenti. 151

Blocco PIN L accesso al Sistema è interdetto se viene digitato un PIN errato per tre volte consecutive. Per poter sbloccare il dispositivo USB occorrerà ricorrere alla procedura Cambio/Sblocco del PIN illustrata al paragrafo 2.5.1. della Guida all utilizzo del dispositivo USB reperibile sul sito web SISTRI. 152

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Il Registro cronologico Produttore del rifiuto SISTRI Compilazione entro 10 gg. lavorativi dalla produzione del rifiuto (comunque prima della movimentazione!) 156

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La Scheda Sistri Area Movimentazione Destinatario (Smaltimento/Recupero) Produttore del rifiuto SISTRI Trasportatore 167

La "Scheda SISTRI-Area Movimentazione sostituisce il formulario di identificazione per il trasporto è compilata, per le rispettive parti: dal produttore/detentore (almeno 4 ore prima dell inizio del trasporto - 2 ore prima per 12 mesi dal 1 gennaio 2015), dal delegato dell impresa di trasporto (almeno 2 ore prima dell inizio del trasporto 1 ora prima per 12 mesi dal 1 gennaio 2015 ), dal destinatario. 168

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Consegna dei rifiuti al destinatario Quando il destinatario compila la propria parte della Scheda SISTRI Area Movimentazione: SISTRI invia una e-mail (PEC) con l esito del trasporto (accettato o rifiutato) al produttore, al trasportatore e all intermediario se questa e-mail non arriva entro 30 giorni dal conferimento del rifiuto, il produttore deve dare comunicazione a SISTRI ed alla Provincia (art. 20, comma 1, dm 52/2011). 183

Procedura con utilizzo contestuale dei dispositivi 184

Carico dei rifiuti sul mezzo di trasporto 1) Prima del carico sul mezzo, il produttore deve aver compilato la scheda area movimentazione e lo scarico sul registro cronologico. 2) Il conducente inserisce la chiave USB associata al mezzo di trasporto nel computer del produttore, si autentica e prende in carico i rifiuti. 3) Il produttore stampa una copia cartacea della Scheda SISTRI. Tale copia accompagna il trasporto del rifiuto. 4) Il conducente dovrà poi inserire il dispositivo USB del veicolo nella Black Box del mezzo (processo di sincronizzazione di circa 5 minuti, terminato il quale l USB viene disinserita dalla black box). 5) Può iniziare il trasporto. 185

Consegna dei rifiuti al destinatario 1) Quando arriva dal Destinatario, il conducente reinserisce il dispositivo USB del veicolo nella Black Box per le operazioni di sincronizzazione dei dati (5 min. ca.) 2) Il conducente inserisce la chiave USB associata al mezzo di trasporto nel computer del destinatario 3) Il destinatario compila e firma la sezione della Scheda SISTRI Area Movimentazione di propria competenza. 186

Procedura con utilizzo non contestuale dei dispositivi 187

Carico dei rifiuti sul mezzo di trasporto (1) Prima del trasporto: produttore e trasportatore devono aver compilato le sezioni di propria competenza della Scheda SISTRI Area Movimentazione Non necessario che il produttore effettui lo scarico sul registro cronologico prima della movimentazione Prima di raggiungere il produttore, il conducente: 1) procede alle operazioni di sincronizzazione dei dati fra il dispositivo USB del mezzo ed il Sistema inserendo il dispositivo USB del veicolo in un PC collegato ad Internet 2) il conducente dovrà poi inserire il dispositivo USB del veicolo nella Black Box del mezzo (sincronizzazione di ca 5 min) 188

Carico dei rifiuti sul mezzo di trasporto (2) Quando il conducente con il mezzo di trasporto si trova presso il Produttore e sta per iniziare il trasporto del rifiuto, su due copie cartacee della Scheda SISTRI Area Movimentazione vengono annotate la data e l ora del carico. Le schede devono essere firmate dal produttore e controfirmate dal conducente: una copia rimane al produttore ed una viene conservata dal conducente per accompagnare il trasporto. Le copie cartacee possono essere stampate indifferentemente dal produttore o dal trasportatore 189

Consegna dei rifiuti al destinatario All arrivo presso l impianto del destinatario, il conducente procede alla consegna del rifiuto Il Destinatario firma la copia cartacea della Scheda SISTRI Area Movimentazione in possesso del conducente dopo aver annotato data e ora di consegna Il destinatario compila e firma la sezione della Scheda SISTRI Area Movimentazione di propria competenza Entro la conclusione di ogni giornata in cui si sia completata almeno una movimentazione (fine viaggio) il conducente inserisce il dispositivo USB nella Black Box per le operazioni di sincronizzazione dei dati per poi essere rimosso ed inserito in un qualsiasi pc x la sincronizzazione. 190

Utilizzo contestuale e non contestuale USB Utilizzo contestuale Utilizzo non contestuale All'arrivo del conducente presso il produttore è necessaria la presenza di: Un PC collegato ad internet con due accessi per USB Una stampante Un Delegato SISTRI" dell'impresa produttrice E' necessario effettuare lo "scarico" sul registro cronologico prima dell'avvio del trasporto All'arrivo del conducente presso il produttore è necessaria la presenza di: Un rappresentante del produttore che firmi la copia cartacea della scheda SISTRI Area Movimentazione che viene consegnata dal conducente Lo "scarico" deve essere effettuato entro 10 giorni dalla movimentazione del rifiuto 191

Dopo la consegna SE si è utilizzata la procedura di utilizzo non contestuale dei dispositivi, il produttore: al ricevimento della e-mail verifica la congruenza del peso verificato a destino con quello stimato; se vi è congruenza: associa la scheda movimentazione al registro creando il movimento di scarico se non vi è congruenza: può mantenere la differenza tra peso stimato e peso verificato a destino oppure effettuare una rettifica delle quantità prodotte con un movimento di carico con causale rettifica giacenza se il peso verificato a destino è maggiore della quantità stimata per quel carico di rifiuti; con un movimento di scarico con causale rettifica giacenza se il peso verificato a destino è minore della quantità stimata per quel carico di rifiuti 192

"Schede da Associare al Registro" Nella sezione area movimentazione, scegliere schede da collegare al registro selezionare la scheda movimentazione relativa allo scarico da registrare Compare una schermata contenente i dati della scheda; cliccare il pulsante aggiungi in corrispondenza del campo registrazioni selezionate, Compare una schermata con le registrazioni di carico relative al rifiuto (CER, stato fisico, caratteristiche di pericolo) oggetto della movimentazione; scegliere il o i movimenti di carico cui si vuole far corrispondere l operazione di scarico nel campo operazione impianto è possibile selezionare un operazione di recupero o smaltimento diversa da quella indicata nella scheda movimentazione nel caso in cui il destinatario abbia segnalato questa diversità nel campo annotazioni della scheda; Si passa poi al salvataggio e alla firma delle operazioni 193

Archiviazione PDF delle registrazioni E obbligatorio salvare il PDF di ogni registrazione di Carico e Scarico del registro Cronologico, nonché tutte le Schede Sistri in Area Movimentazione In caso di problemi al browser interno della USB, viene richiesto di formattarla completamente e di reinstallare il software MEMORIA DISPONIBILE LIMITATA POSSIBILI RALLENTAMENTI POSSIBILE NECESSITA DI FORMATTAZIONE Si suggerisce di creare una cartella sul PC per salvare i dati senza utilizzare la memoria disponibile sul Dispositivo USB 194

SISTRI: casi particolari 195

Temporanea indisponibilità di SISTRI Cause NON imputabili a SISTRI (DM 52/2011, art. 12, comma 1) Cause imputabili a SISTRI (DM 52/2011, art. 12, comma 2) No disponibilità dei mezzi informatici necessari a causa di attesa della consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione, nonché furto, perdita, distruzione o danneggiamento dei dispositivi degli stessi, o per assenza di copertura della rete di trasmissione dati Temporanea interruzione o non funzionamento del Sistri 196

Temporanea indisponibilità di SISTRI Cause NON imputabili a SISTRI (DM 52/2011, art. 12, comma 1) La compilazione della Scheda Sistri Area Movimentazione è effettuata, per conto del soggetto impossibilitato e su sua dichiarazione, da sottoscriversi su copia stampata della Scheda Sistri Area Movimentazione dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima Cause imputabili a SISTRI (DM 52/2011, art. 12, comma 2) 1) Utilizzare Scheda SISTRI in bianco 2) Riconciliare la Scheda entro 5 giorni lavorativi dalla ripresa del funzionamento del Sistri Se anche il soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici : 1) comunicare tale situazione a SISTRI 2) procedere con Scheda SISTRI in bianco 3) riconciliare la Scheda entro 24 ore dalla cessazione delle condizioni che hanno generato la mancata compilazione della scheda Sistri 197

Le Schede in bianco 198

Le Schede in bianco 199

Le Schede in bianco 200

Le Schede in bianco 201